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BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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(1)

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEA - PADIGLIONE L

- SCALA A ANTINCENDIO (PROSPETTO SUD)

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

(2)

1. PREMESSE ... 3

2. DOCUMENTAZIONEDIGARA,CHIARIMENTIECOMUNICAZIONI. ... 4

2.1 Documenti di gara ... 4

2.2 Chiarimenti ... 4

2.3 Comunicazioni ... 5

3. OGGETTODELL’APPALTO,IMPORTOESUDDIVISIONEINLOTTI ... 6

4. REGISTRAZIONEDEICONCORRENTISULSISTEMA ... 6

5. SOGGETTIAMMESSIINFORMASINGOLAEDASSOCIATAECONDIZIONIDIPARTECIPAZIONE ... 7

6. REQUISITIGENERALI ... 7

6.1 Progettazione esecutiva ... 8

7. REQUISITISPECIALIEMEZZIDIPROVA ... 9

7.1 Requisiti di idoneità ... 10

7.2 Requisiti di capacità economicO – finanziaria e tecnico - professionale... 11

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ... 13

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili ... 14

8. AVVALIMENTO ... 14

9. SUBAPPALTO ... 15

10. GARANZIAPROVVISORIA ... 16

11. SOPRALLUOGO ... 18

12. PAGAMENTODELCONTRIBUTOAFAVOREDELL’ANAC. ... 19

13. MODALITÀDIPRESENTAZIONEDELL’OFFERTAESOTTOSCRIZIONEDEIDOCUMENTIDIGARA 19 14. SOCCORSOISTRUTTORIO ... 22

15. DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA-CONTENUTO ... 23

15.1 Domanda di partecipazione... 23

15.2 Dichiarazioni AMMINISTRATIVE e documentazione a corredo ... 24

16. OFFERTATECNICACONTENUTO ... 25

17. OFFERTAECONOMICA-CONTENUTO ... 26

18. CRITERIODIAGGIUDICAZIONE ... 28

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ... 28

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ... 30

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica ... 32

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi ... 32

19. SVOLGIMENTOOPERAZIONIDIGARA ... 32

19.1 Verifica documentazione amministrativa ... 32

19.2 Commissione giudicatrice ... 33

19.3 Valutazione offerta tecnica ... 33

19.4 Valutazione offerta economica ... 34

20. VERIFICADIANOMALIADELLEOFFERTE. ... 35

21. AGGIUDICAZIONEDELL’APPALTOESTIPULADELCONTRATTO ... 35

22. DEFINIZIONEDELLECONTROVERSIE ... 37

23. TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI ... 37

24. NORME FINALI ... 37

(3)

1. PREMESSE

Con Delibera a contrarre n°1585 del 30/12/2021 l’Azienda Cardarelli ha deliberato di affidare l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico DEA - Padiglione L - Stralcio n.1 Scala A antincendio (Prospetto Sud) dell’Azienda Cardarelli. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente Bando - Disciplinare di gara, unitamente ai suoi allegati nonché al Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito per brevità Capitolato), contiene le norme relative allo svolgimento della presente gara di affidamento della progettazione e dei lavori di cui all’oggetto, nonché alla modalità di presentazione dell’offerta e relativa ai requisiti ed indicazioni stabilite dal DLgs 50/2016 e s.m.i.

Con riferimento all’esecuzione del contratto, dovrà farsi riferimento al Capitolato, che contiene tutte le prescrizioni tecniche e operative che regolamentano l’attività prevista.

Il luogo di svolgimento dei lavori è rappresentato dai locali identificati nel progetto definitivo presso il Padiglione L (DEA) dell’AORN “A. Cardarelli”.

L’affidamento è da considerarsi quale appalto pubblico di lavori che prevede l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 59 – comma 1 bis – del D.lgs.

50/2016 (appalto integrato). L’amministrazione contraente ha stabilito di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, tenuto conto della sospensione disposta - fino al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 – dell’art. 59 comma 1 nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. Il ricorso all’appalto integrato riduce i tempi di realizzazione dell’opera rispetto all’affidamento separato di lavori e progettazione, consentendo di rientrare nelle tempistiche imposte dalla fonte di finanziamento. Pertanto, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l’appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per l’esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Pasquale Quaranta.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è 9034748DE5.

Il progetto definitivo è stato verificato, validato ed approvato, giusta Deliberazione n. 1468 del 17/12/2020.

Per l’espletamento della gara l’AORN A. Cardarelli si avvale del “Sistema informativo Appalti pubblici Sanità “ – Sistema SIAPS – raggiungibile dal sito internet SoReSa (www.soresa.it) nella sezione: “Accesso all’Area riservata/Login”.

Tramite il Sito e il Sistema SIAPS è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere dotati:

- di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web (che consenta la visualizzazione automatica dei popup);

(4)

- della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto all’art. 38 comma 2 del DPR 445/2000;

- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema SIAPS;

nonché effettuare la registrazione al Sistema SIAPS con le modalità riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo www.soresa.it sezione “Per le imprese/Registrazione” (file

“Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara - Disciplinare di gara (questo documento) 2) Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative 3) DGUE

4) Protocollo di legalità

5) Progetto definitivo (del progetto definitivo approvato con delibera D.G. n. 1468 del 17.12.2020 costituiscono parte integrante i relativi allegati). Le eventuali prescrizioni riportate nei suddetti pareri, sono vincolanti per la redazione progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori).

6) Modello offerta economica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.soresa.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare)” e sul sito aziendale dell’AORN A. Cardarelli:

http://www.ospedalecardarelli.it/trasparenza (link Bandi e Gare).

Si rende noto che al fine di guidare gli operatori economici interessati alla gara nella registrazione al Sistema SIAPS, è stato predisposto apposito documento dal titolo: “Manuale sulla registrazione e accesso Utenti OE” reperibile all’indirizzo www.soresa.it sezione “Per le imprese/Registrazione”.

Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, ai fini della presentazione dell’offerta, potranno consultare il documento: “Procedura Aperta-Manuale per la partecipazione”, che sarà consultabile all’interno dell’area riservata di ciascun partecipante (Area personale) alla sezione:

“Documenti”.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, di cui all’art. 74, c. 4, del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l’apposita funzionalità del Sistema SIAPS. A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione relativa, reperibile nella propria “area personale”.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (Termine presentazione offerte 14.03.2022 alle ore 12.00).

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e con modalità difforme da quella segnalata.

(5)

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.soresa.it, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”, nella pagina dedicata alla procedura in esame e sul sito aziendale dell’AORN A. Cardarelli: http://www.ospedalecardarelli.it/trasparenza (link Bandi e Gare).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema SIAPS, l’indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, lo strumento analogo da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del Sistema SIAPS che provvederà ad inviare all’operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall’indirizzo PEC [email protected] all’indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al Sistema SIAPS.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma SIAPS le comunicazioni verranno effettuate dall’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica.

Eventuali avvisi da parte della Stazione Appaltante, inerenti alla procedura, saranno consultabili nella sezione “Avvisi” della pagina “Dettaglio bando di Gara” accessibile dalla home page del Sito www.soresa.it e dal seguente link: https://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx. e sul sito aziendale dell’AORN A. Cardarelli: http://www.ospedalecardarelli.it/trasparenza (link Bandi e Gare).

Nota. L’indirizzo sopra indicato, [email protected], non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

(6)

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici ed è stipulato a corpo. Le attività dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato ed in conformità a quanto specificato dall’Aggiudicatario nell’Offerta Tecnica.

L’appalto è un unico lotto: l’appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali né prestazionali, attesa l’unitarietà dell’intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità del progetto e dei lavori nella loro interezza.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 165 (CENTOSESSANTACINQUE/00) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’importo complessivo stimato dell’appalto, compresa la progettazione e gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa), ammonta a 1.005.915,54 € (unmilionecinquemilanovecentoquindici/54 euro) (A+B+C) così ripartito:

A Importo a base di gara di lavori, (IVA, oneri per la

sicurezza esclusi) € 931.079,87 Soggetto a ribasso

B Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza D. Lgs.

81/08 e s.m.i. non soggetti a ribasso € 20.888,03 Non soggetto a ribasso Importo totale appalto lavori (A+B) € 951.967,90

di cui costo manodopera € 231.825,00

C

Corrispettivo a base di gara per la progettazione esecutiva, calcolato sulla base delle aliquote stabilite con il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, al netto di cassa ed IVA

€ 53.947,64 Soggetto a ribasso

A+C Importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso € 985.027,51 Soggetto a ribasso

4. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI SUL SISTEMA

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema SIAPS. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo www.soresa.it, sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”). La registrazione al Sistema SIAPS deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

Nota: si raccomanda di intraprendere l’attività di registrazione al Sistema SIAPS con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all’uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema SIAPS dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema SIAPS si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

(7)

L’accesso, l’utilizzo del Sistema SIAPS e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito So.re.Sa., nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un appalto integrato deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice dei contratti per ciascuna prestazione di lavori e servizi di progettazione prevista dal contratto.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art.

80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,

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dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L’appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall’art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l’offerente con la partecipazione alla gara d’appalto accetta incondizionatamente l’attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Il Capitolato Speciale d’Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

Non sono ammesse variazioni al layout distributivo del progetto definitivo, fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara. Le migliorie proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, da parte dell’appaltatore, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull’offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

Per la redazione del progetto esecutivo, qualora ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà all’ordine di consegna del servizio di progettazione esecutiva. L’appaltatore avrà 45 gg naturali e consecutivi dall’ordine per la consegna del progetto esecutivo. Scaduto tale termine, si applicherà la penale prevista nel capitolato speciale.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione, tenendo conto delle eventuali migliorie offerte in sede di gara, sarà condotta ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto incaricato della verifica condotta ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, in contradditorio con il soggetto esecutore della progettazione, verificherà la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara, prendendo atto delle migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara. A tale contradditorio parteciperà anche il progettista autore del progetto posto a base di gara.

L’appaltatore, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni dell’Organismo di verifica, pena l’applicazione della penale prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora l’appaltatore non ottemperi alle disposizioni del RUP si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

(9)

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l’amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi mediante una delle seguenti modalità:

a. un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010);

b. indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all’articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46, del quale il concorrente intende “avvalersi”. In questo caso trova applicazione l’art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale “per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”. Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;

c. associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;

d. associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all’art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub- raggruppamento temporaneo di cui all’art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub- raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub- raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l’impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l’impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l’attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Vige il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I. “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEA - PADIGLIONE L STRALCIO N.1 - SCALA A ANTINCENDIO (PROSPETTO SUD)”

a) Iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, del D.lgs 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

L’iscrizione deve essere posseduta da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

c. ciascuna impresa ausiliaria.

b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alla gara ex articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia

c) Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per Categorie e Classifiche adeguate alla tipologia e all’ammontare degli importi dei lavori, come definiti nella seguente tabella.

L’attestazione SOA deve contenere la dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale.

Lavorazione

Categoria D.P.R.

34/2000

Qualificazione obbligatoria

(si/no)

Importo (euro)

% su

totale Classifica

Indicazioni speciali ai fini della gara Prevalente o

scorporabile

Subappaltabile (si/no) Edifici civili ed

industriali OG1 Si € 746.333,90 78,40 III Prevalente Si

Impianti tecnologici

OG11*

(SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)

Si € 205.634,00 22,60 I Scorporabile Si

*(art. 89 comma 11 del D.Lgs. n°50/2016) non è ammesso l’avvalimento.

Per l’opera prevalente, compresa nella categoria generale, è richiesto il possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art, 105 del D.Lgs. n°50/2016.

Per l’opera scorporabile, ad alto contenuto tecnologico, è richiesto il possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

II. Redazione del progetto esecutivo dei lavori

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I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell’impresa di costruzioni in possesso dell’attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018.

In particolare, in caso di mancanza della qualificazione SOA per la progettazione, il Concorrente deve indicare il nome e la qualifica di un professionista iscritto all’albo professionale che redigerà e sottoscriverà il progetto esecutivo delle opere.

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti n°263 del 2 dicembre 2016;

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti del gruppo di lavoro

c) Per il professionista che espleta l’incarico di progettista: Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni amministrative, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.

d) Per il professionista antincendio: iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D. LGS. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni amministrative, il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE I. “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEA -

PADIGLIONE L STRALCIO N.1 - SCALA A ANTINCENDIO (PROSPETTO SUD)”

a) Non sono richiesti requisiti ulteriori di partecipazione oltre l’attestazione rilasciata dalle SOA. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto.

L’esecutore deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Ulteriori

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dettagli della copertura assicurativa della polizza sui lavori sono riportati nell’art. 1.36 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto definitivo delle opere.

II. Redazione del progetto esecutivo dei lavori

Per la definizione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale relativi al servizio di ingegneria ed architettura richiesto, il riferimento normativo è nell’art. 83 comma 1 lettera b) e c) e alle ulteriori previsioni richiamate nello stesso articolo. Inoltre si sono prese a riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria ed architettura”, approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Ai fini della determinazione dei requisiti si è tenuto conto sia delle disposizioni riferite agli appalti di servizi e di forniture sia alle Linea guida Anac (cfr. art. 83 del Codice - Linea Guida n. 1).

b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali: Copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per un massimale non inferiore ad € 93.000,00 (importo di massimale non superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera da progettare)

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

c) Elenco di servizi di ingegneria espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a ciascuna delle categorie e ID di seguito indicate e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all’importo dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria DM 17/06/2016 e ID delle

opere

Corrispondenza

l. 143/49 Costi singole categorie

Corrispettivi progettazione esecutiva

(compensi + spese)

E.10 I/d € 389.004,54 € 21.585,74

IA.02 III/b € 60.634,00 € 4.313,06

IA.03 III/c € 145.000,00 € 10.656,00

S.03 I/g € 357.329,36 € 17.392,84

€ 951.967,90 € 53.947,64

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

• attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l’importo, il periodo di espletamento e l’Ente Committente;

• in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico, unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che

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concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui, si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;

- in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Per come specificato nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta.

In relazione ai requisiti per la progettazione, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Relativamente alle stesse, il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività (in fase di approvazione alla Camera dei Deputati, già approvata in Senato_rif. Recepimento Legge Europea 2019_2020; recepisce modifiche per infrazioni contestate dalla UE; art. 31, comma 8_50_2016).

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per la categoria super specialistica non è ammesso l’avvalimento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito http://www.soresa.it.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo quanto indicato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Data la tipologia dell’appalto e delle lavorazioni / forniture, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare nonché della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 105, l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio, senza avvalersi del subappalto, almeno le seguenti prestazioni o lavorazioni:

- Almeno il 50 % delle prestazioni di cui alla categoria OG1 - Almeno il 50 % delle prestazioni di cui alla categoria OG11

L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, dell’art. 105 del codice.

In caso di ricorso al Subappalto, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di subappalto”, disponibile sul sito http://www.soresa.it.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

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10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 19.000,00 (pari al 2% - arrotondato per difetto - di € 951.967,90) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul seguente IBAN IT12B0306903496100000046028, con causale appalto integrato lavori realizzazione Scala A antincendio (Prospetto Sud) dell’Azienda Cardarelli, CIG n° 9034748DE5;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

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3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (si veda Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 - Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

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Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio; all’esito del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato da inserire nella Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; la completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato alla presenza di un tecnico della stazione appaltante e previo appuntamento.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata tramite la piattaforma So.Re.Sa. e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail;

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega corredata di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o

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consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.

83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, per un importo pari a:

Lotto Contributo a favore ANAC

LOTTO unico € 140,00

A riprova dell’avvenuto pagamento, la Ditta concorrente deve allegare a Sistema SIAPS:

a) in caso di versamento on line: copia della ricevuta trasmessa dal sistema di riscossione del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri;

b) in caso di versamento in contanti: copia scannerizzata dello scontrino rilasciato dal punto di vendita, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri.

In caso di mancato caricamento sul Sistema SIAPS della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata presentando idonea documentazione a comprova del tempestivo adempimento, ai sensi dell’art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che il pagamento a favore dell’Autorità sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata sanatoria entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata attraverso il Sistema SIAPS entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 14.03.2022. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente.

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È ammessa offerta successiva, a sostituzione della precedente, purché presentata entro il termine di scadenza. Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce “modifica documento”, seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo “Modifica di un'offerta inviata”. Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l’offerta originaria.

La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto della medesima azienda, sarà considerata “offerta plurima” e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l’ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 32, comma 4, primo periodo, e all’art. 48, comma 7, del Codice.

È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l’operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l’offerta caricata sul Sistema SIAPS, procedendo come riportato all’interno della guida

“Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Ritiro di un’offerta INVIATA”, disponibile sul sito http://www.soresa.it.

Dopo la scadenza suddetta, l’offerta inviata attraverso il Sistema SIAPS sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l’operatore economico per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema SIAPS è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di So.Re.Sa. e della Stazione Appaltante. Qualora per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza non sarà presa in considerazione alcuna offerta tardiva. In ogni caso il concorrente esonera So.Re.Sa. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Nota. Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell’offerta attraverso il Sistema SIAPS, si consiglia di intraprendere le operazioni connesse a tale attività, con un anticipo di alcune ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui sopra. Eventuali malfunzionamenti del Sistema, che impediscano il corretto caricamento dei dati nel termine previsto, dovranno essere tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 081-2128174 (rif. “Assistenza SIAPS”).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

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