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AIRGEST S.p.A. Società di Gestione dell Aeroporto Civile di Trapani Birgi (TP)

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Academic year: 2022

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(1)

AIRGEST S.p.A.

Società di Gestione dell’Aeroporto Civile di Trapani Birgi (TP)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E RISCALDAMENTO DA SOMMINISTRARE PRESSO

L’AEROPORTO DI TRAPANI – BIRGI.

CIG 636468610B

DISCIPLINARE DI GARA

Non è previsto, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 05/03/2014, il pagamento, in capo agli operatori economici, del contributo.

1. Ente aggiudicatore: AIRGEST S.p.A. - Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi, con sede c/o Aeroporto Civile “V.

Florio” di Trapani - C. da Birgi - 91020 Trapani; telefono 0923/610127, fax 0923/843263, PEC: direzione@pec.airgesst.it; sito internet: www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp (di seguito AIRGEST).

2. Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto è la somministrazione di gasolio per autotrazione e riscaldamento, la cui esecuzione sarà regolata dalle prescrizioni contenute nell’Allegato C Capitolato d’Oneri Prestazionali, al quale si rinvia integralmente, oltre che dal Contratto d’appalto ed atti ad essi allegati o da essi richiamati.

In particolare, la somministrazione del gasolio per autotrazione è prevista secondo la seguente stimata ed in alcun modo vincolante tempistica: ogni 21 giorni naturali e consecutivi, per un quantitativo di 4.500 lt per consegna, per un totale di n. 16 consegne.

La somministrazione del gasolio per riscaldamento è prevista secondo la seguente stimata ed in alcun modo vincolante tempistica:

nei mesi di dicembre 2015, di gennaio e febbraio 2016, rispettivamente, n. 2 consegne, e nel marzo 2016 n. 1 consegna, per un quantitativo di 5.000 lt per consegna, per un totale di n. 7 consegne.

L’operatore economico dovrà assicurare alla Committente l’espletamento della fornitura di carburante per autotrazione e riscaldamento, nella quantità (107.000 lt) e qualità (diesel) che verrà di volta in volta richiesta.

I luoghi di esecuzione della fornitura sono siti presso il sedime civile dell’Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani – Birgi.

3. Durata dell’appalto

La durata dell’appalto è di mesi 12 (dodici) decorrenti a far data dalla prima richiesta d’esecuzione della fornitura.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dar luogo all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs 163 del 2006, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/10, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La durata del contratto decorrerà dalla data del verbale di consegna anticipata per ragioni di urgenza e/o necessità.

È’ escluso il rinnovo tacito.

4. Importo dell’appalto

L’importo complessivo della fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento, nella misura richiesta dalla Committente, è stato stimato in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la stessa Committente in euro € 116.310,52 (centosedicimilatrecentodieci/52 euro), IVA esclusa di cui:

- € 115.479,30 (centoquindicimilaquattrocentosettantanove/30 euro) quale stimato costo complessivo del materiale di consumo (gasolio per autotrazione + riscaldamento), soggetto a ribasso d’asta;

- € 831,22 (ottocentotrentuno/22 euro) quale stimato costo del lavoro, non soggetto a ribasso d’asta per la somministrazione della fornitura di che trattasi;

- € 0,00 (zero/00 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Tale importo corrisponde al fabbisogno di gasolio per autotrazione e riscaldamento, stimato in via presuntiva per la durata dell’appalto e per il corrispettivo presunto del costo del carburante, che potrà essere somministrato alla stazione appaltante dal Fornitore e, pertanto, non sarà vincolante per l’AIRGEST che, nel corso della durata del contratto, potrà richiedere all’aggiudicatario la prestazione del servizio in termini minori rispetto al predetto importo presunto, senza alcun onere e/o costo aggiuntivo per la stazione appaltante. Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenza.

Si precisa che il contratto sarà stipulato a misura.

5. Modalità di presentazione dell’offerta

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 23 settembre 2015, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di “autofatturazione” prevista dal servizio postale medesimo oppure a mezzo di “posta celere”, sempre del servizio postale, oppure tramite agenzia espressi debitamente autorizzata (a tutto rischio del mittente qualora, per qualsiasi causa, il piego non pervenisse in tempo utile), al seguente recapito: “AIRGEST S.p.A. – Direzione Generale c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani – Birgi – 91020 Trapani – Birgi (TP)”.

I plichi devono essere chiusi e sigillati con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura:

(2)

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO

PER AUTOTRAZIONE E RISCALDAMENTO DA SOMMINISTRARE PRESSO L’AEROPORTO DI TRAPANI – BIRGI . – NON APRIRE – CIG 636468610B”

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo di AIRGEST, con plico chiuso che sarà timbrato per ricevuta con data e ora della ricezione dal personale preposto.

Per quanto attiene al tempestivo pervenimento dei plichi, farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo di AIRGEST all’atto della ricezione, ovvero la data di ricevimento risultante dall’avviso di ricezione della raccomandata.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. L’Ente aggiudicatore non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in tempo utile all’Ente appaltante. Non fa fede il timbro postale.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente disciplinare o che risulti in modo difforme da quello specificato o sul quale non sia apposto il nome del mittente, l’indicazione relativa all’oggetto della gara, che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. Documenti e certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera ed inseriti nella “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata, a pena di esclusione.

I plichi devono contenere, al loro interno, due buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo trasparente apposto/a su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, recanti sul frontespizio di ciascuna busta l’intestazione del mittente, nonché il numero d’ordine che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:

- Busta n° 1: Documentazione amministrativa.

- Busta n° 2: Offerta economica.

Le due buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere a pena d’esclusione tutto quanto di seguito elencato:

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa La busta dovrà contenere a pena di esclusione:

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (redatta preferibilmente in conformità all’allegato Mod. A), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura) nel corpo della quale il concorrente chieda di essere ammesso alla procedura di gara, indicandone l’oggetto e l’importo, e contestualmente dichiari nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R.:

- l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l’eventuale indirizzo e-mail e l’indirizzo PEC;

- che il concorrente è impresa singola, raggruppamento temporaneo costituendo o costituito (in tal caso allegare atto costitutivo), consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006, consorzio stabile di cui all’art. 34, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006, consorzio ordinario di cui all’art. 34, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006, G.E.I.E. di cui all’art. 34, lett. f) D.Lgs. n. 163/2006 o altro;

- (per i raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E.): quali sono le imprese che ne fanno parte e, in particolare:

- per i raggruppamenti temporanei, qual è l’impresa capogruppo-mandataria, se il raggruppamento è orizzontale o verticale e, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché quelle di esecuzione del contratto, con la specificazione delle parti che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite;

- (per i consorzi ordinari): quali sono tutte le imprese che fanno parte del consorzio e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse;

- (per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 e per i consorzi stabili di cui all’art. 34, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006): quali sono tutti i consorziati, specificando per quali consorziati il consorzio concorre.

In particolare, nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o i consorzi ordinari non ancora costituiti, e dovrà contenere la dichiarazione di cui all’art. 37, co. 8, d. lgs.vo n. 163/06, ossia che i predetti operatori economici si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (redatta preferibilmente in conformità all’allegato Mod. A), resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con relativo numero REA, o nell’albo delle imprese artigiane (ovvero, in caso di impresa avente sede legale all’estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento), per l’attività oggetto della gara (fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento);

b) iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell’art. 9 della legge 381/91;

c) il possesso della licenza per lo stoccaggio e la vendita di prodotti petroliferi rilasciata dall’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio ai sensi del D.Lgs. n. 271 del 05.05.1957, convertito in Legge 02.07.1957 n. 474 e s.m.i..

(3)

Nel certificato dovrà risultare l’elenco degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

Per gli operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/06.

Alla dichiarazione va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a), può essere prodotto, in originale o copia conforme, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che contenga tutti gli elementi indicati alla predetta lettera a).

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (allegato Mod. A) resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con in allegato fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante l’insussistenza delle condizioni di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i. ed in particolare:

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e all’art. 6 d.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’art. 67 d. lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 a carico di nessuno dei seguenti soggetti:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti) - il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se di tratta di altro tipo di società;

- i procuratori/institori (trova applicazione il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.

23 del 16/10/13);

Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla presente lettera vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci, giusta quanto all’uopo stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n.

24 del 6 novembre 2013.

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18, a carico di nessuno dei seguenti soggetti:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti) - il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- i procuratori/institori (trova applicazione il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 23 del 16/10/13).

Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla presente lettera vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci, , giusta quanto all’uopo stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n.

24 del 6 novembre 2013.

La dichiarazione deve riguardare anche chi abbia rivestito nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara uno o più delle qualifiche sopra indicate. Nel caso in cui a carico del soggetto cessato dalla carica sia/siano stata/e emessa/e uno o più sentenze del tipo di quelle sopra indicate, il concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

c.1) che i soggetti di cui alla precedente lettera c) (indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie):

□ non hanno riportato nemmeno condanne penali per reati diversi da quelli di cui alla precedente lettera c);

□ hanno riportato condanne penali per reati diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) (indicare il soggetto al quale si riferisce la condanna, la pena inflitta, l’autorità che ha emesso il provvedimento, il reato commesso);

N.B.: la dichiarazione di cui alla presente lett. c.1) è relativa anche ad eventuali sentenze di condanna per le quali il soggetto interessato abbia beneficato della non menzione. Pertanto, qualora il soggetto interessato abbia subito una condanna penale beneficiando della non menzione, è tenuto a rendere la seconda dichiarazione, ossia di avere riportato la condanna. Ai sensi dell’art. 38, co. 2, secondo periodo, d. lgs.vo n. 163/06, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

d) che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

h) che nei confronti del concorrente, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.L.vo 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

(4)

i.1) che, con riferimento alla precedente lettera i), il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di ________________, matricola n.° __________________;

INAIL: sede di ________________, matricola n.° _______________;

CASSA EDILE: sede di ______________, matricola n.° ________________ (se dovuta)

e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare ai propri dipendenti il seguente CCNL: ________________ e che il numero di lavoratori dipendenti è □ tra 1 e 5 dipendenti □ tra 6 e 15 dipendenti □ tra 16 e 50 dipendenti □ tra 51 e 100 dipendenti

□ oltre 100 dipendenti;

l) che il concorrente (indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie):

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68;

[OPPURE]

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;

m) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n.

248;

m-bis) che nei confronti del concorrente, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (tale dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se il concorrente non possiede o non possiede più l’attestazione SOA);

m-ter) che, i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione cui alla precedente lettera b) (indicare quale delle tre evenienze che seguono ricorre nel caso di specie):

□ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

[OPPURE]

□ sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;

[OPPURE]

□ sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo ex art.

2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che la situazione di controllo o la situazione abbia comportato che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine, il concorrente rende, alternativamente, una delle seguenti dichiarazioni:

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver presentato l’offerta autonomamente;

[OPPURE]

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

[OPPURE]

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b), c) ed m-ter) dovranno essere rese dai soggetti ivi indicati, con le precisazioni di cui alle precedenti lettere b) e c). Le dichiarazioni potranno anche essere rese da un soggetto diverso da quello al quale si riferiscono, purché tra quelli di cui all’art. 38, co. 1, lett. b), c) ed m-ter).

n) che, così come previsto dall’art. 1, co. 17, l. n. 190/12, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto tra l’AIRGEST e la Prefettura di Trapani in data 4 Dicembre 2006 costituisce causa di esclusione dalla gara.

E’ richiesta, inoltre:

- Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o del numero di fax, cui l’ente appaltante è autorizzato all’invio delle comunicazioni di cui all’art.79 del DLgs 163/06 s.m.i. ed in generale ogni comunicazione riguardante la presente procedura.

Al fine di agevolare il concorrente, si allega al presente un modello contenente le dichiarazioni di cui alla presente lettera C.

D) COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ ai fini di cui al DPR n. 445/2000;

E) GARANZIA PROVVISORIA in originale, così, pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta (comprensivo degli oneri di sicurezza), sotto forma di cauzione ai sensi dell’art. 75, cit., co. 2, ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

(5)

F) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 del d.lgs. n. 163/06 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno potrà anche risultare dalla fideiussione di cui alla precedente lett. e).

La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione, su specifica richiesta del partecipante. Si applica l’art. 75, comma 7, d. lgs.vo n. 163/06.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti o costituendi, la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio, con indicazione, espressa nella fideiussione, per ciascuno di essi, della ragione sociale, della denominazione, del numero di partita i.v.a..

L’importo della garanzia di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50 per cento per l’Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma precedente. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento, si applica la determinazione n. 44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della certificazione posseduta.

G) (in caso di associazione o consorzio già costituiti o GEIE), MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti infra, si avvalga ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. di altro soggetto, nel plico dovrà essere altresì inclusa a pena di esclusione, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria in originale o copia conforme:

a) una dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell’articolo 48 d. lgs.vo n. 163/06, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 (tale dichiarazione è costituita dalla dichiarazione di cui alla lettera c) del presente disciplinare);

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. A tal fine, l’impresa ausiliaria dovrà rendere una dichiarazione del medesimo contenuto di quella che il concorrente è tenuto a rendere ai sensi della lettera c) del presente disciplinare;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto dovrà contenere quanto indicato all’art. 88, co. 1, del D.P.R. n. 207/10. Ovvero:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

- durata;

- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, co. 5, d. lgs.vo n. 163/06.

N.B.: riguardo all’istituto dell’avvalimento, l’Ente aggiudicatore precisa che:

- Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia trasmettendo inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006.

- Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

- Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

H) Copia del CAPITOLATO D’ONERI PRESTAZIONALI e SCHEMA DI CONTRATTO, allegato al presente Disciplinare di gara, timbrati e sottoscritti in ogni pagina per accettazione, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) dell’impresa.

Nell’ipotesi di imprese riunite non ancora costituite, il C.O.P. e lo Schema di Contratto dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento;

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I) COPIA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritto dalla Airgest e dalla Prefettura di Trapani in data 4/12/2006, debitamente timbrato e firmato in ogni pagina in segno di accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute dal legale rappresentante del soggetto partecipante o, in caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E., da tutti i soggetti che fanno parte del R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E.;

J) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (All. Mod. A), attestante il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):

a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2012, 2013 e 2014), un fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, non inferiore a € 230.000,00 ed avere effettuato, nel medesimo triennio, forniture, nel settore oggetto della gara (gasolio per autotrazione e riscaldamento), dell’importo non inferiore a € 115.479,30 al netto dell’IVA e per quantitativo annuale almeno pari a quello annuale previsto nel presente appalto (107.000 litri);

b) Copie, conformi all’originale, dei bilanci (o estratti di bilanci), approvati e relativi agli ultimi 3 esercizi (2012-2013- 2014), redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. e corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito per via telematica all’ufficio registro imprese, ovvero dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui alla lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi proporzionalmente ridotti in base all’effettivo periodo di attività. [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):

a) Elenco delle principali forniture di gasolio per autotrazione e riscaldamento effettuate negli ultimi tre anni (2012-2013- 2014), per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto (fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento), con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati, provati mediante certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e dai destinatari privati.

K) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (All. Mod. A), resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

 di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9 del d.lgs. 163 del 2006, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R.

207/10, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo;

 di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare l’aggiudicazione provvisoria, ovvero quella definitiva ovvero di risolvere il contratto d’affidamento del servizio, oggetto di gara. A tal fine il partecipante dovrà dichiarare altresì di prendere atto di tale facoltà senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione;

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI

Ai concorrenti è consentita la facoltà di presentare l’offerta in riunione d’imprese ai sensi degli artt. 92 commi 1-2-3-4-5-7 e 97 del DPR D.P.R. n. 207/2010, e ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste e purché in possesso dei requisiti stabiliti.

In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti, gli operatori medesimi che costituiranno il raggruppamento devono dichiarare, nella istanza di ammissione e nella offerta economica, che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti, in raggruppamento, di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. comma 1 lettere d), e) ed f) del d.lgs. 163/06 i requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione devono essere posseduti nella misura di cui all’art.92 c.2 del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e, nella misura di cui all’art. 95 co 3. del medesimo regolamento, qualora associazioni di tipo verticali.

Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. 163/06.

Busta n° 2 - Offerta economica

Dovrà contenere, a pena di esclusione, una busta, con l’indicazione del mittente e la dicitura “BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA” anch’essa regolarmente sigillata con nastro adesivo trasparente e firmata sui lembi di chiusura, contenente la migliore Offerta Economica, redatta sull’apposito modulo “ALLEGATO B” , formulata con un unico ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettera con tre cifre decimali, che verrà applicato indistintamente per ogni litro di prodotto petrolifero richiesto di volta in volta (gasolio per autotrazione e riscaldamento), desunto dal prezzo al litro di gasolio per autotrazione, rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Statistiche ed analisi energetiche e minerarie www.sviluppoeconomico.gov.it, di ciascuna settimana nelle quali verrà richiesta l’effettuazione delle consegne, secondo la calendarizzazione di massima, non vincolante per la stazione appaltante di seguito riportata:

 Gasolio per autotrazione:

- 1°consegna-20/11/15 9°consegna-15/06/16

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- 2°consegna-10/12/15 10°consegna-05/07/16 - 3°consegna-05/01/16 11°consegna-30/07/16 - 4°consegna-01/02/16 12°consegna-20/08/16 - 5°consegna-03/03/16 13°consegna-10/09/16 - 6°consegna-01/04/16 14°consegna-05/10/16 - 7°consegna-25/04/16 15°consegna-05/11/16 - 8°consegna-20/05/16 16°consegna-05/12/16

 Gasolio per riscaldamento:

- n. 2 consegne – dicembre 2015 - n. 2 consegne – gennaio 2016 - n. 2 consegne – febbraio 2016 - n. 1 consegna – marzo 2016

L’offerta economica dovrà, altresì, contenere l’indicazione a parte dell’ammontare dei “costi relativi alla sicurezza” aziendale, non soggetti a ribasso d’asta. L’omessa indicazione di tali costi costituisce causa di esclusione ai sensi degli artt. 86, co. 3 bis e 87, co. 4, d. lgs.vo n. 163/06.

Qualora si riscontrasse in un’offerta discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente aggiudicatore.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte, revocabili, plurime, alternative e/o espresse in modo indeterminato. Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle condizioni della fornitura, specificate nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati e nello Schema di Contratto.

Le cifre riguardanti l’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, non devono recare correzioni.

Nella formulazione dell’offerta, la Ditta dovrà tenere conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza previste dalla normativa vigente.

Per forniture rese conformemente a quanto prescritto dal presente Disciplinare di gara e dagli atti ad esso allegati e da esso richiamati, per costituirne parte integrante, il ribasso unico percentuale formulato s’intende, fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, non soggetto ad alcuna rivalutazione per tutta la durata del contratto.

Si precisa sin d’ora che la struttura della fattura, per ciascuna fornitura che verrà richiesta, di volta in volta, nel corso dell’esecuzione del contratto, comprensiva di ogni onere connesso, dovrà espressamente indicare i seguenti dati:

- Prezzo per litro di prodotto petrolifero richiesto (gasolio autotrazione oppure gasolio per riscaldamento), riferito alla settimana nel corso della quale viene richiesta la fornitura;

- Sconto offerto per litro di prodotto petrolifero richiesto (gasolio autotrazione oppure gasolio per riscaldamento), sulla scorta dell’offerta economica presentata in sede di partecipazione alla presente procedura;

- Prezzo scontato per litro di prodotto petrolifero richiesto (gasolio autotrazione oppure gasolio per riscaldamento);

- Accisa prodotto;

- Prezzo base del prodotto petrolifero richiesto (gasolio autotrazione oppure gasolio per riscaldamento) imponibile + iva come per legge;

- Costo complessivo (iva inclusa) di prodotto petrolifero richiesto (gasolio autotrazione oppure gasolio per riscaldamento).

La percentuale unica di ribasso si intenderà sempre e comunque espressa al netto dell’IVA.

L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del RTI o della società, corredata dal relativo documento di identità del sottoscrittore.

In caso di offerte proposte in R.T.I., in Consorzio d’imprese o di cooperative o G.E.I.E. non ancora costituito, l’offerta economica dovrà, pena esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio d’imprese o di cooperative o il G.E.I.E., corredata dal relativo documento di identità dei sottoscrittori, contenente la dichiarazione di cui all’art. 37, co. 8, d. lgs.vo n. 163/06.

L’offerta sarà vincolante per il concorrente fin dal momento della presentazione e per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Trascorso il suddetto periodo senza che venga stipulata il relativo contratto d’appalto, l’impresa aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è svincolata dalla propria offerta economica.

L’Ente appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine.

6. Procedura di aggiudicazione dell’appalto.

In seduta pubblica, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, 24 settembre 2015, alle ore 11,00 presso gli uffici amministrativi dell’Ente appaltante, siti nell’aeroporto di Trapani Birgi, la Commissione di gara procederà al controllo e alla valutazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui alla Busta n° 1 “Documentazione amministrativa”.

In particolare, si procederà:

- a verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

- all’apertura della Busta n° 1 “Documentazione amministrativa” ed alla verifica dei documenti a corredo dell’offerta;

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risultino sussistere i requisiti generali e speciali, salvo ed impregiudicato l’eventuale esercizio del soccorso istruttorio, anche oneroso, ai sensi degli artt. 38 e 46 D. Lgs.vo n. 163/06, come modificato con d.l. n. 90/14.

Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega conferitagli dai suddetti legali rappresentanti.

Sarà effettuata la verifica a campione di cui all’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 senza interrompere le operazioni di gara.

Le imprese saranno sorteggiate in un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità

(8)

superiore, e sarà loro richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, prescritti dal bando, presentando la relativa documentazione; si procederà, quindi, con le operazioni di gara in pendenza della presentazione della documentazione richiesta; se detta documentazione non è fornita nel termine di dieci giorni o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione saranno adottati i provvedimenti di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006.

L’ente appaltante verificherà il possesso dei requisiti secondo quanto previsto all’art. 48 comma 2-bis D.lgs.163/06 e s.m.i., ove la relativa documentazione sia disponibile presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L’ente aggiudicatore si riserva altresì la facoltà di richiedere ai concorrenti, sulla base dell’art. 46, co. 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Non si procederà al sorteggio quando tutte le ditte presentino comprova del possesso dei requisiti economici – finanziari (art. 41 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.) e dei requisiti tecnico – organizzativi (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) mediante produzione di copie, conformi all’originale, degli estratti dei bilanci, approvati negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) e di copie, conformi all’originale dei certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e/o dai destinatari privati, attestanti la regolare esecuzione delle forniture elencate, con indicazione, per ogni singolo appalto, della tipologia della fornitura effettuata, dell’importo dell’appalto, della data, e del destinatario.

Nella stessa seduta pubblica o nell’eventuale successiva seduta pubblica di cui verrà data comunicazione durante la seduta ai presenti o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dai concorrenti assenti, la Commissione di gara procederà all’apertura delle “Buste n° 2 - “Offerta Economica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, di cui all’art. 82 D. Lgs. n. 163/06.

Non si dà luogo all’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla c.d. “soglia di anomalia”, come determinata ai sensi dell’art. 86, co. 1, D. Lgs. n. 163/06. In relazione a tali offerte, trova integralmente applicazione l’art. 86 cit., che qui deve intendersi ripetuto.

Non sono ammesse offerte parziali, non sottoscritte, revocabili, indeterminate, plurime o tra loro alternative, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta indicata dal presente bando.

L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del Capitolato Tecnico Prestazionale e di tutti gli altri allegati di gara.

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche se dovesse pervenire o restare in gara una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.

In ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 l. n. 241/90, saranno aperte anche le buste contenenti le offerte economiche delle imprese escluse.

Completate le operazioni di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria e alla contestuale aggiudicazione provvisoria.

7. Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto

L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata con successivo provvedimento, nei modi e nei termini di cui all’art. 79 d. lgs.vo n.

163/06, espletati tutti i controlli da parte della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti generali e tecnico – professionali dell’aggiudicatario.

In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L’aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposita determina presidenziale.

L’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. “antimafia” ed all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di telefax indicati dai concorrenti.

Il contratto verrà stipulato trascorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, ai sensi dell’articolo 79 d. lgs.vo n. 163/06, salvo il disposto di cui all’art. 11 co. 10 d.lgs. 163/2006, salvo che ricorrano la condizione di cui al successivo comma 10 bis, lett. a) d.lgs.vo n. 163/06.

Il Responsabile del procedimento esecutivo comunicherà all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto; qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, verrà fissata una nuova data, con avvertimento che in caso di ulteriore assenza anche in tale occasione la stazione appaltante si rivolgerà al secondo classificato e incamererà la cauzione.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dar luogo all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs 163 del 2006, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/10, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

8. Oneri dell’aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione i seguenti documenti:

1. Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;

2. Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e per i quali il soggetto ha già prodotto autodichiarazioni sostitutive. In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata;

3. Possesso della licenza per lo stoccaggio e la vendita di prodotti petroliferi rilasciata dall’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio ai sensi del D.Lgs. n. 271 del 05.05.1957, convertito in Legge 02.07.1957 n. 474 e s.m.i.;

4. Cauzione o fideiussione definitiva prevista dall’art. 13 dello Schema di Contratto.

(9)

5. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e RCT/RCO prevista dall’art. 14 dello Schema di Contratto.

6. Mandato o atto costitutivo del consorzio, nel caso di A.T.I. e/o consorzio non ancora costituito al momento della partecipazione alla gara;

7. Scheda di sicurezza (S.D.S.) del carburante (gasolio per autotrazione e riscaldamento);

8. Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di conformità alle normative tecniche di competenza per quanto riguarda DPI ed attrezzature utilizzate e di osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;

5. Relazione indicante le attrezzature, i mezzi operativi, le maestranze ed i quadri tecnici che intende utilizzare nell’esecuzione delle forniture;

6. Elenco nominativo degli addetti che l’Appaltatore intende impiegare per l’esecuzione della fornitura, oggetto dell’appalto.

È specifico onere dell’aggiudicatario assicurare l’esecuzione della fornitura, con personale formato e informato, secondo le vigenti disposizioni di legge. Si precisa che i nominativi indicati dovranno essere autorizzati dall’Airgest S.p.A. ad entrare nella sede della stessa. Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell’appalto. In tal caso, l’Appaltatore dovrà comunque garantire che le nuove risorse in sostituzione delle precedenti siano in possesso della formazione/informazione e/o delle certificazioni/abilitazioni, previste dalle legge, per l’espletamento della fornitura affidata;

7. Consegna della copia conforme all’originale della Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del personale impiegato per l’esecuzione della commessa in oggetto, autenticato dal Consulente del lavoro di fiducia dell’Impresa, con espresso impegno di produrre altresì copia dell’estratto del Libro Unico del Lavoro c.d. L.U.L., riguardante i dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto d’appalto de quo (da produrre all’atto del verbale di affidamento del servizio e di inizio dell’attività operativa).

L’accesso alle aree interessati alle forniture è soggetto alle vigenti prescrizioni normative, integralmente desumibili all’indirizzo http://www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp. I permessi di accesso per il personale, gli autoveicoli ed i mezzi operativi che l’Appaltatore intende utilizzare all’interno dell’aeroporto, che dovranno essere richiesti, a cura e spese dello stesso Appaltatore.

Il costo per il conseguimento di detti permessi di accesso e gli oneri a carico dell’appaltatore sono remunerati e compensati con il corrispettivo di appalto.

L’appaltatore, dovrà produrre, nel termine sopra indicato, tutta la documentazione necessaria ed assumerà, a proprio carico, l’alea del mancato e/o ritardato conseguimento del permesso e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento delle forniture oggetto dell’appalto.

Il tempestivo ottenimento dei PASS è finalizzato a far sì che il personale ed i mezzi dell’Appaltatore dal giorno stesso della stipulazione del contratto ovvero, nei casi di urgenza e/o necessità, dalla data del verbale di consegna e d’inizio dell’attività operativa, finalizzata a dare esecuzione anticipata alla prestazione della fornitura affidata, anche sotto le riserve di legge ed in pendenza della stipulazione del contratto, sia pienamente operativo.

9. Sospensione dei servizi di rifornimento

Dal momento che l’Airgest S.p.A. svolge servizi di pubblica utilità, le forniture di cui al presente capitolato devono avere garanzia di priorità su tutte le altre soprattutto in caso di crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto e di sciopero nel settore trasporti.

L’aggiudicatario non può sospendere i servizi di rifornimento prestati, in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.

L’eventuale sospensione dei servizi di rifornimento, per decisione unilaterale dell’aggiudicatario, costituisce grave inadempienza contrattuale e causa di conseguente risoluzione immediata dell’appalto ex art. 1456 del Codice Civile, per colpa dell’Appaltatore.

In tal caso AIRGEST procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per i danni ulteriori e per tutti gli oneri conseguenti derivanti dalla risoluzione contrattuale ivi incluse le spese legali e i maggiori costi contrattuali eventualmente sostenuti da AIRGEST per il nuovo affidamento dei servizi.

10. Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’ente appaltante comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 .

Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i..

Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Titolare del trattamento è la Società Airgest S.p.A. con sede in Trapani.

L’Ente aggiudicatore indicherà un Responsabile del Trattamento dei Dati.

11. Cauzione definitiva e Coperture assicurative

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione delle opere, l’Impresa aggiudicataria, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà prestare garanzia fidejussoria o polizza assicurativa, per l’esecuzione del contratto, in originale, conformemente a quanto prescritto dall’art. 113 del D.

Lgs. 163/2006 e s.m.i., salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

(10)

La fideiussione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e sarà svincolata dall’AIRGEST al termine dell’affidamento solo in caso di piena ottemperanza a tutti gli obblighi assunti dall’affidatario (tale previsione dovrà essere espressamente indicata nel testo dell’atto). In caso di escussione, la cauzione dovrà essere reintegrata.

Nel caso di costituende A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facente parte del raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale della capogruppo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e fino alla data di attestazione di regolare esecuzione e comunque cessa di avere effetto solo quando sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo

Ai sensi dell’art. 14 dello Schema di Contratto, la ditta appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione con un massimale non inferiore a EURO 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per anno e per sinistro. Si rimanda al citato art. 14 dello Schema di Contratto.

12. Clausola di autotutela (articolo oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione)

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia (D.Lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e normativa da essa richiamata).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.6 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d’appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell’impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore, nonché per ogni altra causa espressamente prevista dal presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 140 del d. lgs. 163/2006 Airgest si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora nel corso di esecuzione del contratto d’appalto si verifichino, gravi inadempimenti dell’appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del contratto, ovvero una tra le fattispecie contemplate dal menzionato art. 140.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

L’impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

La stazione appaltante, in conformità all’art. 32 del decreto legge n. 90 del 24/06/2014 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24/06/2014, provvederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario, ovvero alla risoluzione del contratto, senza nulla a pretendere da parte dell’aggiudicatario, previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/14.

13. Cause di esclusione

In base a quanto disposto dall’art. 46 c. 1 bis D.lgs. 163/06 (come modificato dal d.l. 70/11), la Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice degli appalti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Alla presente procedura si applicano, altresì, le norme introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, co. 2 bis, d.lgs. n. 163/2006, è pari all’uno percento del valore della presente gara.

14. Richiesta chiarimenti o quesiti

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di qualunque natura e comunque utile ai fini della formulazione dell’offerta economica dovranno pervenire entro il giorno 15 settembre 2015 alle ore 13:00 all’ente aggiudicatore (riferimenti: ing. Giancarlo Guarrera, tel. 0923.610127 – fax 0923.843263 - indirizzo mail direzione@pec.airgest.it).

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