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Prot. 9362 del 16 novembre 2017

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

DIVISIONE II

Via Fornovo 8 00192 ROMA Tel 0646835143

pec: dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it mail; dginclusionediv2@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

Prot. 9362 del 16 novembre 2017

CdG: MA001-A001

Oggetto: Comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione del beneficio economico del REI

Come noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2017 il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 attuativo del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla povertà.

Il citato Decreto, all'articolo 4, comma 2, prevede che il valore del beneficio economico del REI venga ridotto, tra l'altro, del valore dei trattamenti assistenziali eventualmente percepiti da parte di componenti il nucleo familiare, ad esclusione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.

Al fine di dare attuazione alla citata norma è necessario avere le informazioni relative a tutti i trattamenti assistenziali percepiti dai componenti il nucleo familiare beneficiario, anche di quelli erogati a livello locale.

Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto n. 147 del 2017, i dati e le informazioni raccolti dal Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS), il Sistema che integra e sostituisce il sistema informativo dei servizi sociali e il casellario dell’assistenza, sono trasmessi all’INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell’invio.

Nelle more dell'adozione della disciplina attuativa del SIUSS, resta fermo quanto previsto dal decreto 16 dicembre 2014, n. 206 recante le modalità attuative del Casellario

Alla cortese attenzione

degli Ambiti Territoriali responsabili della programmazione sociale

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

DIVISIONE II

Via Fornovo 8 00192 ROMA Tel 0646835143

pec: dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it mail; dginclusionediv2@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

Prot. 9362 del 16 novembre 2017

dell'assistenza, e, in particolare, le modalità di comunicazione delle informazioni stabilite dall'INPS con successivi decreti direttoriali n. 8 del 10 aprile 2015 e n. 103 del 15 settembre 2016.

Pertanto, in vista del prossimo avvio del Reddito d'Inclusione, si invitano gli enti erogatori a comunicare, tramite il SIUSS, nelle modalità sopra specificate, i trattamenti assistenziali indicati dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017 eventualmente riconosciuti ai componenti il nucleo familiare, al fine di consentire il calcolo corretto del beneficio economico REI e evitare erogazioni di prestazioni indebite dalle quali potrebbero derivare possibili ragioni di danno erariale.

La presente è inviata a tutti gli Ambiti Territoriali, individuati ai sensi dell'art. 8 della legge 328 del 2000, come comunicati dalle Regioni e dalle Province Autonome, con preghiera di diffusione a tutti gli enti erogatori di prestazioni assistenziali nel territorio di ciascun Ambito.

Cordialmente,

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele Tangorra

NFV/TC

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