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Nota operativa n. 20 Oggetto: Adempimenti in materia di TFS e TFR connessi all’adesione ai Fondi di pensione complementare.

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Roma, 26 settembre 2005

DIREZIONE CENTRALE

PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

UFFICIO I TFS TFR E ASV

Ai Dirigenti Generali delle Direzioni Compartimentali

Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali e Territoriali Ai Coordinatori Generali delle Consulenze Professionali

Alle Amministrazioni ed Enti iscritti all’INPDAP (per il tramite delle Sedi provinciali dell’Istituto) LORO SEDI

Nota operativa n. 20

Oggetto: Adempimenti in materia di TFS e TFR connessi all’adesione ai Fondi di pensione complementare.

A seguito dei quesiti formulati dalle Sedi provinciali si ritiene utile fornire precisazioni in merito ad alcuni adempimenti in materia di TFS e TFR connessi all’adesione ai Fondi di pensione complementare da parte di iscritti all’Istituto.

1. Ai sensi del DPCM 20/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni, l’adesione ad un Fondo di pensione complementare da parte dei dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 determina l’obbligatorio passaggio dal regime di TFS al regime di TFR. In tal caso le Amministrazioni di appartenenza degli interessati dovranno trasmettere sollecitamente tutta la documentazione necessaria alla determinazione, da parte delle competenti strutture provinciali dell’Istituto, dell’importo lordo maturato al momento dell’adesione a titolo di TFS che andrà a costituire la prima quota di TFR e dovrà essere rivalutato ai sensi dell’art. 2120 c.c.

2. L’adesione ad un Fondo di pensione complementare da parte del personale che, pur dipendendo da un ente privatizzato abbia mantenuto per legge il TFS a carico dell’INPDAP (ad es. il personale della Cassa Depositi e Prestiti) non comporta la trasformazione di tale prestazione in TFR.

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La norma di cui all’art. 1 del DPCM 20/12/1999 disciplina infatti l’adesione ai fondi pensione dei soli pubblici dipendenti.

3. Si è rilevato che è stato corrisposto erroneamente il TFR ad un iscritto che all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro aveva già aderito al Fondo Espero.

Al fine di evitare il ripetersi di tale inconveniente, prima di procedere all’erogazione della prestazione le competenti Sedi dovranno assicurarsi, per tutte le cessazioni dal servizio successive alle date di operatività dei Fondi Pensione che associano dipendenti pubblici (Espero, Fopadiva, Laborfonds, ecc.), che il dipendente non risulti iscritto ai Fondi stessi.

Si sottolinea in proposito, ancora una volta, che è indispensabile procedere al caricamento in S.I.P.C. delle adesioni non appena acquisite.

In attesa comunque dell’integrazione degli applicativi S.I.P.C. ed Euroinp, nella sezione “G” del modello TFR sarà aggiunto un apposito campo nel quale sarà evidenziata l’eventuale avvenuta adesione dell’iscritto ad un Fondo di pensione complementare.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Luigi Marchione) f.to Luigi Marchione

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