• Non ci sono risultati.

Cassa di previdenza FUTURA 2019 (situazione al 1 gennaio 2021)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Cassa di previdenza FUTURA 2019 (situazione al 1 gennaio 2021)"

Copied!
20
0
0

Testo completo

(1)

Piano di previdenza

Cassa di previdenza FUTURA 2019

(situazione al 1° gennaio 2021)

(2)

Se non diversamente specificato, nel presente piano di previdenza tutte le designa­

zioni concernenti le persone sono valide per entrambi i sessi.

(3)

Basi di calcolo e finanziamento

Art. 1 Nome della cassa di previdenza . . . .4

Art. 2 Adesione alla cassa di previdenza . . . .4

Art. 3 Età ordinaria di pensionamento . . . .4

Art. 4 Salario computabile . . . .4

Art. 5 Deduzione di coordinamento . . . .4

Art. 6 Salario soggetto a contributi . . . .5

Art. 7 Congedo non retribuito . . . .5

Art. 8 Proroga dell’assicurazione dell’attuale salario soggetto a contributi . . . .5

Art. 9 Proroga dell’assicurazione dopo l’uscita . . . .6

Art. 10 Importo massimo consentito dell’avere di vecchiaia . . . .6

Art. 11 Accrediti di vecchiaia . . . .7

Art. 12 Contributi della persona assicurata . . . .8

Art. 13 Contributi del datore di lavoro . . . .8

Art. 14 Tassi d’interesse . . . .9

Prestazioni

Art. 15 Ammontare della rendita di vecchiaia e aliquota di conversione. . . 10

Art. 16 Rendita transitoria . . . .11

Art. 17 Ammontare della rendita intera d’invalidità . . . .12

Art. 18 Esonero dai contributi . . . .12

Art. 19 Ammontare della rendita per coniugi/partner conviventi . . . .12

Art. 20 Capitale in caso di decesso . . . .13

Art. 21 Ammontare della rendita per i figli . . . .13

Art. 22 Avere massimo nel conto PA . . . .14

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 Garanzia delle rendite in corso . . . .15

Art. 24 Rendite d’invalidità correnti . . . .15

Art. 25 Modifica del piano di previdenza . . . .15

Art. 26 Interpretazione . . . .16

Art. 27 Testo determinante . . . .16

Art. 28 Entrata in vigore . . . .16

Indice

(4)

Basi di calcolo e finanziamento

Art. 1

Nome della cassa di previdenza

Con la denominazione di cassa di previdenza FUTURA viene gestita in seno all’istituto di previdenza «PREVIDENZA in globo M» una cassa di previdenza a cui sono affiliate le aziende del Gruppo Migros ai sensi dell’appendice 1.

Art. 2

Adesione alla cassa di previdenza

Vengono ammessi nella cassa di previdenza tutti i collaboratori il cui salario AVS supera la soglia d’entrata ai sensi della LPP (appendice 1).

Art. 3

Età ordinaria di pensionamento

L’età ordinaria di pensionamento corrisponde all’età di pensionamento AVS.

Art. 4

Salario computabile

Il salario computabile corrisponde al salario annuo AVS. Le componenti di reddito occasionali, quali ad esempio premi individuali, partecipazioni agli utili, regali per anzianità di servizio e straordinari non sono incluse nel salario computabile.

Art. 5

Deduzione di coordinamento

1 La deduzione di coordinamento corrisponde a 7/8 della rendita massima di vecchiaia AVS (appendice 1).

2 La deduzione di coordinamento viene adattata di conseguenza per le per­

sone assicurate che lavorano a tempo parziale.

(5)

Art. 6

Salario soggetto a contributi

1 Il salario soggetto a contributi corrisponde al salario computabile al netto della deduzione di coordinamento ai sensi dell’art. 5.

2 Il salario soggetto a contributi corrisponde almeno al salario minimo coordi­

nato fissato nella LPP ai sensi dell’appendice 1.

Art. 7

Congedo non retribuito

1 In caso di congedo non retribuito accordato dal datore di lavoro della durata massima di 24 mesi, la persona assicurata può rimanere assicurata presso la PIG.

2 I contributi di rischio del collaboratore e del datore di lavoro vengono corri­

sposti per l’intera durata del congedo non retribuito dalla persona assicu­

rata. Un eventuale proseguimento degli accrediti di vecchiaia viene fissato nell’ambito di un accordo scritto separato.

3 Salvo altri accordi, l’attuale stipendio assicurato soggetto a contributi rimane determinante per tutta la durata del congedo.

4 In caso di uscita durante il congedo non retribuito, la PIG può dedurre i contributi non ancora versati dalle sue prestazioni.

Art. 8

Proroga dell’assicurazione dell’attuale salario soggetto a contributi

1 La persona assicurata può richiedere una proroga dell’assicurazione del

salario soggetto a contributi a partire dal 58° anno d’età ai sensi dell’art. 9 del regolamento di previdenza PIG.

2 I contributi del datore di lavoro e dei collaboratori relativi alla componente salariale ancora assicurata vengono finanziati dall’assicurato stesso.

(6)

Art. 9

Proroga dell’assicurazione dopo l’uscita

La possibilità della proroga dell’assicurazione dopo l’uscita è disciplinata nel regolamento di previdenza all’art. 10.

Art. 10

Importo massimo consentito dell’avere di vecchiaia

1 L’avere di vecchiaia massimo consentito viene fissato in % del salario soggetto a contributi tenendo conto dell’età della persona assicurata:

Età Coefficiente

in % Età Coefficiente

in % Età Coefficiente

in % Età Coefficiente

in %

25 5.3 36 140.2 47 353.4 58 675.7

26 15.9 37 156.5 48 378.9 59 710.6

27 26.7 38 173.1 49 404.9 60 746.2

28 37.7 39 190.0 50 431.4 61 782.4

29 48.9 40 207.3 51 458.4 62 819.4

30 60.4 41 224.9 52 486.0 63 857.1

31 72.1 42 242.8 53 514.1 64 895.6

32 84.0 43 261.1 54 542.8 65 934.9

33 96.2 44 279.8 55 575.1

34 108.6 45 303.9 56 608.0

35 124.3 46 328.4 57 641.5

In caso di proseguimento dell’attività lucrativa dopo l’età ordinaria di pensio­

namento, il riscatto è limitato all’avere di vecchiaia massimo consentito al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento al netto dell’attuale avere di vecchiaia. Vengono considerate le eventuali prestazioni di vecchiaia già percepite.

(7)

2 L’età della persona assicurata corrisponde alla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.

Esempio

Adesione di una persona assicurata a 35 anni con un salario computabile pari a CHF 65 000 e una prestazione di libero passaggio pari a CHF 30 000.

Salario soggetto a contributi (CHF 65 000 – CHF 24 885) CHF 40 115 Avere di vecchiaia massimo possibile a 35 anni

(CHF 40 115 x coefficiente 124.3 %) CHF 49 863

Versamenti personali massimi a 35 anni

= (CHF 49 863 – CHF 30 000) CHF 19 863

Art. 11

Accrediti di vecchiaia

L’entità degli accrediti di vecchiaia viene fissata in % del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell’età della persona assicurata (differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita):

Età Accrediti di vecchiaia in %

25 – 34 10.5

35 – 44 13.5

45 – 54 18.5

55 – 65/64 21.5

66/65 – 70 21.5

Basi di calcolo e finanziamento

(8)

Art. 12

Contributi della persona assicurata

Il contributo della persona assicurata viene calcolato in percentuale del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell’età della persona assicurata (differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita):

Età Contributo di risparmio

in %

Contributo di rischio in %

Totale in %

18 – 24 0.0 1.5 1.5

25 – 34 5.0 1.5 6.5

35 – 44 6.5 1.5 8.0

45 – 54 9.0 1.5 10.5

55 – 65/64 10.5 1.5 12.0

66/65 – 70 10.5 0.0 10.5

Art. 13

Contributi del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro è anch’esso soggetto a contributi per tutti gli assicurati soggetti a contributi. Sono esclusi gli assicurati nel prolungamento dell’assi­

curazione dopo l’uscita ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 del regolamento di previ­

denza.

2 I contributi del datore di lavoro vengono calcolati in percentuale del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell’età della persona assicurata (diffe­

renza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita):

Età Contributo di risparmio

in % Contributo di rischio

in % Totale

in %

18 – 24 0.0 1.5 1.5

25 – 34 5.5 1.5 7.0

35 – 44 7.0 1.5 8.5

45 – 54 9.5 1.5 11.0

55 – 65/64 11.0 1.5 12.5

66/65 – 70 11.0 0.0 11.0

(9)

Art. 14

Tassi d’interesse

1 L’entità dei seguenti tassi d’interesse è fissata nell’appendice 1.

2 Il tasso d’interesse di fine anno per l’esercizio trascorso viene stabilito ogni anno dalla commissione di previdenza d’intesa con il consiglio di fondazione tenendo conto della situazione finanziaria. Con il tasso di fine anno vengono remunerati gli averi di vecchiaia degli assicurati che il 31 dicembre dell’ul­

timo esercizio facevano parte del gruppo degli assicurati attivi. D’intesa con il consiglio di fondazione, la commissione di previdenza fissa anche il tasso d’interesse per le mutazioni nel corso dell’anno (casi di previdenza e uscite) dell’esercizio successivo.

3 Il tasso di remunerazione del conto PA corrisponde al tasso per la remunera­

zione dell’avere di vecchiaia.

4 Il tasso d’interesse per calcolare la proiezione dell’avere di vecchiaia viene stabilito annualmente dalla commissione di previdenza.

5 Il tasso d’interesse minimo LPP viene fissato annualmente dal Consiglio federale.

Basi di calcolo e finanziamento

(10)

Art. 15

Ammontare della rendita di vecchiaia e aliquota di conversione

1 L’importo annuo della rendita di vecchiaia corrisponde alla somma dell’avere

di vecchiaia disponibile da quando si comincia a riscuotere la rendita molti­

plicato per l’aliquota di conversione.

2 L’aliquota di conversione corrisponde, a seconda dell’età di pensionamento di uomini e donne, al tasso seguente:

Età in %

2021 dal 2022

55 4.40 4.20

56 4.50 4.30

57 4.60 4.40

58 4.70 4.50

59 4.80 4.60

60 4.90 4.70

61 5.00 4.80

62 5.15 4.95

63 5.30 5.10

64 5.45 5.25

65 5.60 5.40

66 5.75 5.55

67 5.90 5.70

68 6.05 5.85

69 6.25 6.05

70 6.45 6.25

3 L’età della persona assicurata viene calcolata in anni e mesi; per le frazioni di un anno le aliquote di conversione vengono calcolate di conseguenza.

4 In caso di inizio della rendita il 1° gennaio, viene applicata l’aliquota di conversione dell’ultimo anno civile.

Prestazioni

(11)

Art. 16

Rendita transitoria

1 La rendita transitoria è un anticipo della PIG, compensato con una decur­

tazione vitalizia di effetto immediato o con una riduzione dell’avere di vec­

chiaia. L’ammontare della decurtazione vitalizia è definita in conformità alle basi tecniche della PIG e può essere consultato nella tabella al cpv. 2.

2 La riduzione dell’avere di vecchiaia al momento del pensionamento corri­

sponde per una rendita transitoria di 1 franco al seguente importo (in CHF):

Età all’inizio del pagamento Uomini Donne

55 8.863 8.109

56 8.044 7.278

57 7.213 6.432

58 6.372 5.571

59 5.518 4.694

60 4.649 3.799

61 3.764 2.884

62 2.861 1.948

63 1.935 0.987

64 0.983 0.000

3 L’età della persona assicurata viene calcolata in anni e mesi; per le frazioni di un anno le aliquote interpolate sono applicate all’età così calcolata.

4 La rendita transitoria viene versata dal giorno del pensionamento (parziale) anticipato. La fine corrisponde all’inizio del diritto della rendita ordinaria di vecchiaia AVS.

5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso. Eventuali prestazioni per i superstiti vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta ai sensi del cpv. 1.

6 La rendita transitoria al momento del pensionamento non subisce più alcun aumento, contrariamente alla rendita di vecchiaia AVS, fino al venire meno nell’età ordinaria di pensionamento.

(12)

Art. 17

L’ammontare della rendita interna d’invalidità

L’ammontare della rendita intera d’invalidità temporanea annua corrisponde al 60 % dell’ultimo salario soggetto a contributi.

Art. 18

Esonero dai contributi

Il diritto all’esonero dai contributi matura con il diritto alla rendita d’invalidi­

tà temporanea e si estingue con il recupero della capacità di guadagno e al più tardi con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. In caso d’invalidità parziale l’esonero dai contributi si limita alla quota di invalidità del salario soggetto a contributi.

Art. 19

Ammontare della rendita per coniugi/per partner conviventi

1 L’ammontare della rendita annua per coniugi/partner conviventi corrisponde:

a) se il coniuge/partner convivente deceduto era attivo: al 60 % della rendi­

ta d’invalidità assicurata;

b) se il coniuge/partner convivente deceduto era invalido o pensionato: al 60 % della rendita d’invalidità o di vecchiaia in corso al momento del suo decesso.

2 Se il coniuge superstite/partner convivente è di oltre 15 anni più giovane della persona assicurata deceduta, l’ammontare della rendita annua per coniugi/partner conviventi si riduce del 2 % per ogni anno che eccede la differenza di 15 anni.

(13)

Art. 20

Capitale in caso di decesso

L’ammontare del capitale in caso di decesso corrisponde per gli aventi diritto all’avere di vecchiaia esistente, dal quale vengono dedotti i costi per il finan­

ziamento delle prestazioni per i superstiti e tutte le prestazioni d’invalidità e di vecchiaia eventualmente già corrisposte dalla PIG. In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di una rendita d’invalidità, il capitale in caso di decesso ammonta almeno ai riscatti volontari, interessi compresi, effettuati a partire dall’ingresso nell’istituto di previdenza.

Art. 21

Ammontare della rendita per i figli

1 L’importo annuo della rendita per i figli corrisponde:

a) se la persona assicurata è invalida o pensionata: al 20 % della rendita d’invalidità o di vecchiaia corrente;

b) se la persona deceduta era un assicurato attivo: al 20 % della rendita d’invalidità assicurata al momento del decesso;

c) se la persona deceduta assicurata era invalida o pensionata: al 20 % della rendita corrente d’invalidità o di vecchiaia al momento del decesso.

2 Per i figli rimasti orfani di padre e madre, la rendita annua per figli viene raddoppiata.

Prestazione

(14)

Art. 22

Avere massimo nel conto PA

1 La somma di riscatto massima per il prefinanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia e della rendita transitoria in caso di pensionamento anticipato viene calcolata in percentuale del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell’età della persona assicurata.

2 L’importo massimo viene comunicato dalla direzione della PIG alla persona assicurata dietro richiesta.

(15)

Art. 23

Garanzia delle rendite in corso

L’entrata in vigore del piano di previdenza dal 1° gennaio 2019 non ha alcun effetto sull’importo delle rendite correnti al 31 dicembre 2018, fatti salvi l’articolo 22 del regolamento di previdenza PIG (cumulo delle prestazioni in caso d’invalidità e decesso) e l’articolo 45 (misure di risanamento).

Art. 24

Rendite d’invalidità correnti

1 Le rendite d’invalidità il cui diritto sia maturato prima del 1° gennaio 2019 si calcolano in base alle disposizioni regolamentari valide alla data di decor­

renza del diritto.

2 La rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di pensionamento si cal­

cola in base all’esistente avere di vecchiaia del beneficiario di una rendita d’invalidità al raggiungimento dell’età di pensionamento. Il salario soggetto a contributi e gli accrediti di vecchiaia in percento del salario soggetto a contributi si basano sul regolamento in vigore all’inizio dell’incapacità lavo­

rativa la cui causa ha condotto all’invalidità. Per l’aliquota di conversione fa stato il regolamento in vigore al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento.

Art. 25

Modifiche del piano di previdenza

1 La commissione di previdenza può modificare il presente piano in qualsiasi momento.

2 Le modifiche devono essere approvate dal consiglio di fondazione e notifi­

cate all’autorità di vigilanza.

Disposizioni transitorie e finali

(16)

Art. 26

Interpretazione

Tutti i casi non espressamente previsti nel presente piano vengono deliberati dal consiglio di fondazione nello spirito dell’atto di fondazione e del presente piano nonché nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 27

Testo determinante

1 Il presente piano di previdenza è stato redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue.

2 In caso di discordanze tra il testo tedesco e la versione in un’altra lingua fa fede la versione in lingua tedesca.

Art. 28

Entrata in vigore

1 Il presente piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza 2019. È stato approvato dal consiglio di fondazione il 3 ottobre 2018 ed entra in vigore il 1° gennaio 2019. Esso sostituisce il piano di previdenza entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e l’appendice n. 1 al piano di previdenza 2014.

2 In caso di formulazioni discordanti tra il piano di previdenza e il regolamento di previdenza fanno stato le disposizioni del regolamento di previdenza.

(17)

3 Il piano di previdenza viene pubblicato sul sito web della PIG e consegnato su richiesta agli assicurati e ai beneficiari di rendite in forma cartacea.

4 I seguenti articoli sono stati modificati rispetto all’ultima versione (1° gennaio 2019) ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2021:

Art. 9, Art. 13.1, Art. 15.2, Art. 16.2, Art. 28.3 + 4.

PREVIDENZA in globo M

Dr. Reto Waidacher Nicole Glanzmann Hermann Dörig Presidente del consiglio Presidente della Direttore

di fondazione commissione di previdenza

(18)
(19)

Impressum

Editore PREVIDENZA in globo M

Composizione www.mendelin.com Stampa www.kromer.ch

Pubblicato in lingua italiana, francese e tedesca.

Fa stato la versione in lingua tedesca.

Il nostro impegno a favore dell’ambiente

(20)

Riferimenti

Documenti correlati

Viene calcolata con il sistema “misto” (retributivo per i periodi fino al 31.12.1995, contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che – a tale data

Tipologia B – Certa 5 anni: Rendita annua certa per 5 anni (percepita dall’iscritto oppure dal beneficiario nel caso in cui l’evento morte dovesse verificarsi per l’iscritto

dità temporanea. Gli accrediti di vecchiaia e gli accrediti complementari vengono forniti fino al recupero della capacità di guadagno o lavorativa, al massimo tuttavia fino

21.1 In caso d'invalidità o decesso di un assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità, la Cassa pensioni riduce le sue prestazioni fintantoche e nella misura in cui

7) Ai sensi dell’art 124c CC, le prestazioni d’uscita possono essere compensate con quote di rendita solo con il consenso dei coniugi e delle istituzioni della

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla propria vita lavorativa, l’Aderente può inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione

i requisiti delle «Richtlinien zur Anerkennung von Zentren für Schlafmedizin und für die Erteilung des Zertifikates zur Durchführung von respiratorischen Polygraphien» del 1°

6 Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto, si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capitale per il finanziamento