• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 10"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 10

a iniziativa del Consigliere Putzu

presentata in data 14 dicembre 2020

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11

"NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA"

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2 Art. 1

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2004)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) è sosti- tuita dalla seguente:

“b) da un massimo di sette rappresentanti desi- gnati dalle organizzazioni e associazioni di ca- tegoria del settore pesca, operanti a livello na- zionale e maggiormente rappresentative a li- vello regionale;”.

2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) da un massimo di due rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore acquacoltura maggiormente rappre- sentative a livello regionale;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) da un massimo di due rappresentanti dei lavo- ratori dipendenti del settore pesca e acquacol- tura designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regio- nale;”.

4, Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r.

11/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. La Consulta per l’economia ittica svolge altresì le funzioni delle Commissioni consultive lo- cali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acqua- coltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). A tale scopo, alle riu- nioni della Consulta partecipa il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regio- ne e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla le- gislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re- gione.

Riferimenti

Documenti correlati

Allegato alla Determinazione del

“b) da un massimo di sette rappresentanti desi- gnati dalle organizzazioni e associazioni di ca- tegoria del settore pesca, operanti a livello na- zionale e maggiormente

“b) da un massimo di sette rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore pesca, operanti a livello nazionale e maggiormente

“ Il Consiglio delle Donne è organo di partecipazione femminile alle decisioni, all'azione e al funzionamento dell'Amministrazione comunale. Il Consiglio delle Donne

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della

E’ pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovve- ro come volontario

Art. Per le finalità di cui all’articolo 1 e fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 3:.. a) prevedono, nel

il requisito, per la nomina, del possesso di lauree in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e co-mmerciali, o di lauree equivalenti, ovvero del