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Cassa di previdenza AQUILA 2019 (situazione al 1 gennaio 2021)

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Academic year: 2022

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(1)

Piano di previdenza

(2)

Se non diversamente specificato, nel presente piano di previdenza tutte le designa­

zioni concernenti le persone sono valide per entrambi i sessi.

In base al presente piano di previdenza, l’unione domestica registrata ai sensi della

(3)

Art. 2 Adesione alla cassa di previdenza . . . .4

Art. 3 Età ordinaria di pensionamento . . . .4

Art. 4 Salario computabile . . . .4

Art. 5 Deduzione di coordinamento . . . .5

Art. 6 Salario soggetto a contributi . . . .5

Art. 7 Congedo non retribuito . . . .6

Art. 8 Proroga dell’assicurazione dell’attuale salario soggetto a contributi . . . .6

Art. 9 Proroga dell’assicurazione dopo l’uscita . . . .7

Art. 10 Importo massimo consentito dell’avere di vecchiaia . . . .7

Art. 11 Accrediti di vecchiaia . . . .11

Art. 12 Accrediti complementari . . . .11

Art. 13 Assicurazione bonus . . . .12

Art. 14 Contributi della persona assicurata e del datore di lavoro . . . .13

Art. 15 Tassi d’interesse . . . .15

Prestazioni

Art. 16 Prestazioni di vecchiaia . . . .16

Art. 17 Rendita transitoria . . . .16

Art. 18 Pensionamento anticipato su richiesta del datore di lavoro . . . .18

Art. 19 Ammontare della rendita intera d’invalidità . . . .18

Art. 20 Esonero dai contributi . . . .19

Art. 21 Ammontare della rendita per coniugi/partner conviventi . . . .19

Art. 22 Capitale in caso di decesso . . . .19

Art. 23 Ammontare della rendita per i figli . . . .20

Art. 24 Avere massimo nel conto PA . . . .20

(4)

Basi di calcolo e finanziamento

Art. 1

Nome della cassa di previdenza

Con la denominazione di cassa di previdenza AQUILA viene gestita in seno all’istituto di previdenza «PREVIDENZA in globo M» una cassa di previdenza a cui sono affiliate le aziende del Gruppo Migros ai sensi dell’appendice 1.

Art. 2

Adesione alla cassa di previdenza

Vengono ammessi nella cassa di previdenza:

– tutti i collaboratori con stipendio orario

– tutti i collaboratori a tempo pieno o parziale con stipendio mensile, il cui salario AVS supera la soglia d’entrata LPP (appendice 1).

Art. 3

Età ordinaria di pensionamento

L’età ordinaria di pensionamento corrisponde all’età di pensionamento AVS.

Art. 4

Salario computabile

1 Per i collaboratori con stipendio mensile, il salario computabile corrisponde al salario annuo AVS ai sensi del presente regolamento. Le componenti di reddito occasionali, quali ad esempio premi individuali, partecipazioni agli utili, regali per anzianità di servizio e straordinari non sono incluse nel sala­

rio computabile.

I bonus sono assicurati nell’assicurazione bonus conformemente all’art. 13.

2 Per i collaboratori con stipendio orario il salario computabile corrisponde allo stipendio orario, indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre pre­

stazioni analoghe ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946. Le componenti

(5)

2 L’importo di coordinamento viene considerato solo una volta nel caso delle persone assicurate che hanno più di un contratto di lavoro con il datore di lavoro.

3 L’importo di coordinamento non viene considerato per i collaboratori con stipendio orario.

4 L’importo di coordinamento corrisponde per i collaboratori con stipendio mensile al 55 % dell’importo annuo della rendita di vecchiaia intera massi­

ma AVS ai sensi dell’appendice 1.

Art. 6

Salario soggetto a contributi

1 Per i collaboratori con stipendio mensile il salario soggetto a contributi corri­

sponde al salario computabile al netto della deduzione di coordinamento ai sensi dell’art. 5.

2 Il salario soggetto a contributi corrisponde per i collaboratori con stipendio mensile almeno al salario minimo coordinato fissato nella LPP ai sensi dell’appendice 1.

3 Per i collaboratori con stipendio orario, il salario soggetto a contributi corri­

(6)

Art. 7

Congedo non retribuito

1 In caso di congedo non retribuito accordato dal datore di lavoro della durata massima di 24 mesi, la persona assicurata può rimanere assicurata presso la PIG.

2 I contributi di rischio del collaboratore e del datore di lavoro vengono corri­

sposti per l’intera durata del congedo non retribuito dalla persona assicu­

rata. Un eventuale proseguimento degli accrediti di vecchiaia viene fissato nell’ambito di un accordo scritto separato.

3 Salvo altri accordi, l’attuale stipendio assicurato soggetto a contributi rimane determinante per tutta la durata del congedo.

4 In caso di uscita durante il congedo non retribuito, la PIG può dedurre i contributi non ancora versati dalle sue prestazioni.

Art. 8

Proroga dell’assicurazione dell’attuale salario soggetto a contributi

1 La persona assicurata può richiedere una proroga dell’assicurazione del

salario soggetto a contributi a partire dal 58° anno d’età ai sensi dell’art. 9 del regolamento di previdenza PIG.

2 I contributi del datore di lavoro e dei collaboratori relativi alla componente salariale ancora assicurata vengono finanziati dall’assicurato stesso.

(7)

Art. 9

Proroga dell’assicurazione dopo l’uscita

La possibilità della proroga dell’assicurazione dopo l’uscita è disciplinata nel regolamento di previdenza all’art. 10.

Art. 10

Importo massimo consentito dell’avere di vecchiaia

L’avere di vecchiaia massimo consentito viene fissato in % del salario sog­

getto a contributi tenendo conto dell’età della persona assicurata:

A) Assicurati con stipendio mensile (accrediti di vecchiaia)

Età Coefficiente

in %

Età Coefficiente

in %

Età Coefficiente

in %

25 5.0 39 191.8 53 546.3

26 15.1 40 208.6 54 579.1

27 25.4 41 225.8 55 612.6

28 35.9 42 249.2 56 646.7

29 46.6 43 273.2 57 681.5

30 57.5 44 297.6 58 717.0

31 68.7 45 322.5 59 753.2

32 83.0 46 347.9 60 790.1

33 97.7 47 373.8 61 827.7

34 112.6 48 400.2 62 866.1

35 127.8 49 427.1 63 905.3

36 143.4 50 454.5 64 945.2

37 159.2 51 482.5 65 985.9

38 175.4 52 514.1

(8)

B) Assicurati con stipendio orario (accrediti di vecchiaia)

Età Coefficiente

in %

Età Coefficiente

in %

Età Coefficiente

in %

25 2.5 39 94.0 53 272.0

26 7.5 40 102.9 54 288.1

27 12.7 41 112.1 55 306.6

28 18.0 42 121.4 56 325.5

29 23.3 43 130.9 57 344.7

30 28.8 44 140.6 58 364.4

31 34.3 45 154.1 59 384.4

32 40.0 46 167.8 60 404.8

33 45.8 47 181.9 61 425.6

34 51.7 48 196.2 62 446.8

35 59.8 49 210.7 63 468.5

36 68.1 50 225.6 64 490.5

37 76.6 51 240.8 65 513.1

38 85.2 52 256.2

C1) Livelli di quadri 1, 2 e 3 (accrediti complementari) Categoria 1 (collaboratori 1 %, datori di lavoro 2 %)

Età Coefficiente

in %

Età Coefficiente

in %

Età Coefficiente

in %

25 1.5 39 49.8 53 113.4

26 4.5 40 53.8 54 118.7

27 7.6 41 57.9 55 124.0

28 10.8 42 62.0 56 129.5

29 14.0 43 66.3 57 135.0

30 17.3 44 70.6 58 140.7

31 20.6 45 75.0 59 146.5

32 24.0 46 79.5 60 152.4

33 27.5 47 84.0 61 158.4

34 31.0 48 88.7 62 164.6

35 34.6 49 93.4 63 170.8

36 38.3 50 98.3 64 177.2

37 42.1 51 103.2 65 183.7

(9)

C2) Livelli di quadri 1, 2 e 3 (accrediti complementari) Categoria 2 (collaboratori 2 %, datori di lavoro 2 %)

Età Coefficiente

in %

Età Coefficiente

in %

Età Coefficiente

in %

25 2.0 39 66.4 53 151.2

26 6.0 40 71.8 54 158.2

27 10.2 41 77.2 55 165.4

28 14.4 42 82.7 56 172.6

29 18.6 43 88.3 57 180.1

30 23.0 44 94.1 58 187.6

31 27.5 45 100.0 59 195.3

32 32.0 46 105.9 60 203.2

33 36.6 47 112.0 61 211.2

34 41.4 48 118.3 62 219.4

35 46.2 49 124.6 63 227.8

36 51.1 50 131.1 64 236.3

37 56.1 51 137.7 65 245.0

38 61.2 52 144.4

In caso di proseguimento dell’attività lucrativa dopo l’età ordinaria di pen­

sionamento, il riscatto è limitato all’avere di vecchiaia massimo consentito al momento del pensionamento ordinario al netto dell’attuale avere di vec­

chiaia. Vengono considerate le prestazioni di vecchiaia eventualmente già percepite.

(10)

Esempio di riscatto per una persona assicurata con stipendio mensile

Età al momento del riscatto anni 44

Salario soggetto a contributi CHF 35 000

Avere di vecchiaia esistente CHF 98 160

Calcolo:

Avere di vecchiaia massimo possibile:

Salario soggetto a contributi CHF 35 000 x coefficiente 297.6 %

(Tabella A, età 44) CHF 104 160

./. avere di vecchiaia esistente CHF –98 160

Importo di riscatto massimo possibile CHF 6 000

Esempio di riscatto per assicurati con stipendio orario

Età al momento del riscatto anni 44

Quota di salario CHF 21 600

Avere di vecchiaia esistente CHF 10 000

Calcolo:

Salario soggetto a contributi CHF 21 600

Avere di vecchiaia massimo possibile:

Salario soggetto a contributi CHF 21 600 x coefficiente 140.6 %

(Tabella B, età 44) CHF 30 370

./. avere di vecchiaia esistente CHF –10 000

(11)

Art. 11

Accrediti di vecchiaia

L’entità degli accrediti di vecchiaia viene fissata in % del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell’età della persona assicurata (differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita):

Assicurati con stipendio mensile:

Età Accrediti di vecchiaia in %

25 – 31 10

32 – 41 13

42 – 51 19

52 – 65/64 22

66/65 – 70 22

Assicurati con stipendio orario:

Età Accrediti di vecchiaia in %

25 – 34 5.0

35 – 44 7.1

45 – 54 10.7

55 – 65/64 12.8

66/65 – 70 12.8

Art. 12

Accrediti complementari

1 Hanno diritto agli accrediti complementari le persone assicurate nell’as­

(12)

Per gli assicurati appartenenti ai livelli dei quadri 1, 2 e 3 vige la scala seguente:

Categoria Totale accrediti

complementari in percento del salario soggetto a contributi

Di cui accrediti complementari da parte della persona assicurata in %

Di cui accrediti complementari da parte del datore di lavoro in %

1 3 1 2

2 4 2 2

Per gli assicurati appartenenti al livello della direzione vige la scala seguente:

Categoria Totale accrediti

complementari in percento del salario soggetto a contributi

Di cui accrediti complementari da parte della persona assicurata in %

Di cui accrediti complementari da parte del datore di lavoro in %

1 5 1 4

2 6 2 4

3 7 3 4

Se al momento dell’entrata la persona assicurata non sceglie nessuna categoria, gli accrediti complementari vengono accreditati automaticamente secondo la categoria 1.

Il passaggio a un’altra categoria per l’anno successivo deve essere comuni­

cato alla PIG entro fine ottobre dell’anno in corso. Senza notifica, la persona assicurata rimane nella categoria attuale.

La categoria scelta dalla persona assicurata deve essere mantenuta per 12 mesi.

Art. 13

Assicurazione bonus

1 Per gli assicurati dei livelli di quadri da 1 a 3 e della direzione che ricevono dei bonus, queste componenti di salario sono assicurate, sempre che al momento del versamento sussista ancora il rapporto di lavoro.

(13)

sociale e viene corrisposto dalla persona assicurata e dal datore di lavoro in misura paritetica.

3 Gli accrediti di risparmio nell’assicurazione bonus vengono remunerati dal 1° gennaio successivo alla loro esigibilità ai sensi dell’art. 15 cpv. 4.

4 L’avere di risparmio nell’assicurazione bonus diventa esigibile in caso di pensionamento, invalidità, uscita o alla fine del prolungamento dell’assicura­

zione. L’importo acquisito viene corrisposto in aggiunta ad altre prestazioni stabilite secondo il presente piano di previdenza. In caso di decesso i versa­

menti personali vengono versati come capitale di decesso.

L’importo dell’avere di risparmio nell’assicurazione bonus viene versato come segue:

a) in caso di pensionamento alla persona assicurata sotto forma di capitale;

b) in caso d’invalidità alla persona assicurata sotto forma di capitale, in proporzione al grado d’invalidità;

c) in caso di uscita alla persona assicurata;

d) alla fine del prolungamento dell’assicurazione: a favore della persona assicurata.

Art. 14

Contributi della persona assicurata e del datore di lavoro

1 Il contributo della persona assicurata viene calcolato in percentuale del salario soggetto a contributi e tenendo conto dell’età della persona assicu­

rata (differenza tra anno civile corrente e anno di nascita).

(14)

Per gli assicurati con stipendio orario i contributi ammontano:

Età Contributo di

risparmio in %

Contributo di rischio in %

Totale in %

18 – 24 0.00 1.50 1.50

25 – 34 2.50 1.50 4.00

35 – 44 3.55 1.50 5.05

45 – 54 5.35 1.50 6.85

55 – 65/64 6.40 1.50 7.90

66/65 – 70 6.40 0.00 6.40

Il datore di lavoro corrisponde almeno lo stesso contributo di risparmio e di rischio come quello della persona assicurata. Sono esclusi gli assicurati nel prolungamento dell’assicurazione dopo l’uscita ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 del regolamento di previdenza.

2 Per assicurati che appartengono ai quadri viene riscosso in aggiunta, in base alla loro scelta di categoria, il seguente contributo in percentuale del salario soggetto a contributi:

Livelli di quadri 1, 2 e 3

Categoria Accredito complementare

da parte della persona assicurata in %

Accredito complementare da parte del datore di lavoro in %

1 1 2

2 2 2

Livello della direzione

Categoria Accredito complementare

da parte della persona assicurata in %

Accredito complementare da parte del datore di lavoro in %

1 1 4

2 2 4

3 3 4

(15)

3 Per assicurati ai quali vengono versati dei bonus, il contributo di risparmio della persona assicurata corrisponde al 5 % dell’importo versato. Il datore di lavoro corrisponde contributi di risparmio del medesimo ammontare.

4 I contributi della persona assicurata vengono dedotti dal salario da parte del datore di lavoro ogni mese o al momento del versamento dei bonus.

5 La commissione di previdenza decide, nell’ambito della situazione finan­

ziaria della cassa di previdenza in merito alla riscossione di costi di ammini­

strazione.

Art. 15

Tassi d’interesse

1 L’entità dei seguenti tassi d’interesse è fissata nell’appendice 1.

2 Il tasso di remunerazione dell’avere di vecchiaia viene fissato dalla commissione di previdenza per l’anno successivo.

3 Il tasso di remunerazione del conto PA corrisponde al tasso per la remunera­

zione dell’avere di vecchiaia.

4 Il tasso di remunerazione del conto per i bonus corrisponde al tasso per la remunerazione dell’avere di vecchiaia.

5 Il tasso d’interesse per calcolare la proiezione dell’avere di vecchiaia viene stabilito annualmente dalla commissione di previdenza.

6 Il tasso d’interesse minimo LPP viene fissato annualmente dal Consiglio

(16)

Art. 16

Prestazioni di vecchiaia

1 L’importo annuo della rendita di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia disponibile all’inizio della riscossione della rendita moltiplicato per l’aliquota di conversione che corrisponde in quel momento all’età della persona assi­

curata (calcolata in anni e mesi):

Età Aliquote di conversione in %

2021 2022 dal 2023

55 4.30 4.05 3.80

56 4.40 4.15 3.90

57 4.50 4.25 4.00

58 4.60 4.35 4.10

59 4.70 4.45 4.20

60 4.80 4.55 4.30

61 4.90 4.65 4.40

62 5.05 4.80 4.55

63 5.20 4.95 4.70

64 5.35 5.10 4.85

65 5.50 5.25 5.00

66 5.65 5.40 5.15

67 5.80 5.55 5.30

68 6.00 5.75 5.50

69 6.20 5.95 5.70

70 6.40 6.15 5.90

L’aliquota di conversione viene calcolata in base al mese esatto.

2 In caso di inizio della rendita il 1° gennaio, viene applicata l’aliquota di con­

versione dell’ultimo anno civile.

Art. 17

Rendita transitoria

1 La rendita transitoria è un anticipo della PIG, compensato con una decurta­

zione vitalizia di effetto immediato o con una riduzione dell’avere di vecchia­

Prestazioni

(17)

56 8.044 7.278

57 7.213 6.432

58 6.372 5.571

59 5.518 4.694

60 4.649 3.799

61 3.764 2.884

62 2.861 1.948

63 1.935 0.987

64 0.983 0.000

3 L’età della persona assicurata viene calcolata in anni e mesi; per le frazioni di un anno le aliquote interpolate sono applicate all’età così calcolata.

4 La rendita transitoria viene versata dal giorno del pensionamento (parziale) anticipato. La fine corrisponde all’inizio del diritto della rendita ordinaria di vecchiaia AVS.

5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordi­

naria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso.

Eventuali prestazioni per i superstiti vengono calcolate sulla base della ren­

dita di vecchiaia ridotta ai sensi del cpv. 1.

6 La rendita transitoria al momento del pensionamento non subisce più alcun

(18)

Art. 18

Pensionamento anticipato su richiesta del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro può pensionare una persona assicurata prima del raggiun­

gimento dell’età ordinaria di pensionamento. Le prestazioni di vecchiaia si basano sull’intero avere di vecchiaia accumulato fino al pensionamento anticipato, aumentato dei contributi di risparmio del datore di lavoro che avrebbero potuto ancora essere corrisposti sulla base dello stipendio assicu­

rato al momento del pensionamento fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, e l’aliquota di conversione per l’età al momento del pensionamento anticipato.

2 Su richiesta del datore di lavoro, la persona uscente prima dell’età ordinaria di pensionamento ha diritto a una rendita transitoria dell’ammontare massi­

mo della rendita intera AVS, sempre che al momento del pensionamento anticipato abbia compiuto il 58° anno d’età.

L’ammontare della rendita transitoria viene subordinato all’età di pensiona­

mento e alla situazione di reddito del collaboratore prima del pensiona­

mento. Esso viene regolato in modo più preciso in un accordo individuale tra il datore di lavoro e il collaboratore.

3 Il datore di lavoro indennizza alla PIG, al momento dell’inizio del pagamento, i costi per i contributi del datore di lavoro e le rendite transitorie scontate al tasso d’interesse tecnico dal momento del pensionamento anticipato fino al pensionamento ordinario della persona assicurata.

Art. 19

Ammontare della rendita intera d’invalidità

1 L’ammontare della rendita intera d’invalidità temporanea corrisponde al 55 % dell’ultimo salario soggetto a contributi per i collaboratori con stipen­

dio mensile fisso.

2 La rendita intera d’invalidità temporanea corrisponde al 25 % del salario soggetto a contributi per i collaboratori con stipendio orario.

(19)

Art. 20

Esonero dai contributi

Il diritto all’esonero dai contributi matura con il diritto alla rendita d’invali­

dità temporanea. Gli accrediti di vecchiaia e gli accrediti complementari vengono forniti fino al recupero della capacità di guadagno o lavorativa, al massimo tuttavia fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.

L’ammontare degli accrediti complementari corrisponde agli accrediti complementari assicurati prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa. In caso di invalidità parziale l’esonero dai contributi si limita alla quota di invalidità del salario soggetto a contributi.

Art. 21

Ammontare della rendita per coniugi/partner conviventi

1 L’ammontare della rendita annua per coniugi/partner conviventi corrisponde:

a) se il coniuge/partner convivente deceduto era attivo: al 60 % della rendita d’invalidità assicurata;

b) se il coniuge/partner convivente deceduto era invalido o pensionato:

al 60 % della rendita d’invalidità o di vecchiaia in corso al momento del suo decesso.

2 Se il coniuge superstite/partner convivente è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata deceduta, l’ammontare della rendita annua per coniugi/partner conviventi si riduce dell’1 % per ogni anno che eccede la differenza di dieci anni.

(20)

Art. 23

Ammontare della rendita per i figli

1 L’importo annuo della rendita per i figli corrisponde:

a) se la persona assicurata è invalida o pensionata: al 20 % della rendita d’invalidità o di vecchiaia annua;

b) se la persona deceduta era un assicurato attivo: al 20 % della rendita d’invalidità assicurata al momento del decesso;

c) se la persona deceduta assicurata era invalida o pensionata: al 20 % della rendita corrente d’invalidità o di vecchiaia annua al momento del decesso.

2 Per i figli rimasti orfani di padre e madre, la rendita annua per figli viene raddoppiata.

Art. 24

Avere massimo nel conto PA

1 La somma di riscatto massima per il prefinanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia della rendita transitoria in caso di pensionamento anticipato viene calcolata in percentuale del salario soggetto a contributi, tenendo conto dell’età della persona assicurata.

2 L’importo massimo viene comunicato dalla direzione della PIG alla persona assicurata dietro richiesta.

(21)

Art. 25

Garanzia delle rendite in corso

L’entrata in vigore del piano di previdenza dal 1° gennaio 2019 non ha alcun effetto sull’importo delle rendite correnti al 31 dicembre 2018, fatti salvi l’art. 22 del regolamento di previdenza PIG (cumulo delle prestazioni in caso d’invalidità e decesso) e l’art. 45 (misure di risanamento).

Art. 26

Rendite d’invalidità correnti

1 Le rendite d’invalidità il cui diritto sia maturato prima del 1° gennaio 2019 si calcolano in base alle disposizioni regolamentari valide alla data di decor­

renza del diritto.

2 La rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di pensionamento si cal­

cola in base all’esistente avere di vecchiaia del beneficiario di una rendita d’invalidità al raggiungimento dell’età di pensionamento. Il salario soggetto a contributi e gli accrediti di vecchiaia in percento del salario soggetto a contributi si basano sul regolamento in vigore all’inizio dell’incapacità lavo­

rativa la cui causa ha condotto all’invalidità. Per l’aliquota di conversione fa stato il regolamento in vigore al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento.

Art. 27

Modifiche del piano di previdenza

1 La commissione di previdenza può modificare il presente piano in qualsiasi

(22)

Art. 29

Testo determinante

1 Il presente piano di previdenza è stato redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue.

2 In caso di discordanze tra il testo tedesco e la versione in un’altra lingua fa fede la versione in lingua tedesca.

Art. 30

Entrata in vigore

1 Il presente piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza 2019. È stato approvato dal consiglio di fondazione il 3 ottobre 2018 ed entra in vigore il 1° gennaio 2019. Esso sostituisce il piano di previdenza entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

2 In caso di formulazioni discordanti tra il piano di previdenza e il regolamento di previdenza fanno stato le disposizioni del regolamento di previdenza.

3 Il piano di previdenza viene pubblicato sul sito web della PIG e consegnato su richiesta agli assicurati e ai beneficiari di rendite in forma cartacea.

4 I seguenti articoli sono stati modificati rispetto all’ultima versione (1° gennaio 2019) ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2021:

Art. 9, Art. 13.4, Art. 14.1, Art. 16.1, Art. 17.2, Art. 30.3 + 4.

PREVIDENZA in globo M

Dr. Reto Waidacher Jan Lewerentz Hermann Dörig Presidente del consiglio Presidente della Direttore

di fondazione commissione di previdenza

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Stampa www.kromer.ch

Pubblicato in lingua italiana, francese e tedesca.

Fa stato la versione in lingua tedesca.

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PREVIDENZA in globo M

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