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Residenza fiscale all estero: ultime sentenze

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Residenza fiscale all’estero: ultime sentenze

Autore: Redazione | 25/10/2021

L’esterovestizione; la società residente all’estero con stabile organizzazione in Italia; l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; il trattamento fiscale più vantaggioso.

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Criteri per l’individuazione della sede fiscale

In tema di “esterovestizione” – termine con cui si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale – la Convenzione Italia- Lussemburgo, ratificata in Italia con l. n. 747 del 1982, ai fini della individuazione della residenza fiscale, detta una disciplina equivalente a quella di cui all’art. 73 TUIR rinviando, come criterio generale, alla legislazione interna e, nel caso di accertata doppia residenza, assumendo il criterio sussidiario della sede «effettiva»

della società, coincidente con la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, n.15424

Società estera: attività amministrative e di direzione

Al fine di stabilire se il reddito prodotto da una società possa essere sottoposto a tassazione in Italia, assume rilevanza decisiva il fatto che l’adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell’attività di impresa avvenga nel territorio italiano, nonostante la società abbia localizzato la propria residenza fiscale all’estero.

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, n.6476

Esterovestizione: quando ricorre?

In tema di imposte sui redditi, ricorre l’ipotesi di esterovestizione allorché una società, che ha nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell’attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la propria residenza

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fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa.

In altri termini, ai fini dell’accertamento della fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma, invece, occorre verificare se il trasferimento in realtà vi è stato, o no, cioè se l’operazione sia meramente artificiosa, consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica.

E tale principio non può valere solo ai fini delle imposte dirette e non anche ai fini delle imposte indirette, essendo un principio di natura generale applicabile alla società in genere e non alla tassazione di una delle sue categorie reddituali.

Comm. trib. reg. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. V, 18/08/2020, n.861

Società formalmente residente all’estero

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione a reati tributari, nel caso in cui sia configurabile la “stabile organizzazione” in Italia di una società formalmente residente all’estero (cd. estero-vestizione della residenza fiscale), il sequestro preventivo per equivalente può essere disposto sui beni dell’imputato, ove non sia stato possibile reperire nei confronti dell’ente il profitto diretto del reato, mentre, invece, in caso di costituzione di una “società-schermo”, il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto diretto del reato può essere eseguito, indifferentemente, sia sui beni dell’imputato, sia su quelli della società.

Cassazione penale sez. III, 27/11/2019, n.10098

Società con residenza fiscale all’estero e stabile organizzazione in Italia

L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 d.lg. n. 74/2000, sussiste se l’impresa abbia stabile organizzazione in Italia, che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento

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dei servizi.

Cassazione penale sez. III, 27/11/2019, n.10098

Esterovestizione: prove

In tema di esterovestizione le prove dovranno dimostrare che, nonostante i presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero. Ciò poiché con il termine esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una persona fisica o di una società all’estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo sottrarsi agli adempimenti previsti dall’ordinamento tributario del Paese di reale appartenenza.

Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. XXVI, 17/09/2019, n.3517

La sede effettiva di una società

Non può definirsi esterovestita una società i cui consigli di amministrazione si sono tenuti all’estero, anche se gli amministratori sono residenti in Italia. Ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società di capitali rileva il contenuto dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 e segnatamente quella parte della disposizione normativa che considera la presenza in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, della sede legale o della sede dell’amministrazione.

La sede dell’amministrazione, in quanto contrapposta alla sede legale, coincide con la sede effettiva e cioè come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2019, n.14527

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Imposte sui redditi e ipotesi di esterovestizione

In tema di imposte sui redditi, ricorre l’ipotesi di esterovestizione allorché una società, la quale ha nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell’attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la propria residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa.

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2019, n.16697

Esterovestizione: cos’è?

L’esterovestizione è quella situazione in cui, per sottrarsi al regime nazionale più gravoso, una società localizza fittiziamente la propria residenza fiscale all’estero, in un Paese che presenta un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello nazionale.

Per parlare di esterovestizione devono ricorrere due caratteristiche fondamentali:

la volontà di sottrarsi al regime fiscale nazionale e il fisico stabilimento della sede aziendale in un Paese con trattamento fiscale più vantaggioso.

Comm. trib. prov.le Milano sez. I, 25/03/2015, n.2853

Gestione amministrativa, decisioni strategiche, industriali e finanziarie

L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se l’impresa abbia una stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi.

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Cassazione penale sez. III, 15/04/2014, n.40327

La presentazione della dichiarazione annuale dei redditi

L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 del d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi.

Cassazione penale sez. III, 04/06/2014, n.40346

Luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi

L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato, di cui all’art. 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se la società abbia stabile organizzazione in Italia.

Ciò si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari, affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi.

Cassazione penale sez. III, 27/02/2014, n.17299

Reato di omessa dichiarazione

In materia tributaria, nulla osta, a livello di ordinamento nazionale ed europeo, alla rilevanza penale dell’abuso del diritto, giacché dai principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, dettati dall’art. 53 cost., si

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desume che il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo in maniera distorta di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che possano giustificare l’operazione.

(In applicazione del principio la S.C. ha valutato immune da censure la decisione del tribunale del riesame che riteneva sussistente il “fumus” del reato di omessa dichiarazione in ragione della cosiddetta “estero-vestizione” della società, avente residenza fiscale all’estero ma operante effettivamente in territorio nazionale).

Cassazione penale sez. IV, 20/11/2014, n.3307

Sequestro probatorio di documenti di natura tributaria

L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi.

(Fattispecie relativa a sequestro probatorio di documenti di natura tributaria facenti capo a società svolgente attività di assistenza a piattaforme petrolifere nell’Oceano Atlantico ed avente residenza fiscale localizzata in territorio portoghese, in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza del fenomeno di esterovestizione della residenza fiscale).

Cassazione penale sez. III, 24/01/2012, n.7080

La cura degli affari nel territorio italiano

L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale i.v.a. da parte di società avente residenza fiscale all’estero sussiste se questa ha stabile organizzazione in Italia, che ricorre anche quando la società straniera abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o meno di

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personalità giuridica, prescindendosi dalla fittizietà o meno dell’attività svolta all’estero dalla società medesima.

(Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni facenti capo a società avente residenza fiscale localizzata in territorio diverso dall’Italia, cosiddetta esterovestizione della residenza fiscale).

Cassazione penale sez. III, 26/05/2010, n.29724

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