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Pensionati all’estero, chiarimenti su regole d’accesso a flat tax e rimborsi INPS

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Academic year: 2022

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Risposta n. 353

OGGETTO: Applicabilità ad un soggetto titolare di pensione erogata dall’INPS dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno Articolo 24-ter del TUIR Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Il Contribuente dichiara di essere nato a…... il …...., di essere iscritto all’AIRE dal 24 giugno 2016 e di avere la residenza in Portogallo.

L’Istante rappresenta di essere titolare di reddito di pensione erogato dall’INPS e di essere iscritto al fisco portoghese con numero di identificazione fiscale ………..

Il Contribuente dichiara, inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento dello stato di “Residente non abituale” secondo la normativa portoghese che prevede l’esonero dal pagamento dei tributi sulla pensione per 10 anni.

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 l’articolo 24-ter (opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno), l’Istante chiede quale sia la procedura per accedere al beneficio in esame qualora decida di ritornare in Italia.

Divisione Contribuenti ______________

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non

Commerciali

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SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’Istante ritiene che, dopo che sarà scaduto il quinto periodo d’imposta come residente in Portogallo, avrà i requisiti per accedere all’agevolazione fiscale di cui al citato articolo 24-ter del TUIR.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n.

212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell’Istante, anche con riferimento all’effettivo trasferimento della residenza all’estero del contribuente.

Nel seguito, pertanto, si forniscono alcune indicazioni di carattere strettamente interpretativo sulle disposizioni applicabili al caso prospettato.

L’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di bilancio 2019”), ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera, inserendo l’articolo 24-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR).

Il citato articolo 24-ter, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede, in alternativa al regime di favore previsto dall’articolo 24-bis del TUIR, che “le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e

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Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione”.

Tramite tale intervento normativo, il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, sempreché vengano erogati da soggetti esteri.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 167878 del 31 maggio 2019 sono state stabilite le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dall’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR.

Nella fattispecie in questione, dall’esame delle informazioni acquisite al sistema dell’Anagrafe Tributaria e da quanto rappresentato dal Contribuente risulta che quest’ultimo percepisce redditi di pensione corrisposti dall’INPS.

Considerato che per poter fruire del regime agevolativo in argomento è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri, la circostanza che il reddito percepito venga erogato dall’INPS, soggetto residente in Italia, esclude che l’Istante possa usufruire del regime di favore di cui all’art. 24-ter del TUIR, nell’ipotesi in cui decida di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma agevolativa (cinque periodi d’imposta).

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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