• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 10"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 10

a iniziativa del Consigliere Putzu

presentata in data 14 dicembre 2020

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11

"NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA"

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2 Art. 1

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2004)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) è sosti- tuita dalla seguente:

“b) da un massimo di sette rappresentanti desi- gnati dalle organizzazioni e associazioni di ca- tegoria del settore pesca, operanti a livello na- zionale e maggiormente rappresentative a li- vello regionale;”.

2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) da un massimo di due rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore acquacoltura maggiormente rappre- sentative a livello regionale;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) da un massimo di due rappresentanti dei lavo- ratori dipendenti del settore pesca e acquacol- tura designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regio- nale;”.

4, Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r.

11/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. La Consulta per l’economia ittica svolge altresì le funzioni delle Commissioni consultive lo- cali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acqua- coltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). A tale scopo, alle riu- nioni della Consulta partecipa il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regio- ne e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla le- gislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re- gione.

Riferimenti

Documenti correlati

E’ pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovve- ro come volontario

associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software

Il Bando, ai sensi dell’art.9 comma 7 della LR 10/2017 è quindi rivolto alle Organizzazioni e Associazioni attive nel settore (nello specifico alle organizzazioni

Per le finalità del presente articolo è istituito il “Fondo per la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell’acquacoltura

i) e' istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare

93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore

Rende noto che, al fine di valorizzare il rapporto con le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) operanti sul territorio