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In vigore dal 1 Gennaio 2010

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RINA S.p.A.

Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000 E-MAIL info@rina.org - WEB www.rina.org C.F./P.Iva 03794120109

Cap. Soc. EURO 30.192.800,00 i.v.

R.I. Genova N. 03794120109

Norme per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero

dell’Interno della Repubblica Italiana

In vigore dal 1 Gennaio 2010

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CONDIZIONI GENERALI

Definizioni

"Regolamenti", nelle presenti Condizioni Generali, significa i seguenti documenti emessi dalla Società:

- Regolamenti per la Classificazione delle navi o delle unità partico- lari;

- Norme Complementari contenenti la disciplina per la certificazione di prodotti, impianti, sistemi e altro o contenenti i requisiti per l'asseg- nazione di notazioni addizionali di classe;

- Norme per l'applicazione di Norme Statuali, contenenti le regole per lo svolgimento dei compiti delegati dalle Amministrazioni - Guide per lo svolgimento di determinate attività connesse ai Servizi.

- Qualsiasi altro documento tecnico, quali ad es. Varianti o Interpre- tazioni Normative.

"Servizi" significa le attività descritte nel successivo Articolo 1, rese dalla Società su richiesta fatta dalla Parte Interessata o in nome e per conto di questa.

"Società" o "RINA" significa RINA S.p.A. e/o tutte le Società appartenenti al Gruppo RINA che forniscono i Servizi.

"Tecnico" significa personale tecnico operante per conto della Società nell'esecuzione dei Servizi.

"Parte Interessata" significa il soggetto, diverso dalla Società, che abbia un interesse o una responsabilità rispetto alla Nave, al prodotto, all'impianto o al sistema oggetto di classificazione o certificazione (quale ad es. l'Armatore della Nave ed i suoi rappresentanti, il costruttore della Nave o delle macchine o il fornitore di parti da collaudare) che richieda, o per conto del quale siano richiesti, i Servizi.

"Armatore" significa il Proprietario, l'Armatore o il Gestore o qualsiasi altra parte tenuta, per legge o per contratto, a mantenere la Nave atta alla navigazione o all'esercizio, con particolare riguardo alle disposizioni relative al mantenimento della classe indicate nella Parte A, Capitolo 2 dei Regolamenti per la Classificazione delle Navi o nelle corrispondenti norme previste dai Regolamenti specifici.

"Amministrazione" significa il Governo dello Stato di cui la Nave è autorizzata a battere la bandiera o sotto la cui autorità viene autorizzata ad operare nel caso specifico.

"Nave" significa navi, imbarcazioni, natanti e altre unità particolari, quali ad es. strutture offshore, galleggianti, mezzi subacquei.

Articolo 1

1.1. – L'oggetto della Società è, tra gli altri, la classificazione e la certificazione di Navi, e la certificazione di loro parti e componenti.

La Società:

– stabilisce e sviluppa i Regolamenti;

– pubblica il Libro Registro;

– emette Certificati, Dichiarazioni e Rapporti sulla base dei suoi interventi.

1.2. – La Società prende parte anche alla applicazione di norme e standard nazionali e Internazionali, per delega di diversi Governi.

1.3. – La Società svolge attività di assistenza tecnica su richiesta e fornisce servizi particolari al di fuori dell'ambito della classificazione, che sono soggetti alle presenti condizioni generali, tranne ove espressamente derogate nel contratto particolare.

Articolo 2

2.1. – I Regolamenti sviluppati dalla Società riflettono lo stato delle conoscenze tecniche della stessa al tempo della loro pubblicazione.

La Società pertanto, pur impegnandosi, anche mediante i propri servizi di Ricerca e Sviluppo, ad un costante aggiornamento, non garantisce la loro corrispondenza allo stato della scienza e della tecnica al momento della pubblicazione, né tantomeno rispetto a sviluppi successivi delle conoscenze tecniche della Società o di altri.

2.2. – La Parte Interessata è tenuta a conoscere i Regolamenti sulla cui base vengono prestati i Servizi. Con particolare riguardo ai Servizi di Classificazione, particolare attenzione dovrà essere prestata alle norme in tema di sospensione, revoca e ripristino della Classe. In caso di dubbi o imprecisioni, la Parte Interessata dovrà rivolgersi tempestivamente alla Società per avere chiarimenti.

I Regolamenti per la Classificazione sono pubblicati sul sito Internet della Società: www.rina.org.

2.3. – La Società esercita la dovuta diligenza e capacità:

- nella scelta dei propri Tecnici

- nell’esecuzione dei propri Servizi, considerando lo stato della tecnica in uso all’epoca in cui tali Servizi sono effettuati.

2.4. – Le visite eseguite dalla Società comprendono esami visivi e prove non distruttive, ma non sono limitate a detti accertamenti.

Tranne ove diversamente previsto, i controlli sono eseguiti con tecniche di campionamento e non consistono nell'esame o nel monitoraggio completo di ogni singolo elemento della Nave o dei beni oggetto di certificazione. Le visite ed i controlli eseguiti dalla Società a bordo delle navi non comportano necessariamente la presenza costante e continuativa dei Tecnici incaricati.

La Società può anche affidare prove di laboratorio, ispezioni subacquee ed altri accertamenti a qualificati fornitori di servizi che li eseguono sotto la loro responsabilità.

Le prassi e le procedure di visita sono scelte dalla Società sulla base delle proprie esperienze e conoscenze ed in accordo con gli standard tecnici generalmente accettati nel settore.

Articolo 3

3.1. – La classe assegnata ad una Nave, così come i rapporti, le dichiarazioni, i certificati o qualsiasi altro documento o informazione emessi dalla Società riflettono il parere discrezionale della Società circa la conformità, all'epoca in cui il Servizio è prestato, della Nave o del prodotto oggetto di certificazione, rispetto ai Regolamenti applicabili.(dato l'uso previsto ed entro i relativi limiti di tempo).

La Società non ha alcun obbligo di rendere dichiarazioni, o fornire informazioni, su elementi o fatti che non rientrano nell'oggetto specifico del Servizio richiesto dalla Parte Interessata o per suo nome e conto.

3.2. – A nessun rapporto, dichiarazione, annotazione su disegno, esame, Certificato di Classe o documento o informazione emessi o rilasciati in esecuzione dei Servizi prestati dalla Società possono essere attribuiti effetti o implicazioni legali diversi dall'attestazione che, sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Società, la Nave, la struttura, i materiali, le apparecchiature, i macchinari o qualsiasi altro elemento cui tale documento o informazione si riferiscono sono conformi ai Regolamenti. Tale documento è rilasciato solamente per l'uso della Società, dei suoi comitati e dei suoi clienti o di altri organismi autorizzati e per nessun altro fine. La Società non assume pertanto alcun obbligo in relazione agli atti compiuti o ai documenti emessi da altre parti sulla base delle dichiarazioni o informazioni rilasciate dalla stessa. La validità, l'applicazione, il significato e l'interpretazione di un Certificato di Classe, o di qualsiasi altro documento o informazione forniti dalla Società in relazione ai propri Servizi, sono disciplinati dai Regolamenti della Società che è l'unica competente a fornirne l'interpretazione ufficiale. Qualsiasi contrasto relativo a questioni tecniche tra la Parte Interessata ed il Tecnico nell'esecuzione delle sue funzioni deve essere portato il più presto possibile, per iscritto, a conoscenza della Società la quale risolve ogni divergenza di opinione o vertenza.

3.3. – La classificazione di una Nave, o il rilascio di un certificato o altro documento connesso alla classificazione o certificazione e in generale alla prestazione dei Servizi da parte della Società hanno la validità ad essi conferita dai Regolamenti della Società all'epoca dell'assegnazione della classe o del rilascio del certificato; in nessun caso essi equivalgono ad un'attestazione o garanzia di navigabilità, integrità strutturale, qualità o idoneità ad un particolare scopo o servizio di qualsiasi Nave, struttura, materiale, apparecchiatura o macchinario ispezionati o collaudati dalla Società.

3.4. – Qualsiasi documento rilasciato dalla Società in relazione ai propri interventi rappresenta le condizioni della Nave o dell'oggetto della certificazione o di altra attività all'epoca dell'accertamento.

3.5. – I Regolamenti, le visite e le attività effettuate dalla Società, i rapporti, i certificati e gli altri documenti rilasciati dalla Società non sono intesi a sostituire per nessuna ragione gli obblighi e le responsabilità di altre parti quali, a titolo esemplificativo, Governi, progettisti, costruttori, fabbricanti, riparatori, fornitori, imprenditori, subcontraenti, Armatori, gestori, noleggiatori, assicuratori, venditori o acquirenti di una Nave o altro prodotto o sistema sottoposto a ispezione.

Detti documenti e attività non esimono tali parti da qualsiasi adempimento garanzia, onere, responsabilità, dovere o obbligo (anche di natura contrattuale), da essi esplicitamente o implicitamente assunti o comunque loro incombenti, né conferiscono a tali parti alcun diritto, pretesa o titolo nei confronti della Società.

Con particolare riguardo ai doveri dell'Armatore, i Servizi svolti dalla Società non lo esimono dall'obbligo di assicurare un'adeguata manutenzione della Nave e di garantirne la navigabilità in ogni momento.

Parimenti, i Regolamenti, le visite effettuate, i rapporti, i certificati e gli altri documenti rilasciati dalla Società non sono finalizzati a garantire gli eventuali acquirenti della nave, di suoi componenti o di altro bene oggetto di verifica o certificazione o a manlevare il venditore degli stessi rispetto agli obblighi loro incombenti in base alla legge o al contratto quanto alla qualità, al valore commerciale o alle caratteristiche del bene oggetto di transazione.

Pertanto, in nessun caso la Società si assumerà gli obblighi incombenti sui soggetti sopra menzionati, anche quando è chiamata ad esprimere pareri in relazione a materie non coperte dai propri Regolamenti o altri documenti.

In considerazione di quanto precede, nonché dei limiti di responsabilità previsti al successivo art. 5, la Parte Interessata si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi richiesta o reclamo di terzi, così come da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli stessi, in relazione all'esecuzione dei Servizi.

In quanto non espressamente disciplinati nelle presenti Condizioni Generali, i doveri e le responsabilità dell'Armatore e delle Parti Interessate nei riguardi dei Servizi prestati dalla Società sono descritti nei Regolamenti applicabili al Servizio specificamente reso.

Articolo 4

4.1. – Qualsiasi richiesta di Servizi della Società deve essere sottoposta per iscritto e firmata dalla Parte Interessata o da altri per suo conto. Tale richiesta sarà considerata irrevocabile appena sarà ricevuta dalla Società e comporterà l'accettazione da parte del richiedente delle rispettive prescrizioni dei Regolamenti, ivi comprese

(4)

le presenti Condizioni Generali. Non appena la richiesta scritta è accettata dalla Società, si intenderà stipulato un contratto tra la Società e la Parte Interessata, regolato dalle presenti Condizioni Generali.

4.2. – La Parte Interessata e il soggetto che ha richiesto il Servizio saranno congiuntamente e solidalmente responsabili per il pagamento dei compensi e delle spese dovuti alla Società per i Servizi resi, anche se non portati a termine per cause non imputabili alla Società . In tale ultimo caso la Società non potrà essere ritenuta responsabile per mancata esecuzione, o parziale esecuzione, dei Servizi richiesti. Nel caso di pagamento ritardato possono essere richiesti gli interessi maturati nella misura del tasso di interesse legale vigente, aumentato di due punti percentuale.

4.3. – Il contratto per la Classificazione di una Nave o per la prestazione di altri Servizi può essere risolto, e gli eventuali certificati revocati, a richiesta di una delle parti a condizione che venga dato un preavviso per iscritto di almeno 30 giorni. Il mancato pagamento, anche solo parziale, dei compensi dovuti per i Servizi prestati dalla Società darà diritto alla stessa di risolvere il contratto con effetto immediato e di sospendere l'esecuzione dei Servizi.

In ogni caso di interruzione del contratto, saranno dovuti alla Società i compensi per l'attività prestata fino al momento dell'interruzione e le spese sostenute in previsione di attività già programmate; resta salvo il diritto ad eventuali indennità o risarcimenti dovuti alla Società in conseguenza della risoluzione stessa,

Con particolare riguardo alla Classificazione e certificazione di navi, a meno che la Società non decida diversamente, la risoluzione del contratto implica che l'assegnazione della classe alla Nave viene rifiutata oppure, se la Nave è già classificata, che la classe è sospesa o ritirata; gli eventuali certificati statuali emessi dalla Società saranno anch'essi revocati, laddove previsto dagli Accordi tra la Società e il Governo di cui la Nave batte bandiera.

Articolo 5

5.1. – Nel prestare i Servizi, come pure nel dare informazioni o pareri ad essi correlati, la Società, i suoi Tecnici, dipendenti o agenti operano con la dovuta diligenza al fine di una corretta esecuzione dell'incarico. Tuttavia, stante la natura delle attività svolte (v. art. 2.4), non è possibile garantire l'assoluta precisione, correttezza e completezza delle informazioni o dei pareri forniti. La Società non presta alcuna garanzia esplicita od implicita.

Pertanto, salvo quanto previsto al seguente paragrafo 5.2, ed anche nel caso di attività eseguite per delega di Governi, né la Società, né alcuno dei suoi Tecnici sarà responsabile di qualsiasi perdita, danno o spesa di qualunque natura sostenuta da qualsiasi persona, sia in via contrattuale, sia in via extracontrattuale, derivanti dall'esecuzione dei Servizi.

5.2. – Ferme restando le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.1, qualora un utente dei Servizi della Società dimostri di aver subito una perdita o un danno a causa di qualche azione od omissione negligente da parte della Società, dei suoi Tecnici, dipendenti o agenti, la Società risarcirà il danno dimostrato fino a concorrenza della somma non superiore a cinque volte l'ammontare dei compensi fatturati per le specifiche prestazioni, informazioni o pareri da cui è derivata la perdita o il danno o, se non sono stati fatturati compensi, fino a un massimo di centomila Euro. Qualora i compensi fatturati siano relativi a diversi Servizi, al fine di calcolare il limite massimo risarcibile, l'ammontare dei compensi sarà determinato con riferimento alla stima del tempo impiegato nell'esecuzione del Servizio dal quale è derivato il danno o la perdita.

Qualsiasi responsabilità per perdite o danni indiretti o

"consequenziali" e per le relative spese è espressamente esclusa. In ogni caso, indipendentemente dall'ammontare dei compensi fatturati, l'ammontare massimo risarcibile dalla Società non potrà essere superiore a 1 milione di Euro. Il risarcimento previsto in questo paragrafo non implica assunzione di obblighi e/o ammissione di responsabilità da parte della Società e sarà corrisposto senza pregiudizio di quanto previsto dalla clausola di esclusione della responsabilità contenuta nel precedente paragrafo 5.1.

5.3. – Qualsiasi reclamo per perdita o danni di qualunque natura in virtù delle disposizioni qui stabilite deve essere formulato alla Società per iscritto, entro il termine più breve tra: TRE MESI dalla data in cui i Servizi sono stati eseguiti o TRE MESI dalla data in cui i i danni sono stati scoperti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza da ogni diritto o azione nei confronti della Società.

Articolo 6

6.1. – Qualsiasi vertenza derivante da, o connessa con, i Regolamenti o i Servizi della Società, comprese eventuali questioni riguardanti obblighi, responsabilità o limitazione della responsabilità della Società, sarà soggetta alla legge italiana e risolta mediante arbitrato affidato ad un collegio di tre arbitri che procederanno in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di Milano.

L'arbitrato avrà sede a Genova.

6.2. – Tuttavia, per le controversie relative al mancato pagamento dei compensi e/o delle spese dovuti alla Società per i Servizi, la stessa avrà la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo in cui ha sede, legale o operativa, la Parte Interessata o il soggetto che ha richiesto il Servizio.

In caso di azioni avviate da terzi nei confronti della Società davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Società avrà altresì la facoltà di esperire chiamate di terzo nei confronti della Parte Interessata o del soggetto che ha richiesto il Servizio davanti ala medesima Autorità Giudiziaria Ordinaria, al fine di essere manlevata ai sensi del precedente articolo 3.5.

Articolo 7

7.1. – Tutti i disegni, le specifiche, i documenti e le informazioni forniti alla o emessi dalla Società o di cui questa può venire a conoscenza, in occasione dell'esecuzione dei propri Servizi, saranno trattati come documenti riservati e non saranno comunicati a soggetti diversi dall’Armatore senza previa autorizzazione della Parte Interessata, salvo quanto previsto o richiesto dalla normativa internazionale, europea o nazionale applicabile, dallo Statuto dell'IACS o altre normative IACS, ovvero da un ordine di un'Autorità competente. Informazioni sulla situazione e validità dei certificati di classe e statutari, compresi i trasferimenti, i cambiamenti, le sospensioni, le revoche della classe, le raccomandazioni/condizioni di classe, le condizioni o le restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi classificate ed altre informazioni pertinenti, secondo quanto richiesto, possono essere pubblicate sul sito internet o divulgate con altri mezzi senza previa autorizzazione della Parte Interessata.

Informazioni sulla situazione e validità delle altre certificazioni e dichiarazioni possono ugualmente essere pubblicate sul sito internet o divulgate con altri mezzi senza previa autorizzazione della Parte Interessata.

7.2 – Indipendentemente dall'obbligo generale di riservatezza dovuto dalla Società nei confronti dei propri clienti in accordo alla sopraindicata clausola 7.1, i clienti della Società con la presente accettano che la Società partecipi all'Early Warning System dell'IACS il quale richiede che ogni Società Membro o Associata dell’IACS fornisca alle altre Società Membri o Associate dell'IACS informazioni tecniche relative a danni rilevanti, riscontrati sia alle strutture dello scafo che all'apparato motore di navi da essa classificate, come definite nell'Early Warning System dell'IACS (ma non comprendenti alcun disegno relativo alla nave che possa essere di specifica proprietà di un'altra Parte) in modo che tali utili informazioni possano essere condivise ed utilizzate per facilitare il corretto funzionamento dell'Early Warning System. La Società fornirà ai propri clienti dettagli scritti relativi a tali informazioni al momento dell'invio delle stesse alle Società Membri o Associate dell'IACS.

7.3 – Nel caso di trasferimento di classe, aggiunta di una seconda classe o revoca da una "Double/Dual Class", la Parte Interessata si impegna a fornire alla Società o a permettere alla Società di fornire all'altra società di classificazione tutti i piani e i disegni costruttivi, i certificati, i documenti e le informazioni relativi all'unità classificata, compreso il suo archivio storico, che l'altra società di classificazione può richiedere ai fini della classificazione in conformità con la relativa Procedura IACS e con la normativa applicabile. E' dovere dell'Armatore assicurare, quando richiesto, il consenso del costruttore alla fornitura di piani e disegni alla nuova Società di Classificazione, per mezzo di opportune clausole inserite nel contratto di costruzione o tramite altri accordi.

Nel caso in cui la proprietà della Nave o del prodotto o del sistema oggetto di certificazione venga trasferita ad un nuovo soggetto, quest'ultimo avrà diritto di accedere a tutti i relativi disegni, specifiche, documenti o informazioni emessi dalla Società, o di cui questa sia venuta a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei Servizi, anche se relativi ad un periodo antecedente il trasferimento della proprietà.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, la Parte interessata dichiara di avere letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet della Società e di prestare il proprio consenso al trattamento, anche a scopi di informazione commerciale.

Articolo 8

8.1. – Se qualche parte di queste Condizioni Generali dovesse essere dichiarata invalida, ciò non avrà effetto sulla validità delle restanti disposizioni.

8.2. – Nell'eventualità di dubbi riguardanti l'interpretazione di queste Condizioni Generali, prevarrà il testo italiano.

Articolo 9

9.1. – Quando la Società fornisce i propri Servizi ad un Consumatore - ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta - non trovano applicazione le disposizioni di seguito indicate: art. 3.2. (limitatamente alla parte in cui prevede che la Società è l'unica competente a fornire l'interpretazione ufficiale dei Regolamenti); art. 4.2. (limitatamente alla parte in cui prevede che il pagamento dei compensi è dovuto anche per i Servizi non portati a termine per cause non imputabili alla Parte Interessata); art. 5.1 (limitatamente alla parte in cui prevede l'esclusione della responsabilità della Società e dei suoi Tecnici); art.

5.2.; art. 5.3.; art. 6.1. (limitatamente alla parte in cui prevede la competenza di un Collegio Arbitrale che avrà sede a Genova).

(5)

Norme per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana

INDICE

I

1 PREMESSA... 1

2 CAMPO DI APPLICAZIONE... 1

3 ISTANZA ... 1

4 CAMPIONATURA... 1

5 ISCRIZIONE NELL’ELENCO CRONOLOGICO... 2

6 ARCHIVIAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI... 2

7 ESECUZIONE DELLE PROVE ... 2

8 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PROVA ... 2

9 TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DELLE REGISTRAZIONI ... 2

ALLEGATI Allegato 1a MODELLO DI DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PROVA AI SENSI DEL D.M. 21.06.2004 DEL MINISTERO DELL’INTERNO ... 3

Allegato 1b MODELLO DI DOMANDA PER IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI PROVA AI SENSI DEL D.M. 16.02.2007 DEL MINISTERO DELL’INTERNO... 4

Allegato 2 MODELLO DI LETTERA DI RICHIESTA DI NUOVA DOCUMENTAZIONE... 5

Allegato 3 MODELLO DI LETTERA DI RICHIESTA DI CAMPIONATURA NECESSARIA PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE E QUELLA “TESTIMONE” ... 6

Allegato 4 MODELLO N ... 7

Allegato 5 MODELLO DI LETTERA DI COMUNICAZIONE DELL’ISCRIZIONE DELLA PRATICA NELL’ELENCO CRONOLOGICO ... 8

Allegato 6 MODELLO DI LETTERA DI COMUNICAZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA

PER DECORRENZA DEI TERMINI ... 9

(6)
(7)

Norme per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana

1 1 PREMESSA

La Legge 818 del 1984, come attuata con il D.M.

26.03.1985, prevede che le certificazioni di prodotto ai fini della prevenzione incendi possano essere rilasciate da laboratori autorizzati e vigilati per tali fini dal Ministero dell’Interno della repubblica Italiana.

Il RINA è in tale ambito autorizzato, riguardo alla resistenza al fuoco, a classificare gli elementi di separazione verticale non portanti secondo le procedure richieste dal D.M. 16.02.2007 e le porte ed altri elementi di chiusura secondo le procedure richieste dal D.M. 21.06.2004 del Ministero dell’Interno.

Nell’ambito dell’autorizzazione del RINA da parte del Ministero dell’Interno, il D.M. 16.02.2007 si applica a elementi di separazione verticale non portanti e il D.M. 21.06.2004 si applica a porte ed altri elementi di chiusura.

Le presenti norme definiscono i criteri e le procedure seguiti dal RINA ai fini di tale classificazione.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano alla classificazione degli elementi di separazione verticale non portanti e delle porte ed altri elementi di chiusura.

3 ISTANZA

Per l’ottenimento della classificazione dei manufatti il richiedente deve inoltrare al RINA S.p.A - Laboratorio Prove domanda corredata di relativa documentazione tecnica ed amministrativa.

Ai fini del D.M. 21.06.2004, la domanda deve essere redatta secondo il Modello riportato nell’Allegato “1a” e deve riferirsi ad un solo manufatto.

Ai fini del D.M. 16.02.2007, la domanda deve essere redatta secondo il Modello riportato nell’Allegato “1b” e deve riferirsi ad un solo manufatto.

La documentazione tecnica, da redigersi in duplice copia, deve consistere in una relazione tecnica descrittiva del manufatto da sottoporre a prova e nei disegni costruttivi complessivi e di particolare.

La domanda relativa a porte ed altri elementi di chiusura deve contenere l’indicazione della richiesta del requisito REI o RE o del requisito E o EI1 o EI2.

La domanda e la documentazione di cui sopra deve essere timbrata e firmata in originale dal richiedente il certificato di prova.

3.1 ACCETTAZIONE ISTANZA DA PARTE DEL RINA

Il RINA esamina la documentazione dell’istanza come inviata dal richiedente.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza:

• qualora l’esame preliminare della domanda metta in evidenza carenze o irregolarità, il RINA richiede all’interessato, con lettera di cui al Modello riportato nell’Allegato 2, l’invio della nuova documentazione necessaria che sostituirà a tutti gli effetti quella corrispondente già pervenuta.

• se completa e valida, il RINA richiederà con lettera di cui al Modello riportato nell’Allegato 3 la campionatura necessaria per l’esecuzione delle prove e quella “testimone”. La campionatura dovrà essere etichettata in conformità al MOD. N (Allegato 4).

4 CAMPIONATURA

La campionatura che deve essere presentata per le prove di resistenza al fuoco di elementi di separazione verticale non portanti è costituita da un campione.

La campionatura che deve essere presentata per le prove di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura è la seguente:

a) per esposizione su due facce:

n. 2 campioni da provare,

n. 1 campione testimone per eventuale riprova,

n. 1 per verifica composizione o nessuno eseguendo la verifica in fabbrica,

totale n. 4 o n. 3.

b) per esposizione su una faccia:

n. 1 campione da provare,

n. 1 campione testimone per eventuale riprova,

n. 1 per verifica composizione o nessuno eseguendo la verifica in fabbrica,

totale n. 3 o n. 2.

(8)

Norme per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana

2 5 ISCRIZIONE NELL’ELENCO

CRONOLOGICO

Il richiedente la certificazione deve inviare le campionature richieste entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del RINA, il quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico contraddistinguendolo con una sigla alfanumerica, che costituirà il riferimento di certificazione e che dovrà essere riportata su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni ricevuti.

All’atto dell’iscrizione della pratica nell’elenco cronologico, il RINA ne darà comunicazione al richiedente con lettera di cui al Modello riportato nell’Allegato 5.

6 ARCHIVIAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Qualora il richiedente la certificazione non abbia provveduto all’invio delle campionature richieste entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del RINA, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini e ne viene data comunicazione al richiedente con lettera di cui al Modello riportato nell’Allegato 6.

7 ESECUZIONE DELLE PROVE

Il RINA effettua le prove previste dal D.M.

16.02.2007 e dal D.M. 21.06.2004 del Ministero dell’Interno.

8 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PROVA Nel caso di prove ai sensi del D.M. 21.06.2004 (porte e altri elementi di chiusura) il RINA, una volta conclusi gli accertamenti e le prove richieste, rilascia entro 120 giorni dall’iscrizione della pratica nell’elenco cronologico il certificato di prova ai fini dell’autorizzazione alla riproduzione del prototipo da parte del Ministero dell’Interno. La validità del certificato di prova non ha scadenza.

Nel caso di prove ai sensi del D.M. 16.02.2007 il RINA, una volta conclusi gli accertamenti e le prove richieste, rilascia entro 240 giorni dall’iscrizione della pratica nell’elenco cronologico il certificato di prova ai fini dell’impiego del prodotto in attività soggette alle disposizioni di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 26.03.1985. La validità del certificato di prova non ha scadenza.

9 TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DELLE REGISTRAZIONI

La campionatura testimone è conservata dal RINA in apposite aree dedicate e ben identificate, con riportati i dati di identificazione, per un periodo di 5 anni.

Le registrazioni di pratica, costituite da:

• Contratti per attività e loro riesami;

• Rapporti di prova;

• Fogli di lavoro;

• Certificati di Prova;

sono conservate dal RINA per almeno 10 anni più

l’anno in corso dalla data dell’ultima attività.

(9)

Regolamento per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno

Allegato 1a

3

MODELLO DI DOMANDA

DA REDIGERSI IN BOLLO (€ 14,62) SU CARTA INTESTATA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PROVA AI SENSI DEL D.M. 21.06.2004 DEL MINISTERO DELL’INTERNO

RINA S.p.A.

Laboratorio Prove Via Corsica, 12 16128 GENOVA

Il sottoscritto (*)... residente in...……...…... Via ... n. ... Documento di identità... rilasciato dal ... il..., nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta... chiede a codesto Laboratorio Prove di disporre: prove di resistenza al fuoco per la classificazione di porte ed altri elementi di chiusura ai fini della omologazione ai sensi del D.M. 21.06.2004 su 1)...……… con pagamento a suo carico, in base alle tariffe stabilite dal RINA.

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio rischio e pericolo e quindi esonera il RINA da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danneggiamenti a persone o a cose che dovessero verificarsi durante o in occasione del servizio stesso.

Si dichiara che la presente richiesta non è stata presentata alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica o ad altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26/03/1985.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni amministrative e/o tecniche ed i risultati delle prove siano indirizzati a:

Sig. ...

Soc./Ditta ... Via ...

Città ... C.A.P. ... Provincia ...

Firma ...

Si allegano: - Relazione tecnica - Disegni costruttivi

Data ...

Firma del Legale Rappresentante

...

(*) Il richiedente la certificazione

Riportare la denominazione commerciale del manufatto.

(10)

Regolamento per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno

Allegato 1b

4

MODELLO DI DOMANDA

DA REDIGERSI IN BOLLO (€ 14,62) SU CARTA INTESTATA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PROVA AI SENSI DEL D.M. 16.02.2007 DEL MINISTERO DELL’INTERNO

RINA S.p.A.

Laboratorio Prove Via Corsica, 12 16128 GENOVA

Il sottoscritto (*)... residente in...……...…... Via ... n. ... Documento di identità... rilasciato dal ... il..., nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta... chiede a codesto Laboratorio Prove di disporre: prove di resistenza al fuoco per la classificazione di elementi di separazione verticali ... non portanti ai fini della omologazione ai sensi del D.M. 16.02.2007 su 1)...……… con pagamento a suo carico, in base alle tariffe stabilite dal RINA.

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio rischio e pericolo e quindi esonera il RINA da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danneggiamenti a persone o a cose che dovessero verificarsi durante o in occasione del servizio stesso.

Si dichiara che la presente richiesta non è stata presentata alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica o ad altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26/03/1985.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni amministrative e/o tecniche ed i risultati delle prove siano indirizzati a:

Sig. ...

Soc./Ditta ... Via ...

Città ... C.A.P. ... Provincia ...

Firma ...

Si allegano: - Relazione tecnica - Disegni costruttivi

Data ...

Firma del Legale Rappresentante

...

(*) Il richiedente la certificazione

Riportare la denominazione commerciale del manufatto.

(11)

Regolamento per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno

Allegato 2

5

MODELLO DI LETTERA DI RICHIESTA DI NUOVA DOCUMENTAZIONE

Genova,

Spett.le Ditta

Prot. No.: LAB/XYZ/NNNNN

Pratica N...

Oggetto: Prove per la classificazione di resistenza al fuoco su...

ai fini della prevenzione incendi.

Dall’esame preliminare svolto sulla documentazione relativa al manufatto denominato...

...

e contrassegnata con il numero di pratica...sono state rilevate le seguenti irregolarità:

• Domanda in bollo non correttamente compilata; nell’allegato foglio illustrativo si riportano i punti da modificare e/o integrare

• Documentazione tecnica incompleta nelle parti evidenziate nella copia allegata.

Pertanto, ai fini della regolarizzazione della pratica è necessario che codesta Ditta proceda all’invio di una nuova documentazione, che tenga conto delle irregolarità su indicate.

La nuova documentazione che dovrà essere inviata a RINA Spa - Laboratorio Prove - Via Corsica 12 - 16128 Genova con raccomandata A.R., sostituirà a tutti gli effetti quella già pervenuta.

Per qualsiasi chiarimento inerente la pratica in oggetto si potrà contattare questo Laboratorio telefonicamente o personalmente.

Distinti saluti.

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Regolamento per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno

Allegato 3

6

MODELLO DI LETTERA DI RICHIESTA DI CAMPIONATURA NECESSARIA PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE E QUELLA “TESTIMONE”

Genova,

Spett.le Ditta

Prot. No.: LAB/XYZ/NNNNN

Pratica N...

Oggetto: Prove per la classificazione di resistenza al fuoco su...

ai fini della prevenzione incendi.

Con riferimento all’istanza per l’ammissione alle prove di Laboratorio previste dal D.M. 16.02.2007 o dal D.M. 21.06.2004 occorre che codesta Ditta provveda all’invio dei campioni di prova come da Regolamento.

Il modello N allegato va compilato secondo le indicazioni riportate e applicato sul/i campione/i.

I campioni privi dell’etichettatura modello N non saranno accettati. Il controllo della consistenza dei campioni richiesti sarà effettuato, contestualmente alla ricezione, in presenza di un incaricato della Ditta o dello stesso corriere provvisto di delega scritta su carta intestata, il quale dovrà controfirmare l’elenco dei materiali pervenuti redatto da questo Laboratorio.

Si precisa che trascorsi 60 gg. dalla data della presente nota senza che codesta Ditta provveda agli adempimenti delle richieste sopraelencate, la pratica verrà archiviata per decorrenza dei termini.

Distinti saluti.

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Regolamento per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno

Allegato 4

7

MODELLO N

RINA SPA

LABORATORIO PROVE

CALATA GADDA

16126 GENOVA

RIFERIMENTO PRATICA N°...RF

__________________________________________________________

MITTENTE:

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Allegato 5

8

MODELLO DI LETTERA DI COMUNICAZIONE DELL’ISCRIZIONE DELLA PRATICA NELL’ELENCO CRONOLOGICO Genova,

Spett.le Ditta

Prot. No.: LAB/XYZ/NNNNN

Pratica N...

Oggetto: Prove per la classificazione di resistenza al fuoco su...

ai fini della prevenzione incendi.

Con riferimento alla richiesto di cui all’oggetto, si comunica che sono pervenuti nei termini regolamentari i campioni di prova per l’esecuzione delle prove stesse e pertanto l’istanza relativa alla pratica n. ...

è stata iscritta nell’elenco cronologico con il n. FR ... in data .../.../...

Distinti saluti.

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Regolamento per la Classificazione di Resistenza al Fuoco di Manufatti ai fini della Prevenzione Incendi nell’ambito dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno

Allegato 6

9

MODELLO DI LETTERA DI COMUNICAZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA PER DECORRENZA DEI TERMINI Genova,

Spett.le Ditta

Prot. No.: LAB/XYZ/NNNNN

Pratica N...

Oggetto: Prove per la classificazione di resistenza al fuoco su...

ai fini della prevenzione incendi.

Con riferimento all’istanza di cui all’oggetto si comunica che codesta Ditta non ha ottemperato nei termini previsti all’invio della campionatura, pertanto la pratica di che trattasi viene archiviata per decorrenza termini.

Si invia inoltre la fattura relativa alle nostre prestazioni.

Distinti saluti.

Riferimenti

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