• Non ci sono risultati.

COMUNE DI LANCIANO PROVINCIA DI CHIETI CITTA MEDAGLIA D ORO AL V.M. ORDINANZA DEL SINDACO N. 273 del

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI LANCIANO PROVINCIA DI CHIETI CITTA MEDAGLIA D ORO AL V.M. ORDINANZA DEL SINDACO N. 273 del"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI CITTA’ MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

_____________________________

ORDINANZA DEL SINDACO N. 273 del 21-09-2021 ORIGINALE

Oggetto: MISURE URGENTI PREVENZIONE RISCHIO DA CONTAGIO VIRUS SARS-CoV2: ADOZIONE PIANO ORGANIZZATIVO IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA GARIBALDI IN SEGUITO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata “pandemia” in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, prorogato al: 15.10.2020 - 31.01.2021 - 30.04.2021 – 31.07.2021, e, da ultimo, al 31.12.2021, adottando, tra gli altri, i seguenti provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- Decreti Legge:

- 26.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni in L. 05.03.2020, n. 13;

- 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24.04.2020, n. 27;

- 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in L. 22.05.2020, n. 35;

- 08.04.2020, n. 22, convertito con modificazioni in L. 06.06.2020, n. 41;

- 08.04.2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 05.06.2020, n. 40;

- 30.04.2020, n. 28, convertito con modificazioni in L. 25.06.2020, n. 70;

- 10.05.2020, n. 30, convertito con modificazioni in L. 02.07.2020, n. 72;

- 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, n. 74;

- 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77;

- 30.07.2020, n. 83, convertito con modificazioni in L. 25.09.2020, n. 124;

- 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13.10.2020, n. 126;

- 07.10.2020, n. 125, convertito con modificazioni in L. 27.11.2020, n. 159;

- 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18.12.2020, n. 176;

- 18.12.2020, n. 172, convertito con modificazioni in L. 29.01.2021, n. 6;

- 14.01.2021, n. 2, convertito con modificazioni in L. 12.03.2021, n. 29;

- 05.03.2021, n. 25, convertito con modificazioni in L. 03.05.2021, n. 58;

- 13.03.2021, n. 30, convertito con modificazioni in L. 06.05.2021, n. 61;

- 22.03.2021, n. 41, convertito con modificazioni in L. 21.05.2021, n. 69;

- 01.04.2021, n. 44, convertito con modificazioni in L. 28.05.2021, n. 76;

- 22.04.2021, n. 52, convertito con modificazioni in L. 17.06.2021, n. 87;

- 25.05.2021, n. 73, convertito con modificazioni in L. 23.07.2021, n. 106;

- 23.06.2021, n. 105, convertito con modificazioni in L. 16.09.2021, n. 126;

(2)

- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), attuativi del D.L. 26.02.2020, n.

6, convertito in L. 05.03.2020, n. 13, adottati in date: 25 febbraio, 1-4-8-9-11-22 marzo, 01- 10-26 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 14 luglio, 7 agosto, 7 settembre, 13 ottobre, 18 ottobre, 24 ottobre, 03 novembre, 03 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e, da ultimo, 02 marzo 2021 le cui misure si continuano ad applicare sino al 31 come disposto dall’art. 1 del D.L. 23 luglio, n. 105;

CONSTATATO che:

- il comma 8 dell’art. 1, D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, n. 74, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV2, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, da ultimo dall’art. 1, DPCM 02.03.2021, vigente fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’ art. 1 del D.L. 23 luglio, n. 105;

OSSERVATO che, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, conv. L. 22.05.2020, n. 35 e dell’art. 2, c. 1, DL n. 33/2020, conv. L. 14.07.2020, n. 74, il mancato rispetto delle misure di cui all’art. 1 dei medesimi DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020 nonché degli obblighi di cui al richiamato DPCM 02.03.2021, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, per gli effetti dello stesso art. 4, c. 2, DL n. 19/2020;

TENUTO CONTO che, per effetto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.06.2021, la Regione Abruzzo e, conseguentemente, il Comune di Lanciano, dal 7 giugno 2021, vengono collocati nella c.d. "zona bianca", con applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 previste dall'art. 7 del DPCM 02.03.2021;

OSSERVATO che l’art. 1, DL n. 33/2020, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, n.

74, tra l’altro, dispone ai seguenti commi:

- c. 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 6;

- c. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo (Dipartimento Sanità) n.

36 del 10.06.2021, che ha integrato quanto previsto dall’OPGR n. 54 del 03.05.2020, in merito ai Protocolli di sicurezza, previsti dall’art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, per lo svolgimento delle attività produttive;

(3)

VISTA, in particolare, la Sezione 7 dell’allegato a detta OPGR n. 36, recante “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)”;

RAMMENTATO che:

- in data 10.10.2019, a conclusione di un complesso iter amministrativo e giudiziario, questo Ente rientrava in possesso dell’immobile Mercato Coperto Comunale di Piazza Garibaldi;

- la struttura, nell’immediato, non risultava utilizzabile per l’evidente stato di smantellamento generalizzato, con suppellettili e attrezzature rimosse, pertanto, con delibera GC n. 345 del 30.10.2019, si stabiliva di procedere alla temporanea riapertura parziale della struttura (limitatamente a 400,00 mq), prevedendo di assegnare, “in aderenza alla manifestazione di interesse inoltrata formalmente da ciascuno [operatore n.d.r.] ed espressa nei successivi incontri con l’assessora del ramo”, n. 36 posteggi di mq 2,00 cadauno per la vendita dei prodotti ortofrutticoli;

- con delibera di G.C. n. 287 del 7.12.2020 si approvava il progetto esecutivo per l’ampliamento del mercato coperto a 600,00 mq e per l’adeguamento della struttura alle norme antincendio;

- con D.D. n. 22/99 del 26.01.2021 il Settore LLPP affidava, mediante la procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm., l’appalto dei lavori di “Adeguamento alle norme antincendio relativi al parziale utilizzo del Mercato Coperto”, all’operatore aggiudicatario;

- con nota prot. n. 26877 del 12.05.2021, il RUP comunicava l’inizio dei suddetti lavori per il giorno 31.05.2021, con data di fine lavori prevista al 31.07.2021;

PRESO ATTO che:

- stante l’incompatibilità dello svolgimento, in contemporanea, delle attività di vendita e dei suddetti interventi edili all’interno della struttura mercatale e al fine di garantire, in favore della Cittadinanza, la continuità del servizio di vendita al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli presso il Mercato Coperto, questo Ente, con Delibera di Giunta n. 94 del 24.05.2021, attuava il trasferimento temporaneo, dal 01.06.2021 al 31.07.2021, dei relativi posteggi nell’area del parcheggio di Via per Frisa denominata “Piazza Francesco Ferdinando Alfieri” e già destinata, giusta delibera di Consiglio comunale n. 121 del 23.10.2017, dalle ore 4:00 alle ore 7:00 di ogni giorno alla vendita dei prodotti ortofrutticoli all’ingrosso;

- il suddetto trasferimento veniva poi prorogato, con delibera di Giunta n. 184 del 30.07.2021,

“fino al 31.08.2021 e comunque sino all’effettiva riconsegna della struttura mercatale di P.zza Garibaldi munita delle attrezzature e degli arredi necessari per la vendita dei prodotti agricoli, e salvo ulteriori provvedimenti al riguardo”;

ATTESO che, con nota prot. n. 52015 del 14.09.2021, agli atti del fascicolo, il Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica e Tutela Ambiente procedeva all’assegnazione alla Dirigente Settore Affari Generali della porzione di locale identificata in grigio nella figura a pagina 2 della suddetta nota, allegata agli atti del fascicolo afferente al presente provvedimento, specificando che la vendita dei prodotti ortofrutticoli “potrà essere esercitata solo in assenza di ogni frequentazione e attività nella restante parte del fabbricato al piano rialzato e al piano interrato”;

PRESO ATTO che, con delibera n. 242 del 17.09.2021, la Giunta stabiliva “di procedere, nelle more dell’urgente e definitivo recupero dell’intero immobile Mercato Coperto di Piazza Garibaldi, a decorrere dal 22.09.2021, salvo ulteriori provvedimenti a riguardo, alla

(4)

temporanea riapertura parziale della struttura, e precisamente, della porzione di locale identificata in grigio nella figura a pagina 2 della nota prot. n. 52015 del 14.09.2021 a firma del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica e Tutela Ambiente, agli atti del fascicolo, nei giorni di mercoledì e sabato, festivi esclusi nonché prefestivi nel caso in cui la festività ricada nelle giornate di mercoledì e sabato, nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 14:00, ad uso vendita prodotti ortofrutticoli, con utilizzo di n. 45 posteggi, in assenza di ogni frequentazione e attività nella restante parte del fabbricato” nonché “che l’assegnazione dei n. 45 posteggi all’interno dell’area di 600 mq del Mercato Coperto, a parziale e temporanea riapertura dello stesso, avverrà in base alla scelta degli operatori secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria, formulata in applicazione dell’art. 58 del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 83 dell’11.12.2015”;

RAMMENTATO che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica degli operatori e degli utenti, preservandoli dal rischio di contagio da virus SARS-Cov 2, nell’espletamento delle attività mercatali dapprima presso il mercato coperto di Piazza Garibaldi e, successivamente, presso l’area parcheggio di Via per Frisa, già dal 06 maggio 2020 e, da ultimo, con ordinanza n. 130 del 25.05.2021, questo Organo, in applicazione dei protocolli anticontagio regionali e governativi, adottava il Piano Organizzativo che di seguito si riporta:

- “la disposizione dei n. 36 posteggi, come da planimetria allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1);

- l’obbligo per gli Operatori di allestire, presso il fronte di ciascun posteggio, paletti mobili con nastro/catenella in modo da garantire l’entrata del cliente in un punto e l’uscita nell’altro, lungo un percorso unidirezionale, nel rispetto della distanza di un metro tra gli acquirenti, consentendo che le operazioni di acquisto si svolgano solo frontalmente;

- la presenza di un unico operatore per ogni posteggio;

- l’utilizzo obbligatorio di mascherine sia per gli operatori che per i clienti e per chiunque transiti nell’area mercatale;

- l’obbligo per ciascun operatore di dotarsi di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti;

- i clienti dovranno essere serviti uno per volta, rispettando sempre la distanza interpersonale;

- il divieto assoluto per gli acquirenti di toccare la merce;

- ciascun operatore dovrà dotarsi di materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli, etc);

- individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti (max 2), nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”;

RAVVISATA la necessità di adottare apposito provvedimento recante un piano organizzativo confacente all’esercizio delle attività commerciali da parte dei produttori agricoli al dettaglio, nel mercato Coperto di Piazza Garibaldi, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – in esecuzione della Delibera di Giunta n. 242 del 17.09.2021 nonché dell’Allegato 9 al DPCM 02.03.2021 e della Sezione 7 dell’OPGR Abruzzo n. 36/2021, fermi restando gli obblighi già contenuti nei predetti provvedimenti anti-contagio, con le seguenti ulteriori disposizioni, ai fini della tutela della salute pubblica ex art. 50, c. 5 TUEL, con

(5)

decorrenza dal 22 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (attuale data di fine dello stato di emergenza sanitaria nazionale) e, comunque, fino a ulteriore ed eventuale proroga del suddetto termine:

a) il Mercato Coperto di Piazza Garibaldi è aperto nelle ore antimeridiane del mercoledì e del sabato, festivi esclusi, nonché prefestivi compresi nel caso in cui la festività ricada nelle giornate di mercoledì e sabato, con orario di vendita al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 13:00, mentre per gli operatori commerciali la struttura sarà aperta dalle ore 6:00 alle ore 14:00, per le operazioni di carico e scarico dei prodotti nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 7:00 e dalle 13:00 alle 14:00;

b) i n. 45 posteggi devono essere posizionati come da planimetria allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

c) è ammessa la presenza di un unico operatore per ogni posteggio;

d) è stabilito un percorso unidirezionale obbligato tra i posteggi, con un unico varco di accesso e un'unica uscita;

e) è obbligatorio indossare correttamente le mascherine sia per gli operatori che per i clienti;

f) ciascun posteggio dovrà dotarsi di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti;

g) è obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro sia all’interno che all’esterno per i clienti in attesa e divieto di assembramento;

h) gli accessi sono regolamentati scaglionati per massimo di n. 15 acquirenti presenti contemporaneamente all'interno del Mercato Coperto, a cura del personale dell’Affidatario del servizio di guardiania (uno per l’ingresso alla struttura e uno per l’uscita);

i) i clienti dovranno essere serviti uno per volta, nel costante rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

j) è fatto assoluto divieto agli acquirenti di toccare la merce;

k) a cura del soggetto Affidatario della guardiania, verrà data adeguata informazione per garantire il distanziamento interpersonale degli avventori in attesa di entrata, mediante affissione di appositi avvisi e del vademecum, approvato con DGC n. 89/2020, a cura del Servizio AAPP;

l) La Polizia Municipale ha il compito di vigilare sul rispetto delle procedure previste a tutela della salute di tutti, supportata dalla presenza quotidiana (nei giorni di mercoledì e sabato) di un Volontario della Protezione Civile;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il DPCM 02.03.2021;

VISTE le Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54 del 03.05.2020, n.

36 del 10.06.2021;

VISTA la DGC n. 242 del 17.09.2021;

VISTO lo Statuto del Comune;

O R D I N A

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa,

1) in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 242 del 17.09.2021, la riapertura temporanea e parziale, limitatamente a 600 mq, del Mercato Coperto di Piazza Garibaldi con l’adozione del seguente Piano organizzativo, al fine di garantire la totale sicurezza per operatori e utenti:

(6)

a) il Mercato Coperto di Piazza Garibaldi è aperto nelle ore antimeridiane del mercoledì e del sabato, festivi esclusi, nonché prefestivi compresi nel caso in cui la festività ricada nelle giornate di mercoledì e sabato, con orario di vendita al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 13:00, mentre per gli operatori commerciali la struttura sarà aperta dalle ore 6:00 alle ore 14:00, per le operazioni di carico e scarico dei prodotti nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 7:00 e dalle 13:00 alle 14:00;

b) i n. 45 posteggi devono essere posizionati come da planimetria allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

c) è ammessa la presenza di un unico operatore per ogni posteggio;

d) è stabilito un percorso unidirezionale obbligato tra i posteggi, con un unico varco di accesso e un'unica uscita;

e) è obbligatorio indossare correttamente le mascherine sia per gli operatori che per i clienti;

f) ciascun posteggio dovrà dotarsi di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti;

g) è obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro sia all’interno che all’esterno per i clienti in attesa e divieto di assembramento;

h) gli accessi sono regolamentati scaglionati per massimo di n. 15 acquirenti presenti contemporaneamente all'interno del Mercato Coperto, a cura del personale dell’Affidatario del servizio di guardiania (uno per l’ingresso alla struttura e uno per l’uscita);

i) i clienti dovranno essere serviti uno per volta, nel costante rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

j) è fatto assoluto divieto agli acquirenti di toccare la merce;

k) a cura del soggetto Affidatario della guardiania, verrà data adeguata informazione per garantire il distanziamento interpersonale degli avventori in attesa di entrata, mediante affissione di appositi avvisi e del vademecum, approvato con DGC n.

89/2020, a cura del Servizio AAPP;

l) La Polizia Municipale ha il compito di vigilare sul rispetto delle procedure previste a tutela della salute di tutti, supportata dalla presenza quotidiana (nei giorni di mercoledì e sabato) di un Volontario della Protezione Civile;

2) che le disposizioni del presente provvedimento si applichino dalla data del 22 settembre 2021 e sino al termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale, attualmente fissato al 31.12.2021, salvo ulteriori provvedimenti;

D I S P O N E

- che la Polizia Municipale controlli l’applicazione delle misure di prevenzione, di cui alla Sezione 7 dell’OPGR n. 36/2021, nonché delle ulteriori disposizioni emanate dal Governo, dalla Regione e dall’Amministrazione Comunale, con il supporto dei volontari della Protezione Civile;

- che la prosecuzione del monitoraggio del Servizio mercatale in argomento e, qualora si verificheranno assembramenti o violazioni delle norme anti-contagio, il mercato verrà chiuso;

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Lanciano e gli organi di stampa;

(7)

- le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento;

- copia della presente ordinanza sia trasmessa:

• al Prefetto della Provincia di Chieti;

• alla Regione Abruzzo;

• alla Questura di Chieti;

• al Commissariato P.S. di Lanciano;

• al Comando Carabinieri;

• al Comando della Guardia di Finanza;

• alla ASL competente per territorio;

• al Comando di Polizia Municipale;

A V V E R T E

- che l’inottemperanza alla suddetta ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art.

650 c.p.;

- che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.

104 e ss.mm.ii. ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del medesimo.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per l’adozione del presente atto,

a conclusione dell’attività procedimentale svolta.

LA DIRIGENTE AD INTERIM

SETTORE AFFARI GENERALI IL SINDACO

dott.ssa Mariella COLAIEZZI dott. Mario PUPILLO

CLZMLL62H49G 141F/74300100 06035293.leRBr BggjH9JiT +C1Jo5VVh2vdk

=

Firmato digitalmente da

CLZMLL62H49G141F /7430010006035293.l eRBrBggjH9JiT +C1Jo5VVh2vdk=

Data: 2021.09.21 13:31:31 +02'00'

Firmato digitalmente da

Mario Pupillo

CN = Mario Pupillo C = IT

Riferimenti

Documenti correlati

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ente e, in

Allegato A al verbale della Commissione Elettorale Comunale numero 18, in data 06-05-2019.. ELENCO DEGLI

15900/L.142/1bis/1075 del 13/09/2005 nel senso che la cessazione dalla carica di consigliere comunale nominato assessore, nei comuni con popolazione superiore a

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione potranno utilizzarsi gli ossari anche come nicchie funerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con

i l Comune di Lanci ano, ai sensi

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione

10) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla presente selezione, specificando il tipo, l’istituto che lo ha rilasciato, l’anno di conseguimento e

201/2011, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. di