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CITTA' DI FELTRE ORDINANZA DEL SINDACO. Ordinanza n. 11 del 20/04/2020 I L S I N D A C O

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C I T T A ' D I F E L T R E ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 11 del 20/04/2020

Oggetto:

Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione del "Piano straordinario dei mercati settimanali del martedì e del venerdì" contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale di vendita di generi alimentari ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020.

I L S I N D A C O PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con i DPCM del 23 e 25 febbraio 2020, del 1, 4, 8, 9, 11, 22, 25 marzo 2020 e del 1 e 10 aprile 2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute il 20 marzo 2020;

- con Ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 il Presidente della Regione del Veneto ha impartito disposizioni che prevedono, tra l'altro, misure per il contenimento degli assembramenti di persone fino al 3 aprile 2020;

- con Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 e n. 40 del 13 aprile 2020 il Presidente della Regione Veneto ha introdotto alcune misure urgenti per contrastare l’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 prevede in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, da consegnare ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

“i. una perimetrazione;

ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva”;

(2)

DATO ATTO che l’Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020 sopra citata, al punto k), dispone che: “in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi […] nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti - in mancanza di disponibilità da parte del compratore dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, che dispone quanto segue: “e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 3 del 12 marzo 2020, n. 6 del 3 aprile 2020 e n. 7 del 10 aprile 2020 con cui sono stati sospesi i mercati settimanali del martedì e del venerdì e il “mercato contadino” del sabato fino al 15 aprile 2020;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente ordinanza n. 9 del 16 aprile 2020 ad oggetto:

”Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione del "Piano straordinario del mercato settimanale del venerdì" contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale di vendita di generi alimentari ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020”;

RITENUTO opportuno, anche alla luce di quanto accaduto durante lo svolgimento del mercato di venerdì 17 aprile u.s., adottare un unico Piano complessivo volto a consentire, nell’ambito del divieto generale regionale, lo svolgimento dell’attività di entrambi i mercati settimanali del venerdì e del martedì, limitatamente al settore alimentare, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l’attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell’ambito del territorio comunale;

RITENUTO, inoltre, di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art.

32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. è approvato il “Piano straordinario dei mercati settimanali del martedì e del venerdì”

contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell’attività mercatale, limitatamente

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alla vendita di generi alimentari, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 (pubblicata sul BUR n. 50 del 14 aprile 2020) allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale. Rispetto al Piano straordinario del mercato settimanale del venerdì approvato con la precedente ordinanza numero 9 del 16 aprile 2020, è stata in parte modificata solo la perimetrazione di cui alla planimetria allegata al Piano medesimo, per consentire una migliore circolazione dei cittadini alla luce delle esigenze emerse nel corso dello svolgimento del mercato di venerdì 17 aprile u.s.;

2. il Piano di cui all’allegato “A” troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dai Volontari di Protezione civile comunale e dagli operatori commerciali presenti, come precisato nel Piano medesimo;

3. l’attività mercatale potrà essere svolta solamente se verranno rispettate le misure contenute nel Piano, nonché le prescrizioni che verranno eventualmente impartite dal Comandante di Polizia Locale di concerto con il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;

4. oltre alle sanzioni previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.

40/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del Piano di cui all’allegato “A”, comporta la sospensione immediata dell’attività mercatale, quale misura di presidio igienico sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia Locale;

5. ai mercati settimanali del martedì e del venerdì di cui alla presente ordinanza potranno accedere solo i cittadini residenti in Comune di Feltre;

DISPONE

➔ le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata fino al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 e sue modifiche e integrazioni, e fatta salva l'eventuale proroga nel rispetto della normativa vigente;

➔ nella giornata di venerdì 1 maggio 2020, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 40/2020 del Presidente della Regione Veneto, al punto 1 lettera a), il mercato settimanale sarà sospeso;

➔ contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;

➔ con la presente ordinanza viene revocata la precedente numero 9 del 16 aprile 2020, in quanto la presente disciplina contestualmente sia il mercato del martedì sia quello del venerdì;

➔ è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

- la presente ordinanza:

• sia pubblicata all’Albo Pretorio telematico;

• sia preventivamente comunicata al Prefetto di Belluno, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell’eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

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• sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Feltre e all’Ufficio Tributi;

• sia resa nota agli operatori mercatali del settore alimentare con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;

AVVERTE

CHE, in relazione a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 la violazione delle disposizioni in essa contenute comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 numero 19, ovvero la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00;

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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ALLEGATO A

“Piano straordinario dei mercati settimanali del martedì e del venerdì” contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dei mercati per la sola vendita di generi alimentari ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020.

Condizioni per l’esercizio dell’attività mercatale

L’attività del mercato all’aperto è consentita a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

1. L’attività di vendita avrà inizio dalle ore 8.00 e terminerà alle ore 13.00.

Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono comunque avere sgomberato l’intera area di mercato.

2. Sono ammessi esclusivamente gli operatori che vendono generi alimentari già titolari presso il mercato di riferimento di autorizzazione/comunicazione/concessione posteggio, nonché gli operatori precari venditori di generi alimentari/produttori agricoli già inseriti nella graduatoria comunale alla data del 23 febbraio 2020.

3. L’area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente l’area interessata, l’accesso e l’uscita.

In corrispondenza dell’accesso dovrà essere posto, a cura del Comune, un cartello contenente le informazioni atte a garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e all’interno dell’area mercatale.

4. Sia previsto un unico accesso dell’area mercatale con l’individuazione di un'area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo, che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale previste dall’Ordinanza n.

40/2020 del Presidente della Regione Veneto e sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

5. Il controllo di accesso e uscita sarà a cura dei volontari della Protezione Civile che, oltre a porre in essere ogni attività per prevenire la formazione di assembramenti, dovranno garantire il distanziamento sociale e assicurarsi che i clienti siano dotati di mascherina e guanti monouso.

Dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, uno all’ingresso ed uno all’uscita, predisposti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti.

6. L’accesso all’area mercatale sia contingentato e consentito ai soli clienti, residenti in Comune di Feltre, dotati di mascherine protettive e guanti monouso.

7. Il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all’area mercatale sia pari al triplo rispetto al numero di banchi presenti (es. se vi sono 10 banchi presenti, possono accedere all’area al massimo 30 persone).

8. Sia consentito l’accesso contemporaneo all'area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti, etc).

9. Tra un banco e l’altro sia mantenuta la distanza di almeno due metri.

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10. Ciascun operatore dovrà provvedere a predisporre, prima dell’inizio delle operazioni di vendita, adeguata segnaletica o altri sistemi idonei (transenne, nastri, paletti, etc.) finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e a consentire l’accesso al massimo a tre clienti, nel rispetto delle condizioni di distanziamento sociale (2 metri) previste dall’Ordinanza n. 40/2020 del Presidente della Regione Veneto e sue eventuali modifiche e integrazioni.

11. In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso.

12. Ogni operatore dovrà mettere a disposizione sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, così come predisposto dall’Allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020.

13. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti.

Gli operatori commerciali hanno l’obbligo di segnalare agli addetti alla sorveglianza con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti.

Al presente Piano sono allegate le planimetrie relative alla disposizione dei mercati settimanali del martedì e del venerdì, con riportate le conformazioni delle due aree mercatali, l’individuazione delle perimetrazioni delle stesse, nonché la localizzazione dei posteggi con indicato il nominativo dell’operatore cui sono assegnati.

Misure di monitoraggio

Al termine di ogni giornata di mercato verrà prodotta, a cura del personale della Polizia Locale, apposita sintetica relazione finalizzata a verificare il rispetto delle misure di precauzione, nonché segnalare eventuali criticità, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell’ordinanza regionale e quelle del presente Piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell’attività, del singolo operatore inadempiente o dell’intera area.

Altre disposizioni

Considerata l’urgenza ed il carattere di provvisorietà dei mercati di cui al presente Piano, i banchi degli operatori titolari verranno limitati nel numero per ogni operatore e disposti seguendo l’ordine alfabetico, con eccezione dei banchi di vendita del pesce, che verranno posizionati in corrispondenza delle prese d’acqua esistenti.

I concessionari di posteggio dovranno presentarsi entro le ore 8:00 al fine di consentire la verifica dei presenti ed avviare il posizionamento all’interno dell’area recintata. Al termine della verifica dei presenti si procederà alla procedura di attribuzione ai precari/produttori agricoli dei posteggi non occupati dai titolari, con riferimento alle categoria di appartenenza (produttori agricoli, commercianti su suolo pubblico).

Lo svolgimento dei mercati settimanali straordinari di cui al presente Piano avviene senza considerare la divisione in poli e settori merceologici previsti dal vigente “Regolamento dei mercati settimanali di merci varie appartenenti ai settori alimentare / non alimentare e dei produttori agricoli”.

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La presenza/assenza degli operatori ai mercati settimanali straordinari non verrà conteggiata ai fini del vigente “Regolamento dei mercati settimanali di merci varie appartenenti ai settori alimentare / non alimentare e dei produttori agricoli”.

La presenza/assenza degli operatori al mercato settimanale straordinario non definirà l’acquisizione o perdita di punteggio ai fini della graduatoria di cui al vigente “Regolamento dei mercati settimanali di merci varie appartenenti ai settori alimentare / non alimentare e dei produttori agricoli”.

L’inserimento degli operatori precari/produttori agricoli avverrà, con riferimento alla categoria di appartenenza (produttori agricoli, commercianti su suolo pubblico), sulla base dell’ordine occupato nella graduatoria vigente al 23 febbraio 2020. Gli stessi verranno posizionati nei posti lasciati liberi dagli operatori titolari che risulteranno assenti seguendo l’ordine dal posteggio non occupato più vicino al varco di entrata con riferimento alla categoria di appartenenza (produttori agricoli, commercianti su suolo pubblico).

Il Sindaco Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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