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LA LEGGE DI STABILITÀ E LE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PROGRAMMAZIONE 2011

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(1)

LA LEGGE DI STABILITÀ E LE NORME DI INTERESSE

DEGLI ENTI LOCALI

PER LA PROGRAMMAZIONE 2011

® diritti riservati - riproduzione citando la fonte

relatore: Calcedonio Li Pomi

dottore commercialista – revisore contabile

(2)

I N D I C E D E G L I A R G O M E N T I

 Il Patto di stabilità 2011-2013 o Le nuove regole

o Monitoraggio e verifiche o Le misure sanzionatorie o Il sistema di premialità

o Il Patto regionale “orizzontale” e “verticale”

o Il possibile intervento della Regione Sicilia

 Le altre norme di natura finanziaria o Riduzione dei trasferimenti erariali o I nuovi limiti all’indebitamento

o Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica locale

 Le altre disposizioni

o La cessione e la compensazione dei crediti verso gli enti locali o Il fondo per il ritardato pagamento dei fornitori

o Il blocco della leva fiscale

o La partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo

(3)

IL PATTO DI STABILITÀ 2011-2013

articolo 1, comma 87-124, legge 220/2010

La legge di stabilità per il 2011 introduce diverse significative novità in materia di Patto di stabilità per il triennio 2011-2013:

 Agli enti vengono assegnati 2 OBIETTIVI:

o Obiettivo “strutturale”

o Obiettivo “specifico”

 Viene superata la logica del saldo finanziario di partenza

 Si fa riferimento alla SPESA CORRENTE, e ad un intervallo triennale, per individuare il miglioramento da realizzare

 È prevista una integrazione con le precedenti modalità di calcolo dei saldi programmatici

 Vengono ridefinite le esclusioni

 Non rileva l’avere o meno rispettato il Patto nell’esercizio precedente

 Debutta il Patto regionale.

Vengono invece confermati:

gli importi complessivi della manovra (già fissati con la legge 122/2010)

• il meccanismo della competenza mista

• l’obbligo di coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi del Patto

(4)

GLI OBIETTIVI

L’OBIETTIVO STRUTTURALE

Dal 2011 gli enti soggetti al Patto conseguono l’obiettivo strutturale realizzando un SALDO di competenza mista pari a ZERO.

L’OBIETTIVO SPECIFICO

Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, gli enti soggetti al Patto applicano

 alla MEDIA della SPESA CORRENTE registrata negli anni 2006-2008 le seguenti percentuali:

anno COMUNI PROVINCE

2011 11,4% 8,3%

2012 14% 10,7%

2013 14% 10,7%

Il saldo finanziario obiettivo in termini di competenza mista – per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 – deve essere non inferiore al valore individuato applicando le suddette percentuali alla media della spesa corrente 2006/2008 RIDOTTO dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all’art. 14, co.2, della L. n.122/2010.

Per il solo anno 2011

il valore così ottenuto va posto a confronto con il saldo obiettivo 2011 determinato ai sensi dell’articolo 77/bis della legge n.133/2008.

Se la differenza

fra saldo 2011 ex legge 220/2010 e saldo 2011 ex legge 122/2010

è positiva,

il saldo obiettivo va RIDOTTO del 50% di tale differenza.

Se la differenza è negativa

il saldo obiettivo va INCREMENTATO del 50% di detta differenza.

(5)

Esempi di calcolo:

2006 2007 2008

SPESE CORRENTI (impegni) 6.120 6.800 7.050

MEDIA delle spese correnti

2011 2012 2013

% da applicare alla media delle SPESE

CORRENTI 11,4 14,0 14,0

SALDO OBIETTIVO 759 932 932

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI

ERARIALI (art.14,co.2, L.122/2010) 172 287 287

SALDO OBIETTIVO al netto dei

trasferimenti 587 645 645

2011

saldo obiettivo PREVIGENTE (calcolato ai

sensi del'art.77/bis della L.133/2008) 1.312

fattore di correzione dell'obiettivo 2011 -363

SALDO OBIETTIVO FINALE 949 645 645

fase 1

fase 2

fase 3

6.657

PATTO DI STABILITA' 2011-2013

Determinazione dell'obiettivo SPECIFICO

C O M U N I

[migliaia di euro]

(6)

2006 2007 2008

SPESE CORRENTI (impegni) 35.089 35.082 37.009

MEDIA delle spese correnti

2011 2012 2013

% da applicare alla media delle SPESE

CORRENTI 8,3 10,7 10,7

SALDO OBIETTIVO 2965 3823 3823

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI

ERARIALI (art.14,co.2, L.122/2010) 2.296 3.827 3.827

SALDO OBIETTIVO al netto dei

trasferimenti 669 -4 -4

2011

saldo obiettivo PREVIGENTE (calcolato ai

sensi del'art.77/bis della L.133/2008) 316

fattore di correzione dell'obiettivo 2011 177

SALDO OBIETTIVO FINALE 493 -4 -4

fase 1

fase 2

fase 3

35.727

PATTO DI STABILITA' 2011-2013

Determinazione dell'obiettivo SPECIFICO

P R O V I N C E

[migliaia di euro]

(7)

Misure correttive per il 2011

Per il solo anno 2011, in sede di prima applicazione delle nuove regole, al fine di:

tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali;

distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola

possono essere stabilite MISURE CORRETTIVE con D.P.C.M. da emanarsi

 entro il 31 gennaio 2011,

 d’intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

In ogni caso, le misure correttive non potranno determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto superiori a €/mln 480.

(8)

LE ESCLUSIONI

NON RILEVANO ai fini del rispetto del Patto, 1

articolo 1, commi 94-95

le ENTRATE provenienti dallo Stato e le relative SPESE sia di PARTE CORRENTE sia in CONTO CAPITALE sostenute dai Comuni e dalle Province (anche in più anni)

⇒ per l’attuazione delle Ordinanze del Presidente del C.d.M.

emanate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Attenzione !

Gli enti che beneficiano di questa norma hanno l’OBBLIGO di presentare, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, al Dipartimento della Protezione Civile, l’elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità (ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale).

2

articolo 1, comma 96

Gli interventi realizzati direttamente dagli enti in relazione allo svolgimento dei c.d. “grandi eventi”.

3

articolo 1, commi 97-98

Le ENTRATE provenienti – direttamente o indirettamente – dall’Unione Europea e le relative SPESE sia di PARTE CORRENTE sia in CONTO CAPITALE sostenute dai Comuni e dalle Province, anche in più anni purché nei limiti complessivi delle relative entrate.

Attenzione !

 L’esclusione NON opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.

 Nel caso in cui l’U.E. riconosca importi inferiori a quelli esclusi ai

(9)

deve essere incluso tra le spese rilevanti ai fini del Patto nell’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Qualora la comunicazione avvenga nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell’anno successivo.

4

articolo 1, comma 99

Le ENTRATE provenienti dai trasferimenti ai COMUNI COMMISSARIATI, assegnati ai sensi dell’articolo 1, commi 704 e 707, della legge n.296/2006, e le relative SPESE IN CONTO CAPITALE sostenute anche in più anni purché nei limiti complessivi delle relative entrate.

5

articolo 1, comma 100

Le SPESE sostenute dai Comuni, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT per la realizzazione

a) del censimento generale della popolazione 2011 e b) del 6° censimento dell’agricoltura.

6

articolo 1, comma 104

Le SPESE sostenute dai Comuni per la gestione e la manutenzione degli immobili trasferiti dallo Stato ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n.85/2010 (federalismo demaniale), nei limiti dell’importo già sostenuto dallo Stato per le medesime finalità.

Attenzione !

Tutte le esclusioni previste dalla precedente disciplina del Patto di stabilità sono ABROGATE.

(10)

PATTO DI STABILITA’ E BILANCIO DI PREVISIONE

articolo 1, comma 107

Anche per il triennio 2011-2013,

il rispetto degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità – a livello di dati previsionali di parte corrente - è condizione di legittimità del bilancio di previsione annuale e pluriennale

Il bilancio di previsione degli enti soggetti al Patto DEVE infatti essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alla previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale (al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti), sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. A tal fine,

 OBBLIGO di allegare al bilancio di previsione uno specifico prospetto contenente:

A. le previsioni di COMPETENZA per la parte corrente e B. le previsioni di CASSA per la parte in conto capitale.

(11)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL’OBIETTIVO E MONITORAGGIO SEMESTRALE

articolo 1, comma 109

 Gli Enti soggetti al Patto trasmettono SEMESTRALMENTE al Dipartimento della R.G.S., entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto (nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista attraverso un prospetto e con le modalità definite con apposito D.M.

 Con lo stesso D.M. è definito il PROSPETTO DIMOSTRATIVO dell’obiettivo.

Attenzione !

La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici

 entro 45 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. del D.M.

costituisce INADEMPIMENTO al Patto di stabilità.

Enti commissariati

La mancata trasmissione, secondo le indicazioni individuate con D.M., della situazione di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 del T.U.E.L. determina l’ASSOGGETTAMENTO dell’ente inadempiente alla regole del Patto.

(12)

VERIFICA ANNUALE

articolo 1, comma 110

Entro il termine PERENTORIO del 31 marzo dell’anno successivo occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una CERTIFICAZIONE del saldo finanziario di C.M.

conseguito sottoscritta:

A. dal legale rappresentante

B. dal responsabile del servizio finanziario C. dall’organo di revisione

secondo un prospetto e con le modalità definite con apposito D.M.

Attenzione !

A. OMESSA trasmissione della certificazione:

 costituisce INADEMPIMENTO al Patto di stabilità interno;

 determina l’azzeramento automatico dei trasferimenti erariali

(v.articolo 14, comma 3, L.122/2010)

B. RITARDATA trasmissione della certificazione che attesti il rispetto del Patto:

 l’Ente NON può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto (comprese le co.co.co.), MA

NON è soggetto a tutte altre sanzioni previste dall’art.1, comma 119.

articolo 1, comma 124

Qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del Patto I TERMINI riguardanti gli adempimenti relativi SIA al monitoraggio SIA alla certificazione possono essere modificati con Decreto MEF.

(13)

LE SANZIONI

articolo 1, commi 119-120 articolo 14, comma 3, legge 122/2010

In caso di mancato rispetto del Patto negli anni 2011-2013, l’Ente inadempiente è soggetto ai seguenti DIVIETI e SANZIONI

 nell’anno successivo a quello dell’inadempienza

1. riduzione dei trasferimenti dovuti in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;

la riduzione è effettuata con D.M. Interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero1, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui. In caso di insufficienza dei trasferimenti, o qualora fossero già stati, in tutto o in parte, erogati la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

2. divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale MEDIO dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

3. divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti2.

4. divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione, “anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”. Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto

5. riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante al 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori;

1a tal fine la R.G.S. comunica, entro il 30 maggio, l’importo della riduzione da operare per ogni singolo ente.

2 Per indebitarsi con QUALSIASI istituto di credito occorre attestare il rispetto del Patto nell’esercizio precedente. E’ fatto divieto all’istituto finanziatore di accordare il finanziamento in assenza dell’attestazione.

(14)

Il divieto di incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio3 diventa invece pleonastico, atteso che queste risorse non potrebbero in ogni caso essere incrementate alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2/bis, della legge n.122/2010.

IL SISTEMA PREMIALE

articolo 1, comma 122 articolo 14, comma 3, legge 122/2010

Per il 2010 le disposizioni relative alla premialità per gli enti virtuosi4 sono state “sospese” dalla legge n.122/2010, che ha invece previsto un contributo di €/mln 200 per detti enti.

Per il triennio 2011-2013 è previsto un nuovo sistema premiale, che dovrà essere definito (MA non è previsto alcun termine) con apposito Decreto MEF che potrà autorizzare “la riduzione degli obiettivi annuali” secondo specifici criteri.

La norma fornisce una sola indicazione: l’importo della riduzione complessiva è pari alla differenza, registrata nell’anno precedente a quello di riferimento, tra l’obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito dagli enti inadempienti al Patto.

 Ne deriva che il sistema premiale per il 2011 potrà essere concretamente definito e quantificato DOPO il 31 marzo 2011.

3v. art.8, comma 1, CCNL 14/1/2008.

(15)

Patto Regionale “VERTICALE”

articolo 1, commi 138, 140 e 143

A decorrere dal 2011 le Regioni

POSSONO autorizzare

gli enti locali del proprio territorio a PEGGIORARE il loro saldo programmatico di un importo preventivamente determinato

 attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale.

In tal caso DEVONO procedere a rideterminare

⇒ contestualmente e per lo stesso importo

il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

Obblighi e termini di comunicazione Per l’attuazione di questa disposizione

 gli enti locali entro il 15 settembre (dal 2012 entro il 30 aprile) dichiarano:

a. alla propria Regione e

b. alla propria associazione di riferimento (ANCI o UPI)

l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno

 le Regioni entro il termine perentorio del 31 ottobre (dal 2012 entro il 30 giugno) comunicano al MEF,

 con riferimento a ciascun ente beneficiario,

gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

(16)

Bonus per le Regioni

A beneficio delle Regioni che intervengono in favore degli enti locali è autorizzato

⇒ nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali

lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti a condizione che:

a) non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero

b) non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni per le quali rimane l’obbligo a carico della Regione di farvi fronte.

Patto Regionale “ORIZZONTALE”

articolo 1, commi 141-142

A decorrere dal 2011 le Regioni, per gli enti locali del proprio territorio

POSSONO

 in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie B. INTEGRARE LE REGOLE e

C. MODIFICARE GLI OBIETTIVI posti dal legislatore nazionale fermi restando

1) l’IMPORTO DELL’OBIETTIVO complessivamente determinato in applicazione della normativa nazionale.

2) le disposizioni statali in materia di MONITORAGGIO e di SANZIONI.

Attenzione !

Queste disposizioni dovranno essere attuate sulla base di CRITERI stabiliti con Decreto MEF che sarà emanato (NON è previsto alcun termine) d’intesa con la Conferenza unificata.

(17)

Obblighi e termini di comunicazione Per l’attuazione di questa disposizione,

ogni Regione

A. definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del Patto, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali

B. comunica al MEF entro il termine perentorio del 31 ottobre (dal 2012 entro il 30 giugno) gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

* * * * *

IL POSSIBILE INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIA

articolo 1, comma 132 e 134

Per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale, alle finalità relative al Patto provvedono le Regioni, esercitando le competenze previste dai rispettivi statuti e definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, nell’ambito degli accordi relativi al concorso regionale alla manovra.

 In caso di mancato accordo entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano le disposizioni previste dalle norme nazionali.

Attenzione !

Per il 2011

la proposta di accordo deve essere definita entro il 31 marzo.

(18)

LE ALTRE NORME DI NATURA FINANZIARIA

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI

articolo 14, comma 2, legge 122/2010

Per il triennio 2011-2013 i trasferimenti erariali dovuti alle Province e ai Comuni con oltre 5.000 abitanti sono così ridotti:

Province

(€/mln)

Comuni

(€/mln)

2011 300 1.500

dal 2012 500 2.500

Le riduzioni sono ripartite,

 sulla scorta di CRITERI e MODALITÀ stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali e recepiti annualmente con D.M. interno,

secondo principi che tengano conto:

1. della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del Patto di stabilità

2. della minore incidenza percentuale della spesa di personale rispetto alla spesa corrente e

3. del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

Attenzione !

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Città e autonomie locali (che per il 2011 doveva essere adottata entro il 29/10/2010 e a partire dal 2012 entro il 30 settembre dell’anno precedente) il D.M.

Interno è comunque emanato, entro i successivi 30 giorni, ripartendo la riduzione

(19)

Per il 2011, a seguito del mancato accordo in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, è stato emanato il D.M. Interno del 9/12/20105 con cui è stata determinata la seguente riduzione rispetto ai trasferimenti 2010 alla data del 16/11/2010:

Province Comuni

22,934% 11,772%

Per il 2012 e il 2013, non è stata invece quantificata la misura dei tagli.

Al solo fine di inserire gli stanziamenti nel bilancio pluriennale, ogni singolo ente potrà effettuare il calcolo ponendo a confronto la riduzione subita nel 2011 con il totale dei tagli previsti per i due esercizi successivi.

2011 2012 2013

D.M. 9/12/10 (2011/3)x5 (2011/3)x5

160.500,00 267.500,00 267.500,00

Comuni 11,772 19,620 19,620

Province 22,934 38,223 38,223

Le riduzioni dei trasferimenti:

 NON riguardano i Comuni con meno di 5.000 abitanti

 non rilevano ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale

 non rilevano ai fini del Patto di stabilità.

 essendo proporzionali, penalizzano in misura maggiore gli enti locali del Sud Italia.

5 su G.U.R.I. n. 292 del 15.12.2010.

(20)

Effetti sul bilancio

Il taglio dei trasferimenti riduce le entrate correnti e quindi, a parità di altre condizioni, la spesa corrente. Ne risentono tutti i rapporti percentuali ad essa connessi:

 aumenta l’incidenza della SPESA DI PERSONALE

* * * * *

IL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI

articolo 1, comma 38, legge 220/2010

Per il 2011 lo stanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge n.328/2000, è incrementato di €/mln 200.

* * * * *

I NUOVI LIMITI ALL’INDEBITAMENTO

articolo 1, comma 108, legge 220/2010 Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,

le Province e TUTTI i Comuni,

 per ciascun anno del triennio 2011-2013

NON possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente

SE

l’importo annuale degli interessi sommato a quello dell’indebitamento precedentemente contratto supera il limite dell’8% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.

(21)

Attenzione !

 Per il triennio 2011-2013 il limite previsto dall’articolo 204 del T.U.E.L. si riduce dal 15% all’8%.

 Il limite del 15% era stato fissato dall’art.1, comma 698, della legge n.296/2006 (Finanziaria 2007): il 31/12/2010 è scaduto il termine entro il quale gli enti che superavano il limite dovevano rientrare.

 Il superamento del limite impedisce anche il ricorso al leasing finanziario immobiliare (cfr. Corte dei Conti Lombardia, delibera n.1139/2009).

* * * * *

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

art.1 D.L. n.225/2010

È prorogata al 31 marzo 2011 la possibilità, prevista dall’articolo 2, comma 8, della legge n.244/20076, di destinare a spese correnti fino al 75% dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal T.U. in materia di edilizia.

Attenzione !

La stessa norma che dispone la proroga prevede che con D.P.C.M.

“può essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011”

6 Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal T.U. in materia di edilizia POSSONO essere utilizzati

A. per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e

B. per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

(22)

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA LOCALE

articolo 6 legge 122/2010

Studi e incarichi di consulenza

Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni,

A decorrere dal 2011

la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle P.A. non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Sanzioni

L’affidamento di incarichi in violazione del suddetto limite:

b) costituisce illecito disciplinare c) determina responsabilità erariale.

Attenzione !

Analoga disposizione di legge7, è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale8, in quanto ritenuta una indebita invasione dell’area di competenza delle autonomie locali, alle quali non possono essere imposti nel dettaglio gli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica .

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

A decorrere dal 2011

le P.A. non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità.

7 articolo 1 del D.L. 168/2004, come convertito dalla legge n.194/2004.

(23)

Sponsorizzazioni

A decorrere dal 2011

Le P.A. non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Missioni

A decorrere dal 2011

Le P.A. non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Attenzione !

Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione da parte del Sindaco/Presidente della Provincia di un motivato provvedimento

 da comunicare preventivamente all’Organo di revisione e agli Organi di controllo interno.

Sanzioni

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del suddetto limite:

d) costituiscono illecito disciplinare e) determinano responsabilità erariale.

Indennità chilometrica

Dal 31 maggio 2010, è altresì SOPPRESSA l’indennità chilometrica, commisurata a 1/5 del costo della benzina per ogni Km.

percorso, in favore del personale contrattualizzato autorizzato a recarsi per servizio in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza.

Attenzione !

L’applicazione di questa norma a tutto il personale degli ee.ll. non è pacifica.

(24)

Formazione

A decorrere dal 2011

La spesa annua sostenuta dalle P.A. per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Le P.A. svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione o tramite i propri organismi di formazione

Sanzioni

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del suddetto limite:

a) costituiscono illecito disciplinare b) determinano responsabilità erariale.

Autovetture

A decorrere dal 2011

Le P.A. non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture.

Il limite dell’80% può essere derogato – per il solo anno 2011 – esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

(25)

Immobili

articolo 8, commi 1-2, legge 122/2010

Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle P.A. non possono superare il 2% del valore dell’immobile.

Gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni e altri costi legati all’utilizzo degli immobili.

Obblighi di comunicazione

Gli enti locali che utilizzano o detengono, a qualunque titolo9, beni immobili (unità immobiliari e terreni)

 di proprietà dello Stato o

 di loro proprietà

sono tenuti a trasmettere al M.E.F. – Dipartimento del Tesoro10 – l’elenco identificativo dei beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Stato a prezzi di mercato.

9 Proprietà, locazione, uso governativo o altro.

10 Per le FAQ sull’argomento: http://www.dt.tesoro.it/it/comunicazione_pa/_info/faq.html

(26)

LE ALTRE DISPOSIZIONI

COMPENSAZIONI

articolo 31, comma 1/bis11, legge 122/2010

Dal 1° gennaio 2011

I CREDITI non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per:

A. somministrazione B. forniture

C. appalti

POSSONO ESSERE COMPENSATI con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

A tal fine il creditore acquisisce la certificazione del credito vantato12 e la utilizza per il pagamento, totale o parziale delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.

Attenzione !

 L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.

 Qualora l’ente locale non versi all’Agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l’Agente procede

 sulla base del ruolo emesso a carico del creditore alla riscossione coattiva nei confronti dell’ente locale

Le MODALITÀ di attuazione di questa norma sono stabilite con D.M. Economia

11 che introduce l’articolo 28/quater nel D.P.R. n.602/1973.

12 ai sensi dell’ art.9, comma 3/bis, legge 2/2009. Si tratta della stessa certificazione prevista ai

(27)

LA CESSIONE DEI CREDITI

NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

art.9, comma 3/bis, legge 2/2009 art.1, comma 16, legge 25/2010 art.31, comma 1/ter, legge 122/2010

A partire dal 200913, gli enti locali relativamente a somme dovute per:

A. somministrazioni B. forniture

C. appalti

possono certificare

 su istanza del creditore ed entro 20 giorni dalla stessa se il credito sia certo, liquido ed esigibile

ANCHE AL FINE DI

consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Attenzione!

A. La cessione del credito ha effetto, nei confronti dell’Ente, dalla data della certificazione.

B. La certificazione può essere rilasciata ANCHE se il contratto in essere escluda la cedibilità del credito.

C. La certificazione deve essere rilasciata

 nel rispetto del Patto di stabilità.

13 La possibilità di ottenere la certificazione dei crediti, con le modifiche apportate dall’art.31, comma 1/ter, della legge 122/2010, diventa ora stabile, mentre inizialmente era stata limitata agli anni 2009 e, poi, 2010.

(28)

Disposizioni attuative

Con D.M. Economia del 19.5.200914 sono state disciplinate le modalità di attuazione della norma e pubblicati SIA lo schema di istanza SIA lo schema di certificazione del credito.

Sulla scorta delle disposizioni attuative:

 gli enti soggetti al Patto DEVONO indicare nella certificazione a) il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento

in favore del cessionario dell’importo certificato;

b) le modalità di pagamento (unica soluzione o in via dilazionata).

 per i crediti di importo superiore a € 10.000,00, il Responsabile del Servizio Finanziario DEVE procedere alla verifica di cui all’articolo 48/bis del D.P.R.602/197315

⇒ qualora risultassero inadempienze la certificazione potrà essere resa AL NETTO delle somme ancora dovute.

 Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell’Ente debitore, il credito può essere certificato, e di conseguenza ceduto, AL NETTO della compensazione tra debiti e crediti.

14 v. G.U.R.I. n.157 del 9 luglio 2009.

(29)

CESSIONI DI CREDITI VANTATI

NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI della Regione Siciliana

articolo 14 l.r. 6/2009

Gli ENTI PUBBLICI, territoriali e non, le loro SOCIETÀ e i loro CONSORZI, relativamente a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti

CERTIFICANO16

 entro 20 giorni dalla richiesta da parte del creditore se il credito sia certo, liquido ed esigibile

AL FINE DI

consentirne al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Attenzione!

 Il rifiuto del rilascio della certificazione DEVE essere entro 30 giorni adeguatamente motivato

 Qualora l’esigibilità dei crediti certificati sia subordinata, a termini di contratto, al verificarsi di una determinata scadenza temporale connessa alla modalità di perfezionamento della somministrazione, della fornitura o di esecuzione dell’appalto,

→ la cessione è immediatamente efficace

→ l’esigibilità del credito resta condizionata al maturare della scadenza prevista.

16 si tratta di un OBBLIGO, mentre l’articolo 9, comma 3/bis, della legge n.2/2009 prevede la FACOLTA’.

(30)

IL FONDO PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI FORNITORI

articolo 1, commi 59-60 legge 220/2010

Per accelerare i pagamenti dei Comuni (NON delle Province) nei confronti delle imprese fornitrici,

è istituito un fondo – con una dotazione, per il 2011, di €/mln 60, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

Il fondo sarà ripartito, con modalità e criteri fissati con D.M.

Interno17, fra i Comuni, individuati con detto D.M., che:

A. hanno rispettato il Patto nell’ultimo triennio;

B. evidenziano un rapporto tra spese di personale e entrate correnti inferiore alla media nazionale.

(31)

SOSPENSIONE DEL POTERE

DI DELIBERARE AUMENTI DEI TRIBUTI

(art. 7 D.L. 93/2008) (articolo 77/bis, comma 30, legge n.133/2008) articolo 1, comma 123 legge 220/2010

Resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la SOSPENSIONE del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato

 fatta eccezione per gli aumenti relativi alla T.A.R.S.U.

Detta sospensione è stata qualificata dalla Corte dei Conti come

“misura temporanea e limitativa dell’autonomia finanziaria sancita dall’art.119, comma 3, della Costituzione in vista della ridefinizione degli assetti ordinamentali della Repubblica in prospettiva federalista” (cfr. Corte Conti, Sez. Lombardia, Deliberazione n.21/2009).

(32)

MODIFICHE ALLA MISURA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

IN MATERIA DI TRIBUTI

articolo 1, commi 18-22, legge n.220/2010

dal 1° febbraio 2011

RAVVEDIMENTO OPEROSO riduzione Vecchia riduzione NUOVA

Versamento entro 30 gg. dall’omissione

1/12 della sanzione

(2,5%)

1/10 della sanzione

(3%) Versamento oltre 30gg ma entro il termine per la

relativa dichiarazione o, in assenza di obbligo dichiarativo, entro 1 anno dall’omissione

1/10 della sanzione

(3%)

1/8 della sanzione (3,75%)

Istituti deflativi del contenzioso sanzione Vecchia

ridotta

NUOVA sanzione

ridotta

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1/4 del tributo 1/3 del tributo

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 1/4 del tributo concordato

40% del tributo concordato

Attenzione !

NON si applica invece ai tributi locali l’aumento delle sanzioni da ¼ a 1/3 previsto in caso di definizione agevolata, in quanto la modifica - operata dall’articolo 1, comma 20 lettera c) - interviene sull’articolo 17 del d.lgs.

n. 472/1997 (cioè sulla disciplina generale) e non sulle disposizioni specifiche dei singoli tributi locali ( a suo tempo modificate dal d.lgs. n.473/1997)

(33)

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO

TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO

articolo 18, commi 1-9, legge n.122/2010

I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo.

Ai fini della partecipazione, consistente, fra l’altro,nella segnalazione

 all’Agenzia delle Entrate

 alla Guardia di Finanza e

 all’INPS

di elementi utili a integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai Contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi

A. i Comuni con oltre 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio Tributario

 il Regolamento per l’istituzione del Consiglio Tributario doveva essere adottato dal Consiglio Comunale entro il 28/8/2010.

B. i Comuni con meno di 5.000 abitanti sono tenuti a consorziarsi per la successiva istituzione del Consiglio Tributario

 la relativa convenzione e lo statuto del consorzio18 devono essere adottati dai rispettivi Consigli Comunali entro il 27/11/2010.

Attenzione!

Questi adempimenti organizzativi devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

18 Si tratta, di fatto, di un consorzio obbligatorio, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, del T.U.E.L..

(34)

In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del Territorio per l’individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto19.

Sanzioni

NON sono previste sanzioni per la mancata istituzione dei Consigli Tributari.

Compartecipazione al gettito

I Comuni hanno titolo ad una quota pari al 33%

a) delle maggiori somme relative a tributi statali nonché b) delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi

riscossi a titolo definitivo a seguito dell’intervento dell’Ente che abbia contribuito all’accertamento.

Con D.M. Economia,

la cui emanazione era prevista entro il 29 giugno 2010

devono essere individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33% e le sanzioni civili spettanti ai Comuni, nonché le relative modalità di attribuzione

Attenzione!

Gli importi che lo Stato riconosce ai Comuni a titolo di compartecipazione sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti e all’Unione Europea.

Inoltre sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a Statuto Speciale, spetta a queste riconoscere ai Comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento.

(35)

Procedure e adempimenti20

Esame delle dichiarazioni dei redditi

A. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti;

B. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente21 segnala all’Agenzia delle Entrate “qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni” presentate dalle persone fisiche, indicando “dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla”.

Attenzione!

Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal Comune ANCHE nel caso di omissione della dichiarazione.

Esame degli accertamenti sintetici del reddito complessivo22 A. L’Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di

accertamento per la determinazione sintetica del reddito, invia una SEGNALAZIONE ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti interessati.

B. Il Comune, con riferimento ai suddetti accertamenti, comunica

 entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione

ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

20 cfr. articolo 4, D.P.R. 600/1973, come modificato dall’articolo 18 in commento.

21 o il Consorzio al quale il Comune partecipa.

(36)

Attenzione!

Per effettuare dette comunicazioni il Comune può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici,

i quali hanno l’obbligo di rispondere gratuitamente.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,

la cui emanazione era prevista entro il 26 luglio 2010

devono essere stabilite le modalità tecniche:

 di accesso alle banche dati,

 di trasmissione ai Comuni di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti

 di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale contributivo.

TUTTAVIA,

in relazione alle norme vigenti23 prima della revisione operata con l’articolo 18,

il Direttore dell’Agenzia delle Entrate24 (tuttora vigente) ha già individuato le MODALITÀ di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, stabilendo, fra l’altro, che le informazioni fornite dai Comuni devono essere:

a) strutturate in termini di “segnalazioni qualificate”, intendendosi per tali “le posizioni soggettive in relazioni alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi”;

b) costituite da “archivi strutturati”, con particolare riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

23 v.art.1 D.L. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005.

(37)

Di contro, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili (a partire da marzo 2008)

 ai Comuni che ne fanno richiesta i flussi informativi relativi a:

a) bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie;

b) contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua

(disponibili in Anagrafe Tributaria); c) contratti di locazione di immobili.

* * * * *

Per le attività di supporto alle funzioni di compartecipazione in argomento i Comuni possono avvalersi

a) delle società e degli enti loro partecipati ovvero

b) dei soggetti affidatari delle entrate comunali (che devono pertanto garantire ai Comuni l’accesso alle banche dati utilizzate)

* * * * *

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