Documento di consultazione n. 9/2016
SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RIASSICURAZIONE PASSIVA AL SOTTOMODULO DEL RISCHIODISOTTOSCRIZIONEPERL’ASSICURAZIONEDANNIDICUIAGLIARTICOLI45-BIS,COMMA2,45-QUINQUIES,COMMA2,E45-SEPTIES, COMMI2E3,LETTERAB), 191,COMMA1,LETTERAB)NUMERO2)ELETTERAS),216-TER,COMMA1, DELDECRETOLEGISLATIVO7SETTEMBRE 2005, N. 209 –CODICE DELLEASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTEALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLELINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITIFINANZIARIDELREGIMESOLVENCYII(REQUISITIDI1°PILASTRO).
Legenda
Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).
Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.
Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.
Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.
Commentatore ANIA
Osservazioni generali
Articolo Comma Osservazioni e proposte
3 1 Si suggerisce di riformulare il comma come segue:
“Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo per il quale non sia intervenuta dichiarazione da parte dei competenti organi di
equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale e alle ultime società controllanti italiane".
10 2 Il testo normativo proposto recita "L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di
15 6 coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo."
Si richiede di esplicitare cosa si intende per influenza significativa sulle decisioni prese in materia di copertura riassicurativa.
15 5 Si suggerisce di sostituire “Ai fini del comma 3…”, con “Ai fini del comma 4…”, in analogia con quanto riportato negli orientamenti EIOPA (Orientamento 12, punto 1.28); si evidenzia infatti che tale frase nelle Linee Guida EIOPA è riferita al requisito patrimoniale motor, mentre nel regolamento in consultazione è riferita ai requisiti patrimoniali marine, aviation e fire.
19 4 Qualora l’articolo 19 sia riferito alla voce “Altro” del sottomodulo del rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita, si suggerisce di esplicitarlo.
34 2 Il testo normativo proposto recita: "L’impresa include nella relazione di cui al comma 1 informazioni dettagliate sul processo decisionale che ha portato all’individuazione degli eventi catastrofali, incluse le prove interne di credibilità cui la selezione degli eventi catastrofali pertinenti siano stati sottoposti, e conserva una adeguata documentazione dei dettagli di tale processo."
Si chiede se sia corretto considerare, quali prove interne di credibilità, quelle richieste dagli orientamenti EIOPA n. 1.55 e 1.56 in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva, ossia "1.55 […] dettagli
concernenti i punti di decisione chiave, la discussione delle alternative che potrebbero essere selezionate per tali punti di decisione chiave e la logica alla base delle selezioni finali" e "1.56 […]i dettagli riguardo a ogni
discussione sorta internamente per ideare eventi catastrofali idonei".