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Video prova: ultime sentenze

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Video prova: ultime sentenze

Autore: Redazione | 07/02/2022

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali. Le più recenti pronunce giurisprudenziali sulle riprese audio-video.

Con riferimento alle videoregistrazioni occorre fare una distinzione fra quelle che comportano l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni e quelle relative a comportamenti non comunicativi che non fanno insorgere un problema di

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limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni. Pertanto, le riprese video di comportamenti non comunicativi rientrano tra le prove atipiche; l’unico limite che incontrano è quello di non pregiudicare la libertà morale della persona.

Assenza ingiustificata sul luogo di lavoro:

registrazioni video e fotografiche

Il datore di lavoro, onerato di fornire la prova che la condotta del dipendente ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, grava invece sul lavoratore l’onere di provare elementi che possano giustificarlo. Nella specie, è stato affermato, con accertamento di fatto genericamente contestato, che le risultanze probatorie acquisite dalla Commissione di disciplina erano basate su analitiche indagini svolte dai Carabinieri anche con l’ausilio di registrazioni video e fotografiche rispetto alle quali il lavoratore aveva mosso solo debole contestazione.

Il lavoratore non aveva assolto l’onere di allegare e di provare elementi, relativi alla sussistenza di cause di giustificazione o di dipendenza da causa a lui non imputabile delle assenze o false attestazioni, in grado di indurre il giudice di appello a ritenere insussistenti le condotte addebitategli causa del recesso. Tale statuizione non è oggetto di circostanziata censura.

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2021, n.5478

Deposito integrale degli atti d’indagine

In tema di assunzione in incidente probatorio della testimonianza di una persona minorenne o degli altri soggetti di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., la violazione dell’obbligo di integrale discovery, sancito dall’art. 393, comma 2-bis, c.p.p., determina, ex art. 178, lett. c), c.p.p., quando gli atti di indagine non depositati abbiano un’obiettiva rilevanza rispetto all’oggetto della prova, la nullità della stessa; qualora, invece l’omissione riguardi atti assolutamente irrilevanti, essa si traduce in una mera irregolarità eventualmente rilevante ai soli fini di cui all’art.

124 c.p.p., giacché, in tale ipotesi, non è in alcun modo limitato il diritto al contraddittorio in condizioni di parità delle armi rispetto al pubblico ministero.

(Fattispecie relativa all’omesso deposito di un video pedopornografico, costituente

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corpo del reato, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p.).

Cassazione penale sez. III, 24/02/2021, n.16673

Riprese delle effusioni e dei rapporti sessuali fra l’indagato e la minore vittima di violenza sessuale

Le riprese audio-video, disposte previa autorizzazione del giudice, delle effusioni e dei rapporti sessuali tra l’indagato e la minore vittima di violenza sessuale, intrattenuti all’interno di un domicilio privato, sono utilizzabili in quanto configurano intercettazioni di comportamenti comunicativi, ancorché di tipo non verbale, espressivi di interazione ed idonei a trasmettere contenuti del pensiero o stati d’animo.

Cassazione penale sez. III, 22/07/2020, n.31515

Impossibilità per l’imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese

In tema di intercettazioni di comunicazioni, l’impossibilità per l’imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all’integrazione probatoria.

Cassazione penale sez. II, 10/07/2020, n.22500

I fotogrammi estrapolati da videoregistrazioni effettuate da privati

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti

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filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. (Fattispecie relativa a registrazioni audio-video di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di sicurezza).

Cassazione penale sez. V, 21/02/2020, n.21027

Tentativo di violenza sessuale: la prova della finalità dell’imputato

In tema di tentativo di violenza sessuale, in assenza del contatto fisico dell’imputato con la persona offesa, la prova della finalità di soddisfacimento dell’impulso sessuale può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che aveva attribuito rilievo al rinvenimento, nel “personal computer” dell’imputato, di alcuni video riproducenti pratiche sessuali compatibili con la scena che lo stesso aveva cominciato a ricreare con le vittime minorenni, prima dell’involontaria interruzione dell'”iter criminis”).

Cassazione penale sez. V, 29/05/2019, n.39044

Sistemi di videosorveglianza: acquisizione di filmati e immagini

Nella nozione di “accertamento” in ipotesi “irripetibile ” (articolo 360 del codice di procedura penale) non rientrano le attività che si risolvono nella constatazione o nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato o alla sua prova, che si esauriscono in semplici “rilievi”, bensì vi rientrano solo le attività che si risolvono nello studio e nella elaborazione critica di tali rilievi, definibili come “irripetibili” se non sono più riproducibili in dibattimento se non con la definitiva perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinità.

Per l’effetto, non sono qualificabili come accertamenti tecnici, ai fini della possibile applicabilità della disciplina di cui all’articolo 360 del codice di procedura penale, i prelievi di polvere da sparo, l’esaltazione e successiva estrazione delle impronte digitali, l’estrazione di copia di files da un computer, l’attività di

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estrapolazione di fotogrammi da un supporto video (da queste premesse, la Corte ha escluso dovesse applicarsi la disciplina sugli accertamenti tecnici irripetibili ex articolo 360 del codice di procedura penale relativamente all’attività di acquisizione dei filmati e delle immagini tratte da un sistema di videosorveglianza, sostenendo al riguardo che i files riproducenti le videoriprese effettuate per mezzo dell’impianto di videosorveglianza dovessero invece considerarsi come dei “documenti”, acquisibili nel processo secondo la disciplina dettata dall’articolo 234 del codice di procedura penale).

Cassazione penale sez. VI, 20/12/2018, n.15838

Giudizio abbreviato: sono utilizzabili le immagini di videosorveglianza?

La scelta del rito speciale del giudizio abbreviato consente di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, un valore probatorio di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie.

Pertanto sono pienamente utilizzabili tutti a fini di prova tutti gli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, non viziati da inutilizzabilità patologica – inerente agli atti probatori assunti contra legem – ivi comprese, quale prova documentale, le immagini delle telecamere di video – sorveglianza.

Tribunale Taranto sez. I, 07/07/2017, n.1410

Video riprese: uso nel procedimento penale

Sono pienamente utilizzabili nel procedimento penale le video riprese realizzate all’interno, all’esterno di un ufficio postale e in strada pur in mancanza dell’apposizione dell’avviso “area video sorvegliata” prescritto dagli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto la violazione della disciplina a tutela della privacy non può costituire uno sbarramento rispetto alle preminenti esigenze di accertamento del processo penale.

Cassazione penale sez. II, 21/04/2017, n.28367

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Videoriprese di comportamenti non comunicativi: sono intercettazioni?

Costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell’A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo.

(Fattispecie in cui la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, in quanto fondato sulle risultanze di intercettazioni ambientali – consistenti in riprese audio-video contenenti messaggi, parole e gesti comunicativi – inutilizzabili, per mancanza in atti dei decreti di autorizzazione e dei successivi provvedimenti di proroga).

Cassazione penale sez. VI, 04/11/2016, n.52595

Video per valutare la legittimità del recesso datoriale

Il mero disconoscimento, operato in prima udienza dal lavoratore, della data e dell’ora del video che lo ritrae mentre esegue lavori sul tetto della propria abitazione nel periodo di malattia, non è idoneo, alla stregua dell’art. 2712 c.c., a contestare la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale, e, determinando l’accertamento della circostanza che, così come oggetto della riproduzione tecnica, egli si era effettivamente trovato sul lastrico solare della propria abitazione a svolgere attività documentate dal video e per il tempo risultante dal filmato, consente l’utilizzabilità di dette risultanze ai fini della decisione sulla legittimità del recesso datoriale.

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, n.18507

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Video e indagini preliminari

Non è necessaria alcuna sottoscrizione per l’utilizzo processuale di riprese video effettuate fuori dalle indagini preliminari.

Le riprese video effettuate al di fuori delle indagini preliminari sono prove documentali contenenti la descrizione immediata di un fatto, acquisibili ex art.

234 cod. proc. pen. e utilizzabili processualmente senza necessità di alcuna sottoscrizione, spettando al giudice di accertarne, caso per caso, l’autenticità.

Cassazione penale sez. III, 13/09/2016, n.46156

Video pornografici inviati su Facebook

In tema di applicazione di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza non costituiscono le prove per dimostrare la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio ma elementi tali da poter fare una prognosi positiva sulla futura acquisizione delle stesse.

(Nel caso di specie, si trattava di un soggetto che aveva adescato minorenni attraverso vari profili di Facebook inviando numerosi video pornografici che riproducevano un uomo che si masturbava, ed avendo la Polizia Postale individuato i profili Facebook utilizzati per contattare le ragazze minorenni cui erano associati indirizzi IP specificatamente identificati, risalendo poi all’acquisizione di tabulati telefonici all’utenza intestata all’indagato, sussistevano i gravi indizi di colpevolezza).

Ufficio Indagini preliminari Bari, 09/12/2015

Videoregistrazioni effettuate dai privati:

sono prove documentali?

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

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Cassazione penale sez. II, 04/02/2015, n.6515

Valutazione delle prove documentali

Il giudice di appello, per riformare “in peius” una sentenza di assoluzione, non è obbligato – in base all’art. 6 Cedu, così come interpretato dalla Corte EDU del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia – alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (nella specie, una ripresa video).

Cassazione penale sez. II, 25/02/2014, n.13233

Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma 2, c.p.p., il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti;

diversamente nell’ipotesi contemplata dall’art. 603, comma 1, c.p.p., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività.

(Nella specie si trattava dell’acquisizione di un supporto audio-video, costituente prova nuova perché acquisito dopo la sentenza di primo grado).

Cassazione penale sez. II, 10/05/2012, n.31065

Videoregistrazioni: possono essere eseguite all’interno del domicilio?

In tema di videoregistrazioni occorre distinguere fra quelle che implicano l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni, disciplinate dagli artt. 266 ss. c.p.p., e quelle relative a comportamenti “non comunicativi”, sprovviste di apposita disciplina e non equiparabili alle prime, in quanto queste ultime non

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pongono un problema di limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Ne consegue, pertanto, che le riprese video di comportamenti “non comunicativi”

– anche se eseguite dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa – vanno incluse nella categoria delle prove atipiche e sono soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 c.p.p. ed incontrano l’unico limite di non pregiudicare la libertà morale della persona.

In particolare, tali videoregistrazioni non possono essere eseguite all’interno del

“domicilio”, in quanto l’invasione della sfera della libertà domiciliare è lesiva dell’art. 14 Cost.; ove invece effettuate altrove, esse sono lecite e, costituendo prova irripetibile, sono utilizzabili e possono essere validamente acquisite anche al fascicolo del dibattimento.

Quanto alla nozione di domicilio, non vi rientra il locale di un ufficio pubblico, ove pure questo costituisca il luogo di lavoro dell’indagato, atteso che esso manca di quelle caratteristiche di esclusività e stabilità del godimento da parte della persona videoripresa.

Cassazione penale sez. II, 26/05/2011, n.31630

Riprese e licenziamento del lavoratore

Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di consentire l’utilizzazione delle riprese video dell’ambiente in cui, secondo la motivazione del licenziamento, era avvenuta l’apprensione indebita di un plico contenente valori da parte del lavoratore, visto che tali riprese apparivano potenzialmente idonee a evidenziare la commissione dell’illecito contestato).

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, n.6498

Note

Autore immagine: videoregistrazioni di MemoryMan

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