• Non ci sono risultati.

Proposta della II Commissione permanente SVILUPPO ECONOMI CO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della II Commissione permanente SVILUPPO ECONOMI CO"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMI CO

,

FORMAZI ONE PROFESSIO NAL E E LAVORO

,

AFFARI EUROPEI E I NTERNAZI ONALI

,

SETTORE PRI MARI O (Seduta del 18 dicembre 2020)

Relatore di maggioranza:

A

NDREA

P

UTZU

Relatore di minoranza:

A

NTONIO

M

ASTROVINCENZO

__________

sulla proposta di legge n. 10

a iniziativa del Consigliere Putzu

presentata in data 14 dicembre 2020

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11

"NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA"

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2004) 1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) è sosti- tuita dalla seguente:

“b) da un massimo di sette rappresentanti desi- gnati dalle organizzazioni e associazioni di ca- tegoria del settore pesca, operanti a livello na- zionale e maggiormente rappresentative a li- vello regionale;”.

2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) da un massimo di due rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore acquacoltura maggiormente rappre- sentative a livello regionale;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) da un massimo di due rappresentanti dei lavo- ratori dipendenti del settore pesca e acquacol- tura designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regio- nale;”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r.

11/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. La Consulta per l’economia ittica svolge altresì le funzioni delle Commissioni consultive lo- cali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acqua- coltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). A tale scopo, alle riu- nioni della Consulta partecipa il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 11/2004 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regio- ne e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla le- gislazione vigente.

Testo approvato dalla Commissione

Art. 1

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2004) Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria) Identico

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

3

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re-

gione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza) Identico

Riferimenti

Documenti correlati

34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Re- gione), i consiglieri e i gruppi assembleari regio- nali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le

“c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di pro- prietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione,

“1 bis. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo-

Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole “del dirigente del servizio sanità o del di- rigente del servizio politiche sociali” sono sostitui- te dalle seguenti: “del

programmazione e provveditorato 2010320019 SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/15 -23.000,00 0,00 0,00 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Il carattere di prevalenza di cui al comma 1 si realizza allorquando il tempo di lavoro impie- gato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno è superiore a

“b) da un massimo di sette rappresentanti desi- gnati dalle organizzazioni e associazioni di ca- tegoria del settore pesca, operanti a livello na- zionale e maggiormente

“b) da un massimo di sette rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore pesca, operanti a livello nazionale e maggiormente