Piazza Matteotti,1 CAP. 09034 Villasor tel. 070 9648023 - fax 070 9647331
AREA TECNICA Servizio Patrimonio
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN FABBICATO E DI UN’AREA
INTERNI AL PARCO COMUNALE “IS ARENAS”
PER ISTITUZIONE DI UN PUNTO DI RISTORO
(pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 26.05.2017)
CAPITOLATO SPECIALE – DISCIPLINARE
ART. 1 - OGGETTO, CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE Il punto di ristoro da crearsi, ed oggetto del presente affidamento in concessione, si trova all'interno del parco di “Is Arenas”. L'oggetto della concessione riguarda il fabbricato (colorato di blu nella tavola 1) ed alcune aree adiacenti o vicine (colorate di rosso nella tavola 1); il resto del parco non è oggetto della presente concessione.
Questo importante sito di verde pubblico è interamente recintato e munito di diversi cancelli d'ingresso. Il parco predetto è stato oggetto negli ultimi anni di alcuni interventi di recupero e, al momento, è un parco irrigato con superfici a prato, con molti alberi quasi tutti adulti, numerosi camminamenti pedonali, un'area giochi di libero uso, altre opere d'arredo urbano (panchine e cestini getta-carta). All’interno del parco ricade il fabbricato della Palestra Comunale di Is Arenas che, previo rilascio di autorizzazione, viene utilizzata dalle società sportive di Villasor per la pratica di sport agonistici e non. Vi è insita inoltre un'area, in concessione pluriennale, già assegnata a soggetto privato, ed attrezzata per la pratica del gioco del tennis. Il parco è munito inoltre di pubblica illuminazione. Onde stimolare la partecipazione competitiva all'affidamento oneroso di questi beni (i cui restauri, ripristini, manutenzioni e miglioramenti sono a carico del futuro concessionario), lo scrivente Servizio, oltre ad avere dimensionato il canone di concessione sui livelli minimi medi di locazione di locali commerciali, stimati dal mercato immobiliare locale, ha tra l'altro previsto i seguenti aggi, gratuiti, ma che comunque devono predisporre il futuro concessionario ad una gestione responsabile di tutto il bene.
AGGIO. Viene concesso al futuro concessionario un periodo di giorni 30 “gratuiti”, naturali e consecutivi, antecedente all'inizio della concessione, quale riconoscimento onnicomprensivo degli oneri finanziari e delle prevedibili difficoltà amministrative che il soggetto dovrà sopportare per potere ripristinare il fabbricato, adeguare alla norma i vari impianti e rendere gli immobili pronti per le attività e muniti di tutte le necessarie autorizzazioni, che transiteranno attraverso SUAP o a seconda dei casi tramite Servizio Edilizia Privata del Comune di Villasor, d'ora innanzi definito più semplicemente come
“Comune”. A vantaggio del concessionario, resta chiarito ed inteso che se, nel corso di questi 30 giorni, egli avrà sia completato gli interventi manutentivi che ottenuto le necessarie autorizzazioni, potrà dare avvio alla propria attività economica. Resta inoltre chiarito ed inteso che, al termine del suddetto periodo, se il concessionario non avrà completato la fase di ristrutturazione e di ottenimento delle autorizzazioni, non essendo tale periodo prorogabile, avrà comunque inizio la concessione, dal primo giorno successivo ai 30 giorni “gratuiti” a onere e costo concessorio ad intero carico di detto concessionario.
Saranno pertanto a carico del futuro gestore le spese dei consumi elettrici ed idrici del fabbricato destinato a punto di ristoro.
Tutto ciò premesso,
1. Il presente Capitolato contiene le indicazioni circa le finalità perseguite con l'affidamento in concessione del punto di ristoro e delle aree annesse presso il
Parco “Is Arenas”, gli obblighi a carico del concessionario, la disciplina del canone e quella regolante i rapporti discendenti dall'aggiudicazione della concessione. La concessione viene regolata dal presente Capitolato, dalla sua tavola 1 e dalla determinazione di concessione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica.
2. Viene affidato in concessione l'immobile nella sua interezza e denominato appunto punto di ristoro presso il Parco Is Arenas. Gli immobili da affidare in concessione, si trovano nello stato manutentivo precedentemente descritto, sono graficamente riportati nella planimetria della tavola 1 e sono comunque visitabili, onde rendersi coscientemente conto del loro stato di fatto. Le superfici ed altri elementi caratterizzanti l'oggetto di concessione sono i seguenti.
Il fabbricato: a) Corpo Originario con pianta poligonale complessa per attività di somministrazione di cibi e bevande. Stato attuale in discrete condizioni con superficie lorda chiusa di mq 75 circa. Non vi sono attrezzature o beni di particolare pregio da porre in elenco oltre quanto già qui descritto. Le pertinenze in concessione: b) Area esterna scoperta avente superficie di mq 100,00.
3. In allegato al presente capitolato speciale - disciplinare di concessione si trova l'elaborato grafico (tavola) riportante la planimetria generale del fabbricato bar- ristoro e delle altre aree oggetto della concessione. Spetta comunque ai partecipanti alla gara effettuare le verifiche di dettaglio e dimensionali necessarie per la corretta formulazione dell'offerta.
4. La concessione comprende la gestione tecnico-amministrativa dell’attività di bar/ristoro e, in elencazione, le seguenti attività ed obblighi a cura del concessionario:
a. Svuotamento dei cestini del parco;
b. Apertura e chiusura cancello secondo gli orari indicati dal Comune con nota formale;
c. Controllo del corretto uso dei giochi per l’infanzia installati nel parco;
d. Apertura e chiusura della palestra;
e. Pulizia della palestra e degli spogliatoi a seguito dell’utilizzo da parte delle società sportive autorizzate, senza includere la responsabilità per le attrezzature ivi presenti;
f. Pulizia dei servizi igienici messi a disposizione degli utenti del punto di ristoro e del parco tutto.
5. Finalità della concessione è, pertanto, la valorizzazione del bene come punto di ristoro, onde rendere il parco più fruibile all'utenza con l'apertura del punto di ristoro, permettendo al Concessionario la gestione economica dello stesso sito.
6. L’attività oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, di pubblico interesse, e quindi per nessuna ragione può essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza maggiore.
7. La gestione non potrà essere effettuata per finalità diverse da quelle indicate nel presente Capitolato Speciale - Disciplinare, salvo i casi eccezionali formalmente
autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto, dietro presentazione dell'istanza scritta del Concessionario, congruamente anticipata di non meno di giorni 15 dalla data dell'evento tramite messaggio di posta elettronica certificata.
8. L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso del verde, dei manufatti e dell'immobile ed all’uso parsimonioso delle risorse energetiche.
9. Il Concessionario è obbligato a rispettare gli indirizzi e le disposizioni impartite dall’Area Tecnica del Comune di Villasor in quanto responsabile della gestione di tale concessione comunale, il quale Servizio, nel rispetto delle funzioni pubbliche che rappresenta e nel principio della leale collaborazione tesa alla piena pubblica fruizione del parco “Is Arenas”, verificherà preliminarmente le proposte e le richieste del Concessionario rilasciando pareri, nulla osta, dinieghi o divieti o invitando questi a presentare le proposte e le richieste, regolarmente visionate ed approvate, ad altri soggetti anche esterni all'Amministrazione.
10. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la qualità dell’attività espletata, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza; inoltre il Concessionario ha l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.
ART. 2 - CANONE DI CONCESSIONE
1. Il canone mensile, fissato in complessivi € 802,50 (euro ottocentodue/50), è stato desunto da un’indagine di mercato relativa ai costi di affitto, mensili, dei locali commerciali nell’area urbana di Villasor.
Si è poi proceduto nella determinazione del canone netto da porre a base di gara, al rialzo, analizzando i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato A necessari all’esercizio dell’attività in conformità alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
Prima ancora di articolare gli aspetti puramente contabili dei lavori edili da affrontare a cura del concessionario, appare necessario mettere in evidenza che, sempre per favorire l'attività imprenditoriale, al futuro concessionario verrà riconosciuto un periodo di tempo gratuito e preliminare all'avvio della concessione, di giorni 30 (trenta) necessario per affrontare con più serenità i lavori che verranno articolati e per chiedere e ricevere le necessarie autorizzazioni edilizie e SUAP prodromiche al futuro avvio dell'attività. Tale periodo essendo preliminare alla concessione è esente dal pagamento del canone d'aggiudicazione, appare chiaro peraltro che il concessionario futuro per potersi avvalere di tale prerogativa dovrà provvedere a produrre le polizze cauzionali ed assicurative a garanzia dell'Amministrazione.
A seguire i costi di ripristino edile della struttura e delle sue pertinenze:
Voce Quantità Prezzo
Unitario Prezzo TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE
MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, lonere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
194,55 mq 5,81
€/mq € 1.130,34
INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino,lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, no a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta.
1 mq 18,87
€/mq € 18,87
MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO- SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo
4 pezzi 73,40
€/cad € 293,60
POSIZIONAMENTO PORTA INTERNA TAMBURATA 1 pezzo 50 €/cad € 50,00
TOTALE COSTI RIPRISTINO € 1.492,81
I descritti costi di ripristino pari alla somma massima di € 1.642,10 IVA inclusa, vengono ripartiti per semplicità in 24 rate mensili di recupero, senza interessi legali, considerando che l'attuale indice FOI ISTAT tende a zero o è addirittura negativo. Essi potranno pertanto essere al massimo pari ad € 68,42 mensili.
A fronte dell’espletamento dei servizi aggiuntivi richiesti al concessionario, è stata considerata una remunerazione mensile di complessivi € 650,00 (euro seicentocinquanta/00). Tale importo, da detrarre dal canone mensile, è stato determinato sulla base degli importi orari stabiliti dal Ministero del Lavoro per un operaio di II° livello di un’impresa di pulizie, tenendo conto dei costi annuali aziendali per la sicurezza, e del costo del materiale di consumo.
Gli importi dovuti per l’espletamento dei servizi aggiuntivi richiesti dovranno detrarsi dall'importo lordo del corrispettivo mensile di € 802,50, posto a base di gara, a favore dell'amministrazione. Pertanto il canone mensile netto posto a base di gara è pari ad € 152,50 (euro centocinquantadue/50).
Al canone mensile offerto in sede di gara, e limitatamente ai primi 24 (ventiquattro) mesi, dovrà detrarsi la rata di recupero che, come sopra precisato, potrà al massimo essere pari ad € 68,42.
2. L’ammontare definitivo dovuto dal concessionario, sarà determinato dal prezzo offerto dall'operatore economico (a cui viene applicata l'IVA di legge, sempre a carico del concessionario) che risulterà aggiudicatario della gara e resta fisso ed invariabile. Il pagamento del canone, da effettuarsi in anticipo entro il giorno 5 di ogni mese, dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario e sarà accreditato direttamente sul conto corrente bancario indicato dal Comune di Villasor;
3. Il canone deve intendersi comprensivo degli oneri fiscali, sempre a carico del Concessionario;
4. A fronte del pagamento del canone di concessione da parte del Concessionario, il Comune provvederà ad emettere la relativa fattura quietanzata;
5. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, saranno applicate la sanzione o la revoca, decadenza, atto di ritiro e cessazione della concessione di cui ai successivi artt. 24 e 25;
6. La stazione concedente può introdurre variazioni alla concessione nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per la presenza di eventi o motivi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi, che si verifichino nel corso di esecuzione della concessione, non direttamente né indirettamente imputabili al concessionario;
7. La presente procedura ad evidenza pubblica soggiace alla normativa di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il concessionario si impegna a prevedere all'atto della determinazione di concessione la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa;
8. A fronte del pagamento del canone di concessione il concessionario è esentato dal pagamento di altri oneri d'occupazione all'interno dell'area avuta in concessione.
9. In caso di interruzione anticipata della concessione da parte del concessionario, i costi di ripristino della struttura, non ancora corrisposti, non saranno rimborsati e le relative opere verranno acquisite al patrimonio disponibile dell’ente.
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione del punto di ristoro presso il Parco Is Arenas avrà la durata pari a 4 anni + 4 anni.
2. Allo scadere del termine, salvo diversa determinazione appositamente comunicata dal Servizio comunale, il Concessionario dovrà lasciare libero da
persone e cose e senza pretesa alcuna i beni che sono stati oggetto della concessione. Nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale per eventuali opere eseguite dal Concessionario durante la gestione.
3. Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge assegnatario responsabile e custode della proprietà comunale affidata. I beni (il fabbricato del punto di ristoro e l’area annessa come riportato nel verbale di consegna), al termine della concessione, devono ritornare di diritto, in ottime condizioni d'uso e di stato, nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale, compresi quelli realizzati a spese dal Concessionario, come meglio specificato nel precedente art. 1 e nell'art. 23 del presente capitolato, senza che il medesimo Concessionario possa pretendere indennizzi o riconoscimenti a qualsiasi titolo.
4. Alla scadenza naturale della concessione, se richiesto ed autorizzato dal Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Villasor, l'operatore economico concessionario del bene e del servizio potrà godere di una proroga di anni 2.
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare domanda le imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le imprese esercenti l’attività di commercio nel settore alimentare. Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. N°50/2016;
- possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i.,
- i partecipanti non devono avere contenziosi con l’Ente e non devono essere in mora con l’Ente né avere debiti di alcuna natura con l’Ente.
ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CRITERIO DELL’OFFERTA ED ESITO DELLA GARA
L’aggiudicazione della gara, mediante procedura aperta ai soggetti che invieranno le offerte conformemente al presente Capitolato Speciale - Disciplinare, avverrà tramite il criterio del massimo rialzo, consistente nell'indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale in aumento (da presentare arrotondata fino alla seconda cifra decimale) tramite offerta al rialzo sull’importo del canone a base di gara.
Sulla base della percentuale in aumento offerta, sarà calcolato il punteggio da attribuire, in centesimi e fino alla seconda cifra decimale, secondo la seguente formula:
X
Punteggio Aumento Relativo dell’offerta (i) = --- x 100,00 Z
dove:
X = L’aumento relativo (in valore assoluto) dell’offerta iesima considerata, presentata fino alla seconda cifra decimale a cura del concorrente iesimo;
Z = Il massimo aumento relativo (in valore assoluto), presentato anch'esso fino alla seconda cifra decimale dal miglior concorrente tra quelli delle offerte ammesse, al quale viene conseguentemente attribuito il punteggio massimo.
In seduta pubblica si procederà all'apertura della documentazione amministrativa e, successivamente, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.
La procedura di gara, previa verifica del possesso dei requisiti, si concluderà con una graduatoria di merito approvata con una Determinazione Dirigenziale che ha carattere definitivo.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di contratti pubblici per la parte applicabile analogicamente anche alle concessioni, in particolare per quanto concerne l'individuazione del concessionario con una procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica e per la verifica dei requisiti, si stabilisce che l'affidamento della concessione verrà disposto con l'adozione di un atto amministrativo unilaterale nella forma di una determinazione di concessione.
ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, QUESITI E APERTURA DELLE BUSTE
La domanda di partecipazione deve essere formulata, riportando tutte le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice. Pertanto il partecipante utilizzerà l'apposito modulo di
domanda pubblicato sul sito istituzionale telematico
http://www.comune.villasor.gov.it.
La domanda così compilata, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale, di agenzia di recapito o di corriere, ovvero mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 8 del mese di giugno dell’anno 2017, pena l’esclusione, ed unicamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Villasor (Piazza Matteotti n°1, 09034 - VILLASOR). Gli orari e i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio del Protocollo sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.villasor.gov.it.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata, pena l’esclusione, in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, e riportante la propria denominazione o ragione sociale ed indirizzo, con la seguente dicitura:
“CONCESSIONE DI UN FABBICATO E DI UN’AREA INTERNI AL PARCO COMUNALE “IS ARENAS” PER ISTITUZIONE DI UN PUNTO DI RISTORO – NON APRIRE”.
Non si terrà conto delle istanze presentate oltre il termine stabilito; di quelle prive, del tutto o parzialmente, delle dichiarazioni e/o informazioni richieste nel modulo; di
quelle non sottoscritte dal rappresentante/i legale/i del soggetto interessato; di quelle non accompagnate.
Nel plico contenente l'istanza andrà inserita in una separata busta sigillata e non trasparente l'offerta economica sottoscritta, con firma autografa per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, da rendere obbligatoriamente legale con l'apposizione di una marca da bollo pari ad euro 16,00, con l’indicazione, in cifre ed in lettere, del rialzo percentuale offerto sul canone posto a base di gara. Sia il rialzo espresso in cifre che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e perfettamente leggibili, pena l’esclusione. Il rialzo percentuale offerto dovrà essere espresso non oltre la seconda cifra dopo la virgola e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre dopo la seconda. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
E’ onere dei concorrenti consultare regolarmente sul sito www.comune.villasor.gov.it sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte le pagine relative alla concessione in oggetto con particolare riguardo ad eventuali avvisi per i concorrenti successivi alla pubblicazione del capitolato speciale – disciplinare ed alle risposte date ai quesiti di carattere generale pervenuti.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Servizio pubblicherà sull'apposita sezione del sito dedicata alla presente procedura un avviso contenente il luogo, giorno ed ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa e, una volta conclusa, quella delle offerte economiche dei soggetti non esclusi.
ART. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
1. Per partecipare alla gara, le imprese devono costituire un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta, pari a euro 100,00 (cento).
Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante una delle seguenti modalità:
a. versamento sul c/c bancario n° 70227272, ABI: 01015; CAB: 44070;
IBAN: IT 43 H 01015 44070 000070227272 del Banco di Sardegna SpA – Villasor;
b. versamento sul c.c.p. n. 16428096, intestato a Comune di Villasor – Servizio di Tesoreria
2. Il concessionario aggiudicatario, a tutela e garanzia del regolare e dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, fra cui il pagamento del canone, l'esecuzione degli interventi previsti, il pagamento delle forniture elettriche e idriche, il pagamento di tasse e tributi comunali, il pagamento di penali o sanzioni etc., prima dell'adozione della determinazione dirigenziale, dovrà prestare la cauzione definitiva, rilasciata dai soggetti di cui ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo di € 5.000,00. Il valore della cauzione non può ridursi durante l'intera durata della concessione, restando conseguentemente fisso ed immutabile per l'intera durata della concessione ed oltre e cioè fino alla data del rilascio della regolare conclusione di cui al successivo periodo. La garanzia predetta copre gli oneri anche per il mancato od inesatto adempimento della concessione e cessa di avere effetto solo alla data in cui il Servizio ha certificato all'Assicuratore, la regolare conclusione delle attività, degli oneri ed obblighi della concessione decennale e dell'avvenuta restituzione di tutti i beni nelle condizioni ottimali d'uso e pronti ad essere riutilizzati. Considerata la particolarità di cui all'aggio del precedente articolo 1, la cauzione definitiva deve coprire anche il periodo iniziale, gratuito ed aggiuntivo, di giorni 10 naturali e consecutivi.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine stabilito o entro il termine della consegna provvisoria sotto le riserve di legge, comporta la decadenza dell’affidamento, l‘acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
La presente cauzione deve espressamente coprire anche gli eventuali maggiori danni ed oneri dovuti alla revoca, annullamento, decadenza, atto di ritiro della concessione ed all'affidamento della concessione ad altro aggiudicatario.
Si evidenzia come attualmente in base alla legislazione in vigore e conformemente alle indicazioni della Banca d’Italia i soli soggetti abilitati ad emettere polizze fideiussorie sono:
- le banche;
- le assicurazioni;
- gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.
(Testo Unico Bancario) a ciò espressamente autorizzati.
Invece non possono essere considerate valide le garanzie rilasciate dai seguenti operatori:
- dai Consorzi Fidi;
- dai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che non abbiano ottenuto la verifica dei requisiti dalla Banca d’Italia e l’abilitazione mediante l’iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco, consultabile sul sito della Banca d’Italia.
Inoltre, le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale delle attività affidate con la presente concessione, liberando a pari titolo il Comune ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale – Disciplinare, della determinazione dirigenziale di concessione, del “Regolamento per l’Utilizzo di Parchi ed Aree Verdi Comunali” approvato con delibera di C.C. n. 9/2016, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose o agli animali comunque provocati nell'esecuzione dell’attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di terzi a carico del Comune, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. È a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
È espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell’oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell’aggiudicazione della concessione. Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello del Comune e di terzi presenti nei luoghi oggetto della concessione, tenendo sollevato il Comune medesimo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione delle attività, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
La sorveglianza sul rispetto della concessione non diminuirà in nulla la responsabilità del Concessionario per tutto quanto attiene lo svolgimento dell’attività, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso.
Particolare richiamo viene esplicitato con il presente articolo, il successivo e quelli dedicati alla sicurezza, alla scrupolosa prevenzione, a cura del concessionario in quanto responsabile, dei rischi da danni da interferenze fra lavoratori delle diverse imprese e quelli del Comune e fra i lavoratori impegnati nelle attività di gestione, custodia e controllo della presente concessione ed i frequentatori. In quanto il concessionario della presente concessione, mette in essere per ultimo, nel parco, delle nuove attività, costanti, incidenti e pluriennali che andranno a sovrapporsi e comunque ad interferire con quelle già esistenti e con i già presenti frequentatori del parco.
ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE
A fronte delle responsabilità evidenziate all'articolo precedente e per quanto previsto dal presente capitolato e dai suoi allegati, il Concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi valida per tutta la durata della concessione ed in caso di consegna per il periodo precedente del cosiddetto aggio n°1 di giorni 30, valida dal giorno stesso della consegna e per tutta la durata della concessione, che preveda:
a) oggetto dell'assicurazione - responsabilità civile derivante dalle attività oggetto della concessione: attività di manutenzione del sito e delle opere in concessione;
attività di custodia del sito e del parco; attività d'uso economico, artistico e culturale degli immobili, degli impianti, dei manufatti, del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse, inclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; attività che interferiscono con quelle già presenti nel parco;
b) massimale minimo di garanzia: € 500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti tale massimale;
c) la responsabilità civile per danni arrecati da chiunque (concessionario e/o altri: in quanto il primo è custode e responsabile per tutta la concessione) ai fabbricati, ai manufatti (ad esempio arredi, pavimentazione, recinzione con cancelli etc.), alle opere a verde, alle opere d'arte ed agli impianti che costituiscono il complesso del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse;
d) la responsabilità civile per danni cagionati alle persone ed animali (al proposito possono frequentare l'intero immobile gli animali domestici, quali cani e gatti, condotti al guinzaglio secondo le norme previste dal vigente regolamento comunale di tutela degli animali e se la ASL conferma tale orientamento in sede di autorizzazione SUAP); tutti soggetti che frequentano il complesso del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse, inclusa la responsabilità civile per somministrazione di alimenti e bevande e compresa anche la fattispecie di danno biologico;
e) la responsabilità civile per danni derivanti ai frequentatori del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse ed a terzi dimoranti o presenti nelle vicinanze dall'organizzazione di spettacoli, cerimonie e manifestazioni, compresi eventuali danni da inquinamento acustico o per violazione della quiete pubblica;
f) la responsabilità civile derivante dalle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo al Concessionario.
g) Si considerano terzi a tutti gli effetti: il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, i frequentatori del parco, i dimoranti nelle vicinanze e coloro che transitano nelle vicinanze al momento dell'evento dannoso, i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione, controllo. Come già scritto al precedente punto b) il massimale minimo di garanzia è fissato in € 500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti tale massimale.
ART. 10 – CONSEGNA
1. Prima dell’inizio dell’attività sarà redatto apposito verbale di consegna, in apposito contraddittorio con il Concessionario, relativo allo stato dei locali, delle opere a verde, degli impianti, degli arredi e della recinzione con i cancelli, delle opere d'arte, dei manufatti e delle attrezzature e quant'altro affidato in concessione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti relativi alla concessione. Il Concessionario si dovrà impegnare a prendere in consegna, senza riserva alcuna, il verde delle aree in concessione, gli impianti, i locali, le attrezzature, tutti i beni e le aree del complesso denominato punto di ristoro presso il Parco Is Arenas, che il Concessionario stesso dovrà dichiarare di aver visitato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, riscontrabile e risultante dal verbale predetto, senza pretendere modifiche o lavori ed impegnandosi alla loro custodia, totale, completa ed ininterrotta, a ripristinarli ed a mantenerli in perfetto stato manutentivo, e comunque a norma di legge, sino alla loro restituzione, oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa e secondo le prescrizioni imposte dal presente Capitolato Speciale – Disciplinare e dai suoi allegati, espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, garantendo sempre il massimo decoro sia esterno che interno;
2. la consegna di cui al precedente comma, anche se effettuata sotto le riserve di legge, è subordinata al preventivo espletamento degli adempimenti sotto elencati:
- presentazione dell’elenco nominativo del personale che l’aggiudicatario intende impiegare nel servizio di gestione delle attività di manutenzione del Giardino;
- costituzione dei depositi cauzionali di cui al precedente articolo 7;
- presentazione delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 9;
- presentazione di adeguato piano della sicurezza, con analisi completa di eventuali rischi da interferenza, come da precedente articolo 8 e come da successivo articolo 23 comma 2;
- nomina dei responsabili della gestione del punto di ristoro del Parco di cui al successivo art. 22.
3. Se l’aggiudicatario non si dovesse presentare il giorno stabilito per la consegna, il Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Villasor gli assegnerà, mediante nota inoltrata via PEC (o in caso di guasto tramite messaggio di posta elettronica ordinaria), un termine perentorio, non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici, trascorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale avrà diritto di dichiarare decaduto l'aggiudicatario, disponendo l’incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento e/o indennizzo di eventuali ulteriori e maggiori danni, nessuno escluso.
4. L’aggiudicatario assume piena responsabilità dei beni ricevuti in consegna dall’Amministrazione; avrà quindi l’obbligo di gestirli, custodirli, assicurarli e sottoporli a manutenzione perfetta, inappuntabile, costante e puntuale per tutta la durata della gestione, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nel presente
Capitolato Speciale - Disciplinare. L’aggiudicatario sarà quindi pienamente responsabile del perfetto mantenimento delle opere assunte in gestione e custodia.
ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLA DUA E GESTIONE ECONOMICA DEL PUNTO DI RISTORO
Il Concessionario dovrà tempestivamente aprire al pubblico il punto di ristoro/bar con i suoi annessi. Dopo la stipula della convenzione e prima dell’inizio dell’attività, dovrà immediatamente attivarsi presso il S.U.A.P.E. e comunque presso tutti gli uffici competenti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e presso i soggetti competenti per l'immediata voltura a suo nome dei contratti di allaccio elettrico ed idrico e con il competente ufficio tributi per l'iscrizione nei ruoli della T.A.R.I. e della T.A.S.I. (dovute per le sole aree in concessione per l’esercizio delle attività del solo punto di ristoro), al fine di potere iniziare ad esercitare dopo la consegna del bene, anche con consegna in via provvisoria. Pertanto, egli si attiverà nel minor tempo possibile e rispettando i termini al fine di aprire senza ritardo e gestire direttamente l’attività di ristoro/bar, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti, nessuno escluso.
Le spese dell’arredo dei locali del punto di ristoro e delle attrezzature di pertinenza sono a totale carico del Concessionario. In considerazione della qualità ambientale e delle peculiarità del sito, tutti gli arredi e le attrezzature da installare dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Tecnico.
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.18.6.1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n.635 del 6.5.1940, dovrà scrupolosamente rispettare la normativa vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, riterrà di imporgli, nel pubblico interesse e per la tutela della salute pubblica. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività acusticamente inquinanti o lesive della pubblica quiete, anche se di carattere temporaneo o stagionale, saranno rilasciate solo al termine di verifica favorevole da parte dell’Ufficio Tecnico su istanza del Concessionario.
Alla scadenza della suddetta concessione, le autorizzazioni decadranno ed il locale dovrà essere rilasciato nelle condizioni indicate al successivo art. 21.
Il Concessionario potrà organizzare nelle strutture assunte in concessione cerimonie a carattere privato, ma solo dietro rilascio di autorizzazione da parte del Servizio scrivente. Dette cerimonie, di carattere saltuario non possono peraltro precludere, durante l'orario d'apertura del Parco, la libera fruizione del Parco medesimo. Il Concessionario è inoltre autorizzato ad organizzare cerimonie a carattere privato con uso esclusivo della struttura, al di fuori dell'orario minimo d'apertura del Parco e
comunque deve essere preventivamente autorizzato da parte del Servizio scrivente.
Appare chiaro che a seconda della natura della richiesta il Servizio scrivente indirizzi il Concessionario ad altri Servizi comunali o enti deputati al rilascio del provvedimento autorizzativo.
Nulla è dovuto dal concessionario per tassa d'occupazione del suolo pubblico (cosiddetta TOSAP) per l'erogazione di attività economiche connesse al presente procedimento, in tutte le aree avute in concessione ed in aggio, in quanto già asseverato, tale onere, con il pagamento del corrispettivo d'aggiudicazione.
È inoltre vietata qualsiasi forma di pubblicità fissa o fonica, all'esterno del punto di ristoro, senza preventiva autorizzazione del Servizio scrivente; nel caso di provvedimento favorevole, il concessionario dovrà assolvere ad ogni canone pubblicitario secondo il prescritto regolamento comunale, ed essere munito di prescritte autorizzazioni anche edilizie e paesaggistiche.
ART. 12 – OBBLIGHI GESTIONALI DEL FABBRICATO
La concessione del fabbricato e delle aree, da adibire ad attività di pubblico esercizio (somministrazione: bar, ristorante, etc.) dovrà comprendere a carico del concessionario:
- Gli importi dovuti per la somministrazione di energia elettrica, acqua, fognatura e depurazione, l'iscrizione per il pagamento della tassa per la raccolta e smaltimento rifiuti (T.A.R.I.) e la dimostrazione di avvenuto pagamento mediante autodenuncia della T.A.S.I., per la quota a suo carico, telefono, fax, indirizzi di posta elettronica, tutti intestati al Concessionario. Obblighi a sua cura e spese e pertanto a suo intero onere, spesa e cura, dal momento della consegna dei beni, anche sotto le riserve di legge;
- la corretta differenziazione dei rifiuti della raccolta urbana in base alle disposizioni normative vigenti e il posizionamento degli stessi nei relativi contenitori di raccolta, nonché la necessaria iscrizione nei registi comunali per il pagamento della T.A.R.I. La T.A.R.I. è dovuta solo per le superfici del punto di ristoro e per quelle date in concessione, per come dettagliate nel presente Capitolato e descritte nella tavola allegata;
- il pagamento della T.A.S.I., per la quota parte in capo all'utilizzatore del bene, per come stabilita dal sovraordinante regolamento comunale in materia, e riferita alle sole superfici di cui al precedente comma;
- il possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, concessioni, o provvedimenti comunque denominati, prescritti dalla vigenti disposizioni in materia, nessuna esclusa, sia per la gestione del bar, ristorante, attività artistico/culturali, etc., sia per l’esercizio di tutte le attività che il concessionario vorrà intraprendere, ma che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale dopo l’aggiudicazione della concessione e dopo la conseguente adozione della determinazione dirigenziale.
Le autorizzazioni amministrative, sanitarie etc. di cui alle precedenti attività
dovranno essere intestate al legale rappresentante del concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente o dietro motivata richiesta, per le singole fattispecie;
- il Concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione, evitando nel modo più assoluto che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. La concessione, come pure le licenze e le altre autorizzazioni relative alle attività esercitate, non potranno ad alcun titolo, né diretto né indiretto, essere trasferite a terzi. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso della concessione;
- il Concessionario si obbliga altresì a corrispondere i diritti, le tasse e le imposte previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse. Il Concessionario si impegna e si obbliga a sottostare alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e di quelle che, di volta in volta, potessero essere imposte dalle Autorità competenti.
ART. 13 – OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 1. Il soggetto gestore è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione nel
rispetto delle disposizioni legislative, di quanto disposto nel presente capitolato, nella determinazione dirigenziale di concessione e nel preciso rispetto dell’offerta economica presentata. Sono a carico del soggetto gestore i seguenti obblighi:
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione della concessione e conduzione dei servizi pubblici;
- svolgere il servizio di gestione con personale idoneo in possesso dei titoli e certificazioni di cui alla normativa ed adeguata esperienza nel settore, regolarmente assunto;
- assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e all’Amministrazione concedente, in dipendenza di carenti prestazioni relative al presente capitolato.
- costi per il personale (a titolo meramente esemplificativo: salari, sicurezza, oneri previdenziali ed assicurativi, formazione etc.);
- negli appalti di forniture conclusi con terzi rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità;
- il Concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare gli immobili avuti in concessione con la diligenza e cura del buon padre di
famiglia che, trattandosi di esercizio di un'attività professionale, deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Inoltre, il concessionario con la diligenza di cui al periodo che precede è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni in concessione da manomissioni da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che li caratterizzano, nell’ambito della concessione;
Il Concessionario non potrà destinare gli immobili ad un uso diverso da quello previsto con la concessione, anche solo parzialmente, senza il preventivo consenso scritto dell’Area Tecnica del Comune di Villasor.
2. Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario:
a) il rischio d’impresa per tutte le attività esercitate in attuazione della presente concessione;
b) l’organizzazione e la gestione dell’attività esercitata presso il punto di ristoro, le aree in concessione e quelle in aggio nel Parco di Is Arenas;
c) la completa gestione degli immobili (fabbricato del punto di ristoro ed area esterna annessa), degli impianti in essi contenuti, la sorveglianza ininterrotta dei beni, manufatti ed attrezzature affidate in custodia, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare di quelle in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell’igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro; nel caso in cui fosse necessario intervenire per la messa a norma di taluni impianti, ciò dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario prima dell’avvio dell’attività;
d) la pulizia straordinaria, ordinaria e quotidiana di tutti i beni in concessione (fabbricato del punto di ristoro ed area esterna annessa) e dei locali e manufatti oggetto dei servizi aggiuntivi (palestra, spogliatoi, servizi igienici), con l’impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare, la pulizia dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi, garantendone sempre il perfetto funzionamento. Si precisa che il Concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico sanitario del punto di ristoro e di tutti gli altri beni eventualmente interessato, e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. Per i beni presenti nelle aree in aggio il concessionario compartecipa fattivamente con l'appaltatore della manutenzione del parco al loro perfetto mantenimento
(attivamente impegnandosi nelle pulizie) e che né anch'egli comunque responsabile in quanto custode;
e) la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili, delle opere a verde, delle opere d'arte, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici avuti in concessione, somma di attività necessaria al mantenimento in perfetta efficienza degli impianti ricettivi e ricreativi, al fine di mantenerli costantemente e per tutta la durata della concessione, fino alla loro restituzione al Comune, in ottimo stato ed efficienza.
f) le spese ed oneri per il personale, materiali di consumo e forniture di arredi e attrezzature necessari ad un'ottimale gestione del punto di ristoro presso il Parco, in particolare la fornitura dell’arredo, delle attrezzature oltre che dei lavori di ripristino del nuovo fabbricato e la fornitura dell'arredo e dei lavori di ripristino nelle altre aree in concessione;
g) il pagamento delle spese per la fornitura dell'acqua di rete e dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli immobili avuti in concessione (fabbricato del punto di ristoro ed area esterna annessa).
Non è a carico del concessionario né la spesa per i consumi irrigui del Parco né quella per l’illuminazione pubblica del Parco che sono a carico del Comune e che il Concessionario non collegherà alla propria utenza elettrica né alla propria utenza idrica. Sono inoltre a carico del concessionario le spese relative alla TARSU, alla TASI (come calcolate al precedente articolo 12) ed alle eventuali imposte sulla pubblicità secondo quanto previsto dai regolamenti comunali e comunque tutte le spese ed oneri connessi alla gestione ed al funzionamento del punto di ristoro presso il Parco, ed ogni altro onere non espressamente posto a carico del Comune (vi è l'esenzione completa dal pagamento della TOSAP);
h) le spese per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento differenziato presso siti autorizzati di tutti i materiali di risulta derivanti in generale dalle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, dei fabbricati, delle strutture, degli arredi e degli impianti;
i) le spese che si rendessero necessarie in relazione a sopraggiunte normative in materia di sicurezza ed agibilità, pertinenti l’attività esercitata nell’immobile in concessione;
j) le spese per accensione e mantenimento in vita di idonee polizze assicurative;
k) l’acquisizione a propria cura e spese di tutte i permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze necessari prescritti dalle vigenti disposizioni legislative per la gestione dei beni in concessione;
l) tutte le imposte, tasse, tariffe derivanti dalla concessione e dalla titolarità del punto di ristoro/bar e delle aree in concessione, con la sola esclusione del T.O.S.A.P.;
m) l’intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento degli impianti per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
n) una costante attività di informazione e promozione delle iniziative organizzate all’interno della struttura.
3. Previa richiesta del Concessionario e dopo formale autorizzazione del Servizio Tecnico comunale, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti ed ai manufatti quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti ed i manufatti medesimi e la gestione delle attività all’interno del punto di ristoro e nelle aree in concessione o a ridurre i costi di esercizio, con oneri e spese a carico del concessionario medesimo, ivi compresa la progettazione ed il collaudo degli interventi. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie al termine della concessione diverranno di proprietà comunale o viceversa resteranno nelle disponibilità del concessionario, secondo le fattispecie e caratteristiche descritte nel presente Capitolato ed in particolare ai successivi articoli 21 e 23. Tutte le migliorie che passeranno nel patrimonio comunale dovranno essere consegnate al Comune, al termine della Concessione, in condizioni di massima efficienza senza pretesa di alcun compenso, neppure a titolo di indennità o risarcimento.
4. Il Concessionario si impegna altresì a dare attuazione ad ogni eventuale proprio piano delle migliorie e degli investimenti secondo quanto previsto nei progetti tecnici che presenterà nel corso della concessione, esattamente nei tempi stabiliti in quella sede dal Concessionario od in quei tempi unilateralmente stabiliti dal Servizio comunale scrivente, titolare della competenza sulla concessione; fermo restando l’ottenimento dei necessari titoli edilizi, urbanistici e SUAPE eventualmente necessari e tutte le altre autorizzazioni previste per legge. La concessione costituisce esclusivamente titolo di disponibilità dell’area che legittima il Concessionario ad espletare le necessarie istanze o segnalazioni per l’ottenimento dei necessari atti amministrativi che consentono l’espletamento dell’attività. Per i miglioramenti e le addizioni apportate dal Concessionario agli immobili oggetto della presente concessione non è dovuta da parte del Comune alcuna indennità nemmeno alla conclusione del rapporto, salvo espressa diversa pattuizione tra le Parti. Tutte le migliorie effettuate, devono essere mantenute e custodite dal Concessionario nelle migliori condizioni, sottoponendole alle medesime cure, secondo quanto già espresso in altra parte del presente elaborato, assicurate ai beni comunali in concessione. Al termine della Concessione tutte le migliorie sono acquisite nelle disponibilità del Comune, ad eccezione di quelle parti per come descritte al successivo articolo 21, che il Concessionario può riprendere fra le sue disponibilità, venderle al concessionario subentrante oppure donarle a titolo gratuito
all'Amministrazione; quest'ultima si riserva l'unilaterale diritto di accettarle o di rifiutarle.
5. Al di fuori di quanto previsto in ciascun progetto tecnico eventualmente presentato secondo quanto stabilito al precedente comma, al Concessionario non è consentito eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in concessione ed alla loro destinazione, senza il preventivo consenso scritto del Servizio scrivente ed alle condizioni concordate. In caso contrario, a semplice richiesta del Comune, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso della concessione, alla rimessione in pristino, a tutta sua cura e spese, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e la possibilità di applicare penali e di dichiarare la decadenza dalla concessione.
6. Qualora durante il rapporto di concessione fossero richiesti dalle autorità competenti, per sopravvenuti motivi, lavori di adeguamento attinenti alla destinazione degli immobili prevista dal presente atto, tali lavori saranno eseguiti a cura e a spese del Concessionario, senza possibilità di risarcimento, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge per il caso di eccessiva onerosità.
7. Il Concessionario, nell’esecuzione degli interventi predetti, dovrà sempre garantire il rispetto delle norme di Legge e/o regolamentari previste in materia di edilizia, di igiene e di sicurezza.
8. Il Concessionario si obbliga a:
a) Mantenere fruibile e rispondente alle norme di legge il fabbricato destinato ad attività di bar/ristoro comprese l'area esterna affidata in concessione per le attività di somministrazione di cibi e bevande.
b) Gestire e realizzare le attività ed iniziative all’interno del punto di ristoro e nelle aree pertinenziali oggetto di concessione secondo le competenze attribuite dal presente Capitolato e sempre e comunque nel rispetto delle vigenti normative.
c) Presentare al Comune, entro il termine di scadenza della concessione, un prospetto dei lavori di manutenzione effettuati ed una relazione sulle attività svolte, che descriva anche sotto il profilo tecnico sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili, delle varie opere, dei manufatti e degli impianti tecnologici ed un prospetto dei lavori di manutenzione e delle attività programmate da effettuarsi nell’esercizio successivo.
d) Assumere in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
e) Attivare il servizio di custodia delle aree affidate in concessione e di quelle annesse, effettuando la apertura e chiusura del parco Is Arenas secondo gli orari stabiliti dall’amministrazione comunale.
f) Curare l’apertura e la chiusura della palestra coperta di “Is Arenas” e la pulizia della stessa e dei relativi spogliatoi a seguito dell’utilizzo da parte delle società sportive autorizzate.
g) Curare l’apertura, la chiusura e la pulizia dei servizi igienici della palestra che vengono concessi per essere utilizzati anche da parte degli avventori del parco e del punto di ristoro.
h) Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti relativa alle aree ed alle attività in concessione secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal regolamento comunale. Tale servizio include altresì lo svuotamento dei cestini presenti nel Parco.
i) Controllare il corretto uso dei giochi per l’infanzia installati nel parco e degli elementi di arredo urbano presenti. Resta in capo al concessionario l’obbligo di segnalare all’amministrazione comunale il malfunzionamento dei giochi nonché l’insorgenza di situazioni che possano pregiudicare la sicurezza e l’incolumità del pubblico. In quest’ultima circostanza, nell’attesa dell’intervento degli uffici comunali prontamente allarmati dal concessionario, quest’ultimo dovrà impedire, anche con l’apposizione di ridondanti cartelli segnalatori, l’utilizzo del gioco mal funzionante da parte del pubblico.
j) Impedire che sull’area in concessione si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune.
k) Durante lo svolgimento di manifestazioni o cerimonie, custodire l’intero patrimonio di proprietà comunale, restando unico responsabile di eventuali danni o furti a carico dello stesso.
l) Garantire il libero accesso, ai frequentatori del Parco, nei servizi igienici assunti in concessione;
m) Garantire ai frequentatori del parco e agli altri soggetti autorizzati all’utilizzo di altre strutture presenti nel compendio di Is Arenas, il libero accesso a tutte le aree del suddetto parco ed anche nelle zone di viabilità presenti;
n) Assicurare, in occasione delle manifestazioni organizzate dallo stesso Concessionario, il regolare afflusso degli spettatori nel Parco;
o) Consentire il sereno svolgimento delle attività economiche in capo ad altre imprese che potranno essere impegnate, su incarico dell’amministrazione comunale, in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di varia tipologia ed entità, assicurando un comportamento improntato sul principio della lealtà, con atteggiamenti continuativamente sereni, comprensivi e di massima collaborazione. In tal senso si atterrà alle disposizioni scritte o verbali impartite esclusivamente dal Servizio scrivente o dai Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Appare
fondamentale in tal senso, un accurato studio da parte del concessionario, del proprio sistema di sicurezza (piano della sicurezza dell'impresa mediante produzione di DVR e di piano specifico di studio della sicurezza e dei rischi d'interferenza) dei suoi lavoratori al fine di annullare qualsiasi rischio di interferenza con i lavoratori dell'altra concessione, dell'altro appalto, del Comune e con i frequentatori del parco medesimo. Il Concessionario presenterà, prima di iniziare i lavori di ripristino, detto piano della sicurezza che studi i rischi classici dei lavori nel cantiere edile e quelli presenti e futuri di interferenza della propria attività con le altre e con i frequentatori; piano a firma di tecnico abilitato e possibilmente precipuamente esperto nella fattispecie.
ART. 14 – ORARI
• Il Parco Is Arenas sarà aperto al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, secondo il seguente orario di riferimento minimo:
dal 1 novembre al 31 marzo
dal 1 aprile al 31 ottobre
Apertura 07.00 07.00
Chiusura 22.00 24.00
Potranno essere previste deroghe agli orari sopra riportati previo accordo con l’amministrazione concedente.
Resta inteso che il punto di ristoro e le attività connesse dovranno cessare al momento di chiusura del parco.
Durante l’orario d'apertura deve essere assicurata da mezz'ora prima del tramonto e fino a mezz'ora dopo l'alba la completa illuminazione del Parco. Le toilette messe a disposizione per gli utenti del parco devono essere possibilmente aperte, per la libera fruizione di chiunque, durante tutto l'orario d'apertura al pubblico del Parco e per tutti i giorni festivi compresi: esse devono essere perfettamente pulite, funzionanti, sempre munite di salviette e saponi e pubblicamente e gratuitamente fruibili da tutti i frequentatori del parco.
• Il punto di ristoro del Parco Is Arenas deve funzionare secondo l’orario giornaliero minimo qui descritto (eventualmente ampliabile o comunque modificabile, sempre solo dopo autorizzazione a cura del Servizio scrivente)
• Le attività culturali e ricreative presso il punto di ristoro non hanno calendari minimi di funzionamento; per quanto riguarda gli orari di erogazione di tali attività esse vengono generalmente escluse dopo le ore 24:00 e fino alle successive ore 06:30 e dalle ore 14:00 fino alle ore 16:00, per tutelare la pubblica quiete; queste attività sempre consone allo stato dei luoghi ed alle finalità del giardino sono sempre di tipo rispettoso del parco e dei suoi frequentatori. Vi è il permanente divieto di erogazione di attività
rumorose, quali quelle che prevedono la diffusione di musica o di suoni e rumori con apparecchi di diffusione acustica elettromeccanici e comunque che producono rumori in grado di turbare la pubblica quiete. Eventuali orari diversi d'erogazione di tali attività o la possibilità di erogare spettacoli musicali d'intrattenimento anche con apparecchiature di diffusione elettromeccaniche vanno sottoposti a preventiva autorizzazione a cura del Servizio scrivente, dietro presentazione di un adeguato piano comprensivo della caratterizzazione acustica a firma di professionista abilitato ed iscritto all'albo dei tecnici in acustica ambientale (si richiama a puro titolo d'esempio, seppure non esaustivo, il fermo rispetto della tutela della quiete e, conseguentemente, tutte le prestazioni ed opere provvisionali e tecniche amministrative a cura del Concessionario per la tutela dall'inquinamento acustico). Resta chiarito ed inteso che, ad insindacabile giudizio del Servizio scrivente, se la proposta descritta al precedente periodo, munita di tutti gli elaborati necessari, fosse licenziata favorevolmente, ebbene la suddetta proposta dovrà essere presentata al Servizio comunale competente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione vera e propria;
Eventuali variazioni dei predetti orari dei due precedenti punti potranno, previa motivata richiesta scritta del concessionario, essere autorizzati dal Comune con formale provvedimento.
• Il Concessionario, ai fini di uno sfruttamento economicamente conveniente della gestione in concessione dell’attività di bar/ristoro, potrà chiedere al Comune di estendere gli orari d’apertura e/o chiusura del Parco. Il Concessionario è inoltre autorizzato a celebrare cerimonie a carattere privato secondo quanto previsto all'articolo 11 del Capitolato, fermo restando che il Concessionario deve richiedere specifica e necessaria autorizzazione.
• Le attività previste e prevedibili potranno, dal Concessionario, essere protratte, previa autorizzazione alle condizioni richieste dall’Ufficio Tecnico, anche oltre gli orari d’apertura al pubblico di cui ai punti precedenti a condizione che le stesse, oltre ad essere univocamente approvate dal Servizio, non creino turbative alla pubblica quiete, non siano inquinanti sotto il profilo acustico, né provochino qualsivoglia danno al patrimonio comunale del Parco.
• Nell'ambito delle facoltà del Concessionario di destinare, previa apposita autorizzazione dell’Ufficio Tecnico, il punto di ristoro presso il Parco ad iniziative e manifestazioni consone allo stato del luogo e comunque commisurate alla dimensione della suddetta area, egli deve garantire, però, la vigilanza e la salvaguardia dei beni e della flora dimorata nel Parco, nonché la pubblica quiete nel rispetto delle normative vigenti in materia.
• Nella struttura in concessione potranno infatti essere organizzate, previa apposita autorizzazione da parte del Servizio comunale titolare della competenza sulla concessione, oltre che le normali attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche attività musicali d’ambientazione (tipo piano-bar), concertistiche, espositive, artistiche, culturali, etc. che, comunque, non precludano, durante gli orari d’apertura al pubblico, il contemporaneo uso pubblico né creino, in qualsiasi orario, motivo di turbamento alla quiete pubblica od inquinamento acustico. Le attività musicali,
pertanto, devono essere, preferibilmente, erogate senza il ricorso di diffusori di suoni elettromeccanici e comunque con tutti i preventivi accorgimenti di tutela.
• Si precisa ancora che il Concessionario potrà dar corso a tali manifestazioni solo dopo il rilascio delle prescritte autorizzazioni e dopo il pagamento di tutti i diritti di legge, con esclusione della TOSAP, in quanto già assolta con il pagamento del corrispettivo d'aggiudicazione.
• Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale per l’esecuzione di attività musicali o d’altro genere, comunque in grado di disturbare i vicini residenti o la fauna dimorante nel giardino o nelle vicinanze, il Concessionario dovrà preventivamente presentare al Servizio comunale titolare della competenza sulla concessione apposita relazione sui pericoli d’inquinamento acustico e sulle modalità da porre in opera, ad intero onere, responsabilità e cura del Concessionario, per l’attenuazione dei rumori, redatta da tecnico abilitato.
• Relativamente alle emissioni rumorose, il Concessionario è tenuto all’osservanza della legislazione comunitaria (Dir. 2002/49/CE del 25.6.2002), nazionale (Codice civile e penale, Legge n. 447 del 26.10.1995), regionale, del vigente Piano di Caratterizzazione Acustica, delle disposizioni in ambito di pubblica amministrazione vigenti o che saranno emanate nel corso della concessione.
ART.15 - TARIFFE E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI
Per quanto riguarda l’attività di bar/ristoro, il Concessionario dovrà esporre nei locali di somministrazione i prezzi praticati.
ART. 16 - DIVIETI
1. Oltre agli spazi espressamente dedicati (precisamente quelli compresi nel fabbricato del punto ristoro e quelli adiacenti o vicini, come indicati nella tavola e come descritti in particolare al precedente articolo 1), al concessionario non è consentita altra occupazione del suolo senza concessione.
2. Non è ammessa la sub-concessione dell'attività di ristorazione/bar pena la decadenza dalla concessione;
3. Nessuna variazione o modifica alla concessione può essere introdotta dal concessionario in fase di esecuzione della stessa se non preventivamente approvata dalla stazione concedente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico del concessionario, della situazione originaria preesistente, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di stabilire la decadenza del concessionario.
4. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fissa o fonica, sia all’interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti senza preventiva autorizzazione dello scrivente servizio; nel caso di provvedimento favorevole, il concessionario dovrà
assolvere al pagamento di ogni canone pubblicitario secondo il prescritto regolamento comunale, ed essere munito di prescritte autorizzazioni anche edilizie e paesaggistiche;
5. E' fatto assoluto divieto di esercitare le attività ludiche già in essere presso l'altra esistente concessione del parco (campi da tennis), onde salvaguardare il principio di leale collaborazione fra i due soggetti impegnati in attività economiche differenti, complementari e mai in concorrenza sleale fra di loro.
ART. 17 - USI
Il Concessionario è autorizzato:
• a gestire negli orari d'apertura al pubblico del sito e negli altri orari (soltanto quando preventivamente concordati e autorizzati dal Servizio scrivente) il pubblico esercizio di somministrazione bar, ristorante, ecc.;
• a proporre manifestazioni/eventi ed altre attività culturali e ricreative da effettuare all’interno del punto di ristoro e nelle aree incluse nella concessione, previo rilascio di nulla osta del servizio scrivente e se da questi ritenuto necessario, di autorizzazione del Servizio comunale e/o altro Ente deputato;
Il concessionario deve essere comunque preventivamente autorizzato dal Servizio scrivente ad avvalersi di quanto specificato al precedente periodo, egli pertanto depositerà presso il Servizio copia degli anzidetti contratti non meno di giorni 15 naturali e consecutivi, antecedenti al prospettato avvio delle attività contrattuali;
periodo di tempo questo necessario per le istruttorie del caso.
ART. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
1. All’interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità previste dalla normativa vigente e quelle contemplate nel Capitolato;
2. l’affidatario non sarà ritenuto responsabile di eventuali interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per “cause di forza maggiore” calamità naturali gravi, interruzione totale dell’energia elettrica, ecc., che dovranno comunque essere comunicate tempestivamente dal Concessionario, mediante posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi di posta elettronica che gli verranno forniti dal Servizio, pena il risarcimento dei danni;
3. è fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. Il Comune si riserva di valutare l’effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l’eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all’immotivata interruzione dell’attività;
4. in caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente Capitolato, il Concedente potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Concessionario per l’esecuzione dell’attività