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CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI SPILIMBERGO (PN) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

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CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI SPILIMBERGO (PN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 365 del 22 dicembre 2020

Oggetto: Rinnovo servizio di cassa per il triennio 2021-2023.

FRIULOVEST BANCA Credito Cooperativo – Società Cooperativa di San Giorgio della Richinvelda.

IL DIRETTORE

Ricordato che con propria precedente determinazione n. 336 del 20.12.2017 è stato affidato il Servizio di Cassa del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli alla Friulovest Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede in Via Richinvelda n. 4 – 33095 San Giorgio della Richinvelda, dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2020 nonchè approvata la convenzione per il Servizio di Cassa di che trattasi;

Preso atto che il Servizio di Cassa così come sopra affidato scade in data 31.12.2020;

Fatto presente che l’art. 15, comma 1, della convenzione per la gestione del Servizio di Cassa sottoscritto tra le parti in data 29 ottobre 2018 stabilisce che: “Il Servizio di Cassa avrà durata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti e per non più di una volta”;

Valutato positivamente il servizio svolto sino a questo momento da parte del Cassiere

“Friulovest Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa”, questo Ente con nota del 13.11.2020 – prot. 0274/U, ha richiesto la disponibilità al medesimo Istituto di Credito ad un rinnovo del Servizio di cassa ai sensi dell’art. 15, comma 1, della convenzione sopracitata “alle medesime condizioni pattuite”;

Presto atto che la Friulovest Banca Credito Cooperativo-Socità Coooperativa con nota del 19.11.2020 (prot. n. 3994/2020), pervenuta a questo Ente nella medesima data – prot. n. 0926/E, comunica “la disponibilità … a rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di cassa per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 …. alle medesime condizioni sottoscritte nel contratto di convenzione del 29 ottobre 2018”;

Fatto presente che l’art. 48 dello statuto prevede che il servizio di cassa del Consorzio è affidato con determinazione del Direttore ad un istituto di credito od un consorzio di istituti di credito secondo le modalità di selezione previste dalle vigenti disposizioni di legge ed il rapporto sarà disciplinato da apposita convenzione;

Ritenuto quindi di provvedere al rinnovo della convenzione per la del servizio di cassa stipulata con la “Friulovest Banca Credito Cooperativo-Socità Coooperativa” di San Giorgio della Richinvelda per un ulteriore triennio a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2023;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista il DPR 902/1986;

Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

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DETERMINA

1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, al rinnovo della convenzione in essere con la FRIULOVEST BANCA Credito Cooperativo-Società Cooperativa di San Giorgio della Richinvelda, relativa al Servizio di Cassa del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2023 alle medesime condizioni precedentemente pattuite;

2) di approvare lo schema di convenzione per il Servizio di Cassa in allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 22 dicembre 2020 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE Dott. Gian Piero Broveda

GPB//Atti/2020/Delibere/dd/Affidamenti/Friulovest_ServizioCassa_Rinnovo.doc

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ALLEGATO determinazione del Direttore n. 365 del 22.12.2020

SCHEMA

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

Oggetto: Convenzione per la gestione del servizio di cassa, rinnovo 2021-2023.

TRA

il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di seguito semplicemente definito

“Ente”, con sede in Via Corridoni n. 6 - 33097 Spilimbergo (PN) Cod. Fisc.

81000930933 - P.Iva 00111580932, rappresentato da Brovedani dott. Gian Piero, nato a Spilimbergo (PN) il 14.12.1963 e domiciliato per gli effetti del presente atto presso la sede del Consorzio, il quale interviene in qualità di Direttore

E

La Friulovest Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa di seguito denominata “Cassiere”, con sede in Via Richinvelda n. 4 – 33095 San Giorgio della Richinvelda, Cod. Fisc., P. Iva e Iscrizione al registro delle Imprese di Pordenone n.

00067610931, Albo Enti Creditizi n. 294.90 – ABI 8805/4 – CAB 65000 R.E.A. 172 – Iscritto all’Albo Cooperative al n. A159668, rappresentata da Mian p.i. Lino, nato a Meduno (PN) il 04.10.1955 nella qualità di Presidente;-

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore n. 336 del 20.12.2017, a seguito degli esiti risultanti dalla gara ufficiosa espletata in data 18.12.2017, è stato affidato il Servizio di Cassa del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli alla Friulovest Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa a decorrere dal 01.01/2018 e fino al 31.12.2020;-

- in data 29 ottobre 2018 è stata sottoscritta tra le parti la “convenzione per la gestione del servizio di cassa”;-

- l’art. 15, comma 1, della precitata convenzione prevede che: <<Il Servizio di Cassa avrà durata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti e per non più di una volta>>;-

- il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli con nota del 13.11.2020, prot.

n. 0274/U, ha richiesto la disponibilità alla Friulovest Banca Credito Coopertivo – Società Cooperativa per un rinnovo del servizio di cassa per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 alle medesime condizioni attualmente pattuite;-

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- la Friulovest Banca Credito Coopertivo – Società Cooperativa con nota del 19.11.2020, prot. n. 3994/2020, comunica la propria disponibilità a rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di cassa per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2023 alle medesime condizioni precedentemente pattuite;

- con determinazione del Direttore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli n. 365 del 22.12.2020 è stato disposto di provvedere al rinnovo della convenzione in essere con la Friulovest Banca (Cassiere) per la gestione del servizio di cassa a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2023 alle medesime condizioni precedentemente pattuite;-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Affidamento del servizio.

1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso la propria sede operativa di San Giorgio della Richinvelda ed il proprio sportello operante in Comune di Spilimbergo e con lo stesso orario praticato per il servizio di credito.-

2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata al successivo art. 15, viene svolto nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del DPR 4 ottobre 1986 n. 902 e del D. Lgs. 267/2000. Inoltre lo stesso è svolto in coerenza con quanto fissato dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.-

3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di legge, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

Art. 2 Oggetto e limiti della convenzione.

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente.- 2. Il Cassiere in particolare introiterà nelle proprie casse, sotto la sua

responsabilità, le somme che vi saranno versate a vario titolo con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di eventuali titoli e valori.-

3. Ai sensi di legge, ogni deposito dell'Ente, salvo quanto previsto ai punti successivi (e ogni eventuale suo investimento alternativo), é costituito presso il cassiere e dallo stesso gestito. E' data facoltà all'Ente di ricercare investimenti finanziari alternativi, rispetto al semplice deposito, anche presso altri istituti bancari. A parità di condizioni offerte il Cassiere avrà la preferenza nell'effettuazione di dette operazioni di intervento.-

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Art. 3 Esercizio finanziario.

1. L'Esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.-

Art. 4 Riscossioni.

1. La riscossione di tutte le somme di spettanza dell’Ente viene effettuata dal Cassiere contro rilascio di regolari quietanze.-

2. In particolare il Cassiere deve:-

a) accettare tutte le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo presso qualsiasi sportello dello stesso Cassiere e con l’applicazione delle condizioni di valuta di cui al successivo art. 11 rilasciando ricevuta contenente:-

- indicazione del versante (cognome e nome o ragione sociale, codice cliente);-

- indirizzo completo (via/piazza e città);- - somma riscossa;-

- causale del versamento e data di rilascio;-

Qualora la carenza dei dati di causale – rilevati direttamente dal Cassiere allo sportello – non permettesse la corretta sua individuazione per la conseguente registrazione, il Cassiere resta obbligato alla ricerca dei dati.-

b) eventuali importi di competenza dell’Ente accreditati erroneamente dal Cassiere ad altri soggetti giuridici dovranno essere richiesti a rimborso dal Cassiere stesso con pari valuta inviando copia, per conoscenza all’Ente.

Qualora la richiesta di rimborso non andasse a buon fine il Cassiere si riterrà obbligato ad accreditare all’Ente quanto di sua spettanza con pari valuta, fatto salvo il diritto di rivalsa sul terzo.-

3. Il Cassiere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le Aziende di Credito Italiane, l’incasso di assegni e vaglia postali a favore dell’Ente consegnategli dallo stesso.-

4. L’attività di riscossione del Cassiere è “pura e semplice” ovvero si intende senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza alcun obbligo nei confronti dei debitori morosi, verso i quali non è tenuto ad inviare solleciti e/o modifiche. Ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso è a carico dell’Ente.-

Art. 5 Pagamenti.

1. Tutti i pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente e dal Direttore.-

2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.-

3. I mandati di pagamento devono riportare, oltre alla denominazione dell’Ente, il numero progressivo, le generalità del beneficiario con l’indirizzo completo, la

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causale, gli estremi della fattura ove necessaria, l’importo, le modalità di pagamento e la data di pagamento.-

4. Il Cassiere esegue i pagamenti nel limite dei fondi disponibili ed eventualmente di quelli utilizzabili sull’anticipazione deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.-

5. Il Cassiere è tenuto ad estinguere i mandati a partire dal giorno lavorativo successivo alla consegna dell’ordinativo procedendo con una delle seguenti modalità:-

a) quietanza diretta da parte del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti suddetti sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore dell’Ente;

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;

c) assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del beneficiario e da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.-

6. Il Cassiere estingue i mandati di pagamento secondo le modalità indicate e, in assenza di indicazioni specifiche, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli. Per questo il Cassiere assume tutte le responsabilità e ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.-

7. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento di eventuali mutui contratti dall'Ente. E' tenuto a versare l'importo dovuto agli Istituti mutuanti alle scadenze prescritte con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.-

8. In caso di pagamento eseguito mediante emissione di assegno circolare a favore del creditore da spedire al medesimo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Cassiere allega al mandato la matrice dell’assegno emesso nonché l’avviso di ricevimento.-

9. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Cassiere si impegna, a richiesta dell’Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi.-

10. Il Cassiere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari.-

11. Il Cassiere provvederà a commutare d’ufficio in assegni circolari o altri mezzi equipollenti i mandati individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre.-

12. A comprova dei pagamenti effettuati con le modalità indicate nel mandato di pagamento, il Cassiere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento, ad apporre il timbro “pagato” e la propria firma, in alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere annoterà gli estremi di pagamento effettuato sulla documentazione meccanografica da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati.-

13. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma, del nome e dell’ubicazione del creditore.-

14. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo e danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall’Ente e qualora tale difetto non risulti evidente dal contesto del mandato.-

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15. Il Cassiere non è responsabile ed è ritenuto indenne dall’Ente nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi e non fosse stata chiesta ed attivata l’anticipazione di cassa.-

16. Nel caso di mandati per pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penalità, deve essere indicata la data o il termine entro il quale va eseguito il pagamento: la mancata indicazione della scadenza esonera il Cassiere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.-

17. I mandati eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto di cassa.-

18. L’Ente, relativamente ai pagamenti eseguiti dal Cassiere senza la preventiva emissione di mandati si impegna ad emettere i relativi mandati al più presto possibile, annotando sui relativi mandati: “a copertura del sospeso”, ciò dovrà essere rilevabile, per singola partita, dal giornale di cassa fornito dal Cassiere.- 19. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi

pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.-

Art. 6 Servizio remote banking.

1. Il Cassiere s’impegna ad attivare a proprie spese un servizio di remote banking.

In particolare dovranno essere garantite tutte le procedure elettroniche in grado di consentire la reciproca trasmissione in tempo reale Consorzio-Cassiere di messaggi di natura contabile ed extracontabile.-

Art. 7 Trasmissione di atti e documenti.

1. I mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico, in doppia copia numerati progressivamente e debitamente sottoscritti - di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente.- 2. Il Cassiere invia giornalmente all’Ente in via telematica la situazione di cassa

contenente l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in giornata con indicati gli estremi delle quietanze.-

3. Il Cassiere invia periodicamente all’Ente in via telematica, su richiesta e comunque ogni mese, documentazione di verifica dello stato della cassa comprendente oltre ai vari saldi, l’elenco dei mandati ancora da estinguere.-

Art. 8 Obblighi gestionali assunti dal Cassiere.

1. Il Cassiere, deve tenere una contabilità idonea a rilevare cronologicamente e analiticamente tutti i movimenti attivi e passivi di cassa, nonché le altre scritture che si rendono necessarie per assicurare una chiara rilevazione delle operazioni di Cassa.-

2. Il Cassiere in particolare deve tenere aggiornato e custodire:

- il giornale di cassa sul quale registrerà, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;

- eventuali altre evidenze previste dalla legge.-

3. Con cadenza mensile il Cassiere invia l'estratto conto che deve riportare, per giornata e distinta per valuta, i totali degli incassi e dei pagamenti, l'ammontare

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del saldo di cassa all'inizio del periodo di riferimento e quello risultante alla fine del periodo stesso.-

4. Il Ragioniere dell’Ente deve riscontrare gli estratti conto.-

5. Nel rispetto delle relative norme di legge il Cassiere provvede alle compilazioni e trasmissioni di dati periodici della gestione di cassa.-

Art. 9 Verifiche ed ispezioni.

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione della cassa.-

2. L’incaricato della funzione di revisione economico-finanziaria di cui al capo IV art. 39 e 40 dello Statuto, ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente il Revisore dei Conti può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.-

Art. 10 Anticipazioni di cassa.

1. Il Cassiere, su richiesta dell'Ente corredata dal Decreto del Presidente, concede allo stesso anticipazioni di cassa entro un limite che verrà concordato di volta in volta tra le parti. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili e contemporanea non capienza del conto di cassa.-

2. Sull’anticipazione di cassa graverà un interesse passivo pari alla media Euribor 3 mesi (365 giorni) riferita al mese precedente aumentata di punti 0,25 (zerovirgolaventincinque).-

3. Gli interessi relativi alle anticipazioni utilizzate verranno liquidati alla fine di ogni esercizio finanziario.-

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, obbligandosi a far rilevare al Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.-

Art. 11 Giacenze di Cassa, Condizioni di conto corrente, condizioni di valuta, commissioni su incassi e pagamenti.

1. Riguardo al rapporto di conto corrente del servizio di cassa valgono le seguenti condizioni:

- sulle giacenze di cassa, il cassiere riconoscerà il tasso di interesse offerto in sede di gara, pari all’Euribor 3 mesi (365 giorni), cui va sommato lo spread di punti 0,25 (zerovirgolaventicinque) ed il tasso

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euribor di riferimento corrisponde alla media del mese precedente applicata all’intero trimestre successivo;

- sulle anticipazioni ordinarie di cassa, il cassiere riconoscerà il tasso di interesse offerto in sede di gara, pari all’Euribor 3 mesi (365 giorni), cui va sommato lo spread di punti 0,25 (zerovirgolaventicinque) ed il tasso euribor di riferimento corrisponde alla media del mese precedente applicata all’intero trimestre successivo.-

La liquidazione degli interessi attivi è da intendersi con periodicità trimestrale mentre per gli interessi passivi su eventuali anticipazione di cassa è annuale come indicato al precedente art.10, comma 3.-

In ogni caso il tasso creditore e il tasso debitore calcolati come descritto sopra non potrà essere inferiore a 0,00%.(zerovirgolazerozero).-

2. Le operazioni eseguite sul conto, aperto anche presso qualsiasi filiale o dipendenza del Cassiere, saranno portate a credito o a debito con le seguenti valute:-

- per gli incassi: stesso giorno dell’incasso;- - per i pagamenti: stesso giorno del pagamento.-

3. Il tempo di esecuzione dei pagamenti a decorrere dalla consegna dell’ordinativo viene fissato in giorni 1 (uno).-

4. Le commissioni e spese applicate agli utenti per pagamenti a favore del Consorzio sono: nessuna applicazione di commissione o spesa.-

5. Le commissioni e spese applicate al Consorzio su pagamenti effettuate ai fornitori sono:

- per pagamenti con bonifico: nessuna commissione o spesa;- - per pagamenti con quietanza: nessuna commissione o spesa.- 6. Le commissioni e spese applicate ai fornitori su pagamenti del Consorzio sono:-

- per pagamenti con bonifico: nessuna commissione o spesa;- - per pagamenti con quietanza: nessuna commissione o spesa.- 7. Le commissioni sui cambi valute estere sono: nessuna commissione.-

8. Il canone mensile per l’utilizzo di terminali elettronici (POS) per ogni dispositivo sono: nessun canone.-

9. Le commissioni su transato da terminali elettronici effettuati con Bancomat sono: nessuna commissione;

10. Le commissioni su transato da terminali elettronici effettuati con Carta di Credito sono: nessuna commissione;

11. Le spese per la tenuta del conto sono: nessuna spesa.-

12. Tutte le spese postali, per stampati, deposito titoli ed invio estratti conto all’Ente sono a carico del Cassiere.-

13. E’ data facoltà all’Ente di accedere al servizio Telepass, Carta di credito aziendale e Carta prepagata con condizioni da concordare tra le parti. Il Cassiere renderà conto mensilmente all’Ente delle operazioni svolte attraverso l’utilizzo di tali servizi.-

Art. 12 Contributi per iniziative.

1. Il Cassiere s’impegna a sostenere l’attività didattica dell’Ente con un contributo a titolo di liberalità di € 2.000,00 (Euro duemila/00) annui.-

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Art. 13 Garanzie e Cauzioni.-

1. L’Istituto Cassiere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna nonché di tutte le operazioni attinenti al servizio di cassa.-

Art. 14 Spese, Domicilio delle parti.-

1. Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione sono a carico del Cassiere.-

2. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.-

Art. 15 Durata del servizio.-

1. Il Servizio di Cassa avrà durata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e non potrà essere rinnovato.-

2. Il Cassiere ha l’obbligo, qualora richiesto dall’Ente, di continuare il servizio, dopo la scadenza della convenzione, per un massimo di anni uno, anche se la convenzione non verrà rinnovata.-

3. Durante la validità della relativa convenzione, di comune accordo tra le parti, formalizzato in allegato alla presente, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.-

Art. 16 Richiamo a leggi e regolamenti.-

1. Per quanto non previsto dalla nella presente convenzione, si fa riferimento alla legge ad ai regolamenti che disciplinano la materia.-

Art. 17 Trattamento dati sensibili.-

1. Ai sensi ed agli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, l’Ente in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il Cassiere responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del citato decreto.- 2. Ai fini del precedente comma il Cassiere adotta idonee e preventive misure di

sicurezza atte a limitare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle vigenti disposizioni in materia.-

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Art. 18 Domicilio delle parti - controversie.-

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:-

per l’Ente: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli – Via Corridoni n.

6 – 33097 Spilimbergo (Pn);

per il Cassiere: Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa – Via Richinvelda n. 4 – 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN).

2. Per ogni controversia civile il Foro competente è quello di Pordenone .-

Spilimbergo, __ dicembre 2020

Per l'Ente – Il Direttore Dott. Gian Piero Brovedani

Per il Cassiere – Il Presidente p.i. Lino Mian

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