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COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA Provincia di Alessandria

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 2/11/2010

(2)

INDICE GENERALE:

ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

ART. 2 – Funzioni.

ART. 3 - Luogo della celebrazione.

ART. 4 - Orari di celebrazione.

ART. 5 - Organizzazione del servizio.

ART. 6 - Modalità per la richiesta del servizio.

(3)

ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del C.C.

2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

ART. 2 - Funzioni.

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato e al Segretario Comunale.

Allo stesso modo possono essere delegati alla celebrazione consiglieri o assessori comunali, nonché i soggetti individuati dall'art. 1 - terzo comma - del D.P.R. 396/2000;

ART. 3 - Luogo della celebrazione.

1. I matrimoni civili vengono celebrati nella sala consiliare del Palazzo Municipale o in altra sala aperta al pubblico, avente le caratteristiche di capienza ed agibilità necessarie, nello stesso edificio. In questo caso non è prevista alcuna spesa a carico dell'utenza.

2. Allo stesso modo i matrimoni possono essere celebrati nelle sale del Castello Podestarile, come individuato con delibera della Giunta Comunale nr. 172 in data 16/7/1999. In questo caso, l'uso delle sale è soggetto al pagamento di diritti d'uso, come da delibera della Giunta Comunale nr. 98 in data 4/8/2006 e successive modificazioni.

Inoltre, la disponibilità dei locali è vincolata ad eventuali manifestazioni di altra natura che dovessero svolgersi in contemporanea alla celebrazione.

(4)

3. In caso di inagibilità o indisponibilità dei locali di cui al comma 1, la Giunta Comunale individua, per le finalità di cui al presente regolamento, strutture alternative site in altri immobili o aree di proprietà comunale.

ART. 4 - Orari di celebrazione.

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile al momento in vigore.

2. La celebrazione in orari ed in giorni diversi deve essere concordata di volta in volta con l'Ufficiale dello Stato Civile preposto. In questo caso è subordinata alla disponibilità del celebrante e del personale dell'Amministrazione Comunale.

3. In caso di celebrazione ai sensi dell'art. 109 del C.C. , in nessun modo possono rientrare tra le motivazioni di necessità e convenienza, i diversi orari in cui altri comuni consentono la celebrazione.

ART. 5 - Organizzazione del servizio.

1. Ufficio comunale competente all'organizzazione della cerimonia di celebrazione del matrimonio è l'Ufficio di Stato Civile.

2. Oltre ai compiti istituzionali propri, a tale Ufficio sono demandate le comunicazioni ad altri settori dell'amministrazione eventualmente coinvolti nella preparazione e nello svolgimento della cerimonia.

(5)

ART. 6 - Modalità per la richiesta del servizio.

1. Gli sposi, almeno 30 gg. prima della data fissata per il matrimonio, presentano all'Ufficio di Stato Civile, formale richiesta indicando data e ora della celebrazione, segnalando l'eventuale presenza, a proprie spese, di eventuali addobbi floreali e di altri servizi aggiuntivi ed impegnandosi alla rimozione a cerimonia ultimata.

2. Tale richiesta deve essere confermata al medesimo Ufficio almeno una settimana prima della celebrazione, attraverso la compilazione e la consegna di apposito modulo che indichi le generalità dei due testimoni previsti, corredato dalla fotocopia della ricevuta di versamento per il contributo spese, ove previsto.

3. Ricevuta la richiesta formale, l'Ufficio di Stato Civile provvede a comunicare agli Uffici interessati la data del matrimonio e le modalità dello svolgimento ed impartisce le disposizioni necessarie a garantire l'ordinato svolgimento del servizio.

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