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IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

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Prot. 2016/16065

Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.

Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri.

1.1. E’ approvato il modello “Unico 2016–PF”, da presentare nell’anno 2016 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annesso al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2015, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione

“Unico 2016–PF”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non siano stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operino le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:

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a) - “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC,CR, RP, RN, RV, CS, RX;

- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “Unico 2016–PF” per i soggetti non residenti;

- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE ed, infine, il quadro TR concernente il trasferimento all’estero della residenza;

b) il modello IVA BASE/2016 e i quadri costituenti il modello IVA/2016, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvati con provvedimento 15 gennaio 2016 e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2015 di cui al punto 1.2;

d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

1.5. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.6. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita

sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa

comunicazione.

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2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

2.4. La scheda di cui al punto 1.5 è presentata dai soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione direttamente in via telematica dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La scheda di cui al punto 1.5 può inoltre essere consegnata dagli stessi soggetti ad un ufficio di Poste Italiane S.p.A. o ad uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, “anno 2015”, nonché il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.

2.5 Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.5

verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che

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presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa.

La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.

2.6 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A., sulla base del rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti di cui al punto 1.5. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:

- entro il 31 luglio 2016, per le schede ricevute entro il 30 giugno 2016;

- entro il 31 ottobre 2016, per le schede ricevute dal 1° luglio 2016 fino al termine di presentazione telematica del modello Unico Persone Fisiche 2016.

2.6 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

2.7 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.

2.8 I soggetti non esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione

presentano la scheda di cui al punto 1.5 unitamente al modello di dichiarazione di cui

la stessa costituisce parte integrante.

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3. Obblighi di riservatezza

3.1 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.

3.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.

3.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

4. Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.

4.1. I modelli di dichiarazione “Unico 2016–PF” sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 4.3. Il “Fascicolo 1”, il “Fascicolo 2” e la busta di cui al successivo punto 4.4, da utilizzare per la presentazione tramite gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.

4.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a

condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3 e

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6

rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.3. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui ai punti 1.2, 1.3 lettera a) e per la scheda di cui al punto 1.5;

- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

4.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto provvedimento di approvazione.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione “Unico 2016–PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2016 da parte delle persone fisiche.

Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2015 nonché la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello “Unico 2016– PF” gli

importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la

frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione

è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla

disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

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Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti internet dell’Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213: disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, recante

“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,

concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

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contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;

Legge 27 dicembre 2006, n.296 (art. 1, comma 19), concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Legge 23 dicembre 2013, n.147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n.13 recante norme riguardanti l’abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

Decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;

Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;

D.P.C.M. 28 maggio 2014 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13;

Decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n,106 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

Decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

Decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Legge 23 dicembre 2014, n.190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

Decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, recante misure urgenti in materia di

esenzione IMU;

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9

Decreto-legge 27 giugno 2015, n.83 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

Legge 13 luglio 2015, n.107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147 disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese;

Legge 28 dicembre 2015, n.208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Provvedimento 15 gennaio 2016 di approvazione della Certificazione Unica 2016 con le relative istruzioni;

Provvedimento 15 gennaio 2016 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2016 concernenti l’anno 2015, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2016.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29/01/2016

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Rossella Orlandi

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ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

S

TRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

E’ altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere

“courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

C

ARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

C

ARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1

devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura

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la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

C

OLORI

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore blu pantone solid uncoated 541 U e 311 U per i modelli di cui ai punti 1.2 e 1.3.

E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per

la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

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ALLEGATO 2

Obbligo di riservatezza

1. Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12- bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:

 dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

 dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008.

2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 4, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196.

3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti dei servizi telematici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell’autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.

5. Gli utenti dei servizi telematici, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la prestazione del servizio e per conservazione dei dati stessi mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza.

6. La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione dei relativi dati sono consentite solo

alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento ai quali è fatto divieto assoluto

di comunicare e diffondere i dati in esse contenuti.

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7. Successivamente alla trasmissione in via telematica, le schede e i dati sono conservati soltanto dagli utenti, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n.164. Trascorso tale termine i dati dovranno essere distrutti.

8. Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l’ordinaria attività dell’utente, con modalità tali da impedire l’accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.

9. L’idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anche a campione,

da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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PERIODO D’IMPOSTA 2015

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri

Esercenti arti e professioni

2016

genzia

ntrate

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2

MODELLO DEI DATI RILEVANTI

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2016 devono es- sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M.

29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “Par- te generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di ap- provazione degli studi stessi.

Si fa altresì presente che i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di set- tore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’ini- zio o la cessazione dell’attività nel corso del 2015 impedisce il ricorso alla procedura di ac- certamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espres- samente previsti dalla legge Finanziaria 2007.

L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo- dificando l’art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu- sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:

a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i- potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor- so del periodo d’imposta 2015, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;

b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co- stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazio- ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei para- metri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com- ponenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni vanno assunte te- nendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell’attività prevalente.

Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei com- pensi conseguiti nel periodo d’imposta 2015.

Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo “Parametri 2016”, deve essere indi- cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon- do la classificazione ATECOFIN 1993.

Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consulta- bile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, unitamente al volu- me d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004 e tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

Il modello è composto da quattro sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi con- tabili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utiliz- zare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti te- nuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate, van-

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3 no indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.

Nella Sezione III va riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall’eser- cizio di arti e professioni ai fini dell’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei pa- rametri. Nella Sezione IV dovranno essere fornite informazioni relative al numero complessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività ed informazioni relative alla cessazione e all’ini- zio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec- cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in- feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze- ri finali dopo la virgola.

SEZIONE I

ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi Indicare:

– nel rigo Q01, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni pro- fessionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.

A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un eser- cente arti e professioni per prestazioni rese da un altro esercente arti e professioni che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dell’attività. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di pre- stazioni direttamente correlate all’attività artistica o professionale non distintamente eviden- ziate in fattura;

– nel rigo Q02, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’am- montare deducibile delle spese sostenute nell’anno per:

1. i servizi telefonici compresi quelli accessori;

2. i consumi di energia elettrica;

3. carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo ri- go vanno indicati:

• l’ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d’imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nell’ammontare fiscalmente previsto. Le spese d’im- piego relative ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 vanno sempre computate per l’ammontare deducibile fiscalmente;

• l’ammontare della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indi- cata nella misura del 50 per cento;

• l’ammontare deducibile della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per l’acquisto di carbu- ranti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la tra- zione di autovetture e autocaravan, nonché l’ammontare deducibile delle stesse spese so- stenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Le spese sostenute per l’utiliz- zo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle “Altre spese documentate”, vanno in- cluse nel rigo Q10;

– nel rigo Q03, l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del va- lore da indicare nel rigo Q04.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammor- tizzabili ai sensi dell’art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche suc- cessivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell’immissione nell’attività, dei beni acquisiti in comodato ov- vero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

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4 Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:

• non si tiene conto degli immobili;

• va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;

• le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e professione e all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

• le spese relative all’acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, del- le autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164 del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di con- tratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmen- te rilevante per l’acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di pos- sesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

I beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata dedotta la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valo- re dei beni strumentali.

Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n.

633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art.

19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singo- le operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con ri- ferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel rigo Q04, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Nell’in- dicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per tutti i contribuenti dall’art. 2 del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa viene automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione finanziaria. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Q03;

– nel rigo Q05, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:

• l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta al lordo dei contributi previ- denziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla ge- stione separata presso l’Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi cor- risposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa vo- ce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;

• le quote di accantonamento maturate nel periodo d’imposta relative alle indennità per ces- sazione del rapporto di collaborazione;

• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud- dette quote maturate nell’anno.

Si ricorda che per collaboratori coordinati e continuativi si deve far riferimento sia ai collabo- ratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia a coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma;

– nel rigo Q06, relativamente ai lavoratori dipendenti:

• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipen- dente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assisten- ziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un am- montare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spe- se rimborsate a piè di lista;

• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe- riodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;

• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud- dette quote maturate nell’anno.

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5 ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il la- voro prestato o l’opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L’indeducibilità si riferisce an- che agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel pe- riodo d’imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’ar- tista o professionista per i familiari sopra indicati;

– nel rigo Q07:

• le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unita- rio non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni so- no utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;

• l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobi- li strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione, determi- nate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successiva- mente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati pro- miscuamente;

• l’ammontare deducibile fiscalmente delle quote di ammortamento del costo relativo ad ap- parecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al- la lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

• l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ci- clomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo (nel caso di compilazione del pre- sente modello da parte di società semplici o associazioni si fa riferimento ad un solo vei- colo per ogni socio o associato), senza tener conto della parte di costo di acquisto che ec- cede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori;

• l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento re- lative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;

– nel rigo Q08 i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali maturati nel periodo d’imposta per l’importo fiscalmente deducibile.

In particolare andrà indicato:

• l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ci- clomotori e motocicli senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corri- spondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocara- van, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;

• l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

• l’ammontare deducibile fiscalmente del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legi- slativo 1 agosto 2003, n. 259;

– nel rigo Q09, l’ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al ri- go Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’ammontare degli oneri finanziari gra- vanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei me- desimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fi- scalmente rilevanti del periodo d’imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo so- stenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del

“valore dei beni strumentali” da indicare al rigo Q03) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’im- posta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

– nel rigo Q10, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

• per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, va indicato l’ammontare fiscalmente deducibile;

(19)

6

• di rappresentanza. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione al- le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importa- zione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni stru- mentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’im- portazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

• per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento pro- fessionale comprese quelle sostenute per l’eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;

• per la manutenzione di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettroni- ca ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle co- municazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indica- to l’ammontare deducibile fiscalmente in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;

• per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura deducibile fiscal- mente;

• di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e al- l’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione fi- nanziaria o di noleggio. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in rela- zione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;

• inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documen- tate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spe- se afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno con- seguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel rigo Q11, l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorro- no, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o pro- fessione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare com- petenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.

I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali po- sti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammon- tare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stre- gua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indica- re nel presente rigo.

Imposta sul valore aggiunto Indicare:

– nel rigo Q12, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;

– nel rigo Q13, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle pre- stazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle varia- zioni di cui all’art. 26 del citato decreto;

– nel rigo Q14, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno, che hanno dato luo- go a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

1. operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma del DPR n. 633/72);

2. operazioni non soggette a dichiarazione di cui all’art. 36 bis del DPR n. 633/72.

Non vanno indicate in questo rigo le operazioni non soggette ad imposta per carenza del re- quisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis. Tali operazioni con- corrono alla formazione del volume d’affari e devono pertanto essere indicate nel rigo Q13;

– nel rigo Q15, campo 1, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;

Nei campi interni al rigo Q15, devono essere indicate:

• nel campo 2, l’imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1);

• nel campo 3, l’imposta relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed esigibile negli anni successivi;

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7 – nel rigo Q16, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:

1. alle cessioni di beni ammortizzabili;

2. ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi Indicare:

– nel rigo Q17, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2015 e assumendo co- me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività.

SEZIONE II

RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate. L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente. Tale attribu- zione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli an- ni di attività del singolo associato sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;

2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indi- viduale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati Indicare:

– nel rigo Q18, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci o dagli associati che risultano in attività da non più di cinque anni;

– nel rigo Q19, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci o dagli associati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;

– nel rigo Q20, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci o dagli associati che risultano in attività da oltre dieci anni;

– nel rigo Q21, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci o dagli associati con età superiore a sessantacinque anni, anche se com- piuti nel corso del periodo d’imposta.

SEZIONE III

ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel rigo Q22 deve essere riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture con- tabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dal- l’esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardan- ti l’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.

SEZIONE IV

DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ E DURATA DEL PERIODO DI IMPOSTA (art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)

Si fa presente che, in questa sezione vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998. Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività co- stituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare, nel rigo Q23 deve essere indicato:

– nel primo campo:

• il codice 1, se l’attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2015 e nuo- vamente iniziata il 17 luglio 2015;

(21)

8

• il codice 2, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel pe- riodo d’imposta 2015 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 do- vrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 ottobre 2014 e nuovamente iniziata il 13 febbraio 2015;

• il codice 3, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel pe- riodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 15 settembre 2015 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2016;

• il codice 4, se l’attività, iniziata nel corso del periodo d’imposta, costituisce mera prose- cuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presen- tando il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale. Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “mera prosecuzione dell’atti- vità” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente;

– nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com- plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta. Nel caso in cui l’attività è svolta per l’intero periodo d’imposta occorre indicare 365 giorni.

(22)

Codice dell’attività esercitata ATECOFIN 1993 CODICE FISCALE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

Q01 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica Q02 Consumi

Q03 Valore complessivo dei beni strumentali

Q04 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche Q05 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa

Q06 Spese per prestazioni di lavoro dipendente

Q07 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46 Q08 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali

SEZIONE I

Elementi contabili

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Q09 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00

Q10 Altre spese ,00

Q11 Compensi dichiarati ,00

Imposte sui redditi

Imposta sul valore aggiunto

Q13 Volume d’affari ,00

Q14 Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo

e operazioni non soggette a dichiarazione ,00

Q16 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni) ,00

Q12 Esenzione IVA

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi

Q17 Nuove iniziative produttive Barrare la casella

SEZIONE II

Riservata ai soggetti che svolgono l’attività in forma associata

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati

Q18 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi di attività

Q19 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni Numero mesi di attività

Q20 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi di attività

Q21 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni Numero mesi di attività Barrare la casella

Q22 Compensi non annotati nelle scritture contabili ,00

SEZIONE III

Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri

SEZIONE IV Q23 Dati inizio/cessazione attività (art. 10, comma 4, lett. b), legge 146/98)

PARAMETRI PROFESSIONI

2016

Codice dell’attività esercitata

ATECO 2007

genzia

ntrate

Numero giorni Codice

Q15

IVA sulle operazioni imponibili ,00

IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno

(già compresa nell’importo indicato nel campo 1); ,00

IVA relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi ,00

(23)

PERIODO D’IMPOSTA 2015

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri

Esercenti attività d’impresa

2016

genzia

ntrate

(24)

2

MODELLO DEI DATI RILEVANTI

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2016 devono es- sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M.

29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “Parte generale” dei model- li per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplica- bilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Si fa altresì presente che i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di set- tore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’ini- zio o la cessazione dell’attività nel corso del 2015 impedisce il ricorso alla procedura di ac- certamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espres- samente previsti dalla legge Finanziaria 2007.

L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo- dificando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu- sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:

a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i- potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormen- te al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor- so del periodo d’imposta 2015, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;

b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co- stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazio- ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’impo- sta nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE. Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei para- metri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com- ponenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’eser- cizio dell’impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell’attività prevalente e la relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riporta- to il valore 100).

Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ri- cavi conseguiti nel periodo d’imposta 2015.

Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo “Parametri 2016”, deve essere indi- cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon- do la classificazione ATECOFIN 1993.

Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consulta- bile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, unitamente al volu- me d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004 e tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

Il modello è composto da sei sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che di- chiarano redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, vanno indicati gli elementi conta- bili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utiliz- zare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti te-

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3 nuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi neces- sari per la determinazione delle quote spettanti ai soci. Nella Sezione III va riportato l’ammon- tare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’adeguamento ai ricavi determinati sulla ba- se dei parametri. Nella Sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riporta- ti nella sezione I. Nel caso di esercizio di altre attività, nella Sezione V bisogna riportare, per ogni attività secondaria, il codice ATECO 2007 e la relativa percentuale sui ricavi. Nella Se- zione VI dovranno essere fornite informazioni relative al numero complessivo dei giorni duran- te i quali si è svolta l’attività ed informazioni relative alla cessazione e all’inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec- cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in- feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze- ri finali dopo la virgola.

SEZIONE I

ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di atti- vità d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi Indicare:

– nel rigo P01, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidia- rie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale;

– nel rigo P02, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am- montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;

– nel rigo P03, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servi- zi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);

– nel rigo P04, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del TUIR nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle esistenze iniziali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale con ini- zio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03;

– nel rigo P05, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR);

– nel rigo P06, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am- montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;

– nel rigo P07, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servi- zi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR);

– nel rigo P08, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul- trannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell’art. 93, comma 5, dello stesso TUIR, nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi del- la citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e ser- vizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in cor- so alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;

– nel rigo P09, l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;

– nel rigo P10, l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correla- ti alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata. Non vanno con- siderati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell’attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessio- ne governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle impo-

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