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REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

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REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

SOCIALI AGEVOLATE

Il presente Regolamento viene adottato in coerenza con il Piano Sociale Regionale 2016/2018 e aggiorna e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/07/2016 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale 285/2016 ”Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione del D.P.C.M. 159/2013 nel Territorio della Regione Abruzzo” per l’applicazione omogenea sul territorio regionale, nel settore dei servizi e prestazioni sociali e socio-sanitari, della disciplina prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 .

Approvato con atto di C.C. n. 21 del 26/04/2017

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REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE

AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ambito Distrettuale Sociale n. 3 “MARSICA 2”

ECAD AVEZZANO

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“REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione:

• del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”, cosi come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89; di seguito D.P.C.M. 159/2013;

• della delibera di Giunta Regionale n° 285/2016 ”Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione del D.P.C.M. 159/2013 nel Territorio della Regione Abruzzo”, delle successive delibere di G.R. n.

552/216 e n. 726/2016 e della delibera di G.R. del 21/03/2017nota della Regione prot.

n.16523/2017).

Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono

• prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;

• prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Il Regolamento ha vigenza sul territorio del Comune di Avezzano a far data dalla esecutività dell'atto di approvazione.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.

In sede di prima applicazione si applica ai seguenti servizi e prestazioni offerti dal Comune di Avezzano e inseriti nel Piano Sociale Distrettuale n.3 – Avezzano., nonché riportati nell’Atto di indirizzo regionale a.1. Assistenza domiciliare anziani e disabili,

a.2. Telesoccorso e teleassistenza;

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a.3. Centri diurni per disabili, minori, anziani;

a.4. Residenze anziani;

a.5. Residenze disabili;

a.6. Servizi per la prima infanzia;

a.7. Servizi di trasporto;

b) Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati ;

c) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) (cfr.

ad es. Assistenza domiciliare integrata, erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi socio sanitari accreditati).

3. GLOSSARIO

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.C.M. 159/2013 ______________________

a) “ISEE” indicatore della situazione economica equivalente;

b) “ ISE” indicatore della situazione economica;

c) “Scala di equivalenza”: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto;

d) “Prestazioni sociali”: si intendono ai sensi dell'articolo 128, del decreto 31 marzo 1998, n.

112, nonché dell'art. 1. comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazioni e di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esclusa soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazioni della giustizia;

e) “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alle generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate da possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

f) “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza del

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proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi residenziali incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio:

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”. Prestazioni sociali agevolate a beneficiari minorenni, ovvero motivate alla presenza del nucleo familiare di componenti minorenni h) ”Richiedente”: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente,

effettua la richiesta della prestazione agevolata;

i) ” Beneficiario” il soggetto a quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;

j) “Persone con disabilità media, grave e non autosufficiente” persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto

k) “ Ente erogatore”: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione agevolata;

l) “ DSU” dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10.

m) “Dichiarante” il soggetto richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

4. NORME PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 2 lettere a) e b), del presente regolamento, aventi natura sociale o socio-educativa, è previsto l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera c), dell'articolo 1, e di quelli di cui alla lettera a) del medesimo articolo, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, si applica l''ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, è previsto che sia presentato e valutato un ISEE secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

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Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere a), dell'art. 2, rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, si applica l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., possono presentare al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso I'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art.

2 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti/disciplinari comunali relativi agli stessi servizi e prestazioni, i cui criteri continuano ad applicarsi nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente regolamento e con le disposizioni regionali vigenti.

La disciplina dei singoli servizi potrà essere oggetto di adeguamento con l'entrata in vigore del nuovo Piano Sociale Distrettuale d’Ambito e a seguito dell’emanazione di nuove e/o diverse disposizioni regionali in materia e/o per nuove e diverse esigenze del territorio.

5. DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Gli utenti dei servizi residenziali, o semi residenziali socio sanitari per soggetti non autosufficienti contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari. Per gli utenti degli stessi servizi non accreditati il Comune può partecipare all'integrazione della retta in misura non superiore a quella che sarebbe dovuta per i servizi accreditati di identica tipologia.

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In ordine alla tematica di cui al precedente comma, con riferimento alle strutture residenziali socio assistenziali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo VI art, 17 del Regolamento Comunale “ Regolamento degli interventi per il sostegno del nucleo familiare e delle singole persone, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 27.02.2002 e s.m.c., nella misura in cui sono compatibili con la normativa vigente.

6. DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013

7. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 (quota stabilita dalla Regione Abruzzo con l’Atto di Indirizzo approvato con delibera di G.R. n. 285/2016 e modificato con successive delibere n. 552/2016 e n.

726/2016 e delibera del 21/03/2017) sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 ,nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.

Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

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Il limite massimo ISEE per l'accesso alle prestazioni di cui all' articolo 2, lettera b) (Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati), è fissato in € 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale.

Per le prestazioni socio sanitarie residenziali e semi residenziali soggette all’obbligo di compartecipazione, si applicano gli scaglioni di ISEE previsti nella seguente tabella, rispondenti a quelli determinati con delibera di Giunta Regionale del 21/03/2017:

Scaglione da ISEE a ISEE o/o compartecipazione dovuta

dall'assistito

1 € 8.000 € 14.000 20%

2 € 14.001 € 18.000 40%

3 € 18.001 €21.000 60%

4 € 21.001 € 36.000 80%

5 € 36.001 100%

Le soglie intermedie di compartecipazione sopra riportate sono state stabilite dalla Regione per il solo anno 2017 ma continueranno ad essere applicate da Comune anche successivamente, fino a nuove diverse disposizioni della Regione Abruzzo e/o dello stesso Comune.

Per tutti gli altri servizi e prestazioni, di cui al precedente art. 2, in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, si stabiliscono le seguenti soglie intermedie di compartecipazione:

Scaglione da ISEE a ISEE o/o compartecipazione dovuta

dall’utente

1 € 0 € 8.000 0%

2 € 8.001 € 16.000 10%

3 € 16.001 €24.000 20%

4 € 24.001 € 36.000 30%

5 € 36.001 100%

Le su indicate soglie intermedie si applicano anche per la determinazione dei valori degli assegni mensili delle cure domiciliari, previsti nel Piano di Zona 2017 e nel nuovo Piano Sociale Distrettuale in alternativa all’assistenza domiciliare disabili. L’entità dei singoli assegni si calcola sulla base dell’importo massimo stabilito dall’Amministrazione che viene decurtato nelle misure percentuali corrispondenti agli scaglioni ISEE.

8. NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

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Le tariffe applicate devono assicurare un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

9. NORME TRANSITORIE - FINALI

Le soglie ISEE riguardanti le compartecipazioni per le prestazioni socio sanitarie residenziali e semiresidenziali, stabilite nell’art. 7 del presente regolamento, sono applicate dal 1 gennaio 2017, come stabilito dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta del 21/03/2017.

Le nuove soglie ISEE di compartecipazione stabilite anch’esse nel richiamato art. 7 e riguardanti gli altri servizi e prestazioni di cui al precedente art. 2, saranno efficaci dopo l’entrata in vigore del nuovo Piano Sociale (1 Luglio 2017 – 31 Dicembre 2018) dell’Ambito Distrettuale n. 3 – Avezzano.

Fino all’entrata in vigore del nuovo Piano Sociale Distrettuale 2017/2018:

continueranno ad essere erogati gratuitamente i servizi di assistenza domiciliare handicap e il centro diurno handicap, rientranti nelle prestazioni socio sanitarie soggette all’obbligo di compartecipazione, ricompresi nel D.P.C.M. n. 14 febbraio 2001;

gli assegni di cura alternativi al servizio di assistenza domiciliare disabili, ad essere erogati sulla base dei criteri applicati nel 2016;

per gli altri servizi di cui al citato art. 2 del presente regolamento (cfr. assistenza domiciliare anziani, centro diurno anziani, telesoccorso, trasporto disabili), saranno applicate le tariffe previste nel 2016 e confermate con il bilancio di previsione 2017.

Gli utenti con valore ISEE superiore a € 36.000,00, dall’entrata in vigore del precedente “Regolamento unico del comune di Avezzano per l’accesso ai servizi sociali e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate” approvato con Delibera di C.C. n° 38 del 22/07/2016, partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

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