sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione
1del 9 febbraio 2011 (Stato 1° dicembre 2019)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visto l’articolo 14 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla
comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 13 Oggetto
La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione.
Art. 2 Membri della rete interna e loro elenco
1 Per membri di una rete interna s’intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piatta- forma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.4
2 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 22 novembre 20065 concernente l’alta vigi- lanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.e-lef.ch.
RU 2011 643
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
2 RS 272.1
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).
5 RS 281.11
Sezione 2: Disposizioni tecniche
Art. 3 Piattaforma di trasmissione
1 Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell’Ufficio federale di statistica.
2 Per consentire il collegamento a Sedex, l’alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei soft- ware dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegan- dosi a Sedex non metta a repentaglio né l’operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.
3 Se i dati sono trasmessi tra le autorità all’interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documen- tato e verbalizzato.
4 ...6
Art. 4 Firma elettronica
1 La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell’infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.
2 I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l’indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la vali- dità, il numero di serie e altri dati tecnici.
Art. 5 Standard e-LEF
1 Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:
a. formato dei dati: struttura e semantica dei dati;
b. comportamento: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;
c. trasmissione dei dati: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.
2 Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:
a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell’ottobre 20197;
6 Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
7 Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch
b. delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione, versione 2.2.01 dell’ottobre 20198.9
3 ...10
Art. 5a11 Richieste provenienti dall’esterno del gruppo e-LEF
1 Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d’esecuzione da una persona fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)12 o tramite la piattaforma di un Cantone.
2 La piattaforma in questione trasmette le richieste all’ufficio d’esecuzione tramite e- LEF.
Sezione 3:13 Fornitura di dati statistici
Art. 6 Dati statistici generali
1 Gli uffici d’esecuzione comunicano all’Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:
a. il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;
b. il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate se- condo lo standard e-LEF;
c. i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.
2 La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.
3 I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.
Art. 6a Riscossione di emolumenti
1 Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell’anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazio- ne algruppo e-LEF.
2 La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.
8 Le prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
10 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
11 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
12 www.easygov.swiss
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).
Sezione 4: Partecipazione al gruppo e-LEF
Art. 7 Adesione
1 Tutti gli uffici di esecuzione e fallimento devono aderire al gruppo e-LEF.
2 Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito www.e-lef.ch.14
Art. 815 Esclusione
L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolu- menti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 916 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 23 ottobre 2019
1 Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligato- rio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 30 settembre 2020.
2 Fino al 31 dicembre 2022 continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 30 settembre 2020. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto:
a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 201517;
b. del Blue Book (Technical Specification e-LEF 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l’appendice (XML Reference e-LEF 2.1.01 del settembre 2017)18.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
17 Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch
18 Il Blue Book e le sue appendici possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch
Art. 9a19 Art. 9b20
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.
19 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
20 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 6 nov. 2015 (RU 2015 4489). Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).