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Pensionati all’estero, chiarimenti su regole d’accesso a flat tax e rimborsi INPS

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Academic year: 2022

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Risposta n. 351

OGGETTO: Rimborso addizionali regionali e comunali da parte di un soggetto pensionato residente in Spagna – Articolo 18 della convenzione contro le doppie imposizione stipulata tra Italia e Spagna – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. X (di seguito “Istante”), pensionato italiano residente fiscalmente in Spagna dal 2018, riferisce che, in virtù della convenzione tra l’Italia e la Spagna contro la doppia imposizione, l’INPS, in data 21 dicembre 2018, ha comunicato allo stesso di aver accettato la richiesta di detassazione dei redditi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ma che la stessa sarebbe stata applicata soltanto dal 1° gennaio 2019, in quanto l’annualità 2018 era stata già contabilmente chiusa.

In particolare, l’Istante riferisce che l’Istituto previdenziale continua a trattenere nell’anno 2019 (nonostante, con decorrenza 1° gennaio 2018, risulti fiscalmente residente in Spagna) somme dovute a titolo di addizionali regionali e comunali, relative al periodo di imposta 2018.

Tanto premesso, l’Istante chiede di conoscere quale sia la procedura corretta per recuperare le somme trattenute dall’INPS in Italia, per l’anno 2018, quali addizionali regionali e comunali.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’Istante intende procedere alla richiesta di rimborso all’Agenzia delle entrate di Pescara dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali relative al

Divisione Contribuenti ______________

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non

Commerciali

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periodo di imposta 2018.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione agli aspetti interpretativi conseguenti l’accertamento della residenza fiscale dei soggetti residenti all’estero, gli obblighi dichiarativi dei soggetti non residenti, nonché la disciplina sulle convenzioni contro le doppie imposizioni, si rinvia a quanto già chiarito da questa Amministrazione, con parere reso con un precedente interpello.

In particolare, con il richiamato interpello è stato chiarito che il trattamento pensionistico erogato dall’INPS nel 2018, in applicazione delle disposizioni convenzionali, non deve essere assoggettato ad imposizione in Italia e, pertanto, l’imposta IRPEF trattenuta dall’INPS all’atto del pagamento della pensione relativa al 2018, potrà essere chiesta a rimborso.

Con riferimento, invece, alle addizionali regionali e comunali degli enti locali si evidenzia che le stesse sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, in relazione al medesimo anno d’imposta, risulti dovuta l’IRPEF., dopo aver scomputato, in particolare, per i soggetti non residenti, tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo (cfr. artt. 24 e 165 del TUIR).

Ne consegue che, con riferimento al caso di specie, non sono dovute imposte a titolo di addizionali regionali e comunali degli enti locali e, pertanto, l’Istante potrà presentare richiesta di restituzione al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, sia con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche (per il periodo di imposta 2018), sia con riferimento alle addizionali regionali e comunali trattenute dall’INPS nel 2019, ma riferite all’anno di imposta 2018.

Tale richiesta di rimborso, da presentare entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione (articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602),

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deve contenere l’attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, rilasciata dall’autorità localmente competente, e la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione.

Tale soluzione vale nel presupposto che l’Istante sia fiscalmente non residente in Italia e che, in quanto ex lavoratore dipendente del settore privato, sia titolare di pensione riconducibile nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna, ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 663 (di seguito Convenzione).

Resta inteso che, laddove lo stesso Istante sia un ex dipendente pubblico, la pensione percepita ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione.

In tale ipotesi le somme percepite dal non residente sarebbero assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte, con conseguente impossibilità di richiesta di rimborso, salvo il caso di soggetto di nazionalità spagnola, per il quale la tassazione esclusiva viene attribuita allo Stato di residenza.

Qualora, infine, l’Istante abbia svolto l’attività di lavoratore autonomo o di imprenditore, la pensione percepita ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’articolo 21 (“Altri redditi”), paragrafo 1, della Convenzione che prevede l’assoggettamento dei redditi di pensione a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente (in questo caso, quindi, analogamente al caso della pensione privata, sarebbe possibile chiedere il rimborso delle ritenute subite in Italia).

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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