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Rimessione in termini per caso fortuito: Cassazione

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Rimessione in termini per caso fortuito: Cassazione

16 Marzo 2021Redazione

Cause e motivi per ottenere la remissione in termini nel giudizio penale, civile e tributario. Il caso della notifica.

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La casella di posta piena non costituisce valido motivo per ottenere la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto

La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994 di un atto del processo – formato fin dall’inizio in forma di documento informatico ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l’onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l’esercizio della professione. In particolare, con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella PEC, è stato escluso che tale saturazione configuri un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto.

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2019, n.13532

Termini per ricorrere contro l’avviso di accertamento: notificazione

In tema di contenzioso tributario, l’asserita infedeltà del dipendente addetto alla ricezione delle notifiche di atti tributari, il quale abbia occultato l’avviso di accertamento consegnatogli ai fini della notificazione al datore di lavoro, non legittima la rimessione in termini di quest’ultimo per l’impugnazione del predetto avviso, sia perché nella condotta addebitata al dipendente non può ravvisarsi un caso fortuito o di forza maggiore, sia perché, comunque, la rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.p.c., invocata nella specie, concerne la sola fase istruttoria del procedimento di primo grado, senza possibilità di

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estensione a situazioni “esterne”, quale l’impugnazione, non essendo consentito al giudice alcun intervento sul decorso dei termini, se non nei casi tassativamente indicati dalla legge.

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2006, n.11062

Avvocato affetto da riduzione della memoria a breve termine: la patologia giustifica la rimessione in termini

Nel valutare se la mancata presentazione dell’impugnazione nei termini di legge, da parte dell’imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni il giudice deve in particolare dar conto dell’idoneità o meno di essi a consentire, con l’ordinaria diligenza un’utile ed efficace tempestiva presentazione dell’impugnazione.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto che la patologia dell’avvocato consistente nella riduzione di memoria a breve termine costituisse una situazione di fatto immediatamente riconducibile alla nozione di forza maggiore che, di per sé, determina le condizioni per la concessione della rimessione in termini per proporre impugnazione. Infatti, le conseguenze della patologia del difensore non devono ricadere sull’assistito, il quale non può farsi carico di accertare preventivamente le condizioni del difensore e neppure assicurarsi che egli sia in grado di adempiere al mandato).

Cassazione penale sez. II, 09/06/2020, n.20956

Si applica la regola generale di cui all’art.

568, ult. co. c.p.p. nell’ipotesi di erronea istanza di rimessione in termini

Nel caso di erronea istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p. in

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luogo della rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., si deve applicare la regola generale stabilita dall’art. 568, ultimo comma c.p.p. secondo il quale “l’impugnazione è ammissibile indipendentemente della qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta”.

(Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio alla Corte di Appello di Firenze l’ordinanza emessa dalla dal giudice dell’esecuzione il quale riteneva insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 175 c.p.p. In particolare, la Cassazione ritiene che petitum e causa petendi della richiesta del condannato collocano la domanda a pieno titolo nell’ambito dell’art. 629-bis c.p.p. Questi, infatti, non ha mai dedotto di non aver potuto rispettare il termine per impugnare a causa di caso fortuito o forza maggiore, bensì di aver ignorato l’esistenza del processo e di essere stato ingiustamente condannato in assenza).

Cassazione penale sez. III, 27/05/2020, n.23016

Esclusa la rimessione in termini per il difensore negligente che non si fa attestare l’intervenuto deposito dell’appello andato perduto

L’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia (nella specie, il difensore non si era fatto attestare l’intervenuto deposito dell’appello, che era andato perduto), a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.

Cassazione penale sez. II, 08/03/2019, n.11440

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Se l’imputato ha avuto conoscenza del procedimento tramite la notificazione a mani proprie del decreto di citazione non può richiedere la rimessione in termini

La richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. può essere avanzata qualora l’istante dimostri di non essere venuto a conoscenza del provvedimento per caso fortuito o forza maggiore, circostanza che non sussiste laddove l’imputato abbia avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento attraverso la notificazione, a mani proprie, del decreto di citazione a giudizio.

Cassazione penale sez. V, 14/12/2017, n.14206

L’errore dell’avvocato non diligente esclude la rimessione in termini

Non costituisce caso fortuito, né tanto meno forza maggiore, la semplice mancanza di diligenza del difensore nell’adempimento del mandato, né è sostenibile che laddove vi sia un errore del difensore nell’interpretazione della legge processuale ciò possa configurare una causa legittima di restituzione del termine, in quanto la falsa rappresentazione della realtà da ciò indotta, era certamente evitabile con la normale attenzione.

Cassazione penale sez. IV, 15/11/2017, n.9171

Rimessione in termini, l’errata informazione dell’omesso tempestivo deposito della sentenza può costituire forza maggiore

Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per impugnare, l’errata informazione ricevuta dalla Cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l’istante

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ha l’onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.

Cassazione penale sez. VI, 13/05/2016, n.41704

Restituzione in termini nel processo penale: forza maggiore e caso fortuito (onere della prova)

In tema di restituzione nel termine per caso fortuito o per forza maggiore, l’impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della forza maggiore in relazione al mancato inoltro di un atto di appello mediante raccomandata determinato da una interruzione del servizio postale, che, però, per il suo carattere temporaneo, non aveva impedito la spedizione di altre raccomandate in orario successivo a quello della disfunzione, e comunque ancora utile per la proposizione dell’impugnazione).

Cassazione penale sez. VI, 24/03/2015, n.26833

In tema di rimessione in termini, non rientra né nella nozione di caso fortuito né in quella di forza maggiore l’errore in incorre il difensore nel calcolo del termine per proporre l’impugnazione, trattandosi di situazione che può essere agevolmente evitata con l’uso della normale diligenza professionale, facendo ricorso alle elementari conoscenze in materia di impugnazioni che un avvocato abilitato all’esercizio della professione forense deve possedere.

Cassazione penale sez. III, 12/07/2012, n.2757

Spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione che sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza (nella specie, contumaciale) per invalidità della notificazione e quindi per inesistenza del titolo

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esecutivo.

Cassazione penale sez. I, 20/04/2010, n.16645

Integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione presentata tardivamente, l’errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge.

Cassazione penale sez. V, 03/02/2010, n.10796

L’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito costituisce forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione; tuttavia, l’istante ha il duplice onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e di allegare elementi atti a consentire la verifica della tempestività della richiesta di rimessione in termini.

(Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione dell’istante, non accompagnata da una attestazione scritta della cancelleria e priva di riferimenti certi alla data di conoscenza del fatto).

Cassazione penale sez. II, 24/05/2007, n.22161

Integra il caso fortuito idoneo a legittimare la restituzione in termini ex art. 175, comma primo, cod. proc. pen., l’erronea annotazione della cancelleria – consistita nell’affermare l’intervenuta impugnazione della sentenza di primo grado da parte di un difensore diverso da quello che aveva assistito l’imputato nel corso del giudizio di primo grado – che, determinando nel difensore di fiducia il convincimento di essere stato implicitamente revocato e, pertanto, la conseguente astensione di quest’ultimo da ogni ulteriore attività, abbia determinato, stante anche il correlativo e giustificato affidamento dell’imputato, il passaggio in giudicato della sentenza.

Cassazione penale sez. V, 23/03/2007, n.18820

Costituisce causa ostativa all’accoglimento della richiesta di restituzione in termini il comportamento fraudolento della parte che all’atto dell’elezione di domicilio abbia declinato false generalità, reiterate nella firma apposta in calce al relativo verbale, trattandosi di condotta con la quale la parte si pone volontariamente nelle

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condizioni di non avere la conoscenza effettiva della sentenza . Cassazione penale sez. II, 21/02/2006, n.9105

La notificazione entro cinque giorni dall’istanza di rimessione alle parti private costituisce l’adempimento di un onere processuale posto a carico dell’imputato il quale, ove per cause indipendenti dalla sua volontà e riferibili a caso fortuito o a forza maggiore versi nell’impossibilità di provvedervi, ha facoltà di ricorrere alla procedura incidentale per la restituzione in termini ai sensi dell’art. 183-bis c.p.p.

(Nella specie è stato ritenuto che, essendo le parti private oltre trecento, la notificazione avrebbe richiesto un tempo superiore a cinque giorni e che pertanto si sarebbe potuta ravvisare una situazione di forza maggiore idonea a dare fondamento all’istanza di restituzione in termini, ove fosse stata proposta).

Cassazione penale sez. I, 09/04/1987

Sentenze contumaciali

Non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato in absentia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio.

Cassazione penale sez. VI, 04/02/2011, n.22247

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