• Non ci sono risultati.

ACCORDO DI PARTNERSHIP TECNOLOGICA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ACCORDO DI PARTNERSHIP TECNOLOGICA"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

ACCORDO DI PARTNERSHIP TECNOLOGICA TRA

- AITEC S.r.l., con sede in Vignola (MO), Viale Mazzini n. 8, C.F. 02328230368 in persona del legale rappresentante pro tempore signor Ing. Marco Galli

- di seguito denominata “AITEC”

e

- L’ Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola, Via G.B. Bellucci n. 1, C.F.

02754930366 in persona del legale rappresentante pro tempore signor ___________________

- di seguito denominata “TDC”

- congiuntamente denominate, di seguito, le “Parti”

PREMESSO CHE

a) AITEC S.r.l. è una società che si occupa da diversi anni della gestione dei sistemi di personal computer collegati tra loro in rete locale fornendo soluzioni che vanno dalla progettazione della rete, fino all'assistenza delle attrezzature hardware fornite occupandosi di tutti i punti intermedi quali la realizzazione di cablaggi LAN strutturati, configurazione dei server aziendali e della formazione sull'utilizzo dei programmi di office automation ;

b) TDC è una Unione Territoriale di Comuni, che agisce in virtù della convenzione……;

c) AITEC S.r.l. è interessata alla realizzazione di una rete intracomunale e ai servizi informatici ad essa connessi, in particolare al fine di poter utilizzare la rete per veicolare i propri servizi e commercializzarli;

(2)

d) TDC è interessata all’utilizzo di una rete intracomunale e ai servizi informatici ad essa connessi, in particolare al fine di poter utilizzare l’infrastruttura di rete per le comunicazioni informatiche interne;

Sulla base delle su esposte premesse, che debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Definizioni e allegati

In aggiunta alle definizioni contenute in altre parti del presente accordo, i termini sottoindicati avranno il significato per ciascuno di essi indicato:

- rete intracomunale l’insieme delle attrezzature necessarie per il collegamento delle attrezzature informatiche dei comuni appartenenti all’Unione TDC;

- efficienza di rete l’insieme dei parametri di controllo (banda trasmissiva, percentuale di disponibilità della rete, … ) e delle azioni correttive ad essi correlati per il corretto funzionamento della rete intracomunale;

- costo iniziale: indica tutte le spese ed i costi, nessuno escluso, relativi alla realizzazione della rete informatica intracomunale, comprensivi anche dell’acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie;

- costo di manutenzione indica tutte le spese ed i costi, nessuno escluso, necessari al mantenimento dell’efficienza della rete informatica intracomunale, allo stadio tecnologico della sua realizzazione iniziale;

- costo di aggiornamento tecnologico indica tutte le spese ed i costi, nessuno escluso, relativi all’aggiornamento tecnologico della rete informatica

(3)

intracomunale, comprensivi anche dell’acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie per adeguare la rete a diverse evoluzioni della tecnologia.

Art. 2 – Oggetto

2.1. AITEC S.r.l. e TDC si impegnano ad instaurare fra loro un rapporto di partnership a livello tecnologico al fine di realizzare ed utilizzare una rete intracomunale e i servizi informatici ad essa connessi, alle condizioni e nel rispetto dei patti assunti nel presente accordo.

2.2. La rete dovrà connettere fra loro tutti i comuni appartenenti all’unione TDC al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 3 – Gestione e utilizzo della rete

3.1. TDC, utilizzerà la rete direttamente e mettendola a disposizione dei singoli comuni componenti l’unione.

3.2. TDC, anche a nome dei propri Comuni partecipanti, si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture logistiche e quelle di tutti i Comuni componenti TDC, al fine di consentire a AITEC S.r.l. la possibilità di predisporre e mantenere in uso la rete.

3.3. TDC, anche a nome dei propri Comuni, si impegna a mantenere un costante collegamento alla rete elettrica, salvo casi di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà, di tutte le attrezzature e macchinari necessari per il corretto funzionamento della rete, che verranno collocati presso le proprie strutture logistiche e quelle di tutti i Comuni.

3.4. AITEC S.r.l. si impegna a gestire da un punto di vista commerciale, tecnico e organizzativo la realizzazione della rete secondo le caratteristiche di cui all’allegato A al presente contratto che ne costituisce parte integrante, ed a metterla in funzione entro il 30/11/2002.

3.5. AITEC S.r.l. si impegna inoltre a mantenere in costante stato di efficienza la rete occupandosi della sua gestione tecnica e della sua manutenzione.

Art. 4 – Suddivisione dei costi

4.1. Il costo iniziale per la realizzazione e l’utilizzazione della rete verrà di comune accordo sopportato in eguale misura fra le parti.

(4)

4.2. Il costo di manutenzione della rete informatica verrà interamente sopportato da AITEC S.r.l..

4.3 Il costo di aggiornamento tecnologico della rete, qualora venga di comune accordo fra la parti deciso, verrà sopportato in eguale misura fra le parti.

4.4 Il costo per innovazioni e/o aggiornamenti tecnologici della rete richiesti al fine di collegarla con l’esterno rimarranno a carico della parte richiedente, in cui favore il collegamento sarà effettuato.

4.5 Il costo dell’energia elettrica necessaria a garantire il funzionamento delle apparecchiature della rete, verrà sopportato da TDC o dai singoli comuni.

4.6 Alla scadenza del contratto o in caso di sua risoluzione, qualora non si intenda o non sia possibile procedere alla divisione della proprietà della rete e dei macchinari suoi componenti, ciascuna parte avrà facoltà di formulare una offerta di acquisto o di vendita della quota di comproprietà del 50% dell’altra, mediante lettera raccomandata contenente il prezzo e le condizioni di pagamento. La parte ricevente l’offerta avrà facoltà di comunicare la propria intenzione di procedere, alle medesime condizioni, all’acquisto della quota di comproprietà del 50%; la comunicazione dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento dell’offerta, trascorsi i quali verrà ritenuta valida e vincolate fra le parti la prima offerta.

Art. 5 – Durata

5.1. La durata del presente accordo viene stabilita dalle parti in anni cinque a partire dalla data della sua stipulazione . Alla scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque anni se non sopravverrà disdetta da comunicarsi da una parte all'altra almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

Art. 6 – Modifiche territoriali alla rete

61. In caso di ingresso in TDC di un nuovo Comune, TDC avrà facoltà di richiederne il collegamento alla rete intracomunale, nel rispetto di tutte le pattuizioni del presente accordo.

6.2. La richiesta di estensione della rete dovrà essere comunicata ad Aitec Srl tramite lettera raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione Aitec Srl presenterà a TDC, con lettera raccomandata, il preventivo del costo di estensione del collegamento nel rispetto di tutte le pattuizioni del presente accordo.

(5)

All’accettazione del preventivo formulato, AITEC Srl si impegna ad attivare il collegamento entro 45 giorni dalla data di conferma dell’offerta.

6.3 In caso di uscita di un Comune appartenente a TDC dall’accordo di Unione Territoriale, TDC si impegna a mantenere in essere per il comune uscente le condizioni logistiche, le attrezzature e le connessioni pattuite dal presente contratto per la durata del presente accordo.

6.4 In caso di scioglimento di TDC i singoli Comuni appartenenti a TDC si impegnano a mantenere in essere le condizioni logistiche, le attrezzature e le connessioni pattuite dal presente contratto per la durata del presente accordo.

Art. 7 – Esclusiva

7.1. AITEC S.r.l. e TDC, anche a nome dei singoli comuni suoi partecipanti, si impegnano affinchè il rapporto di partnership a livello tecnologico, relativamente alla rete intracomunale oggetto del presente accordo, venga tra loro assunto in esclusiva reciproca su tutto il territorio dei Comuni appartenenti a TDC.

Art. 8 – Dichiarazioni e Garanzie delle Parti.

8.1. Le Parti dichiarano che la sottoscrizione e l’adempimento di questo Contratto non dà luogo a violazioni di norme di legge o di disposizioni contenute in provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre competenti autorità né costituisce inadempimento rispetto ad ulteriori obbligazioni assunte dalle Parti.

8.2. AITEC S.r.l. garantisce che per tutta la durata del presente accordo la disponibilità di rete non scenderà mai al di sotto della soglia del 95% rispetto al tempo di utilizzo, salvo che per cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

8.3. AITEC S.r.l. garantisce che per tutta la durata del presente accordo la banda trasmissiva a disposizione della rete intracomunale, non scenderà mai al di sotto della soglia del 50%, della banda disponibile sul collegamento fisico salvo che per cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

(6)

9.1. AITEC S.r.l. si obbliga a garantire, per se, per i propri dipendenti collaboratori consulenti e periti esterni, la massima riservatezza dei dati in transito attraverso la rete intercomunale.

9.2. TDC avrà in qualsiasi momento la possibilità di verificare il sistema di sicurezza adottato da AITEC, affidandone il controllo anche a periti esterni.

9.3. TDC si obbliga a garantire, per se, per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e periti esterni, la massima riservatezza relativamente alle attrezzature, tecniche e modi di realizzo e mantenimento della rete.

9.4. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza e qualora da tale violazione derivino danni o sanzioni economiche a carico dell’altra parte, tali danni o sanzioni saranno poste a carico della parte inadempiente.

Art. 10 – Disposizioni generali

10.1 Questo contratto contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse relativa a quanto forma oggetto del medesimo.

10.2 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata (anche a mani) o telegramma, al ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni siano indirizzate come segue:

- se a AITEC s.r.l., alla stessa in via Mazzini n. 8, Vignola, telefax 059,762171 alla cortese attenzione del Sig. Marco Galli;

- se a __________________, alla stessa presso __________________, via ___________ n. ________, ________, telefax ____________ alla cortese attenzione del Sig. _________________;

o all’eventuale diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna parte potrà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

10.3 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia a questo contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti tale modifica, variazione o rinuncia viene invocata.

(7)
(8)

Art. 11 – Controversie

11.1 Le Parti si impegnano ad effettuare ogni ragionevole sforzo al fine di addivenire ad una soluzione di qualsiasi contrasto, disputa e controversia (di seguito, i “Contrasti”) eventua lmente insorta tra di loro in relazione al presente contratto, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data in cui una delle Parti abbia comunicato all’altra le proprie pretese. Si impegnano, pertanto, a promuovere minimo due incontri fra i legali rappresentanti delle Parti per addivenire ad una soluzione amichevole. Soltanto nel caso in cui le Parti non addivengano, nel predetto periodo di tempo di 30 giorni, ad una soluzione amichevole dei Contrasti, ciascuna di esse potrà promuovere il giudizio arbitrale secondo le modalità di seguito descritte.

11.2 Qualsiasi controversia tra le Parti comunque derivante od occasionata da questo contratto sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri designati come in appresso. La parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente e a pena di nullità designare il proprio arbitro. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà, entro 20 giorni, designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano l’accordo sulla nomina del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, questi verrà designato dal Presidente del Tribunale di Modena, il quale sarà pure adito qualora la parte chiamata al giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le Parti. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Provincia di Modena, nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.

Art. 12 – Foro Competente

Resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Modena per tutti i provvedimenti che per loro natura non possono essere emanati dal Collegio Arbitrale e, in particolare, per i provvedimenti cautelari, nonché in relazione all’emanazione di ingiunzioni di pagamento, che le parti espressamente intendono riservare alla competenza del giudice ordinario.

(9)

Art. 13 – Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14 – Spese

14.1. Ciascuna delle Parti sopporterà il costo delle rispettive assistenze professionali relative alla negoziazione, stipulazione ed esecuzione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in ... il ....

_________________________________ _________________________________

(10)

ALLEGATO A – Progetto Tecnico

1.500 m.

3.700 m.

1.5 00 m.

9.600 m.

8.40 0 m

.

2.300 m

150 Mt.

AP_BET_01 10.0.10.xx

Switch 8 porte AP_BET_03

10.0.10.xx AP_LUN_01

10.0.10.xx

Switch 8 porte AP_LUN_03

10.0.10.xx

4.100 m.

AP_SIP_02 10.0.10.22

CH07

AP_SIP_01 10.0.10.21 CH05

Switch 8 porte Vill. Ind.

SIPE

AP_SIP_01 10.0.10.xx

Firewall

Switch 8 porte AP_SPI_02 10.0.10.19

CH05

AP_SPI_01 10.0.10.18 CH04 Comune di Spilamberto

AP_SPI_04 10.0.10.24

CH06

AP_SPI_03 10.0.10.20

CH06

Firewall

AP_SAV_02 10.0.10.16

CH03

AP_SAV_03 10.0.10.17

CH04

Switch 8 porte Comune di Savignano

AP_SAV_01 10.0.10.15

CH02

Firewall AITEC

AP_AIT_01 10.0.10.xx

Switch 8 porte AP_AIT_03

10.0.10.xx

Firewall

AP_VIG_02 10.0.10.xx

AP_VIG_03 10.0.10.14

CH02

Switch 8 porte Comune di

Vignola

AP_VIG_01 10.0.10.13

CH01

Firewall

AP_CAS_02 10.0.10.xx

AP_CAS_01 10.0.10.xx

Switch 8 porte Comune di Castelnuovo

AP_CAS_03 10.0.10.xx

Firewall

AP_CVE_01 10.0.10.xx

AP_CVE_01 10.0.10.xx

Switch 8 porte Comune di Castelvetro

AP_CVE_01 10.0.10.xx

Firewall

(11)

ALLEGATO B – Progetto Economico (valori in unità di Euro)

Descrizione Q.tà Costo Un. Totale Costo Totale

Generale

Progetto wireless 1 5.000 5.000 Fondo agg. tecnologico 1 8.000 8.000

Totale Parziale 13.000 13.000

Vignola

Access Point 3 600 1.800 Antenna Unidirezionale 2 450 900 Antenna Omnidirezionale 1 400 400 Cavi Antenna 3 75 225

Switch 1 125 125

Firewall 1 430 430 Gruppo di Continuità 1 140 140 Installazione elettrica 1 650 650 Configurazione 1 200 200

4.870 4.870

Savignano

Access Point 3 600 1.800 Antenna Unidirezionale 2 450 900 Antenna Omnidirezionale 1 400 400 Cavi Antenna 3 75 225

Switch 1 125 125

Firewall 1 430 430 Gruppo di Continuità 1 140 140 Installazione elettrica 1 650 650 Configurazione 1 200 200

4.870 4.870

Spilamberto

Access Point 4 600 2.400 Antenna Unidirezionale 3 450 1.350 Antenna Omnidirezionale 1 400 400 Cavi Antenna 4 75 300

Switch 1 125 125

Firewall 1 430 430 Gruppo di Continuità 1 140 140 Installazione elettrica 1 650 650 Configurazione 2 200 400 Armadio per esterni 1 600 600

6.795 6.795

Ramo Vignola Castelvetro

Access Point 6 600 3.600 Antenna Unidirezionale 6 450 2.700 Antenna Omnidirezionale 0 400 - Cavi Antenna 6 75 450

Switch 3 125 375

Firewall 0 430 - Gruppo di Continuità 1 140 140 Installazione elettrica 3 650 1.950 Configurazione 2 200 400

(12)

9.615 9.615

Castelnuovo

Access Point 3 600 1.800 Antenna Unidirezionale 2 450 900 Antenna Omnidirezionale 1 400 400 Cavi Antenna 3 75 225

Switch 1 125 125

Firewall 1 430 430 Gruppo di Continuità 2 140 280 Installazione elettrica 1 650 650 Configurazione 1 200 200 Armadio per esterni 1 600 600

5.610 5.610

Castelvetro

Access Point 3 600 1.800 Antenna Unidirezionale 2 450 900 Antenna Omnidirezionale 1 400 400 Cavi Antenna 3 75 225

Switch 1 125 125

Firewall 1 430 430 Gruppo di Continuità 1 140 140 Installazione elettrica 1 650 650 Configurazione 1 200 200

4.870 4.870

Sipe

Access Point 3 600 1.800 Antenna Unidirezionale 2 450 900 Antenna Omnidirezionale 1 400 400 Cavi Antenna 3 75 225

Switch 1 125 125

Firewall 1 430 430 Gruppo di Continuità 1 140 140 Installazione elettrica 1 650 650 Configurazione 1 200 200

4.870 4.870 Materiale di scorta

Access Point 2 600 1.200 Antenna Unidirezionale 1 450 450 Antenna Omnidirezionale 1 400 400 Cavi Antenna 3 75 225

Switch 1 125 125

Firewall 1 430 430

2.830 2.830

Totale Generale 57.330

Quota AITEC 50% 28.665

Quota TDC 50% 28.665

Riferimenti

Documenti correlati

La larghezza di banda ω f di un sistema, oltre a definire le capacit`a filtranti del sistema stesso, fornisce anche un’indicazione “qualitativa” del tempo di salita T s del sistema

13.1.1 Risposta all’onda quadra in un amplificatore a larga banda Nel dominio del tempo il comportamento dinamico di un amplificatore pu` o es- sere descritto dalla sua risposta

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o

Ovviamente, se una funzione ha integrale finito indipendente dalla succes- sione, il calcolo viene poi effettuato su una particolare successione “comoda”, che molto spesso `e proprio

♦Esprime la velocità di rotazione delle stelle all’interno di una galassia in funzione della loro distanza dal centro. ♦Si costruisce utilizzando le righe d’emissione

Nel mese di novembre, il Maestro Alessandro Marchi e il musicista Gianluigi Paganelli hanno fatto visita alla classe prima della Scuola Primaria di Monzuno, per dare

la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 23 dicembre 2020, ha dettato le “Disposizioni per

la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 23 dicembre 2020, ha dettato le “Disposizioni per