• Non ci sono risultati.

Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione 1"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione

1

del 9 febbraio 2011 (Stato 1° dicembre 2019)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 14 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla

comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 13 Oggetto

La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione.

Art. 2 Membri della rete interna e loro elenco

1 Per membri di una rete interna s’intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piatta- forma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.4

2 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 22 novembre 20065 concernente l’alta vigi- lanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.e-lef.ch.

RU 2011 643

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

2 RS 272.1

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

5 RS 281.11

(2)

Sezione 2: Disposizioni tecniche

Art. 3 Piattaforma di trasmissione

1 Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell’Ufficio federale di statistica.

2 Per consentire il collegamento a Sedex, l’alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei soft- ware dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegan- dosi a Sedex non metta a repentaglio né l’operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.

3 Se i dati sono trasmessi tra le autorità all’interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documen- tato e verbalizzato.

4 ...6

Art. 4 Firma elettronica

1 La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell’infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.

2 I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l’indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la vali- dità, il numero di serie e altri dati tecnici.

Art. 5 Standard e-LEF

1 Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:

a. formato dei dati: struttura e semantica dei dati;

b. comportamento: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;

c. trasmissione dei dati: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.

2 Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell’ottobre 20197;

6 Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

7 Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch

(3)

b. delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione, versione 2.2.01 dell’ottobre 20198.9

3 ...10

Art. 5a11 Richieste provenienti dall’esterno del gruppo e-LEF

1 Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d’esecuzione da una persona fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)12 o tramite la piattaforma di un Cantone.

2 La piattaforma in questione trasmette le richieste all’ufficio d’esecuzione tramite e- LEF.

Sezione 3:13 Fornitura di dati statistici

Art. 6 Dati statistici generali

1 Gli uffici d’esecuzione comunicano all’Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:

a. il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;

b. il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate se- condo lo standard e-LEF;

c. i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.

2 La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.

3 I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.

Art. 6a Riscossione di emolumenti

1 Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell’anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazio- ne algruppo e-LEF.

2 La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.

8 Le prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

10 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

11 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

12 www.easygov.swiss

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

(4)

Sezione 4: Partecipazione al gruppo e-LEF

Art. 7 Adesione

1 Tutti gli uffici di esecuzione e fallimento devono aderire al gruppo e-LEF.

2 Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito www.e-lef.ch.14

Art. 815 Esclusione

L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolu- menti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 916 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 23 ottobre 2019

1 Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligato- rio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 30 settembre 2020.

2 Fino al 31 dicembre 2022 continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 30 settembre 2020. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto:

a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 201517;

b. del Blue Book (Technical Specification e-LEF 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l’appendice (XML Reference e-LEF 2.1.01 del settembre 2017)18.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

17 Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch

18 Il Blue Book e le sue appendici possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch

(5)

Art. 9a19 Art. 9b20

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

19 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

20 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 6 nov. 2015 (RU 2015 4489). Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

(6)

Riferimenti

Documenti correlati

I beni oggetto di stima nel LOTTO 1 sono riferiti ad una unità immobiliare adibita ad abitazione residenziale sviluppata al piano terra composta da cucina/soggiorno, due

1. Di dare atto che l’occupazione da parte del cantiere stradale in oggetto avverrà sulla corsia opposta di marcia della Via G. Garibaldi, rispetto a quella attualmente

10 000 franchi per il versamento delle vincite sul conto di pagamento con- formemente all’articolo 50 capoverso 2 OGD, sempre che nei 30 giorni pre- cedenti il giocatore abbia

pertanto a lui, non solo perché relatore della mia tesi di Laurea magistrale Maria e Marta: storia di un’iconografia, ma anche per aver interpretato il suo ruolo di guida ai

● la domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando di cui forma parte integrante e sostanziale e deve essere sottoscritta in

La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori nonché gli uffici di esecuzione e fallimento si scam-

3) una prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione per controllare gli effetti della dilatazione delle condutture dell'impianto, portando la temperatura al valore massimo di

1 Chi ha iniziato la formazione quale chimico delle derrate alimentari prima del 1° maggio 2002 può proseguirla secondo il diritto in vigore fino alla modifica del 27 marzo 2002 30