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REGOLAMENTO PER L ACCESSO DEI CITTADINI ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

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Academic year: 2022

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Provincia di Vicenza

COMUNE DI SANDRIGO

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DEI CITTADINI ALLE

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Recepimento della riforma ISEE DPCM n. 159/2013

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.77DEL 19/12/2016 MODIFICATO CON DCC N.43. DEL 12/11/2018

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INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Finalità degli Interventi e Servizi Sociali Art. 3 Destinatari

Art. 4 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica Art. 5 Valutazione del Servizio Sociale Professionale Art. 6 Trattamento dei dati personali

Art. 7 Controlli Art. 8 Rinvio

TITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’

Art. 9 Descrizione del servizio Art. 10 Motivi di esclusione

Art. 11 Valutazione Assistente Sociale Art. 12 Accesso agli interventi

Art. 13 Soglia di accesso e procedura di valutazione economica per contributi economici Art. 14 Istruttoria e progetto personalizzato

TITOLO III – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 15 Descrizione del servizio

Art. 16 Obiettivi del servizio Art. 17 Destinatari del servizio

Art. 18 Modalità e procedure per l’attivazione

Art. 19 Documentazione, criteri di accesso e costo del servizio TITOLO IV – SERVIZIO DI PASTI AL DOMICILIO

Art. 20 Descrizione, obiettivi e destinatari del servizio

Art. 21 Modalità e procedure per attivazione e disattivazione del servizio Art. 22 Documentazione, criteri di accesso e compartecipazione alla spesa

TITOLO V - INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ED ADULTI

Art. 23 Descrizione

Art. 24 Richiesta di contributo ad integrazione retta di ricovero e requisiti Art. 25 Modalità di richiesta

TITOLO VI - SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO Art. 26 Oggetto del servizio

Art. 27 Obiettivi e destinatari

Art. 28 Modalità e procedure di attivazione/disattivazione del servizio

TITOLO VII - INTEGRAZIONE RETTE IN COMUNITÀ RESIDENZIALI/DIURNE PER MINORI E CENTRI DIURNI TERRITORIALI

Art. 29 Descrizione del servizio e compartecipazione economica per l’inserimento in strutture residenziali

Art. 30 Descrizione del servizio e compartecipazione economica per l’inserimento in Centri Diurni Art. 31 - Abrogazione precedente Regolamento

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TITOLOI–PRINCIPIGENERALI Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri per l’erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nell’ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 128” e dalla Legge 8.11.2000 n. 328,

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e il Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, relativo all’approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE.

L’ISEE, presentato secondo le disposizioni del DPCM 159/2013, si applica per l’ammissione alle seguenti prestazioni sociali:

- Contributi economici a persone e famiglie in situazione di difficoltà;

- Servizio di Assistenza Domiciliare;

- Pasti al Domicilio;

- Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo;

- Integrazione rette di ricovero in strutture socio-sanitarie di anziani ed adulti a titolo residenziale, temporaneo o definitivo;

- Servizio di sostegno socio educativo domiciliare e centri diurni territoriali;

- Integrazione rette in comunità residenziali/diurne per minori e centri diurni territoriali.

Per prestazioni non previste dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per analoghe tipologie.

Il regolamento definisce finalità, destinatari, documentazione richiesta per l’accesso ai servizi, modalità di compartecipazione alla spesa da parte dell’utente e di eventuali parenti tenuti agli alimenti.

La Giunta Comunale può aggiornare i valori ISEE in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il finanziamento degli interventi e servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 2 Finalità degli Interventi dei Servizi Sociali

Il Comune, in qualità di Ente titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell’intento di perseguire le seguenti finalità:

- prevenire, ridurre o rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro;

- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale;

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;

- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

- sostenere la persona e le famiglie;

- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;

- riconoscere il bisogno di aiuto ed il diritto di inserimento sociale;

- contrastare l’esclusione sociale e promuovere l’inclusione sociale.

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Art. 3 Destinatari

Gli interventi e i servizi sociali oggetto del presente regolamento sono rivolti ai cittadini residenti del Comune di Sandrigo

I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

Quando si presenta una situazione di grave emergenza il Responsabile del Servizio è autorizzato ad intervenire anche in deroga al presente articolo, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

A norma dell’art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.

Art. 5 Valutazione del Servizio Sociale Professionale

Il Servizio sociale effettua una valutazione socio-economica della situazione del nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali di cui al presente regolamento tramite il valore ISEE e gli strumenti di valutazione professionale. Ai fini della valutazione economica l’Assistente Sociale terrà conto di eventuali entrate non comprese nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

I dati personali, anche di natura sensibile, sono trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall’apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Art. 7 Controlli

Il Comune esegue controlli a campione e mirati sulla veridicità della situazione sociale e familiare dichiarata e sui dati dell’attestazione ISEE presentata dal soggetto interessato per l’accesso ai Servizi Sociali. Il Comune, fatte salve le responsabilità anche penali dei soggetti richiedenti, procede alla sospensione e/o alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi, nel caso in cui i controlli eseguiti evidenzino irregolarità imputabili ai soggetti interessati.

L’Amministrazione Comunale si riserva di attivare convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa citata e vigente.

TITOLO II – CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’

Art. 9 Descrizione del servizio

Trattasi di un aiuto economico a persone o a famiglie che risultino prive di mezzi di sostentamento sufficienti a soddisfare i bisogni vitali primari o comunque atto a garantire l'integrazione sociale degli individui in difficoltà.

Le forme di intervento attivabili possono essere:

- Assistenza economica continuativa;

- Assistenza economica straordinaria per casi eccezionali.

Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

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L’adozione dell’intervento economico può essere subordinato alla condivisione di un “progetto”

definito consensualmente tra il Servizio Sociale comunale e il cittadino volto al superamento della situazione di bisogno e della dipendenza ed a promuovere l’autonomia del soggetto e del nucleo.

Il progetto individualizzato pone sempre al centro tutte le azioni atte a sollecitare ed acquisire, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue.

Il Servizio Sociale competente terrà conto, ai fini della quantificazione degli interventi, del più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri Enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un’ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.

Art. 10 Motivi di esclusione Sono motivi di esclusione:

a) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto di abitazioni non appartenenti alle seguenti categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

b) la titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto di beni immobili oltre all’abitazione principale ed eventuale relativa area di pertinenza.

Art. 11 Valutazione Assistente Sociale

Ai fini dell’erogazione del contributo economico, saranno oggetto di valutazione da parte dell’Assistente Sociale:

a) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili.

b) possesso di beni mobili registrati (autoveicoli, motocicli, camper e unità mobili, natanti o barche da diporto);

c) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;

d) mancata presentazione alle verifiche periodiche;

e) mancata adesione e mancata collaborazione nell’attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.);

f) disponibilità di patrimonio mobiliare.

Nella valutazione verrà tenuto conto dello stile di vita del nucleo familiare, verificata anche attraverso visita domiciliare, o la richiesta di documentazione aggiuntiva (buste paga, contratti di lavoro, etc …) Art. 12 Accesso agli interventi

La domanda per accedere agli interventi economici va presentata utilizzando l’apposita modulistica all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, il quale fornisce ogni informazione necessaria e l’assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

Nell’istanza deve essere riportata, con completezza e veridicità, la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell’intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Art. 13 Soglia di accesso e procedura di valutazione economica per contributi economici La soglia di accesso rappresenta un valore economico standardizzato che, posto in raffronto con l'ISEE del richiedente, determina la misura massima della prestazione di assistenza economica erogabile. Tale operazione viene realizzata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L’Ufficio Servizi Sociali valuterà la situazione anche sulla base della presenza o meno di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 Codice Civile e seguenti.

La soglia di accesso è pari all'importo annuo della pensione minima INPS.

Il contributo economico annuo erogabile viene determinato tenendo conto del confronto tra la soglia di accesso e l’ISEE del richiedente.

L’Ufficio Servizi Sociali, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può proporre interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente regolamento.

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Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a darne comunicazione al Comune tempestivamente dal fatto modificativo.

Art. 14 Istruttoria

L’Assistente Sociale competente provvede all’istruttoria della domanda e alla valutazione in base alla documentazione prodotta e/o acquisita d’ufficio ed elabora il progetto di sostegno economico ovvero l’eventuale diniego.

TITOLO III – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 15 Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare è garantito nelle situazioni che necessitano di attività assistenziali che non possono essere soddisfatte dalla rete socio-familiare. Il servizio si attua attraverso supporti domestici e familiari, igiene e cura della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (con l’esclusione di interventi di carattere infermieristico), sostegno e stimolo dell’utente nelle relazioni con i familiari e la comunità, disbrigo di piccole pratiche/commissioni, ecc.

Art. 16 Obiettivi del servizio Gli obiettivi del servizio sono:

- evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in condizione di non autosufficienza in strutture residenziali a ciclo continuativo;

- favorire nei limiti del possibile il recupero dell’autonomia del singolo o del nucleo familiare;

- prevenire e/o recuperare situazioni di emergenze e/o rischio;

- supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari.

Art. 17 Destinatari del servizio:

I destinatari del servizio sono l’anziano, l’adulto o il minore in situazione di bisogno anche temporaneo che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- presenza di malattie che comportino la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;

- carenza o limitata disponibilità dei familiari rispetto ai bisogni;

- famiglia problematica con particolari difficoltà nella gestione domestica.

Art. 18 Modalità e procedure per l’attivazione

L’attivazione dell’assistenza domiciliare avviene su richiesta dell’interessato e/o di un familiare di riferimento ed è presentata all’ufficio Servizi Sociali.

Le richieste sono valutate dall’Assistente Sociale sulla base delle condizioni familiari per definire il tipo di intervento necessario. L’attivazione del servizio può essere anche disposta sulla base di un progetto elaborato tramite U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).

Art. 19 Documentazione, criteri di accesso e costo del servizio

Per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio di assistenza domiciliare è necessario presentare l’attestazione ISEE (ISEE standard, ISEE socio-sanitario, ISEE corrente) in corso di validità.

L’Assistente Sociale, al fine di valutare l’attivazione del servizio, terrà conto della situazione socio- economica dell’utente, della rete familiare ed extra-familiare attivabile, delle spese straordinarie sostenute dal nucleo familiare in favore all’utente.

La fascia di compartecipazione al costo del servizio è individuata sulla base dell’ISEE, che deve essere presentato entro il 31 marzo di ogni anno. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.

Nel caso in cui l’utente non presenti o non intenda presentare l’attestazione ISEE, dovrà corrispondere la copertura totale della spesa sostenuta dal comune per il servizio. Non sarà garantita la prosecuzione del servizio domiciliare qualora il richiedente non intenda sostenere la spesa nel caso in cui sia richiesta una compartecipazione.

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Nel caso di richieste di attivazione urgenti e in situazioni di particolare gravità socio-familiare, in mancanza dell’attestazione ISEE, il servizio potrà essere attivato ugualmente fatto salvo l’impegno del richiedente di presentare la dichiarazione entro un mese.

Per alcune situazioni di particolare gravità psico-sociale, valutate dall’Assistente Sociale, o dall’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta l’attivazione del servizio anche in deroga alle fasce previste dal presente articolo.

L’utente comparteciperà al pagamento del servizio di assistenza domiciliare con una quota di definita applicando la seguente tabella:

Valore ISEE % di compartecipazione alla spesa

Da € 0 ad € 7.500,00 0 % del costo orario

Da € 7.500,01 ad € 10.000,00 15 % del costo orario Da € 10.000,01 ad € 13.000,00 25 % del costo orario Da € 13.000,01 ad € 16.000,00 35 % del costo orario Da € 16.000,01 ad € 20.000,00 50 % del costo orario Da € 20.000,01 ad € 25.000,00 75 % del costo orario

oltre € 25.000,01 100 % del costo orario

TITOLO IV – SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO Art. 20 Descrizione, obiettivi e destinatari del servizio

Il Servizio ha l’obiettivo di fornire alle persone fragili un pasto consegnato direttamente a domicilio, con la garanzia di un menù completo ed appropriato alle esigenze alimentari della persona (anche per particolari patologie).

Art. 21 Modalità e procedure per attivazione

L’istruttoria per l’attivazione dell’assistenza pasti caldi avviene su richiesta dell’interessato e/o di un familiare di riferimento ed è presentata all’ufficio Servizi Sociali attraverso la compilazione di apposito modulo.

L’Ufficio Servizi Sociali esamina il caso e verifica l’effettiva sussistenza dei requisiti minimi per l’accesso al servizio e l’eventuale presenza di una rete familiare di riferimento in grado di rispondere al bisogno del richiedente.

La mancanza di tempestiva comunicazione al Servizio Sociale da parte dell’utente e/o di un familiare di riferimento della sospensione del servizio, comporta la consegna del pasto ugualmente ed il pagamento della rispettiva quota.

Art. 22 Documentazione, criteri di accesso e compartecipazione alla spesa

Per la presentazione della domanda dei pasti al domicilio è necessario presentare il modello ISEE (ISEE ordinario o ISEE corrente) in corso di validità.

Valutata la situazione socio economica del richiedente l’Assistente Sociale esprime il proprio parere e propone l’eventuale attivazione del Servizio.

Qualora vi sia parere favorevole, l’utente prende parte al pagamento del Servizio pasti al domicilio con una quota di compartecipazione applicando la seguente tabella:

Valore ISEE % di compartecipazione alla spesa

Da € 0 ad € 7.500,00 0 % del costo

Da € 7.500,01 ad € 10.000,00 15 % del costo Da € 10.000,01 ad € 13.000,00 25 % del costo Da € 13.000,01 ad € 16.000,00 35 % del costo Da € 16.000,01 ad € 20.000,00 50 % del costo Da € 20.000,01 ad € 25.000,00 75 % del costo

oltre € 25.000,01 100 % del costo

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La fascia di compartecipazione al costo del servizio sarà attribuita per ogni anno solare sulla base dell’ISEE, che deve essere presentato entro il 31 marzo di ogni anno. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.

Nel caso l’utente non presenti o non intenda presentare l’attestazione ISEE gli verrà addebitato il 100% del costo del servizio.

In caso di attivazione urgente del servizio e in mancanza dell’attestazione ISEE necessaria per la determinazione della compartecipazione al costo, il servizio potrà essere attivato con l’impegno del richiedente a presentarla entro un mese e a saldare l’importo dovuto per gli accessi già effettuati.

Verrà data comunicazione di avvio del servizio al richiedente con le modalità di contribuzione previste dandone regolare avviso allo stesso.

Per alcune situazioni di particolare disagio valutate dall’Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta, con relazione al Responsabile di Settore, una contribuzione diversa da quanto disposto nella tabella sopra indicata.

TITOLO V INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ED ADULTI

Art. 23 Descrizione

Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in condizione di non autosufficienza in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l’utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

L’accertamento dello stato di necessità del ricovero stabile in struttura deve avvenire tramite l’UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale). L’UVMD accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, nonostante l’attivazione dei servizi esistenti in favore della domiciliarità, di continuare a mantenere l’utente nel proprio ambiente di vita.

La retta di ricovero si intende a pagamento, a meno che non ci sia una specifica richiesta di contributo, solo in quel caso si procederà alla valutazione della situazione economica del richiedente.

Il Comune, nel caso in cui il cittadino non sia in grado di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, interviene con specifici contributi economici finalizzati alla copertura della retta di ricovero in struttura residenziale, configurandosi l’intervento come una prestazione sociale agevolata socio- sanitaria erogabile ai richiedenti che hanno un reddito ISEE inferiore a 14.000,00 €. Per alcune situazioni di particolare gravità valutate dall’Ente, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta l’attivazione del servizio anche in deroga al limite di ISEE sopra riportato.

Art. 24 Integrazione retta di ricovero e requisiti I requisiti di accesso sono i seguenti:

1) residenza nel Comune prima dell’inserimento in struttura (ex art. 6 comma 4 legge 328/2000);

2) titolarità di impegnativa di residenzialità, fatto salvo singole situazioni di emergenza sociale accertate in UVMD;

3) reddito complessivamente insufficiente al pagamento della retta, tenuto conto del patrimonio mobiliare, immobiliare e dell’insieme complessivo delle entrate dell’utente compresa l’indennità di accompagnamento. L’utente si deve rendere disponibile a disporre del suo patrimonio immobiliare e mobilirare in accordo con l’ente locale e per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento dei costi per la struttura residenziale.

Il Comune si riserva di agire in rivalsa sul valore della/e proprietà immobiliari di cui il richiedente sia proprietario per la restituzione di quanto eventualmente anticipato, nel caso in cui il richiedente sia titolare di diritto di usufrutto dovrà essere messo a disposizione il valore corrispondente.

4) ISEE inferiore ad € 14.000,00, fatto salvo situazioni di particolare gravità valutate dall’Ente, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), in base alle quali può accedere al contributo anche in deroga al limite di ISEE sopra riportato. L’utente al momento della

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presentazione della richiesta dovrà presentare l’ISEE previsto per le prestazioni socio – sanitarie a carattere residenziale. Inoltre, l’utente dovrà impegnarsi a presentare l’ISEE socio sanitario residenziale entro il 31 marzo di ogni anno.

L’Ufficio Servizi Sociali valuterà la situazione anche sulla base della presenza o meno di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 Codice Civile e seguenti.

Il Comune può riservare al beneficiario, sulla base degli effettivi bisogni dello stesso, una quota mensile fino ad un massimo del 25% della pensione minima INPS ed una franchigia del patrimonio mobiliare pari ad € 4.000,00.

Al decesso dell’utente, qualora vi fossero eredi di beni mobili ed immobili dell’assistito, questi ultimi dovranno rimborsare al Comune le spese di ricovero anticipate fino alla concorrenza del patrimonio ereditato.

E' tenuto al pagamento della retta di ricovero il donatario a favore del donante, nei limiti di valore della donazione ricevuta.

Viene verificata la situazione patrimoniale del richiedente anche con riguardo ad alienazioni del patrimonio mobiliare/immobiliare avvenute prima della presentazione della domanda di integrazione retta.

Alla conclusione del progetto di inserimento residenziale saranno valorizzati ed utilizzati per rimborsare al Comune tutte le spese anticipate, tutti gli introiti a qualsiasi titolo liquidati compresa l’indennità di accompagnamento nonché i beni mobiliari ed immobiliari dell’assistito.

Art. 25 Modalità di richiesta

La domanda può essere presentata dal richiedente, o dal coniuge, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da partente e/o affine entro il terzo grado.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione Isee previsto per le prestazioni socio – sanitarie a carattere residenziale;

- documentazione sanitaria e/o di invalidità;

- documentazione attestante la spesa sostenuta giornalmente per la residenzialità;

- estratto c/c aggiornati all’ultimo giorno del mese precedente la data di presetazione della richiesta di contributo.

- redditi percepiti nell’anno corrente (compresi quelli non fiscalmente imponibili) - eventuali donazioni

TITOLO VI - SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO Art. 26 Oggetto del servizio

E' un servizio che si avvale di educatori professionali che sulla base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale (anche in collaborazione con l'equipe Tutela Minori e/o altri servizi specialistici distrettuali) lavora a sostegno delle figure genitoriali nel trovare adeguati livelli di espressione delle dinamiche familiari e in supporto al minore attraverso momenti individualizzati minore-educatore. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la scuola.

Il Sostegno socio-educativo viene attivato quando nel nucleo familiare sono presenti risorse educative suscettibili di valorizzazione e potenziamento.

Art. 27 Obiettivi e destinatari Le finalità generali di questo servizio sono:

- prevenire il disagio relazionale dei bambini e degli adolescenti, favorendo la capacità educativa delle famiglie e il suo sostegno nelle diverse fasi evolutive;

- lo sviluppo di relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti che provocano disagio al minore;

- l'ampliamento dei processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento rispetto alla comunità di appartenenza valorizzando le risorse presenti nel territorio;

- l'accrescimento del patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore necessarie per lo sviluppo di specifiche competenze ed abilità operative;

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- la riaffermazione del ruolo genitoriale.

I destinatari del servizio, nel rispetto di quanto dettato dall’art. 3, sono i minori e le loro famiglie che versino in situazioni di difficoltà socio-educative, relazionali e psicologiche e per le quali sia sufficiente un intervento di accompagnamento.

Art. 28 Modalità e procedure di attivazione/disattivazione del servizio

Il servizio di sostegno socio-educativo, come prestazione sociale agevolata, può essere attivato soltanto previa valutazione del Servizio Sociale che condivide il progetto di sostegno socio-educativo (obiettivi e modalità del servizio) con i genitori o con gli esercenti la potestà genitoriale. In questo caso gli interessati devono inoltrare una domanda al Comune di residenza, su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale corredata dall’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o standard in base alla situazione familiare del richiedente.

L'utente è tenuto a prendere parte al pagamento del servizio con una quota massima di compartecipazione alla tariffa oraria applicata dalla Cooperativa Sociale che fornisce il servizio. Per alcune situazioni di particolare gravità psico-sociale valutate dall’Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta l’attivazione del servizio anche in deroga alle fasce previste dal presente articolo.

Valore ISEE Percentuale di compartecipazione alla

spesa

Da € 0 a € 15.000,00 Esenzione totale

Da € 15.000,01 a € 25.000,00 Partecipazione del 20% del costo orario Da € 25.000,01 a € 35.000,00 Partecipazione del 35% del costo orario Da € 35.000,01 a € 45.000,00 Partecipazione del 50% del costo orario

Oltre € 45.000,01 Copertura totale delle spese

Nel caso in cui la famiglia non presenti l’attestazione ISEE ed acconsenta all’attivazione del servizio, verrà richiesta la copertura totale delle spese.

Il Servizio di Sostegno Socio-Educativo può cessare nei casi di:

- raggiungimento degli obiettivi socio-educativi previsti dal progetto di intervento;

- perdita dei requisiti di ammissione;

- valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto di intervento o verifica di non idoneità del servizio rispetto al bisogno;

- scarsa e/o non proficua collaborazione della famiglia al progetto d'intervento condiviso;

- trasferimento del minore, salvo garantire la continuità degli interventi fino alla presa in carico del nuovo Comune.

Il Servizio Sociale valuterà la sospensione del servizio di sostegno socio-educativo, in caso di assenza temporanea dell'utente: potrà altresì essere sospeso il servizio, con preavviso di 30 giorni, qualora si riduca la disponibilità dello stesso, in base alle risorse comunali disponibili e per sopravvenute situazioni di casi, ritenuti dal Servizio Sociale, bisognosi dell'immediata e tempestiva attivazione.

TITOLO VII - INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO IN COMUNITA’

RESIDENZIALI/DIURNE E CENTRI DIURNI COMUNALI PER MINORI

Art. 29 Descrizione del servizio e compartecipazione economica per l’inserimento in comunità residenziali e diurne

Nei casi di inserimento del minore in struttura protetta il Comune assume l’onere dell’integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei soggetti civilmente obbligati la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri individuati nella seguente tabella, fatta salva la facoltà degli stessi di contribuire in maggior misura. L’impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall’assistente sociale e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

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La fascia di compartecipazione al costo del servizio sarà attribuita per ogni anno solare sulla base dell’ISEE, che deve essere presentato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Comune può assumere l’integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti dalla seguente tabella, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell’assistente sociale e/o di altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

L’Ufficio Servizi Sociali valuterà la situazione anche sulla base della presenza o meno di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 Codice Civile e seguenti.

VALORE ISEE COMPARTECIPAZIONE MENSILE

ISEE INFERIORE a € 10.000,00 NESSUNA

ISEE DA € 10.000,01 a € 15.000,00 2% costo della retta ISEE DA € 15.000,01 a € 20.000,00 5% costo della retta ISEE DA € 20.000,01 a € 25.000,00 7% costo della retta ISEE DA € 25.000,01 a € 30.000,00 10% costo della retta ISEE DA € 30.000,01 a € 35.000,00 15% costo della retta ISEE DA € 35.000,01 a € 40.000,00 20% costo della retta ISEE DA € 45.000,01 a € 50.000,00 30% costo della retta ISEE DA € 50.000,01 e oltre 50% costo della retta

Art. 30 Descrizione del servizio e compartecipazione economica per l’inserimento Centri Diurni Comunali

Il Comune assume l’onere dell’integrazione prevedendo la compartecipazione al costo del servizio da parte dei soggetti civilmente obbligati la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri individuati nell‘allegata tabelle, fatta salva la facoltà degli stessi di contribuire in maggior misura.

L’impegno alla partecipazione al costo del servizo viene formalmente raccolto dall’assistente sociale e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

In caso di inserimento consensuale di più fratelli, la quota di compartecipazione della famiglia viene calcolata su un unico inserimento. L’ISEE dovrà essere presentato ogni anno con i redditi aggiornati entro il 31 marzo. In caso di mancata presentazione dell’ISEE o nel caso di inserimento di minori non residenti nel Comune verrà applicata la quota massima del costo del servizio.

Il costo massimo del servizio è calcolato dividendo la spesa mensile sostenuta dal Comune per la capienza massima del centro.

Il Comune può stabilire fasce di contribuzione in deroga ai criteri stabiliti dalla seguente tabella, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell’assistente sociale e/o di altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

Valore ISEE Percentuale di compartecipazione alla spesa

Da € 0 a € 15.000,00 Esenzione totale

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 Partecipazione del 30% del costo del servizio Da € 20.000,00 a € 25.000,00 Partecipazione del 50% del costo del servizio Oltre € 25.000,01 Partecipazione del 100% del costo del servizio

Art. 31 - Abrogazione precedente Regolamento

Il presente regolamento abroga il precedente di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2016.

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