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ACCORDO DI PARTNERSHIP PROFESSIONALE

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Academic year: 2022

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ACCORDO DI PARTNERSHIP PROFESSIONALE

Il presente Accordo di partnership ha ad oggetto la collaborazione con società private al fine di svolgere dei progetti di interesse strategico su tematiche diversificate e di durata pluriennale avendo quale scopo principale la presentazione di affari d’interesse (clienti) per il singolo partner.

Le parti dell'accordo sono:

Grazioli Design s.r.l., P.IVA: 10071520968, con sede legale in Via Felice Cavallotti, 19 - 26845 - Codogno(LO), e con sede operativa in Corso Mazzini 62 - 26900 - Lodi (LO), iscrizione nel Registro delle Imprese di Lodi n...(nel seguito indicata come “GD”),

E

………...………, C.F./P.IVA:……….sede legale in………...

iscrizione nel Registro delle Imprese di………..………n. ……….. (nel seguito indicato come “Partner”),

di seguito anche congiuntamente denominati quali “Le Parti”

Premesso che

 il presente Accordo di Partnership (“Accordo”) ha efficacia dalla data del …………...(“Data Effettiva”);

 le Parti desiderano associarci al fine di perseguire scopi commerciali comuni;

 le Parti hanno vagliato diverse opzioni associative;

 l’accordo di Partnership risulta essere lo strumento maggiormente efficace al perseguimento dello scopo comune;

 le parti del presente Accordo si impegnano a non svolgere attività di concorrenza sleale nei confronti delle parti facenti capo a questo Accordo;

 le parti del presente Accordo si impegnano a collaborare reciprocamente al fine di perseguire gli scopo previsti dal presente Accordo;

 le parti del presente Accordo si impegnano a rispettare le regole della diligenza e della buona fede nella stipula e nell’esecuzione del presente Accordo.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

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Articolo 1 - Oggetto dell’Accordo

1.1. Le parti del presente Accordo di partnership desiderano regolare i proprio affari nei termini di network clienti. Tale obiettivo comune nasce dall’idea che più società, aventi affinità professionali, possono avere l’occasione di sviluppare ulteriormente il volume dei propri affari, mediante l’instaurazione di un sistema di sharing, basato sull’analisi delle necessità che il Cliente, del singolo partner, manifesta. Lo scopo dell'Accordo è quello di fare network ad elevato contenuto professionale, nell'ottica di dare la migliore soluzione al cliente in termini di qualità del servizio, efficacia della soluzione proposta, tempi e costi.

Con il presente Accordo, grazie all’ampiezza delle proposte, Le parti desiderano offrire alla propria clientela una vasta gamma di servizi ad alto contenuto qualitativo, efficiente, rapido ed a condizioni vantaggiose.

Articolo 2 - Conclusione dell’Accordo

2.1. Il presente Accordo si intende concluso ed efficace con la ricezione via posta, a mezzo di A/R all’indirizzo Grazioli Design, Corso Mazzini 62 - 26900 - Lodi (LO) ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC grazioli.designsrl@pec.it da parte di GD del presente Accordo, siglato in ciascuna pagina e doppiamente sottoscritto per esteso in calce da parte del rappresentante legale del Partner. Una copia controfirmata e siglata specularmene da GD sarà inviata al Partner.

2.2. Il presente Accordo è valido senza limite di tempo.

2.3. Per la conclusione dei rapporti è sufficiente una comunicazione effettuata via posta, a mezzo di A/R all’indirizzo Grazioli Design, Corso Mazzini 62 - 26900 - Lodi (LO) ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC grazioli.designsrl@pec.it da parte del Partner.

Articolo 3 – Durata

3.1. Il presente contratto si perfeziona ed avrà effetto all’atto della sua sottoscrizione da ambo le parti:

né indennità alcuna, né obbligo di pagamento di qualsiasi somma sarà dovuto da nessuna delle Parti all’atto di conclusione del presente Accordo. Il contratto si rinnoverà automaticamente a tempo indeterminato, salvo disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata o pec dalla parte che desidera sciogliersi dal vincolo. Non è richiesto nessun preavviso tra le parti.

3.2. In caso di risoluzione del rapporto per fatto imputabile al Partner e in caso di recesso del rapporto da parte del Partner non sarà dovuta allo stesso indennità alcuna salvo quanto disposto dalla normativa inderogabile in materia.

Articolo 4 - Vincoli delle parti

4.1. Le Parti non hanno nessun vincolo commerciale territoriale o temporale reciproco, al di fuori di quanto concordato nel presente “Accordo”.

4.2. Il rapporto con il cliente rispecchierà il modello:

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a) rapporto di tipo diretto con il Cliente.

GD presenta il Cliente al Partner. In questo caso i rapporti tra le parti continuano direttamente tra Partner e il Cliente. I contratti vengono stipulati tra il Cliente da una parte e il Partner dall’altra. Il Partner prende atto e accetta che, i pagamenti in capo al Cliente saranno imputati allo stesso e il Partner nulla avrà da pretendere da GD.

b) rapporto di tipo indiretto con il Cliente.

Il Partner presenta GD al Cliente ed i rapporti continuano direttamente tra questi due soggetti. I contratti vengono stipulati tra il Cliente da una parte e GD dall’altra. Tra il Partner e GD vale, in questo caso, il presente Accordo per la disciplina dei rapporti contrattuali. Il Partner prende atto e accetta che, in merito ai pagamenti in capo al Cliente, questi saranno imputati allo stesso e GD nulla avrà da pretendere dal Partner.

c) rapporto asimmetrico con il Cliente.

In questo caso GD ha rapporti solo con il Partner, il quale rimane unico titolare dei contatti con il Cliente.

I contratti vengono stipulati tra il Partner e GD dall’altra. GD diventa così fornitore di servizi al Partner. In tal caso vale, per la regolamentazione dei rapporti reciproci, quanto previsto nelle Condizioni Generali di contratto presentate da Grazioli Design al momento della stipula di quest’ultimo modello di Partnership.

A prescindere dal modello prescelto ed in considerazione dei tempi necessari per le elaborazioni progettuali GD si riserva la facoltà di non accettare incarichi a ridosso delle scadenze imminenti per lavori precedentemente assunti.

Articolo 5 - Costi e Pagamenti

5.1. A seconda del modello di partnership prescelto, e ciò non toglie che Le Parti possano liberamente decidere di avvalersi di tutti i modelli indicati, Le Parti concordano che il presente Accordo è a titolo oneroso.

5.2. L’interesse economico per GD, ovvero per il Partner, si valuta sulla base di una percentuale fissa, stabilita nella misura del ……..% da applicarsi al valore complessivo lordo dell’affare concluso e favorito da GD ovvero dal Partner.

Tale somma dovrà essere versata contestualmente al momento del ricevimento dell’acconto, da parte del Cliente. Ciascun Partner dovrà tenere informato l’altro Partner, documentando il verificarsi dell’evento, prontamente e senza ritardi.

Articolo 6 - Oneri e Responsabilità 6.1. Le Parti prendono atto e accettano che:

a) nelle more della conclusione dell’affare, qualora si evincano situazioni tali da poter compromettere il presente accordo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Cliente non rispondente alle necessità previste dall’affare, il Cliente non in grado di far fronte al dispendio economico dell’affare, ecc…) il Partner ha l’obbligo di darne pronta comunicazione all’altro.

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b) qualora si sia dinnanzi al modello previsto dall’Art. 2 lett. b) del presente Accordo, il Partner prende atto ed accetta che i Clienti non potranno più essere da lui contattati in ragione dell’affare proposto, salva esplicita autorizzazione scritta di GD.

c) le parti potranno, a richiesta, assistersi a vicenda, nella gestione del Cliente.

Articolo 7 - Liquidazione e pagamento dei compensi tra i Partner 7.1 Tutte le transazioni finanziarie sono oggetto di fatturazione.

7.2. Nel caso di rapporto diretto, GD incassa l’acconto dal Cliente e ristorna al Partner entro e non oltre 5 gg. la quota di competenza dello stesso.

7.3. Nel caso di rapporto indiretto, il Partner incassa l’acconto dal Cliente e ritorna a GD entro e non oltre 5 gg. la quota di competenza dello stesso.

7.4. Nel caso di rapporto asimmetrico, i rapporti tra Le Parti verranno regolati direttamente tra le stesse, sempre in relazione alla quota di competenza dello stesso.

7.5. I pagamenti delle competenze saranno in Euro e Iva esclusa.

7.6. I pagamenti delle competenze avverranno alle scadenze indicate all'articolo 5 a mezzo bonifico bancario con causale “competenze partnership”.

Articolo 8 – Riservatezza

8.1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

8.2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;

b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;

c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;

d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le

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loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

8.3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

8.4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;

d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

9.1. GD provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo esclusivamente nell’ambito del perseguimento dei propri fini professionali, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento UE 679/18 così come recepito dal D.Lgs. n.101/2018 in merito al trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

9.2. Il Titolare del trattamento dei dati personali nonché il responsabile per il trattamento dei dati in riferimento alle specifiche attività per Grazioli Design è Dante Dell'Ernia, in qualità di CEO di GD, nei termini e nelle modalità di cui all'Allegato A al presente accorto, di cui integralmente fa parte.

9.3. GD si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Partner unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.

9.4. GD autorizza il Partner a pubblicare sul proprio sitointernet notizie riguardanti il presente accordo.

Articolo 10 – Recesso e risoluzione

10.1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo solamente per giustificati motivi ovvero consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di ______ giorni.

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10.2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

10.3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Partner è obbligato nei confronti di GD per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione da GD.

10.4. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:

a) Violazione degli obblighi di riservatezza;

b) Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto;

c) Inadempimento della Società con particolare riferimento agli impegni anche economici assunti;

La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.

In caso di risoluzione dell’Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Partner, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate da GD, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito

Articolo 11 - Legge applicabile e Foro competente

11.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

11.2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo è definita amichevolmente tra le Parti.

11.3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione dell’accordo, è il foro di Lodi.

Art. 12 – Registrazione e spese

12.1. Il presente Accordo viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.

12.2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5, primo comma D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

12.3. Le spese di bollo inerenti il presente Accordo sono a carico delle Parti in misura paritaria.

Letto, redatto e sottoscritto in Lodi in data ...

Grazioli Design Partner

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_______________________ __________________

Le parti, previa rilettura, approvano espressamente a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile i seguenti articoli del presente Accordo: 3, 6, 7,8,10,11

Lodi, li ...

Grazioli Design Partner

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