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Art. 1 - Oggetto del Regolamento

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Academic year: 2022

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Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio, nel Comune di Spoleto, dell’attività di estetista dovunque e comunque esercitate sia in luogo pubblico che privato (presso convivenze, alberghi, ospedali, case di cura, e di reclusione, palestre, piscine, ecc.), anche a titolo gratuito.

2. L’attività di estetista, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n, 1, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

3. L’attività di estetista può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato alla legge 1/1990 e successive integrazioni e con l’applicazione dei prodotti definiti cosmetici a norma di legge.

4. Conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di Perugia 01.12.2005 in sede di volontaria giurisdizione, il trattamento delle unghie non costituisce attività di estetista, se consistente nella sola applicazione di unghie artificiali rimovibili con il solo uso di collanti per l’applicazione e non di cosmetici.

5. Il presente regolamento si applica alle attività di tatuaggio, piercing e truccatore per le sole finalità di tutela igienico- sanitaria e procedurali e non si applica alle attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Le attività di estetista sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:

a) dalla legge nazionale 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;

b) dalla legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 “Norme di attuazione della legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina delle attività di estetista”;

c) dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto richiamata dalla le.gge regionale n. 10/1990 e per le parti ancora applicabili

d) dall’ art. 10, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in legge 2 aprile 2007, n.

40;

e) dal presente regolamento;

f) dal d.p.r. 447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene ai profili procedurali;

g) da ogni altra normativa statale o comunitaria attinente il settore.

Art. 3 - Modalità di esercizio dell’attività

1. Le attività di estetista, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 1/90 possono essere svolte, in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali:

a) presso la sede dell’impresa stessa, anche unitamente a quella di acconciatore, come attività distinte o sotto forma di unica società, come previsto all’articolo 2, comma 7, della legge n. 174/2005;

b) presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, ivi compresi i luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti regionali e dai successivi commi 3, 4 e 5.

2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di estetica in forma ambulante o di posteggio, neanche sotto forma di semplice dimostrazione o per scopo promozionale.

3. L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Regolamento a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, di igiene, sanità sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L’attività presso la sede designata dal cliente, è consentita alle imprese operanti nel territorio comunale, qualora lo stesso sia malato, impossibilitato fisicamente alla deambulazione, in stato di senilità avanzata, se trattenuto negli istituti di reclusione o sia impossibilitato a recarsi presso le sedi delle attività autorizzate ovvero in occasione di matrimoni, comunioni o altre ricorrenze che richiedano la presenza straordinaria dell’estetista presso il domicilio del cliente.

5. L’attività di estetista presso l’istituto di reclusione a favore dei detenuti, oppure presso ospedali e luoghi di cura o di assistenza a favore dei degenti, può essere effettuata previa stipula di apposita convenzione con le relative amministrazioni e, qualora sia esercitata in forma ricorrente, presso appositi locali e previa verifica igienico-sanitaria dei medesimi.

6. Nel rispetto delle norme di carattere edilizio, è consentito l’esercizio dell’attività in locali posti a piani superiori, purché l’ingresso dia direttamente su pianerottolo o altro locale aperto al pubblico e, trattandosi di spazi condominali, vi sia espressa autorizzazione del condominio da allegare alla d.i.a. di cui all’articolo 5.

7. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 1/1990 le imprese artigiane di estetica che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti alla loro attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 o dell’eventuale legge regionale umbra di esso sostitutiva.

8. Presso le attività di estetica, in appositi e distinti locali anche comunicanti, è ammesso l’esercizio del commercio al dettaglio di cui al decreto legislativo n. 114/98 nel rispetto delle relative norme procedurali e di quelle in tema di destinazione d’uso.

9. In relazione alla valenza comunale del titolo, l’attività di estetista presso sedi indicate dal cliente, comprese quelle del comma 5, che siano ubicate all’interno del Comune di Spoleto è riservata ad estetisti che in esso hanno la sede operativa principale.

Art. 3 bis del Regolamento estetisti – Affitto di cabina

1. Con il contratto di affitto di cabina il titolare di un salone di acconciatura o di un centro estetico concede in uso una parte del proprio locale ed, eventualmente, delle proprie attrezzature ad altro soggetto per l’esercizio dell’attività di estetista per le quali quest’ultimo è qualificato. (Circ. 31 gennaio 2014 n. 16361).

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2. Nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il rapporto di affitto di cabina può intercorrere tra un estetista ed un altro estetista oppure tra un acconciatore ed un estetista.

3. L’inizio di attività di estetista con la modalità di affitto di cabina è soggetto a segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.) per estetista che è inoltrata esclusivamente dall’affittuario di cabina, facendo uso del modello unificato per Acconcia- tore/Estetista adottato dalla Regione dell’Umbria.

4. Il modello deve contenere le indicazioni in esso specificate e gli allegati previsti e, in particolare, nell’apposito riqua - dro n. 4 denominato “Dati dell’attività/intervento”, debbono essere specificati:la modalità di affitto di cabina e la data di inizio e fine del rapporto;

a) gli estremi del contratto scritto stipulato (data, nome delle parti, autorizzazione o scia del locatore o affittante).

5. Secondo gli accordi contrattuali intercorsi, l’affittuario di cabina può utilizzare, oltre agli spazi e le eventuali attrezza- ture concesse in uso esclusivo, le sale di attesa, gli spazi comuni, i ripostigli ed i servizi igienici.

6. Per motivi igienico-sanitari e di corretta attribuzione di responsabilità (Ris. 9 giugno 2015 n. 86335) è in ogni caso vietato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti, attrezzature e materiali, anche temporaneo od occasionale, da parte del concedente e dell’affittuario di cabina.

7. Nel caso di affitto di cabina da parte di acconciatore, deve essere garantito, ove necessario, l’adeguamento dei locali sotto il profilo igienico-sanitario.

8. L’affittuario di cabina risponde in proprio dell’attività svolta ed è suo onere porre in essere i necessari adempimenti di natura fiscale, contabile, giuslavoristica, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro, relativamente alle po - stazioni utilizzate.

9. La cessione a terzi di spazi per l’esercizio dell’attività di estetista nella modalità di affitto di cabina non comporta one- ri di comunicazione al Comune in capo al cedente né riduzione di superfici disponibili ai fini fiscali.

Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di estetista può essere esercitato da singoli o da società, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni o in altra forma di impresa.

2. Ai sensi degli articoli 4 della legge 1/1990 e 2 della legge regionale 10/1990, l’esercizio dell’attività di estetista da parte di singoli o di dipendenti o soci che la svolgano professionalmente necessita di apposita qualifica professionale conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, attraverso superamento di esame teorico-pratico o attività lavorativa, secondo le modalità specificate nell’art. 3 della legge 1/1990 in ottemperanza al decreto legislativo

n. 206/07. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 8 della legge 1/90 relativo al periodo di entrata in vigore della legge stessa.

3. Ai programmi di formazione ed alle prove di esame teorico-pratico, anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa, si applica l’articolo 4 della legge regionale 10/1990.

4. Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale.

5. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 1/1990 le imprese che esercitano la vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, di cui al decreto legislativo 114/1998 o eventuale legge regionale di esso sostitutiva, possono destinare all’esercizio di attività di estetica appositi locali o spazi non superiori ad 1/5 della superficie di vendita e comunque non superiore a 10 metri quadrati, appositamente verificati sotto il profilo igienico-sanitario per gli usi previsti e senza necessità di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 ne danno preventiva comunicazione al Comune indicando gli spazi utilizzati, le prestazioni previste, il soggetto debitamente qualificato che le svolge, i precisi giorni ed orari delle prestazioni nonché il possesso dell’autorizzazione igienico-sanitaria specificamente rilasciata per questa attività accessoria. In ogni caso l’impresa è tenuta altresì a tutti gli adempimenti di natura fiscale o nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 5 - Dichiarazione di inizio di attività

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 l’apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali o dell’attività di estetista sono soggette a previa denuncia di inizio di attività (d.i.a.) da presentare allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini.

2. La d.i.a. di cui al comma 1, per espressa previsione del presente regolamento, è ad efficacia immediata e consente di dare immediatamente corso a quanto in essa dichiarato, senza necessità di ulteriore comunicazione.

3. La d.i.a. è redatta su apposito modello disponibile presso i competenti uffici comunali o redatta su schema libero, purché in ogni caso contenga:

a) I dati anagrafici completi del richiedente;

b) I dati dell’impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

c) Dichiarazione del possesso della prevista qualificazione in capo ad i soggetti ad essa tenuti ai sensi dell’articolo 4;

d) l’ubicazione dei locali in cui verrà svolta l’attività e dichiarazione circa la loro conformità alle normative

urbanistiche ed edilizie e, in particolare, la compatibilità della destinazione d’uso con l’esercizio dell’attività di estetista, ed agibilità, ove prescritta;

e) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitaria;

f) dichiarazione di rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento.

4. Alla d.i.a. devono essere allegati:

a) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione della superficie adibita a laboratorio e quella dei servizi, dello schema di smaltimento dei reflui, della posizione delle attrezzature e degli arredi;

b) certificazioni di conformità degli impianti termico, elettrico, di eventuale aerazione (in copia non autenticata), se non inclusi nella certificazione di agibilità;

c) copia del verbale di verifica e collaudo di messa a terra, se non inclusi nella certificazione di agibilità;

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d) estremi dell’eventuale autorizzazione allo scarico, se non inclusi nella certificazione di agibilità;

e) copia certificato qualifica professionale, facoltativamente;

f) copia atto costitutivo e dello statuto, trattandosi di società.

g) parere igienico-sanitario rilasciato dalla locale Azienda Sanitaria.

5. Nello spirito di massima semplificazione amministrativa, qualora la d.i.a. di cui al presente articolo non sia relativa all’apertura di nuova attività, ma alla sola variazione di alcuni suoi elementi è ammesso, per tutti quelli rimasti invariati, fare espresso rinvio a precedenti d.i.a., dichiarandone la permanenza e la non variazione.

6. Copia della d.i.a. è conservata presso la sede dell’impresa ed esposta in modo ben visibile al pubblico insieme alle tabelle relative ai prezzi delle prestazioni di cui all’articolo 11.

Art. 6 - Procedimento di verifica

1. Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della d.i.a. di cui all’articolo 5, effettua la verifica di quanto in essa dichiarato.

2. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti il responsabile del servizio procede all’interdizione dell’attività, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto all’articolo 19, comma 3, della

legge 241/90.

Art. 7 - Comunicazioni semplici

1. Sono soggette a sola comunicazione, in carta semplice, indirizzata allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini le modifiche non incidenti sull’assetto dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti e, in particolare:

a) il subingresso per cessione d’azienda a titolo temporaneo o definitivo, secondo le modalità di cui all’articolo 8;

b) la modifica della ragione sociale o la trasformazione di società titolare di attività da un tipo all’altro ammesso dal codice civile o dalla forma artigiana ad altra forma e viceversa;

c) la variazione del nominativo del soggetto qualificato che effettua le prestazioni di estetica.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica del relativo contenuto.

Art. 8 - Subingresso

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell’attività di estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell’attività da parte di chi subentra nell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l’attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell’inoltro della comunicazione di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l’attività dal momento della sua acquisizione in capo ai soggetti ad essa tenuti.

3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l’attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l’attività, purché attraverso soggetti qualificati, conservando l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 443/85.

4. E’ fatta salva la facoltà di sospendere l’attività, nei limiti previsti dall’art. 13, comma 4.

Art. 9 – Superfici minime

1. Fermi restando i requisiti igenico-sanitari, i locali adibiti all’esercizio dell’attività di estetista, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superficie pari o superiore a 20 metri quadrati.

2. Nelle ipotesi di compresenza nei medesimi locali di attività di acconciatore e di estetista la sala di attesa può essere unica. A tal fine la superficie minima dei locali è pari alla somma della superficie prevista dal presente articolo più quella prevista per l’attività di acconciatore, con riduzione del 10% sul valore complessivo.

3. Non è richiesto rispetto di superficie minima nei casi di subingresso.

Art. 10 - Orari

1. fatto obbligo ai titolari di attività di estetista di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere ben visibile dall’esterno dell’esercizio anche quando è chiuso. Il cartello contiene anche l’indicazione dell’eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.

2. I titolari possono scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza alcun limite, all'interno di una fascia oraria, di almeno 14 ore, stabilita con Ordinanza comunale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori esistenti sul territorio. L'orario scelto è comunicato al competente Ufficio comunale e può essere modificato con preavviso di una settimana.

3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 40/2007 la chiusura infrasettimanale è facoltativa. Parimenti non è disposto obbligo di chiusura domenicale e festiva.

4. Con successiva Ordinanza sindacale e sentite le organizzazioni sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative a livello locale, si individueranno le festività annuali di chiusura obbligatoria.

5. E’ ammessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, esclusivamente per l’ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

6. Le attività di estetica esercitate congiuntamente a quelle di acconciatori in locali unici o comunicanti effettuano aperture e chiusure uniche, in relazione all’attività prevalente.

Art. 11 - Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall’interno sia dall’esterno dell’esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

2. Al fine di migliorare la qualità dei servizi per iconsumatori ed assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, nel caso di prestazioni dal costo superiore a € 200,00 il titolare dell’attività di acconciatore, prima di darvi inizio, deve fornire al cliente preventivo scritto.

Art. 12 - Idoneità igenico-sanitaria

1. I requisiti igienico-sanitari degli addetti, dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono indicati nell’allegato A al

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presente Regolamento di esso facente parte ad ogni effetto.

2. Il personale addetto all’esercizio dell’attività, compreso il titolare dell’autorizzazione deve risultare in possesso dei requisiti e della documentazione di carattere igienico-sanitario, prevista dalla competente A.S.L.

Art. 13 - Sospensione e cessazione dell’attività

1. Il responsabile del servizio ordina la sospensione dell’attività:

a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario indicati all’allegato A;

b) qualora nell’impresa venga a mancare un soggetto qualificato che svolga l’attività.

2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l’attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita d.i.a. ai sensi dell’articolo 5.

3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell’articolo 54 T.U.

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

4. E’ consentita la sospensione volontaria dell’attività fino ad un anno, decorso il quale qualora non sia stata ripresa, l’attività si intende cessata e la sua ripresa deve essere nuovamente dichiarata, come nuova attività, ai sensi dell’articolo 5.

5. Della sospensione di cui al comma 4, così come dell’eventuale cessazione dell’attività è dato avviso al Comune, entro 30 giorni dal suo inizio.

Art. 14 - Variazione di apparecchiature, procedimenti e prodotti cosmetici

1. Tenuto conto della rilevanza dell’idoneità, sicurezza e corretto funzionamento delle apparecchiature, del corretto svolgimento dei procedimenti e dell’uso di prodotti cosmetici, le disposizioni in materia di d.i.a. di cui all’articolo 5 si applicano anche ai casi di variazione dei medesimi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la d.i.a. contiene la specifica indicazione delle apparecchiature dimesse e di quelle nuove in sostituzione, attraverso specificazione del tipo, modello, marca, caratteristiche tecniche ovvero dei procedimenti o dei prodotti sostitutivi o modificati, attraverso dettagliate e specifiche indicazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di semplice sostituzione di apparecchi con modelli dello stesso tipo e marca, semplicemente più nuovi, sempre che siano corredati dalla documentazione di sicurezza prevista dalla legge.

Art. 15 - Sanzioni

1. In conformità a quanto previsto all’articolo 12 della legge 1/1990, alle violazioni in materia di esercizio dell’attività di estetista si applica, con le modalità di cui alla legge 689/81, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

€ 516 ad € 2582 nelle ipotesi di assenza di qualificazione e da € 516 a € 1.032 per le ipotesi di esercizio in assenza di dichiarazione di inizio attività. Si applica l’articolo 11 comma 3 della legge regionale n. 10/1990.

2. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 10/1990 il dirigente competente, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento può sospendere, previa diffida, lo svolgimento dell’attività.

3. La violazione delle altre disposizioni previste nel presente regolamento è sanzionata, ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/00, con le seguenti sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n.

689/81, con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 16 - Cartelli multilingue

1. Ai fini di una più ampia informazione all’utenza e tenuto conto dell’elevato flusso turistico che interessa il Comune di Spoleto, le comunicazioni contenute nel cartello relativo agli orari ed eventuali chiusure facoltative di cui all’articolo 10, comma 1 ed in quello relativo ai prezzi di cui all’articolo 11 nonché l’eventuale previa informativa di elevato costo di cui al secondo comma dello stesso articolo 11, debbono essere redatte anche in almeno un’altra lingua straniera oltre all’italiano.

Art. 17 - Tatuaggio e piercing

1. Lo svolgimento di attività di tatuaggio o di piercing necessita dell’acquisizione del parere-nulla osta rilasciato ai fini igienico sanitari dalla locale ASL, in conformità alle vigenti normative in materia nonché di Dichiarazione Inizio Attività da inoltrare al Comune, contenente gli elementi indicati all’articolo 5, commi 3 e 4, esclusi i requisiti tecnico-professionali.

2. L’attività è svolta nel rispetto dei requisiti indicati all’allegato B.

3. E’ fatto obbligo di affiggere nei locali in cui si effettua tatuaggio o piercing, copia dell’allegato B, compresa la scheda- memorandum, in posizione ben visibile alla clientela.

4. Conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 17 novembre 2005, Sez. V 45345 l’effettuazione di tatuaggi a minori, senza accertamento del consenso dei genitori o di chi ne eserciti le potestà, può costituire reato di lesione personale.

Art. 18 - Disposizione finale e norme transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all’articolo 2, ai regolamenti comunali e ad ogni altra norma in materia.

2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Spoleto con deliberazione consiliare n. 86 del 18 aprile 1996 e si applica dal trentesimo giorno dalla data di sua pubblicazione all’Albo pretorio (per le attività già operanti e per le richieste già presentate al Comune) ad eccezione del comma 2 dell’art. 5, che entra in vigore immediatamente.

Allegato A

REQUISITI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITA’ DI ESTETISTA A) REQUISITI STRUTTURALI

I locali devono avere un’altezza di almeno m. 2,70; l’altezza di m. 2,40 potrà essere accettata esclusivamente per bagni, corridoi, ripostigli e simili.

Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa.

In tutti i locali in cui sia prevista la presenza di persone deve essere assicurata una adeguata illuminazione ed areazione naturale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di particolari tipologie costruttive o di impedimenti

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tecnici, è ammesso il ricorso all'areazione forzata a condizione che venga immessa aria opportunamente captata dall'esterno e che l'impianto sia adeguato e certificato da Ditta abilitata. In presenza di tali impianti di areazione è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni ridotte a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabile.

Ogni esercizio dovrà disporre di almeno una doccia ed un servizio igienico a disposizione del pubblico, munito di water, lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Se ci sono 5 o più dipendenti va previsto un secondo bagno per il personale. Eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta dal Servizio di Sanità Pubblica in base all’esistenza di vincoli urbanistici, in particolare nei centri storici.

Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.

Per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici si rimanda ai contenuti della L. 46/90 e del regolamento di applicazione, D.P.R. n. 447/91.

Le attività di cui al presente regolamento, possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate rispettino i requisiti sopraccitati e siano distinti dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso indipendente dall’esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.

Nelle attività in questione dovrà essere garantita l'osservanza delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

In riferimento ai sopraccitati requisiti strutturali, gli stessi dovranno essere applicati in occasione di avvio di nuova attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento di superficie delle attività esistenti.

B) REQUISITI FUNZIONALI ORGANIZZATIVI

Il titolare dell’attività ha l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente.

I locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere mantenuti in stato di massima pulizia e disinfettati periodicamente.

La spazzatura dovrà essere raccolta in contenitori impermeabili con coperchio. Il materiale di pulizia e i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito ed esclusivo mobiletto.

Gli esercizi devono essere dotati di un contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per la biancheria usata e di un armadietto per la biancheria pulita.

Prima di iniziare ciascun servizio l’operatore deve lavarsi accuratamente le mani.

Gli aghi e le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere rigorosamente monouso.

Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti monouso debbono essere riposti, per l’eliminazione, in apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuto all’interno di apposito imballaggio flessibile recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” ed il simbolo del rischio biologico, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno recante la scritta

“Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, così come previsto dal D.P.R. 254/03.

Gli strumenti taglienti non monouso (forbici, pinzette, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee, integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere sterilizzati dopo l’uso con mezzi fisici. Trattamenti con UVA (raggi ultravioletti) sono inefficaci. Il metodo di disinfezione adottato dall'attività, per il materiale non monouso, dovrà essere descritto in maniera dettagliata in una apposita relazione tecnica descrittiva di ogni fase dell'attività avente interesse sanitario. Tale relazione sarà sottoposta a giudizio di idoneità da parte del Servizio di Sanità Pubblica.

Nell'esercizio dell'attività di estetica dovranno essere utilizzate esclusivamente attrezzature certificate e ricomprese nella normativa vigente.

Allegato B

REQUISITI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING A) REQUISITI STRUTTURALI

I locali devono avere un’altezza di almeno m. 2,70; l’altezza di m. 2,40 potrà essere accettata esclusivamente per bagni, corridoi, ripostigli e simili.

Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa.

In tutti i locali in cui sia prevista la presenza di persone deve essere assicurata una adeguata illuminazione ed areazione naturale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di particolari tipologie costruttive o di impedimenti tecnici, è ammesso il ricorso all'areazione forzata a condizione che venga immessa aria opportunamente captata dall'esterno e che l'impianto sia adeguato e certificato da Ditta abilitata.

Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico, munito di water, lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Se sono presenti 5 o più dipendenti, va previsto un secondo bagno per il personale. Eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta dal Servizio di Sanità Pubblica in base all’esistenza di vincoli urbanistici, in particolare nei centri storici.

Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.

Per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici si rimanda ai contenuti della L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di applicazione, D.P.R. n. 447/91.

Nelle attività in questione dovrà essere garantita l'osservanza delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

In riferimento ai sopracitati requisiti strutturali, gli stessi dovranno essere applicati in occasione di autorizzazioni per avvio di nuova attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento di superficie delle attività esistenti.

B) PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI TATUAGGIO E PIERCING 1. Indicazioni generali

Le misure da applicare, sono tratte dalle linee guida approvate dal Ministero della Sanità nel 1998 e sono relative a 3 categorie:

 norme igieniche generali;

 misure di barriera e precauzioni universali;

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 misure di controllo ambientali;

E' indispensabile che:

 coloro che effettuano attività di tatuaggio e di piercing ottengano un parere favorevole da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che accerti, l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;

 gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati.

 prima dell’esecuzione delle procedure l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l’integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o delle mucose o nel caso di ustioni;

 dopo l’utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;

 i protocolli di disinfezione e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

2. Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

3. Lavaggio delle mani e misure di barriera

Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico.

Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall’impiego di guanti sterili.

L’uso di misure protettive quali camicie di colore chiaro, guanti in lattice monouso, maschere ed occhiali è indispensabile.

4. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Nel caso in cui non sia possibile applicare la sterilizzazione con calore, è consentito il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell’esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici, si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

5. Decontaminazione degli schizzi di sangue

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente l’area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti in lattice monouso durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

6. Misure per aghi, strumenti taglienti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee e integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, “caratteristiche specifiche” tali da giustificare un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l'uso, con mezzi fisici.

Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun), con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;

b) gli aghi siano rigorosamente monouso;

c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità Sanitaria Nazionale o estera;

d) i contenitori dei pigmenti, siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto), devono inoltre essere eliminati dopo l'uso, su ogni singolo soggetto, anche se il contenuto non è stato esaurito;

e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

7. Precauzioni universali

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue, debbono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con sangue, sia per quanto riguarda l’eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere incappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti monouso debbono essere riposti, per l’eliminazione, in

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apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuto all’interno di apposito imballaggio flessibile recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” ed il simbolo del rischio biologico, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, così come previsto dal D.P.R. 254/03. Tali contenitori devono essere sistemati in posizione vicina e comoda al luogo di utilizzo.

8. Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati come rifiuti sanitari secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La biancheria sporca di sangue o contaminata da altri liquidi biologici deve essere posta in sacchi impermeabili, in prossimità del luogo d'utilizzo. Gli stessi sacchi devono essere utilizzati anche per eventuali trasporti di biancheria contaminata.

Quest'ultima deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.

S C H E D A

MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O INSERIMENTO NELLA CUTE DI ANELLI OD ORECCHINI (PIERCING)

 Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?

 Lo :sai che il tatuaggio consiste nell’introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?

 Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?

 Lo sai che con il tatuaggio o con l’inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l’AIDS?

 Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune. norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?

 Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico.

 Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?

 Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?

 Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

ALLEGATO A1

CONTRATTO DI AFFITTO CABINA

(Fac-simile o traccia, da redigere in forma scritta, senza necessità di notaio

La traccia può essere personalizzata sulla base dell’autonomia contrattuale delle parti) Con la presente scrittura privata, tra:

- Il sottoscritto ………..., nato a ... e residente in ..., Cod. Fisc. ..., P.ta IVA ...in qualità di titolare dell’impresa di acconciatore/estetista in forma individuale, ovvero come legale rappresentante della società..., con sede in ...….., iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …….…….………...…, al n. ……, codice fiscale ………...…….……., partita Iva ………....……...……., di

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seguito denominato “locatore”;

da un lato, e dall’altro:

- il sottoscritto .….……….………..……….. nato a ... e residente in ..., Cod. Fisc. ..., abilitato all’esercizio dell’attività di acconciatore/estetista, a nome proprio (ovvero) in qualità di legale rappresentante della società ..., con sede in ...….., iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ……, al n. ……, codice fiscale ……., partita iva ...……., di seguito denominato “affittuario”

Premesso:

- che il locatore esercita l’attività di acconciatore (oppure) estetista nei locali siti in Spoleto, Via ...

sulla base di autorizzazione n. ... in data ... (oppure) segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.) inoltrata in data...;

- che l’impresa è regolarmente costituita ed operante in conformità ai requisiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti;

- che il locatore intende dare in uso parte dei locali ove si svolge la propria attività, con relative attrezzature, arredi, beni strumentali e scorte;

- che i locali sono in piena disponibilità del locatore a titolo di proprietà..., locazione con il proprietario (generalità) in base a contratto con scadenza ..., contenente esplicita facoltà di subaffitto;

- che l’affittuario intende utilizzare i beni concessi in affitto, organizzandoli per l’esercizio della propria attività di acconciatore/estetista in forma di impresa individuale (ovvero) in forma di società, ai sensi delle disposizioni vigenti;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Con il presente contratto il locatore, ai sensi dell’art. 1615 del Codice Civile, cede all’affittuario, che accetta, i seguenti beni di cui garantisce legittimo titolo di disponibilità;

b) porzione dei propri locali siti in Spoleto, Via..., Piano ... Dati catastali ..., come individuata nella planimetria di cui all’Allegato A;

c) strumentazioni, macchinari, attrezzature ed arredi, parimenti individuati nell’Allegato A.

L’affitto è finalizzato a consentire all’affittuario l’esercizio in proprio dell’attività di acconciatore/estetista; ad esso spettano frutti ed utilità derivanti dall’ utilizzazione economica dei beni.

E’ fatto tassativo divieto all’affittuario di subaffitto o cessione del presente contratto (ad eccezione di successione per causa di morte per un periodo di ... mesi.)

Art. 2 - Beni consegnati.

L’affittuario dichiara di aver preso visione e ricevere in consegna le porzioni di locale, attrezzature e strumentazioni date in affitto e di averli trovati idonei all’esercizio della propria attività ed esenti da vizi palesi che ne impediscano o ne diminuiscano l’uso convenuto.

L'affittuario si impegna ad utilizzare detti beni nel rispetto della loro destinazione economica, in conformità alle istruzioni d’uso e a restituirli alla scadenza del contratto nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, restando responsabile per eventuali deterioramenti dovuti ad uso improprio, anche imputabile a propri clienti, fatto salvo l’ordinario deperimento per vetustà.

Il locatore può in ogni momento accedere agli spazi dati in locazione e richiedere di visionare i beni dati in affitto per verificare il loro stato e corretto uso.

Art. 3 – Impianti.

Il locatore garantisce la conformità alle norme vigenti degli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento ed ogni altro impianto installati nella parte di locale concessa in affitto e la conformità delle apparecchiature e delle attrezzature di lavoro concesse in affitto alle vigenti norme in materia.

Il locatore garantisce altresì il pacifico godimento dei beni medesimi e solleva l’affittuario da ogni rivendicazione di terzi nonché responsabilità, oneri, anche fiscali e da altri gravami in corso di accertamento relativi ai beni affittati.

Art. 4 –Durata.

L’affitto ha la durata di anni ... a decorrere dal………... e si intende rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non comunichi all’altra recesso, con PEC o raccomandata A/R almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza.

L’affittuario può recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento previa comunicazione da inviare al locatore a mezzo raccomandata A.R. almeno due mesi prima della riconsegna dei locali e dei beni.

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Alla scadenza del contratto di affitto nessuna eccezione può essere addotta dall’affittuario per evitare l’integrale rilascio dei locali, liberi di persone e cose.

Art. 5 - Canone

Il canone di affitto è stabilito in euro …………. annuali, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € ... ciascuna, entro il giorno cinque del mese di riferimento, decorso inutilmente il quale le parti concordano una penale di €...per ciascun giorno di ritardo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.

Fermo restando quanto previsto al comma secondo, nel caso di mancato pagamento del canone per tre mesi consecutivi il locatore può avvalersi di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Le parti convengono la seguente modalità di adeguamento del canone ... (Indice ISTAT annuale ecc.)

A garanzia dei beni affittati e del puntuale pagamento dei canoni e dell’adempimento degli obblighi posti a carico dell’affittuario, l’affittuario consegna al locatore deposito cauzionale infruttifero di € ………. dal quale il locatore ha diritto di detrarre l’importo di eventuali danni arrecati dall’affittuario e penali di ritardo. Con la sottoscrizione del presente atto il locatore dà quietanza di aver ricevuto tale deposito.

Art. 6 - Manutenzione e riparazioni.

Sono a carico dell’affittuario le spese di manutenzione ordinaria dei beni concessi in affitto; le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore.

L’affittuario può eseguire direttamente riparazioni urgenti spettanti al locatore, dandogli immediato avviso, con diritto di rimborso.

L’affittuario è tenuto, al termine del contratto, ad eliminare eventuali danni causati da uso improprio dei beni a lui ceduti.

Art. 7 – Utenze.

Le spese per utenze di elettricità, gas, acqua e telefono, necessarie per l’esercizio dell’attività dell’affittuario debbono considerarsi tutte comprese nel canone pattuito (oppure) sono conteggiate a parte con le seguenti modalità ...

Per le spese di pulizia dei locali si conviene ...

Art. 8 – Norme di comportamento.

Le parti si impegnano a svolgere le rispettive attività d’impresa secondo criteri di piena autonomia e di correttezza professionale mantenendo ferma la separazione funzionale dei relativi beni aziendali, anche al fine di prevenire condizioni di sviamento di clientela. Restano esclusi poteri di direttiva o di coordinamento da parte del locatore nei confronti dell’affittuario.

Ciascuna delle parti è tenuta a far uso di strumenti di lavoro quali pettini, forbici, rasoi saponi, lozioni, che siano personali e riposti separatamente, con divieto tassativo di scambio; del loro uso e corretta igiene ciascuna parte è responsabile in proprio.

L’affittuario è tenuto ad esercitare la propria impresa utilizzando denominazioni (ditta, marchio, insegna, ragione sociale) idonee a prevenire ogni confusione con le denominazioni utilizzate dal locatore.

Art.9 – Rifiuti.

Il locatore e l’affittuario rispondono ciascuno singolarmente per rifiuti prodotti dalla propria attività provvedendo rispettivamente ai relativi obblighi ai sensi delle disposizioni vigenti.

10 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente contrattosi fa rinvio a quanto disposto dall’articolo 1615 e da ogni altra disposizione del Codice civile in tema di affitto.

Il presente fac-simile costituisce una traccia per la redazione del contratto che può essere implementata mediante accordi, ad esempio, in tema di:

- orari, turni, ferie;

- gestione delle chiavi del locale, uso dello stesso in assenza del locatore;

- prelazione a favore dell’affittuario in caso di vendita dell’attività del locatore

- subentro automatico temporaneo di eredi nel contratto in caso di morte dell’affittuario;

- descrizione analitica dei beni mobili ed immobili concessi in affitto;

- parte dei locali aziendali, come da planimetria e stato descrittivo;

- postazioni di lavoro riservate all’affittuario;

- inventario dei beni strumentali: immobili, mobili, veicoli, attrezzature, apparecchiature, arredi, nonché merci e materiali vari;

- distinta di beni di proprietà di terzi;

- documentazione relativa alla conformità di impianti e di attrezzature/apparecchiature alla normativa tecnica di sicurezza;

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- stato delle utenze;

- altro……

ALLEGATO A2

Modulistica approvata dalla Conferenza unificata e adottata dalla Regione SEGNALAZIONE CERTIFICATADI INIZIO ATTIVITÀ

PERLESERCIZIODELLATTIVITÀDIACCONCIATOREE/O ESTETISTA

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

Riferimenti

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d) gli allegati previsti dal modello in relazione all’operazione che interessa. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è

1) Copia della denuncia di inizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere esposta e ben visibile nei locali dell’esercizio stesso, unitamente alla

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