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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE DETERMINAZIONE

n° 18/AMM del 02.09.2016

Oggetto: Concessione riposi giornalieri e congedo parentale (omissis)

Il Dirigente Premesso che

- la dipendente (omissis) con nota protocollo n. (omissis) ha avanzato richiesta volta ad ottenere l’ammissione al congedo parentale al 100% ,di cui all’art. 32 D.Lgs. 151/2001, per la propria figlia (omissis), per il seguente periodo:

o dal 6 al 8 settembre p.v.

o dal 13 al 15 settembre p.v.

o dal 20 al 22 settembre p.v.

o dal 27 al 29 settembre p.v.

- la stessa, con nota protocollo n. (omissis) ha avanzato richiesta volta ad ottenere la fruizione dei riposi giornalieri di cui all’art. 39 D.Lgs. 151/2001, con decorrenza 05.09.2016 e fino al 29.03.2017;

Preso atto che il combinato disposto degli artt. 32-38 del D.Lgs. 151/2001 e dell’art. 17 del CCNL del 14/09/2000, prevede che:

 per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall’art. 32 del D.lgs. citato. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 dello stesso articolo;

 il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato sia in giorni (intera giornata) che in mesi;

 i giorni di astensione facoltativa sono computati secondo il calendario comune, includendo pertanto nel calcolo anche i giorni festivi o non lavorativi che eventualmente ricadano nel periodo richiesto;

 i primi trenta giorni, nell’ambito del periodo massimo di sei mesi, fruito da entrambi i genitori, entro il terzo anno di vita del bambino, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;

 successivamente ai primi 30 giorni di aspettativa facoltativa il cui regime retributivo è disciplinato alla contrattazione collettiva, complessivamente entrambi i genitori hanno diritto ad un periodo residuo di aspettativa retribuita di cinque mesi, nel cui ambito i periodi complessivamente fruiti da entrambi i genitori sono retribuiti con una indennità pari al 30% della retribuzione.

 i periodi di congedo parentale, sia quelli retribuiti al 100% che quelli retribuiti al 30% non sono utili ai fini della tredicesima mensilità;

 solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione delle ferie; per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge;

Preso altresì atto che

l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, in materia di permessi giornalieri della madre, prevede che il “datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario di lavoro è inferiore a sei ore”.

l’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che “i periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, e comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda”;

Ritenuto dover accogliere la richiesta della dipendente in quanto in possesso dei requisiti previsti per la fruizione dei congedi previsti dagli artt. 32-38 e 39 del D.Lgs. n. 151/2001;

(2)

Il Dirigente f.to Dott.ssa Speranza Schirru Visto l’art. 17 del CCNL 14/09/2000 “Congedi dei genitori”, in particolare i commi 5 e 7;

Visto l’art. 107 del D.Lgs.267/2000 (T.U. degli EE.LL.);

Visto il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 “;

Visti i C.C.N.L. vigenti;

Determina

 di PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

 di ACCOGLIERE la richiesta di beneficiare dei congedi previsti dal T.U. sulla maternità D.Lgs 151/2001, avanzata dalla dipendente (omissis) in servizio presso (omissis) ed in particolare del congedo parentale retribuito al 100%, previsto dagli artt. 32 e 38 D.Lgs. n. 151/2001, per la propria figlia (omissis), da fruirsi in maniera frazionata per il seguente periodo:

 dal 6 al 8 settembre p.v.

 dal 13 al 15 settembre p.v.

 dal 20 al 22 settembre p.v.

 dal 27 al 29 settembre p.v.

di CONCEDERE il riposo giornaliero previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 a far data dal 05.09.2016 nei limiti di due ore;

 di DARE ATTO che la riduzione oraria permane per il primo anno di vita del bambino e che, pertanto,la dipendente usufruirà del riposo sino al 29.03.2017;

 di STABILIRE che gli ulteriori periodi di congedo parentale verranno autorizzati mediante presentazione dell’apposito modulo di richiesta agli uffici dell’Area Amministrativa e risorse umane, previa verifica della capienza e delle eventuali incidenze sulla retribuzione;

 di DARE ATTO CHE la dipendente si impegna a comunicare tempestivamente agli uffici preposti ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione e delle agevolazioni;

 di TRASMETTERE il presente atto alla dipendente interessata, agli uffici dell’Area Finanziaria, dell’Area amministrativa e risorse umane per gli adempimenti di competenza;

 di TRASMETTERE altresì il presente atto all’ufficio preposto per la pubblicazione sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale.

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