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COMUNE DI VILLA D'ALME'

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(1)

COMUNE DI VILLA D'ALME'

C O P I A

Provincia di BERGAMO

N. 15

OGGETTO:

Cod. Ente 10243 DEL 12/05/2010

REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 20/04/2009 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO.

L'anno DUEMILADIECI, addì DODICI del mese di MAGGIO, alle ore 20:30, Solita sala delle Adunanze, in seguito a convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

All'appello risultano:

Presenti Assenti X

PIGOLOTTI Giuseppina Sindaco

SONZOGNI Marco Consigliere Comunale X

X

GOTTI Giacomo Consigliere Comunale

X

FRIGENI Giovanni Consigliere Comunale

X

PERICO Mirko Consigliere Comunale

ROTA Marco Consigliere Comunale X

X

PREDA Manuel Consigliere Comunale

X

COLOMBI Silvia Consigliere Comunale

FALGARI Denise Consigliere Comunale X

CAPELLI Romano Consigliere Comunale X

X

VISCARDI Giacomo Consigliere Comunale

X

GIULIANI Anna Consigliere Comunale

GHEZZI Maria Gabriella Consigliere Comunale X

X

MORANDI Davide Consigliere Comunale

X

BERGAMI Marco Consigliere Comunale

X

DONGHI Paolo Consigliere Comunale

VISCARDI Giancarlo Consigliere Comunale X

16 1 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Giovannino PALMA.

Il SINDACO, Giuseppina PIGOLOTTI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(2)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 12/05/2010

OGGETTO:

REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 20/04/2009 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto n. 6820 del 03/07/2009 del Direttore Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, con il quale veniva approvato il primo elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, nel quale risulta inserito anche il Comune di Villa d’Almè;

Vista la propria deliberazione n. 10 del 20/04/2009, esecutiva a norma di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per la Commissione comunale per il paesaggio, allegato alla deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la e-mail della Regione Lombardia del 18/03/2010 (acquisita al Prot. Com.le n. 3002 in data 25/03/2010), contenente:

• le osservazioni in merito al ruolo svolto dal Segretario della Commissione ed alla tempistica con cui viene espresso il parere da parte della Commissione comunale per il paesaggio;

• il fac-simile di regolamento della Commissione comunale per il paesaggio aggiornato alla normativa vigente;

• l’indicazione di tenere in considerazione e recepire le osservazioni sopraindicate con l’adeguamento del Regolamento della Commissione Paesaggio;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di accogliere le osservazioni pervenute da parte della Regione Lombardia e contestualmente approvare un nuovo Regolamento per la Commissione Comunale per il paesaggio, conforme alla bozza di regolamento - aggiornato alla normativa vigente - inoltrato dalla Regione Lombardia come sopraindicato;

Ravvisata, inoltre, la necessità di revocare la propria precedente deliberazione n. 10 del 20/04/2009 e, lo ad essa allegato, Regolamento per la Commissione Comunale per il paesaggio;

Visto e ritenutolo meritevole di approvazione;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento deg li enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Sentito il Segretario Comunale, dr. Giovannino PALMA, il quale, all’uopo richiesto dal Sindaco- Presidente, relaziona sull’argomento;

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 (GHEZZI Maria Gabriella, MORANDI Davide, BERGAMI Marco, DONGHI Paolo e VISCARDI Giancarlo), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di revocare, per le motivazioni di cui in narrativa, la propria precedente deliberazione n. 10 del 20/04/2009 e, lo ad essa allegato, Regolamento per la Commissione Comunale per il paesaggio;

2) di approvare il nuovo Regolamento per la commissione comunale per il paesaggio, composto da n. 10 articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

(3)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 12/05/2010

3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 (GHEZZI Maria Gabriella, MORANDI Davide, BERGAMI Marco, DONGHI Paolo e VISCARDI Giancarlo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

(4)

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Giuseppina Pigolotti F.to: Dr. Giovannino Palma Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

F.to: Dr. Giovannino Palma IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (art. 124 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000)

Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del Messo Comunale, attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 18 maggio 2010

Dr. Giovannino Palma IL SEGRETARIO COMUNALE Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 18 maggio 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dr. Giovannino Palma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134,comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000.

Lì, 28 maggio 2010

(5)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLA D'ALME'

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 12/05/2010

(Annotazione a cura dell'Ufficio di Segreteria)

SERVIZIO INTERESSATO:

PROPONENTE: _________________________________________________

========================================================================

AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 20/04/2009 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO.

========================================================================

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto geom. Ernesto MONDIALI, Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio, esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato ocn D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 07/05/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

E TERRITORIO

F.to (geom. Ernesto MONDIALI)

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COMUNE DI VILLA D’ALME’

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

ART. 1 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell’art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è un organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

2. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nell’ambito delle procedure amministrative per:

• il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l’irrogazione delle sanzioni di cui rispettivamente agli articoli 146, 159, 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle competenze attribuite dall’art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

• opere soggette all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

• giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell’art. 64, comma 8 della LR 12/2005;

il tutto con esclusione dei territori compresi all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, ricadenti nell’ambito del territorio comunale, per i quali tali funzioni sono esercitate dall’Ente gestore del Parco, ad eccezione delle aree assoggettate all’esclusiva disciplina comunale del Piano Territoriale di Coordinamento.

3. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere consultivo:

• sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.

12;

• sui piani attuativi.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 5 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, all’interno dei quali verrà nominato il Presidente che dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

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2. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.

3. La scelta dei membri della Commissione avviene sulla base della presentazione di candidatura accompagnata da curriculum professionale.

4. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate.

5. I candidati dovranno possedere:

• se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

• se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

ART. 3 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA’

1. La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.

2. Con tale atto, oppure nella prima seduta della Commissione Paesaggio, viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica nonché i dipendenti dell’Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico- edilizio).

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l’ordine del giorno che deve contenere l’indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.

2. L’invio della convocazione è effettuato almeno 7 (sette) giorni prima della seduta.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d’urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni.

ART. 5 - VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all’art. 1 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

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3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull’argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all’argomento stesso.

4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 6 - ATTIVITA’ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell’Ente.

2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell’Ente a qualunque titolo interessati all’istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti; le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.

ART. 7 - TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla professionalità all’uopo individuata dall’Ente.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l’audizione dei progettisti per l’illustrazione degli elaborati.

4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell’Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 8 - CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei

“Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici” (DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006) e delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002);

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

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ART. 9 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale; la durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive della Commissione, nel corso di un anno solare decadono dall’incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 10 - INDENNITA’ E RIMBORSI

1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenuto.

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