PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Determinazione n. 178 / SA del 17 aprile 2012
Oggetto: Presa d’atto dell’utilizzo del congedo parentale, ex art. artt. 32 e 38 D.Lgs. 151/01, da parte della dipendente S.M.G. (matr. 1291).
Il Dirigente
Premesso che:
− la dipendente S.M.G. (matr. 1291) presta servizio, a tempo determinato e part-time verticale al 50%, dal 01/09/2011, presso l’Area dei Servizi Ambientali ecosportello GPP;
− la stessa ha avanzato richiesta volta ad ottenere l’ammissione al congedo parentale di cui all’art. 32 D.Lgs. 151/2001, per il giorno 16 febbraio 2012, per un totale di un giorno retribuito al 100%.
Preso atto che il combinato disposto degli artt. 32 - 38 del D.Lgs. 151/2001 e dell’art. 17 del CCNL del 14/09/2000, prevede che:
• Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall’art. 32 del D.lgs. citato. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 dello stesso articolo;
• Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato sia in giorni (intera giornata) che in mesi;
• i giorni di astensione facoltativa sono computati secondo il calendario comune, includendo pertanto nel calcolo anche i giorni festivi o non lavorativi che eventualmente ricadano nel periodo richiesto;
• i primi trenta giorni, nell’ambito del periodo massimo di sei mesi, fruito da entrambi i genitori, entro il terzo anno di vita del bambino, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;
• successivamente ai primi 30 giorni di aspettativa facoltativa il cui regime retributivo è disciplinato alla contrattazione collettiva, complessivamente entrambi i genitori hanno diritto ad un periodo residuo di aspettativa retribuita di cinque mesi, nel cui ambito i periodi complessivamente fruiti da entrambi i genitori sono retribuiti con una indennità pari al 30% della retribuzione.
• I periodi di congedo parentale, sia quelli retribuiti al 100% che quelli retribuiti al 30% non sono utili ai fini della tredicesima mensilità;
• Solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione delle ferie; per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.
Ritenuto dover accogliere la richiesta della dipendente in quanto in possesso dei requisiti previsti per la fruizione del congedo parentale previsti dagli artt. 32 e 38 del D.Lgs. n. 151/2001;
Visto l’art. 17 del CCNL 14/09/2000 “Congedi dei genitori”, in particolare i commi 5 e 7;
Visto l’art. 107 del D.Lgs.267/2000 (T.U. degli EE.LL.);
Visti lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;
Visto il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53” e successive modifiche e integrazioni;
Visti il C.C.N.L. vigenti;
D e t e r m i n a
• di prendere atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
• di accogliere la richiesta di beneficiare dei congedi previsti dal T.U. sulla maternità D.Lgs 151/2001, avanzata dalla dipendente S.M.G. (matr. 1291), in servizio presso l’Area dei Servizi Ambientali ecosportello GPP, in particolare del congedo parentale previsto dagli artt.
32 e 38 D.Lgs. n. 151/2001, da fruirsi in maniera frazionata nei giorni 16 febbraio 2012, per un totale di un giorno retribuito al 100%;
• di stabilire che gli ulteriori periodi di congedo parentale verranno autorizzati mediante presentazione dell’apposito modulo di richiesta al Settore gestione personale, previa verifica del permanere dei requisiti di godimento e delle eventuali incidenze sulla retribuzione.
Il Dirigente Anna Maria Congiu
f.to