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(Credito anno 2014) indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata

Sezione VI: reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici, contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro

Colonna 5 (Credito anno 2014) indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata

Colonna 6 (di cui compensato in F24) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-sentazione della dichiarazione.

sezIOne vI – credito d’imposta mediazioni per la conciliazione delle controversie civili e commerciali Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o com-merciale) è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di me-diazione (decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della meme-diazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di euro cinquecento. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà. L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di rice-vimento della predetta comunicazione. Se la comunicazione è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

I contribuenti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito d’imposta solo in compensazione mediante il mod. F24 e pertanto non devono compilare la presente sezione. Il credito d’imposta dovrà essere esposto nell’apposita sezione del quadro RU della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la co-municazione.

Rigo CR13

Colonna 1(Credito anno 2015) riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia rice-vuta entro il 30 maggio 2016.

Colonna 2 (di cui compensato in F24) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-sentazione della dichiarazione.

sezIOne vII – credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) Rigo CR14

Colonna 1 (Spesa 2015): indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2015:

na sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

na sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;

nper la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Colonna 2 (Residuo anno 2014): indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN30, col. 2, del Mod. UNICO PF 2015 o quello riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2015.

Colonna 3 (Seconda rata credito 2014): indicare l’importo indicato nel rigo RN30, col. 1, del Mod. UNICO PF 2015 o quello risultante dalla somma degli ammontari riportati nei righi 55 e 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2015.

Colonna 4 (Quota credito ricevuta per trasparenza): indicare l’importo che viene attribuito nell’anno d’imposta al contribuente in qualità di socio di società semplice. Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 2 del rigo RN30 (totale credito) nella misura di un terzo.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

nbanca;

nufficio postale;

nsistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non spettano le detrazioni di cui all’art. 15, comma 1, lettere h) e i), del TUIR. Le anzidette detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d’imposta, come ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali.

In caso di erogazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa deve invece essere compilato il quadro RU presente nel terzo fasci-colo, secondo le relative istruzioni.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

sezIOne vIII – credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

Per il 2015 è riconosciuto un credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di nego-ziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.

Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile 2016 la comunicazione at-testante l’importo del credito effettivamente spettante.

Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 ed è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell’articolo del /1997. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo utilizzano il credito d’imposta in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Per maggiori dettagli su tale credito d’imposta si rinvia al decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2016.

Rigo CR16

Colonna 1 (Credito anno 2015): riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ri-cevuta entro il 30 aprile 2016.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-sentazione della dichiarazione.

sezIOne IX – altri crediti d’imposta Rigo CR17

Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta

Il credito d’imposta è previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui al-l’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall’ap-plicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi. Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a fa-vore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’art. 2 del D.Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr.

Cir-UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

colare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra. In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compila-zione del quadro CR ovvero del quadro CE. Se l’ammontare del credito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita al-l’estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’arti. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) indicare il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indi-cato nella colonna 4 del relativo rigo CR15 del Mod. UNICO 2015.

Colonna 2 (Credito) indicare il credito maturato nel 2015, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, così come determinato nel quadro CE. Nel caso in cui non trovi applicazione l’art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l’intero importo dell’euroritenuta subita.

Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24) indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del-l’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Colonna 4 (Credito residuo) indicare l’importo del credito residuo così determinato: CR15 col. 1 + CR15 col. 2 – CR15 col. 3.

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

9. QUadrO rP – Oneri e spese

Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

nalcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;

naltri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

OnerI detraIBIlI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):

nspese sanitarie (rigo RP1 col. 2);

nspese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);

nspese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);

nspese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

nspese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP14, codice 12);

nspese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP14, codice 13);

nspese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);

nspese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18);

nper le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP14, codice 31):

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

nper le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);

nper le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (ri-ghi da RP8 a RP14 codice 15).

nper i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività la-vorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP14 , codice 32).

nper le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP14, codice 33);

npremi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP14, codice 36);

npremi relativi alle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP14, codice 37);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

nspese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sani-taria pubblica (rigo RP1 col.1);

n interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

ninteressi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP14, codice 8);

ninteressi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP14, codice 9);

ninteressi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP14, codice 10);

ninteressi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP14, codice11);

nspese funebri (righi da RP8 a RP14, codice14);

nspese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP14, codice 17);

nerogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP14 codice 21);

nerogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP14, codice 22);

nerogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP14 codice 23);

nerogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP14, codice 24);

nspese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP14, codice 25);

nerogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP14, codice 26);

nerogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP14, codice 27);

nerogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP14, codice 28);

UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

nspese veterinarie (righi da RP8 a RP14, codice 29);

nspese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP14, codice 30);

nerogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP14, codice 35);

naltre spese detraibili (righi da RP8 a RP14, codice 99).

Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

nerogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP14, codice 41);

nerogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP14, codice 42);

Spese che danno diritto alla detrazione del 36, 41, 50 e 65 per cento (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):

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