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(Casi Particolari), barrare la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;

Sezione III C: rigo RP57, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati

Colonna 1 (Casi Particolari), barrare la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;

Colonna 2 (Reddito complessivo ricalcolato), indicare l’importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità sopra descritte;

Colonna 3 (Imposta netta ricalcolata) indicare l’importo dell’imposta netta, ricalcolata sulla base secondo le modalità sopra descritte;

Colonna 4 (Importo differenza ricalcolata), indicare il nuovo ammontare dell’importo differenza, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Rigo RN62

Se nel rigo RN61 è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”, “Differenza” è uguale all’importo indicato in colonna 3 Rigo RN61.

Se, invece, nel rigo RN61 non è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”, “Differenza” è uguale all’importo indicato nel rigo RN34.

UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2016, si deve fare riferimento all’importo di “Differenza” come sopra definito.

Se “Differenza”:

nnon supera euro 51,65, non è dovuto acconto;

nsupera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento dell’ammontare “Differenza”.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo di “Differenza”

risulti pari o superiore ad euro 52.

L’acconto così determinato deve essere versato:

nin unica soluzione entro il 30 novembre 2016, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;

nin due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:

– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2016.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2016 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.

La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo “Rateazione”.

Nella colonna 1 (Primo acconto), indicare l’importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le moda-lità sopra descritte.

11. QUadrO rv – addizionale regionale e comunale all’IrPeF Chi è tenuto al pagamento

Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all’anno 2015, risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero sempre-ché quest’ultimi abbiano subìto all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:

npossedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;

npossedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;

npossedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria fa-cendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;

navete un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN22 e RN23, dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, indicati nel rigo RN29, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN32 col. 1, non supera euro 10,33.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il red-dito o, se il redred-dito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il redred-dito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

L’addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015. Inoltre è dovuta l’addizionale comu-nale all’Irpef a saldo per il 2014, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015, e in acconto per il 2015, con riferimento al domi-cilio fiscale al 1° gennaio 2016, sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale. Per ulteriori chiarimenti con-sultate Parte II, capitolo 3, alla voce “Domicilio fiscale”.

Determinazione e aliquote

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regio-nale nella misura dell’1,23 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizioregio-nale regioregio-nale in vigore.

Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.

L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale, pre-disposta dal Dipartimento delle Finanze. Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o con-tributo.

Versamenti

Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.

Si ricorda che è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno di imposta 2016 nella misura del 30% determinato appli-cando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2015 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2015.

sezIOne I – addizionale regionale all’IrPeF Rigo RV1 Reddito imponibile

Indicare il risultato della seguente operazione: RN1 col. 5 – RN2 – RN3 Rigo RV2 Addizionale regionale all’IRPEF dovuta

La casella “Casi particolari addizionale regionale” di colonna 1 va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nella Regione Basilicata, Lazio o Veneto e si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni che seguono.

UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

La Regione Basilicata ha previsto un’aliquota agevolata del 1,23 per cento a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest’ultima ipotesi (figli a carico di più soggetti), per fruire dell’agevolazione, deve essere barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale”.

La Regione Lazio ha previsto un’aliquota agevolata dell’1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. Solo in quest’ultima ipotesi deve essere barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale” nel riquadro del domicilio fiscale. L’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1,73% è prevista anche per i contribuenti con un reddito imponi-bile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l’aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regio-nale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest’ultima ipotesi deve essere barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale”

nel riquadro del domicilio fiscale.

La Regione Veneto ha previsto un’aliquota agevolata dello 0,9 per cento a favore di:

npersone con disabilità ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2015 non superiore ad euro 45.000;

ncontribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge 104/92, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2015 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9 per cento si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

Qualora si rientri in una delle situazioni sopra indicate, per fruire dell’aliquota agevolata dello 0,9 per cento deliberata dalla Regione Ve-neto, deve essere barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale”.

Nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015 e de-terminata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all’importo indicato nel rigo RV1 (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella posta alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendice.

Le regioni/province di seguito indicate hanno previsto regole particolari per la determinazione dell’addizionale regionale. Si precisa che in tali casi non deve essere mai barrata la casella “Casi particolari” in quanto le condizioni per l’agevolazione sono comunque desumibili dai dati presenti in dichiarazione.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha stabilito che a tutti i contribuenti spetta una deduzione di 20.000 euro. Pertanto l’aliquota del 1,23 per cento va applicata al risultato della seguente operazione: rigo RV1 – 20.000 (considerare zero se il risultato è negativo). Inoltre, per i contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale (rigo RV1), aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca (Ri-go RB10 col. 14 + RB10 col. 15), non superiore a 70.000,00 euro, spetta, per ogni figlio fiscalmente a carico, una detrazione pari a 252 euro in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta.

Si precisa che nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli non si tiene conto della citata deduzione di 20.000 euro.

Ai contribuenti residenti nella Regione Piemonte, spetta una detrazione d’imposta di 250,00 euro per ogni figlio a carico con disa-bilità, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.

L’importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della fa-miglia deliberata dalla Regione Piemonte per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell’art. 12, comma 1, del TUIR, con-siderato nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto procedere come di seguito descritto.

Calcolare la Detrazione teorica che è pari a 250,00 euro, rapportata al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) per ciascun figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è barrata la casella “D”. Se nella colonna 7 “percentuale” è impostato il valore C, si assume come percentuale di detrazione spettante 100.

L’importo della Detrazione teorica va moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai fini Irpef (v. istruzioni al rigo RN6, colonna 2)

Se il quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno, lo stesso va ricondotto a zero.

Se il quoziente è maggiore di zero, ma minore di uno, devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

L’importo della detrazione spettante così determinato, va portato in diminuzione dell’imposta addizionale regionale determinata applican-do al reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale indicato al rigo RV1, le aliquote previste dalla regione così come descritto nella Tabella Addizionale Regionale. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta.

Agevolazione per contribuenti con più di tre figli a carico

Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d’imposta di 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla per-centuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. L’importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla re-gione Piemonte per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell’art. 12, comma 1, del TUIR, considerato nelle prime quattro cifre decimali.

Ai contribuenti residenti nella Regione Puglia, con più di 3 figli a carico, spetta una detrazione d’imposta di 20,00 euro per ciascun figlio a carico, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. La detrazione è aumentata di 375,00 euro per ogni figlio con disabilità.

L’importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della fa-miglia deliberata dalla Regione Puglia per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell’art. 12, comma 1, del TUIR, consi-derato nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto procedere come di seguito descritto.

Calcolare la Detrazione teorica che è pari:

na 20,00 euro per ogni figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è stata barrata la casella F1 o F, rapportata al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale”

presente nel prospetto dei familiari a carico).

na euro 395,00 per ogni figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è stata barrata la casella D, rapportata al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale”

presente nel prospetto dei familiari a carico).

In entrambi i casi, se nella colonna 7 “percentuale” è impostato il valore C, si assume come percentuale di detrazione spettante 100.

UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

L’importo della Detrazione teorica va moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai fini Irpef (v. istruzioni al rigo RN6, colonna 2)

Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;

Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

L’importo della detrazione spettante così determinato, deve essere portato in diminuzione dell’imposta addizionale regionale determinata applicando all’importo del rigo RV1, le aliquote previste dalla Regione così come descritto nella Tabella Addizionale Regionale. Se l’im-posta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d’iml’im-posta.

Da quest’anno la Provincia Autonoma di Trento ha previsto che l’aliquota dell’Addizionale Regionale all’Irpef è ridotta a zero per i titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile ai fini dell’Addizionale regionale all’Irpef non superiore a 15.000. I titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile superiore a 15.000 applicano l’aliquota del 1,23% sull’intero reddito imponibile.

Pertanto l’addizionale regionale non è dovuta (il rigo RV2 non deve essere compilato) se risultano verificate tutte le seguenti condizioni:

nrigo RV1 minore o uguale a 15.000;

npresenza nel quadro RC di redditi da Pensione; pertanto deve risultare compilato uno dei righi da RC1 a RC3 con il codice “1” nella relativa colonna “Tipologia reddito”.

Rigo RV3 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta o versata

Nella colonna 1 indicare l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari).

Nella colonna 2 indicare l’ammontare dell’addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell’importo di colonna 3. L’importo corrisponde a quello indicato al punto 31 della Certificazione Unica 2016 (consultare in Appendice, “Eventi eccezionali”).

Nella colonna 3 indicare l’importo del rigo RC10, colonna 2, relativo all’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta se nel 2015 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato.

Detto importo deve essere sommato a quello indicato nel rigo RC12 se avete percepito compensi per lavori socialmente utili (codice “3”

nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) ed il vostro reddito complessivo supera euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l’importo indicato nel rigo RL24, colonna 2.

L’importo di questa colonna comprende anche le trattenute già indicate in colonna 1.

Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nella colonna 1 indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 1 gennaio 2014, che trovate nella “Tabella Addizionali regionali all’IRPEF 2015” posta alla fine del presente Fascicolo dopo l’Appendice.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2015 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pa-gamento con il Mod. F24 dell’Imu e/o altre imposte, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2 anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 192 col. 4 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 per il dichiarante (rigo 212 colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5 riportare l’eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compen-sazione con il Mod. F24. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2015 per Dipendenti senza sostituto d’imposta, nella co-lonna 2 di questo rigo RV4 va riportato anche l’importo indicato nella col. 5 del rigo 192 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2015 (col. 5 del rigo 212 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24.

L’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella colonna 3 riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2015 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al punto 74 della Certificazione Unica 2016 per il dichiarante (punto 274 per il coniuge). In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Rigo RV6 Addizionale regionale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2016 o Unico 2016

Questo rigo deve essere compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2016 o Unico 2016 precedentemente presentati.

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3/2016. Nel caso in cui il modello 730/2016 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 112 del modello 730-3/2016.

La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2016 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquida-zione della dichiaraliquida-zione 730 per il pagamento dell’Imu e/o di altre imposte e se nel mod. 730-3/2016, rilasciato dal soggetto che ha pre-stato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 4 del rigo 92 (ovvero col. 4 del rigo 112 per il coniuge). In tal caso riportare l’am-montare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il paga-mento dell’Imu e/o di altre imposte.

Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2016. Nel caso in cui il modello 730/2016 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 112 del modello 730-3/2016.

Nella colonna 4 deve essere indicato l’importo del credito già esposto nella colonna 3 del rigo RX2 del precedente modello Unico 2016, nel caso in cui il rimborso sia stato già erogato. Nel caso di rimborso parziale indicare l’ammontare rimborsato.

Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all’IRPEF a debito o a credito Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 + RV6 col. 3 + RV6 col. 4

nse il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7;

nse il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

Riportare l’eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.

UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

sezIOne II-a – addizionale comunale all’IrPeF

Rigo RV9 Aliquota dell’addizionale comunale deliberata dal Comune

La casella di colonna 1 (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l’applicazione di diverse aliquote articolate per

La casella di colonna 1 (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l’applicazione di diverse aliquote articolate per

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