COMUNE DI MALO
Provincia di Vicenza PI
Scala Elaborato
d08
Relazione Tecnica
COMUNE DI MALO Il Sindaco
Settore Assetto del Territorio Servizio Pianificazione
01
Paola Lain
Giuseppe Artuso Daniele Sbalchiero
ARCHISTUDIO, Marisa Fantin Simone Barbieri
Roberta Meneghini
Marisa Fantin Martina Caretta Irene Pangrazi Simone Barbieri Roberta Meneghini
ATP
GRUPPO DI LAVORO Claudio Dalla Riva
Assessore all'Urbanistica
I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DEL SINDACO ... 5
I TEMI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI ... 5
LA NUOVA LEGGE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO ... 6
PROROGA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE ... 8
LE RICHIESTE DEI PRIVATI ... 9
LA VERIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI ...10
PRINCIPALI MODIFICHE ALLE NTO ...11
REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GRAFICI ...12
IL DIMENSIONAMENTO ...13
I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DEL SINDACO
Il Documento del Sindaco che costituisce l’avvio del percorso del Piano degli Interventi è stato illustrato in Consiglio Comunale in data 25/05/2017 con delibera n.
41.
Il Documento tiene conto degli obiettivi e dalle priorità che l'Amministrazione, e il Sindaco in particolare, si sono dati per il loro mandato (deliberazione di C. C. n. 35
del 16/6/2015) e che sono riassunti nell’immagine a fianco. Questi obiettivi hanno poi guidato le scelte contenute nel Piano che sono sia di natura pubblica (progetti di rilevante interesse pubblico) sia di natura privata (a fine di conoscere le istanze dei diversi soggetti interessati, l'Amministrazione Comunale ha predisposto e pubblicato un apposito avviso per raccogliere le proposte e le esigenze dei cittadini) sia di natura tecnica (migliore interpretazione degli elaborati grafici e normativi).
I TEMI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
Il Piano è stato concepito all’interno del quadro già delineato dal PAT e dai Piani degli Interventi successivi andando a intervenire su alcuni interventi specifici ed è dunque articolato sui seguenti temi:
1- Analisi e screening delle richieste pervenute.
Le 59 istanze esaminate sono sostanzialmente riferibile a gruppi tematici:
- Richieste che interessano edifici non più funzionali al fondo;
- Richieste che interessano nuove aree edificabili, singoli lotti o zone di espansione - Richieste che chiedono la modifica di schede puntuali relative a beni vincolati - Richieste che riguardano trasferimenti di cubature
2- Aggiornamento dell’apparato normativo e grafico.
Consiste in una revisione complessiva degli elaborati in modo da correggere errori o risolvere dubbi interpretativi o ancora migliorare e integrare gli apparati.
3- Revisione delle fasce di rispetto degli allevamenti intensivi aggiornando i dati esistenti.
LA NUOVA LEGGE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
Il 6 giugno 2017 è stata approvata la LR 14/2017 - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Essa introduce alcuni elementi che condizionano le scelte e le azioni che l’Amministrazione comunale può esercitare.
In primo luogo la legge definisce gli interventi che sono sempre ammessi in quanto non influiscono sul consumo di suolo e che sono elencati all’art. 12:
Art. 12 Disposizioni finali.
1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):
a. gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
b. gli interventi di cui agli articoli 5 (Riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (Rigenerazione urbana sostenibile), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
c. i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
d. gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
e. gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
f. l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
g. gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
h. gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.
In particolare le disposizioni transitorie da applicarsi in attesa del documento della Giunta Regionale che dovrebbe definire le modalità di applicazione della Legge sono contenute nell’art. 13:
Art. 13 Disposizioni transitorie.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):
a. non è consentito consumo di suolo;
b. non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.
3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).
4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:
a. ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
b. ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.
5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:
a. nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
b. nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.
6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo.
7. ……….
8. Qualora il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.
Poiché il Comune di Malo ha illustrato il Documento del Sindaco prima dell’entrata in vigore della legge, il PI rientra nel comma 3 dell’art. 13. L’attuazione del PI deve comunque rispettare i limiti dettati dal comma 2 che significa che il PI può introdurre nuove previsioni anche se consumano suolo, ma l’attuazione deve comunque avvenire nei limiti del 30% del dimensionamento complessivo del PAT che è il seguente:
PAT residenziale PAT produttivo ecc.
ATO 1 495.705
ATO 2 238.065 50.000
ATO 3 85.750 5.483
ATO 4 20.600
ATO 5 49.800
889.920 55.483
PROROGA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE
Ai sensi dell’art. 18, comma VII, della L.R. 11/2004 recepito all’art. 3 comma 4 delle NTO del PI, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del PI decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio. In tale ipotesi si applicano le previsioni dell’art. 33 della LR 11/2004.
Il primo Piano degli Interventi (PI) (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 27/09/2012, pubblicato in data 27/09/2012 e divenuto efficace in data 21/11/2012 conteneva la previsione di alcune aree di espansione e trasformazione che, ai sensi della normativa sopra citata, sono decadute in data 21/11/2017.
Va detto che la mancata attuazione di tali aree è da addebitarsi in primo luogo alle difficoltà del mercato immobiliare che hanno caratterizzato questi ultimi anni e che hanno penalizzato in maniera particolare gli interventi legati all’attuazione di Piani Urbanistici Attuativi che richiedono procedure più complesse e un investimento economico rilevante.
Ciò è confermato dalle richieste dei privati pervenute in questi anni che hanno portato alla cancellazione di alcune aree di espansione in applicazione della norma cosiddetta delle “Varianti Verdi”.
In ragione di queste difficoltà l’Amministrazione ha rivisto il sistema perequativo in modo che fosse meno pesante per il privato e, tenendo conto delle risorse pubbliche e private sempre più ridotte, ha ridimensionato anche il progetto della città pubblica.
A queste considerazioni va aggiunto anche il particolare momento normativo nel quale ci troviamo ad operare, siamo infatti nella fase transitoria delle Legge Regionale 14/2017 “Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana”. Una volta conclusa questa fase il Comune di Malo dovrà adeguare i propri strumenti (PAT e PI) alle scelte che la Regione Veneto metterà in atto al fine di perseguire gli obiettivi della legge. In questa circostanza, quindi, si potranno riesaminare le aree di espansione, in particolare quelle che consumano suolo, nel quadro di un disegno generale.
Tutto questo considerato si è scelto, con il presente PI, di confermare tutte le aree di trasformazione ed espansione già contenute nel PI vigente e corrispondenti al seguente elenco:
1. C2.1 n. 3 (Molina di Malo) 2. C2.1 n. 4 (Malo)
3. C2.1 n. 12 (Malo) 4. C2.1 n. 23 (Malo) 5. C2.2 n. 1 (Malo) 6. C2.2 n. 5 (Malo) 7. C2.3 n. 8 (Malo) 8. C2.3 n. 9 (Malo) 9. C2.3 n. 10 (Malo) 10. C2.3 n. 11 (Malo)
LE RICHIESTE DEI PRIVATI Come già detto sono di diversa natura.
Alcune hanno trovato risposta nelle modifiche normative, altre invece hanno comportato modifiche puntuali.
In generale sono state accolte:
- le richieste che riguardavano edifici non più funzionali alla conduzione del fondo una volta verificata l’effettiva non funzionalità;
- le richieste di modifica degli edifici con grado di tutela quando queste non contrastano con il bene e ne favoriscono il riuso;
- le richieste di nuovi lotti edificabili residenziali o di ampliamento di esistenti nei limiti del 10% di modifica del tessuto consolidato ammesso dal PAT;
- le richieste di trasferimento di volumi qualora questo non comprometta l’assetto del tessuto edificato, mantenendo quindi indici coerenti.
Non sono state accolte le richieste che contrastano con il PAT o con la normativa come, ad esempio, la nuova edificazione in zona agricola.
Una richiesta in particolare ha meritato un approfondimento in quanto di particolare interesse. Si tratta del progetto di rimozione degli allevamenti ai piedi del colle di Santa Libera con recupero di parte del volume ai fini
residenziali. Il progetto è
interessante non solo per il privato che valorizza la proprietà, ma anche per il pubblico perché permette di riqualificare un ambito e di allontanare definitivamente dal centro un’attività che crea disagi alle abitazioni e che viene disturbata dalle manifestazioni pubbliche.
Al fine di definire le quantità
volumetriche che possono essere trasformate è stato redatto uno studio di massima che ha portato a individuare due comparti di attuazione, nel rispetto dell’assetto delle proprietà e un volume residenziale così distribuito:
comparto 1 comparto 2
- demolisce 7500 mc demolisce 2500 mc
- recupera 3000 mc recupera 1500 mc
LA VERIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI
Come descritto nel dettaglio negli elaborati allegati al PI, sono state verificate le fasce di rispetto degli allevamenti intensivi già riportate nel PAT e poi nel PI in modo da adeguarle alle modifiche normative a alle eventuali variazioni nella attività degli stessi allevamenti.
La realizzazione degli allevamenti zootecnici, fino al 2004 è stata disciplinata dalla DGR n.7949/1989, la normativa introduceva alcune limitazioni nella realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi - sulla base sia della dimensione degli stessi e di alcune loro caratteristiche tecniche per evitare l'insorgere, sul territorio, ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale.
L’attuale disciplina in materia di realizzazione degli allevamenti zootecnici di cui al punto 5) della DGR n.178/2004, ha confermato il complessivo impianto metodologico della citata DGR n. 7949/1989 procedendo al suo aggiornamento al fine di recepire le modificazioni produttive e tecnologiche intervenute nel settore zootecnico che, in alcuni casi, hanno sensibilmente limitato le ricadute ambientali legate alla presenza degli allevamenti nel territorio e le relative conseguenze urbanistiche in termini di ampiezza delle distanze.
Le limitazioni poste dalla norma sono dettate, anche in questo caso, dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale sui terreni e sulle acque, nonché la conflittualità legata alle esalazioni moleste spesso generate dagli allevamenti cercando un equo contemperamento tra le opposte esigenze produttive delle attività di allevamento quali possibili fonti di inquinamento e pregiudizio per la salubrità delle aree residenziali, e lo ius edificandi dei proprietari di immobili posti in prossimità.
A Malo sono stati rilevati 18 allevamenti intensivi. Le caratteristiche e la definizione delle fasce di rispetto sono richiamate nello specifico elaborato redatto dalla dott.for. Roberta Meneghini.
PRINCIPALI MODIFICHE ALLE NTO
Come si è detto nel contesto del presente PI si è provveduto ad una revisione del testo normativo che riguarda, in gran parte, aspetti non sostanziali, ma di semplificazione e chiarimento del testo. Alcuni punti però derivano da criticità e carenze riscontrate nel tempo e che di seguito elenchiamo:
1. Modifica dell’art. 7: è stata introdotta una maggiore flessibilità nella quantificazione dei valori perequativi. Pur confermando la competenza del Consiglio Comunale nella modifica di tali valori, si è ritenuto di non vincolare il provvedimento al PI obbligando a una procedura più complessa, e invece di consentire che possa essere attuato con una delibera specifica.
2. Modifica dell’art. 8: la norma sui crediti edilizi ha il noto obiettivo di consentire la rimozione degli elementi di degrado con conseguente attribuzione di un credito che è utilizzabile nelle aree edificabili del PI. Molto spesso gli elementi di degrado sono in zona agricola; non potendo recuperare il credito sul posto e dovendo invece trovare un’altra zona disponibile per il proprietario diventa molto difficile dare atto a questa previsione urbanistica. Poiché nel caso degli elementi di degrado il principale obiettivo dell’Amministrazione Comunale è la riqualificazione dei luoghi, si è introdotta una possibilità per i casi di demolizione in zona agricola che consente di recuperare sul posto il volume del credito fino a un massimo di 800 mc. (la stessa quantità prevista dalla LR 11/04 come volume massimo di ampliamento per edifici in zona agricola).
3. Modifica dell’art. 12: è stato precisato il metodo di calcolo delle fasce di rispetto stradali e fluviali. Nel PI, infatti, queste fasce sono riportate ma si tratta di un disegno a grande scala (1: 5000 e 1:2000) che deve essere verificato di volta in volta in base all’assetto rilevato. Inoltre in assenza di una classificazione delle strade dovrà essere verificata la sezione stradale secondo le categorie riportate nella normativa vigente. Poiché la normativa regionale in riferimento alle fasce di rispetto stradali e agli interventi sugli edifici esistenti è stata recentemente aggiornata, nelle NTO sono state recepite le nuove disposizioni.
Sono state meglio classificate le aree verdi non edificabili prendendo atto che in sostanza si tratta di due tipologie: aree verdi che hanno la funzione di tutela e mitigazione che comprendono il verde privato e gli ambiti di zone prevalentemente agricole e aree verdi che derivano dall’applicazione delle cosiddette “varianti verdi” che non hanno funzioni urbanistiche, ma derivano da richieste private con finalità di abbattere gli oneri fiscali.
4. Modifica dell’art. 14: è stato introdotto per le zone storiche il riuso temporaneo. Si tratta di una norma inserita nella LR 14/17 che ha lo scopo di favorire il riutilizzo degli immobili vuoti. Gli usi possono essere diversi: commerciale, startup di imprese, laboratori artigiani, sedi di associazioni o gruppi di cittadini, orti urbani. E’ un tema rilevante soprattutto nei centri storici perché può essere utile per evitare la desertificazione e contribuisce ad animare in particolare i piani terra abbandonati dal commercio e dagli uffici. La norma introduce deroghe al reperimento degli standard. Rimane in capo all’Amministrazione la possibilità di ridurre gli oneri sia per chi usa gli spazi che, soprattutto, per coloro che li rendono disponibili.
5. Modifica dell’art. 47: è stata inserita tra le zone F3 destinate a verde, gioco e sport la suddivisione in due categorie: quelle dove possono essere realizzati gli impianti sportivi e quelle che rivestendo valore ambientale e paesaggistico debbono essere fruite nella forma del parco, quindi senza la necessità di realizzare particolari strutture di supporto.
6. Modifica dell’art. 51: è stata introdotta la possibilità per gli edifici con grado di tutela 3 di utilizzare gli spazi porticati anche intervenendo con chiusure dei fori purchè queste mantengano la leggibilità della struttura edilizia. E’ una necessità emersa nella pratica e segnalata da alcune richieste di privati.
7. Modifica dell’art. 55: come prevede il PTCP che li ha istituiti, si è provveduto a normare i contesti figurativi indicando con maggiore dettaglio le destinazioni d’uso ammesse per gli edifici e per gli spazi aperti e i criteri di intervento.
REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GRAFICI
Nel utilizzo e gestione del PI vigente sono emerse alcune imprecisioni e problematiche relative agli elaborati grafici delle quali l’ufficio ha via via preso nota in modo da poterle risolvere con la prima variante utile del Piano degli Interventi.
Le modifiche apportate riguardano prevalentemente errata corrige e aggiornamenti allo stato di fatto, in particolare si segnalano alcune categorie significative di revisioni:
- i perimetri delle zone a servizio dove erano state rilevate delle anomalie e dove l’attuazione dei PUA aveva inserito gli standard;
- le viabilità dubbie, ovvero strade provviste di toponomastica ma di proprietà privata in modo da correggerne il disegno ed eliminarne l’impropria fascia di rispetto;
- i rispetti stradali in relazione alla zonizzazione e al limite di centro abitato;
- i tracciati delle piste ciclabili, la loro tipologia e lo stato di attuazione.
Inoltre la cartografia è stata aggiornata riportando l’area oggetto di convenzione tra Terna Rete Italia s.p.a. e comune di Malo. La convenzione è stata deliberata dal Consiglio Comunale in data 04/11/2013 con DCC 48, successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2017 sono state approvate alcune variazioni al protocollo di intesa e al nuovo schema di convenzione che porta alla realizzazione della stazione elettrica di Malo nel contesto del Piano di Sviluppo di Terna "stazione 220 kv Schio (VI)". L’accordo, come è noto, comprende oltre alla centrale elettrica anche la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e territoriale con indirizzo di pubblica utilità alle quali contribuirà Terna Spa.
IL DIMENSIONAMENTO
L’ufficio calcola la superficie agricola trasformabile residua a mano a mano che vengono attuati gli interventi consentiti dal PI che la sottraggono.
Il PAT ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva non maggiore a ha 26,01.
Il primo PI ha interessato una superficie agricola in sottrazione pari a ha 6,17 circa.
Il secondo PI ha interessato una superficie agricola in sottrazione pari a ha 7,16 circa e ha riportato a superficie agricola ha 12,54 circa di quella che era stata trasformata dal PRG o dal primo PI.
Il presente PI sottrae ha 2,29 pertanto la SAU residua è ha 10,25.
Per quanto riguarda la cubatura edificabile, l’art. 65 del PAT specifica che:
……
Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell’edificabilità residua prevista dalla pianificazione vigente e di possibili incrementi volumetrici connessi con il cambio d'uso verso destinazione residenziale di attività incompatibili, collocate all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata.
Il P.A.T. prevede che, in aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, siano comunque consentiti (all’interno dell’urbanizzato consolidato e della edificazione diffusa, ad eccezione del centro storico e del territorio agricolo) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti, senza incrementi del numero di unità immobiliari, che verranno definiti dal P.I. per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.
Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I..
Gli interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito per ciascun A.T.O.
Questi sono i volumi inseriti con il secondo PI:
2PI PAT
residenziale 1°PI
residenziale 2°PI
residenziale Residuo
residenziale PAT
commerciale direzionale.
2° PI commerciale direzionale
Residuo commerciale direzionale ATO
1 495.705 +9.723
-10.325 ATO
2 238.065 19.275 50.000 2.695 47.305
ATO
3 85.750 20.806 5.483 5.483
ATO
4 20.600 1.800
ATO
5 49.800 440
889.920 34.704 41.719 813.497 55.483 52.788
Il presente PI introduce alcuni ampliamenti della zona produttiva che non sono stati contabilizzati nel dimensionamento in quanto aree di pertinenza di aziende esistenti di fatto utilizzate non per nuove costruzioni, ma per una migliore organizzazione della logistica.
Come previsto dal PAT non influiscono sul dimensionamento i cambi d’uso di edifici non funzionali al fondo e i crediti edilizi derivanti da demolizioni di elementi di degrado. Pertanto il dimensionamento aggiuntivo inserito con il presente PI corrisponde alla tabella che segue.
NUM TIPO DI MODIFICA SAU VOLUME ATO
8 C1.1/15 664 664 1
16 C1.1/47 900 900 1
32 C2.2/8 9.700 9.700 1
45 LL19 1.117 600 1
55 da D a C1.1/9 - 4.253 1
16.117 13 C2.2/9 3.864 3.864 2
25 C1.1/2 1.464 1.464 2
5.328 17 C2.2/27 2.183 2.183 3
52 C1.1/65 591 591 3
2.774 47 LL 23 1.843 600 4
24 LL14 590 600 5
22.916 25.419
Dunque questo PI influisce solo sul dimensionamento residenziale pertanto il dimensionamento è il seguente:
PAT
residenziale Residuo
residenziale Volume inserito
con questo PI Residuo residenziale
PAT commerciale
direzionale.
Residuo commerciale
direzionale
ATO 1 495.705 495.103 16.117 478.986
ATO 2 238.065 218.790 5.328 213.462 50.000 47.305 ATO 3 85.750 64.944 2.774 62.170 5.483 5.483
ATO 4 20.600 18.800 600 18.200
ATO 5 49.800 49.360 600 48.760
889.920 813.497 25.419 788.078 55.483 52.788
Per quanto riguarda la dotazione urbanistica si è fatto riferimento alle previsioni del PRG/PI e del PAT.
Il quadro che ne esce è: una dotazione, tra esistente e prevista, buona; complessivamente superiore allo standard di 30 mq/abitante previsti dal PAT come soglia minima. Le articolazioni quantitative di riferimento assunte dal PAT sono:
1. parcheggi pubblici 8 mq/ab 2. verde pubblico 12,5 mq/ab
3. attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab 4. attrezzature collettive 5 mq/ab
Il presente PI interessa 169 (pari a mc 25.419/150) nuovi abitanti teorici.
Il quadro generale delle dotazioni pubbliche riportate nelle planimetrie è il seguente:
TIPO DI ATTREZZATURA superfici
mq
F1 istruzione 75.376
F2 attrezzature di interesse comune 156.225
F3 verde, parco e sport 776.326
F4 parcheggi 100.974
1.108.901
Confrontando gli abitanti teorici (abitanti primo PI 15.068 + abitanti secondo PI 278 + abitanti presente PI 169) esistenti e quelli massimi previsti, il risultato è il seguente:
PAT ABITANTI TEORICI
15515
mq/ab mq mq/ab
istruzione 5 75.376 4,9
attrezzature di
interesse comune 5 156.225 10,1
verde, parco e sport 15 776.326 50,0
parcheggi 5 100.974 6,5
30 1.108.901 71,5