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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.3.2005 COM(2005) 89 definitivo 2005/0019 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di contribuire a

contrastare l’evasione e l’elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie

(presentata dalla Commissione)

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RELAZIONE Contesto

Ai sensi dell’articolo 27 della sesta direttiva IVA il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Attualmente, le deroghe che gli Stati membri sono stati autorizzati ad applicare sono oltre 140. Questo numero è destinato ad aumentare nel prossimo futuro, in quanto gli Stati membri che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004 stanno presentando diverse domande di deroga. Inoltre, in tempi relativamente brevi quasi certamente essi troveranno nella loro legislazione altre misure particolari che richiederanno una base giuridica comunitaria.

Nella sua comunicazione del 7 giugno 2000 al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata

“Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno”1, la Commissione sottolineava l’opportunità di una razionalizzazione di alcune delle numerose deroghe in vigore. Successivamente, nella comunicazione del 20 ottobre 2003 relativa al riesame e all’aggiornamento delle priorità nella strategia IVA2, la Commissione ha confermato tale approccio, prendendo in considerazione una modifica della sesta direttiva IVA3 volta a consentire a tutti gli Stati membri di avvalersi di alcune deroghe individuali rivelatesi particolarmente efficaci e intese a far fronte a problemi comuni a più di uno Stato membro.

Il numero di deroghe e i problemi analoghi da cui sono motivate dimostrano che negli ultimi anni l’elusione e le frodi relative all’IVA sono diventate un problema serio. Sia le autorità nazionali degli Stati membri che le federazioni commerciali hanno fatto presente che in certi settori l’evasione dell’IVA è diventata così diffusa da compromettere la concorrenzialità degli operatori onesti. Addebitare l’imposta senza poi versarla all’erario non soltanto causa una perdita di entrate per lo Stato ma permette anche agli operatori disonesti di offrire beni o servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli dei concorrenti che operano secondo le regole.

Inoltre, sempre più frequentemente gli Stati membri si trovano di fronte a sistemi fittizi – spesso comprendenti una serie di operazioni – creati al solo scopo di procurare un vantaggio IVA, riducendo il debito finale o aumentando il recupero dell’imposta. Anche se il carattere fittizio della catena di operazioni è di solito evidente, da un punto di vista legale è poi molto difficile reagire in modo efficace o rapido, specialmente in quanto l’adozione di contromisure o il ricorso alla giustizia richiedono inevitabilmente molto tempo. L’esperienza degli Stati membri dimostra anche che i piani di elusione sono messi a punto da specialisti e che quelli efficaci sono successivamente commercializzati come un prodotto destinato alle imprese. Ci si chiede pertanto se sia ancora appropriato affrontare la questione in modo puntuale quando invece risulta trattarsi di problemi comuni.

1 COM(2000) 348 def.

2 COM(2003) 614 def.

3 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35)).

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Quando gli Stati membri desiderano modificare le legislazioni IVA nazionali per contrastare i sistemi di elusione, sorge il problema della compatibilità delle misure previste con la normativa comunitaria e in particolare con la sesta direttiva IVA. Specialmente a livello dell’elusione, i meccanismi per ridurre artificialmente l’onere IVA sono elaborati in base ad un’attenta analisi dell’esatta formulazione delle disposizioni IVA nazionali e della sesta direttiva. I principi del sistema comune di IVA stabiliti da tale direttiva sembrano soprattutto previsti per operazioni reali. La direttiva praticamente non contiene quasi nessuna disposizione per i casi in cui un soggetto passivo cerchi di eludere tali principi. Soltanto il suddetto articolo 27 fornisce una base giuridica in virtù della quale il Consiglio, in seguito ad una domanda individuale di uno Stato membro, può autorizzare l’applicazione di particolari misure di deroga alle regole normali. Si tratta tuttavia di una procedura piuttosto lenta.

La Commissione pertanto ritiene che determinati sistemi noti si possano contrastare più efficacemente modificando la direttiva in modo che offra su base permanente la possibilità di avvalersi di una valida alternativa al trattamento normale qualora elementi relativi all’esistenza di pratiche di elusione o evasione lo giustifichino.

La proposta

La presente proposta è intesa a modificare la sesta direttiva al fine di offrire agli Stati membri la possibilità di adottare in tempi brevi misure legalmente valide contro l’elusione e l’evasione in determinati settori mirati. Da tale modifica trarranno beneficio non soltanto le tesorerie nazionali ma anche le imprese colpite da una concorrenza sleale perché non desiderano essere implicate nell’organizzazione di sistemi di elusione. Oltre alle misure contro l’elusione e l’evasione, la proposta di razionalizzazione comprende anche delle misure intese a semplificare l’applicazione dell’IVA in alcuni casi in cui i debitori dell’imposta hanno difficoltà finanziarie. L’intervento di razionalizzazione comunque non incide né sulle misure specifiche intese a far fronte ad una particolare situazione in un singolo Stato membro, né sulla facoltà degli Stati membri di continuare in futuro a presentare domande di deroga ai sensi dell’articolo 27 della sesta direttiva qualora la richiesta sia giustificata.

Pertanto, la proposta introduce delle modifiche in alcuni campi in cui il funzionamento della sesta direttiva risulta difficoltoso e in cui più in generale vi è un dimostrabile bisogno di una certa, sia pur limitata, flessibilità. Come le deroghe da cui derivano, queste misure rappresentano un’alternativa alle regole normali e sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri unicamente per facilitare la lotta contro l’elusione e l’evasione o per semplificare l’applicazione dell’imposta. La Commissione inoltre ritiene che in alcuni campi, ad esempio in relazione all’imposizione sui materiali di scarto e gli avanzi, sia preferibile e più opportuno potersi avvalere su base permanente di una modifica della sesta direttiva piuttosto che fare eccessivo affidamento su deroghe temporanee. In gran parte i cambiamenti proposti non rappresentano niente di più di una codificazione di quanto in ogni caso offrirebbe una deroga ai sensi dell’articolo 27 e i trattamenti alternativi proposti sono anch’essi soggetti alle stesse restrizioni. Oltre a ciò tuttavia la proposta comprende un’estensione, in due campi, di una misura già contenuta nella direttiva (anziché nelle deroghe) della quale gli Stati membri si sono avvalsi per il controllo dell’imposta.

Le misure (come si addice alle norme relative a problemi specifici) non impongono, ma consentono agli Stati membri di avvalersi delle regole alternative. Pertanto non vi è alcun obbligo per uno Stato membro di adottare tali regole se nel suo ambito non sono necessarie.

Inoltre, date le molteplici variazioni che i sistemi di elusione subiscono in risposta alle contromisure, la proposta consente entro certi limiti agli Stati membri di adattare le misure

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alle loro specifiche situazioni nazionali. Quindi, una volta optato per l’applicazione delle regole alternative, gli Stati membri sono autorizzati a limitare l’applicazione delle nuove regole in funzione del loro specifico problema di elusione o evasione. Le imprese pertanto non sono penalizzate dall’applicazione obbligatoria di regole non appropriate. Esse, al contrario, dovrebbero trarre vantaggio da un’applicazione selettiva, anziché generale, diretta a colpire non le imprese in genere, ma i soggetti elusori. Secondo la Commissione, questa impostazione che consiste nel fissare i limiti della deroga e entro tali limiti consentire un’applicazione flessibile delle regole rappresenta la risposta più appropriata ai problemi individuati che richiedono soluzioni commisurate al singolo caso.

Poiché uno degli obiettivi della proposta è quello di ridurre il numero delle deroghe, specialmente in caso di duplicazione tra Stati membri, la direttiva prevede anche la formale abrogazione di diverse decisioni del Consiglio. Mentre molte di queste hanno una durata limitata e sono destinate a scadere, alcune (per varie ragioni) non hanno una durata limitata.

Dato che la direttiva 77/388/CEE modificata fornirà la base giuridica per le misure attualmente contenute nelle deroghe, non occorre creare confusione mantenendo una duplice base giuridica. Quindi, le deroghe incorporate nella direttiva saranno abrogate dopo un ragionevole periodo di tempo concesso per permettere di introdurre le modifiche eventualmente necessarie nelle legislazioni nazionali. Il termine di un anno proposto consentirà ad esempio di consultare nuovamente il comitato IVA se necessario e darà anche tempo di effettuare gli eventuali cambiamenti necessari a livello nazionale.

Si approfitta di questa razionalizzazione anche per identificare formalmente le deroghe notificate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE delle quali lo Stato membro in questione non si avvale più perché sono scadute o in disuso. Trattandosi di deroghe superate, non occorre abrogarle mediante lo strumento proposto.

Un altro obiettivo della razionalizzazione è quello di accrescere ulteriormente la trasparenza.

Il processo in tal senso è cominciato all’inizio del 2004 con le modifiche apportate all’articolo 27, contenute nella direttiva 2004/7/CE, che hanno eliminato la disposizione secondo la quale una deroga si riteneva tacitamente approvata dal Consiglio se quest’ultimo non vi si opponeva entro due mesi dalla sua notifica. Secondo la procedura riveduta, la Commissione è tenuta a dare seguito ad ogni domanda di trattamento speciale presentata da uno Stato membro, presentando una proposta al Consiglio se la domanda è accettabile o, se non lo è, esponendo al Consiglio le sue obiezioni riguardo alla misura richiesta.

Sempre a fini di trasparenza la Commissione ha poi pubblicato, in collegamento con la presente proposta, sul sito web TAXUD un elenco che fornisce i riferimenti di tutte le misure ancora in vigore autorizzate ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 1-4, o notificate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5.

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Contenuto specifico

Articolo 1, paragrafo 1: Raggruppamento e articolo 1, paragrafo 2: Trasferimenti di aziende avviate

Pur non partendo da deroghe esistenti, negli articoli 1, paragrafo 1 e 1 paragrafo 2, la Commissione coglie l’occasione per proporre modifiche intese a rafforzare campi che secondo gli Stati membri si possono prestare all’elusione dell’IVA. Sia nel campo del

“raggruppamento” (articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva) che nel campo dei

“trasferimenti di aziende avviate” (articolo 5, paragrafo 8) la proposta consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per evitare che l’applicazione delle regole abbia un risultato ingiusto che avvantaggi o svantaggi in modo ingiustificabile gli interessati. Gli Stati membri già hanno la facoltà di stabilire le circostanze in cui entrambe queste regole possono applicarsi. La nuova regola, già applicata ai beni d’investimento all’articolo 20, paragrafo 6, aiuterebbe gli Stati membri ad impedire che l’applicazione delle regole avesse risultati ingiusti.

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a): Soppressione

Questo articolo semplicemente sopprime l’attuale definizione di valore normale figurante nella sesta direttiva, che si applica soltanto all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d). Una definizione modificata è inserita più avanti dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della proposta di direttiva mediante l’aggiunta di un nuovo paragrafo 8 nell’articolo 11, parte A, della sesta direttiva.

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b): Nuovo paragrafo 5 – Oro da investimento

Alcuni Stati membri già applicano una misura particolare ai sensi dell’articolo 27 per contrastare un sistema che evita il pagamento dell’IVA sull’oro da investimento non tassato utilizzato come materia prima per la fabbricazione di beni di consumo. Si propone ora di fornire nell’ambito della sesta direttiva uno strumento che consenta a tutti gli Stati membri di applicare tale misura. L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della proposta introduce una regola facoltativa derivante dalle deroghe esistenti inserendo nell’articolo 11, parte A, della sesta direttiva un nuovo paragrafo 5.

L’oro da investimento, detenuto in forma di lingotti o placchette di una determinata purezza riconosciuta dal mercato dell’oro, o in forma di monete d’oro conformi ai criteri legali, è esente dall’IVA. Quando l’oro è venduto in una forma in cui non ha più i requisiti qualificanti l’oro da investimento, sulla cessione deve essere applicata l’IVA. È quanto avviene ad esempio quando un lingotto è trasformato in gioielli. L’importo dell’imposta da pagare può essere ridotto al minimo se il cliente fa trasformare il proprio oro da investimento, in quanto l’operazione effettuata consiste soltanto nel servizio di lavorazione dell’oro. Non essendovi alcuna cessione dell’oro esente, l’imposta non è contabilizzata anche se l’oro ha perso il suo carattere di oro da investimento e non ha più i requisiti per l’esenzione. Questo è l’abuso che le deroghe esistenti cercano di contrastare. Analogamente, se l’oro da investimento è fornito dal cliente e l’orefice lo trasforma in un oggetto in cui sono incorporati anche beni forniti da lui stesso il valore dell’oro non è incluso nella cessione di beni che ne risulta. Questo articolo impone a quanti lavorano l’oro esente di contabilizzare l’IVA sul valore dell’oro quando questo non ha più i requisiti per l’esenzione.

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Articolo 1, paragrafo 3, lettera b): Nuovi paragrafi 6-8 Determinazione del valore delle cessioni o prestazioni

Uno dei settori vulnerabili in termini di rischio di elusione è quello della determinazione del valore delle cessioni o prestazioni, in quanto incide direttamente sull’importo dell’imposta applicata. Il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 11, parte A, della sesta direttiva, figurante nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), introduce una regola facoltativa che consente agli Stati membri di rideterminare il valore di talune cessioni o prestazioni.

Poiché la regola in materia di determinazione del valore contenuta nell’articolo 11 della sesta direttiva è chiara e costituisce uno degli elementi chiave dell’imposta, ogni scostamento deve essere attentamente circoscritto. In particolare, la proposta rispetta il principio secondo il quale l’amministrazione fiscale non può intervenire sulla base imponibile di una cessione o prestazione se non in determinate circostanze e, anche in tal caso, non abitualmente.

L’articolo pertanto consente la rideterminazione soltanto nel contesto della lotta contro l’elusione e l’evasione e se sono soddisfatte determinate condizioni. Specificamente, la regola può essere applicata soltanto se le parti sono collegate e se proprio a causa di tale collegamento, piuttosto che per ragioni commerciali dimostrabili, alla cessione o prestazione è stato attribuito un valore diverso dal valore di mercato abituale. Inoltre, la rideterminazione del valore di una cessione o prestazione è consentita soltanto in tre circostanze: (nel caso di una sottovalutazione) se è stata addebitata l’IVA e il cessionario o committente non ha interamente diritto alla detrazione; (nel caso di una sopravvalutazione) se è stata addebitata l’IVA e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione dell’IVA; se l’IVA non è stata addebitata e una cessione o prestazione esente è stata sottovalutata da una persona parzialmente esonerata. Infine, la regola non è applicabile se la differenza tra il valore di mercato e il valore della cessione o prestazione è irrilevante o se può essere dimostrato che il bene o servizio può essere ottenuto per lo stesso corrispettivo da altri soggetti non collegati.

La misura relativa alla rideterminazione ha pertanto un ambito limitato. È previsto che essa non si applichi alle operazioni correnti, ma soltanto ad un numero molto ristretto di operazioni effettuate nell’ambito di determinate categorie e in determinate circostanze. Viste le condizioni che devono essere soddisfatte, la rideterminazione non si applica neanche alle operazioni quali cessioni o prestazioni effettuate al di sotto del prezzo di costo in caso di promozioni, vendite scontate di merci danneggiate o liquidazioni, ad esempio per fine produzione o di fine stagione.

Questa misura mira a contrastare l’elusione quando un’operazione imponibile viene effettuata a basso prezzo nei confronti di un acquirente che non può detrarre l’IVA interamente e, quindi, l’importo inferiore dell’imposta rappresenta una perdita di gettito fiscale reale e duratura. Nella situazione contemplata il corrispettivo fissato è basso soltanto perché il fornitore e l’acquirente sono collegati. Per applicare la regola gli Stati membri dovranno definire i collegamenti pertinenti. Tale definizione deve rientrare nelle categorie fissate dalla direttiva.

Analogamente, la regola relativa alle cessioni o prestazioni sopravvalutate riguarda le imprese che non hanno interamente diritto alla detrazione e che gonfiano il prezzo delle cessioni o prestazioni imponibili da loro effettuate nei confronti di un’impresa collegata che è un soggetto passivo totale. Quest’ultima può recuperare interamente l’IVA a monte, ma il fornitore, aumentando il valore delle operazioni riesce a spostare il rapporto tra il valore delle operazioni imponibili e il valore delle operazioni non imponibili da lui effettuate, in modo da ottenere un aumento della parte di IVA detraibile. Le imprese possono raggiungere lo stesso

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risultato riducendo il valore di una cessione o prestazione esente in modo da diminuire il loro fatturato esente rispetto al valore delle loro operazioni imponibili e così accrescere la quota di recupero.

Nel quadro della presente proposta la facoltà di rideterminare il valore può essere esercitata soltanto se l’alterazione del valore di una cessione o prestazione comporta una perdita diretta di gettito in seguito all’aumento del recupero o alla riduzione dell’imposta non recuperabile.

Non dovrebbe esservi una perdita di gettito se la cessione o prestazione è effettuata da un soggetto passivo totale nei confronti di un altro soggetto passivo totale, in quanto l’imposta sull’operazione può semplicemente essere recuperata e la valutazione non incide sul recupero da parte del fornitore. Tale tipo di operazioni è stato pertanto escluso dal campo di applicazione delle nuove regole alternative, in conformità al criterio secondo il quale le regole facoltative sono comunque una forma di deroga alle regole normali che (in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia) deve rigorosamente limitarsi a far fronte al problema in questione.

Occorre notare che la regola riguarda sia gli acquisti intracomunitari che le cessioni o prestazioni interne in quanto la proposta modifica l’articolo 11, parte A, della sesta direttiva, che è la disposizione cui fa riferimento l’articolo 28 sexies per definire la valutazione delle operazioni intracomunitarie.

La proposta consente la rideterminazione del valore delle cessioni o prestazioni secondo il valore normale. A tal fine, il nuovo paragrafo 8 che la proposta aggiunge all’articolo 11, parte A, della sesta direttiva modifica e sostituisce la definizione di valore normale figurante nell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d). Tra le due opzioni principali, ossia basare la rideterminazione sul valore normale o sul prezzo di costo, la Commissione ritiene più appropriata la prima. Usare il prezzo di costo consentirebbe agli Stati membri soltanto di neutralizzare la perdita di gettito subita a causa della sottovalutazione, mentre usare il valore normale consente all’amministrazione fiscale di salvaguardare parte dell’IVA. Né il valore normale né il prezzo di costo sono agevolmente calcolabili per ciascuna operazione ma l’uso del valore normale è il sistema che maggiormente consente agli Stati membri di riscuotere un importo più o meno pari all’imposta dovuta. A titolo di ulteriore tutela del contribuente, la proposta ribadisce che il valore normale può essere inferiore al costo dell’operazione, ma stabilisce anche che esso deve di norma essere almeno pari al prezzo di costo.

L’introduzione della misura e le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali devono essere oggetto di consultazioni con il comitato IVA istituito dall’articolo 29 della sesta direttiva. Tale obbligo ha lo scopo di garantire un’interpretazione coerente della legislazione in tutti gli Stati membri che optano per l’adozione della misura. Da esso consegue che gli Stati membri in cui attualmente si applica una deroga rientrante nell’ambito della nuova misura dovranno, una volta mutata la base giuridica comunitaria, comunicare nuovamente informazioni relative alla loro legislazione nazionale.

Articolo 1, paragrafi 4 e 5: Modificazione dei riferimenti

I due paragrafi in questione modificano opportunamente i riferimenti all’articolo 21 figuranti negli articoli 17 e 18 della sesta direttiva IVA. Le modifiche riguardano una nuova opzione in materia di inversione contabile, aggiunta all’articolo 21, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA dall’articolo 1, paragrafo 7, della presente direttiva.

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Articolo 1, paragrafo 6: Beni d’investimento

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 20 della sesta direttiva IVA fissano regole specifiche per la rettifica delle detrazioni dell’IVA sui beni d’investimento. Il paragrafo 4 dell’articolo 20 stabilisce che gli Stati membri possono definire il concetto di beni d’investimento.

Anche se sembra logico che i servizi che superano un certo valore, utilizzati per un lungo periodo nell’ambito di un’impresa, siano trattati in modo analogo ai beni, nel testo attuale della direttiva tale concetto non è esplicito. Pertanto, alcuni Stati membri si astengono dall’applicare l’articolo 20, paragrafi 2 e 3, ai servizi. La Commissione è consapevole che tale approccio comporta possibilità di elusione. La modifica proposta dall’articolo 1, paragrafo 6, ha dunque lo scopo di precisare che le disposizioni in materia di rettifica delle detrazioni relative ai beni di investimento di cui all’articolo 20 della sesta direttiva si possono applicare anche ai servizi – purché questi abbiano caratteristiche analoghe a quelle dei beni d’investimento e siano trattati come tali.

Articolo 1, paragrafo 7: Inversione contabile

L’articolo 1, paragrafo 7, estende l’uso di un meccanismo facoltativo di inversione contabile a determinate cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi. Tali operazioni rientrano in settori dell’economia risultati particolarmente difficili da controllare per gli Stati membri, ad esempio a causa del tipo o della struttura delle imprese. Considerevoli perdite di entrate sono spesso dovute al fatto che un soggetto passivo, dopo aver fatturato delle cessioni o prestazioni, scompare senza liquidare l’IVA addebitata in fattura, mentre allo stesso tempo l’acquirente esercita legittimamente il diritto alla detrazione.

Le operazioni contemplate sono le seguenti: servizi relativi ai fabbricati (i servizi di costruzione, riparazione, pulizia e demolizione o soltanto alcuni di essi), messa a disposizione di personale per l’esecuzione di tali servizi, cessioni di fondi e di fabbricati in relazione alle quali sia stata esercitata l’opzione per l’imposizione, cessioni di materiali di scarto, avanzi e materiali riciclabili nonché di alcuni prodotti risultanti dal loro trattamento e taluni servizi di trattamento. L’ambito dei suddetti materiali è definito in un nuovo allegato contenente un elenco di materiali oggetto delle deroghe esistenti. Benché alcuni Stati membri siano attualmente autorizzati ad esentare in virtù di una deroga le cessioni di tali materiali, l’inversione contabile offre la possibilità di recuperare l’imposta, è facile da amministrare, risulta funzionare bene nei paesi in cui è già stata introdotta e garantisce che non vi sia traslazione occulta dell’imposta sull’acquirente non essendo l’imposta del venditore recuperabile. Peraltro, una nuova esenzione, anche se facoltativa, male si accorderebbe con la generale esigenza di evitare ulteriori esenzioni.

Inoltre, in alcuni Stati membri è in vigore una deroga volta ad impedire perdite di gettito nei tre casi seguenti: vendite di beni immobili nel corso di una procedura di liquidazione giudiziaria qualora sia stata esercitata l’opzione per l’imposizione di cui all’articolo 13, parte C, cessioni di beni costituiti in garanzia e cessioni di beni successive alla cessione della riserva di proprietà ad un terzo e all’esercizio da parte di quest’ultimo del diritto di proprietà.

In tutti e tre i casi in genere il cedente è un soggetto che si trova in difficoltà finanziarie e non è in grado di far fronte ai propri debiti, compresi i suoi obblighi nei confronti dell’amministrazione fiscale. Il risultato è che o l’imposta è considerata come ricavo della vendita ed è trattenuta dal creditore per neutralizzare il debito del soggetto passivo, oppure, se è incassata dal soggetto passivo, questi scompare senza versarla all’erario. L’articolo 1, paragrafo 7, consente di designare i soggetti passivi nei confronti dei quali sono effettuate le

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cessioni in questione quali debitori dell’imposta, il che semplifica e rende più efficiente il sistema, senza incidere a livello fiscale sul cliente e con costi aggiuntivi di conformità minimi.

Il secondo comma precisa l’ambito entro il quale gli Stati membri hanno la facoltà (fatto salvo il processo di consultazione di cui al primo comma) di applicare misure restrittive e la natura di tali misure.

Articolo 1, paragrafo 8: Nuovo allegato

L’allegato inserito dall’articolo 1, paragrafo 8, identifica i tipi e le forme di materiali di scarto coperti dall’inversione contabile.

Articolo 2: Abrogazioni

Questo articolo prevede che le decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 4, (prima della modifica introdotta dalla direttiva 2004/7/CE), siano abrogate se il loro contenuto rientra nell’ambito della direttiva proposta.

La data di abrogazione dà agli Stati membri che abbiano bisogno di adattare le misure nazionali al cambiamento di base giuridica e ad altre modifiche sostanziali un anno di tempo per modificare la loro legislazione. Essa inoltre dà il tempo di procedere alle consultazioni del comitato IVA eventualmente necessarie.

Nell’allegato I della presente relazione figura un elenco delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 4, che la Commissione ritiene rientrino nell’ambito dell’articolo 2 della direttiva proposta. Nell’allegato II figurano le decisioni che per il loro contenuto la Commissione ritiene rientrino nell’ambito della proposta ma che non occorre abrogare in quanto ne è prevista la scadenza ad una data determinata o alla data di entrata in vigore di regole alternative, se anteriore. La Commissione proporrà misure intese a far sì che le deroghe di quest’ultima categoria possano essere mantenute dopo l’entrata in vigore della direttiva proposta qualora sia necessario procedere a consultazioni a norma dell’articolo 29. I riferimenti usati sono quelli relativi alle decisioni originarie anziché agli eventuali successivi rinnovi.

Infine, nell’allegato III della presente relazione figura un elenco delle deroghe notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, che gli Stati membri hanno indicato alla Commissione come ormai obsolete. Secondo la Commissione non occorre revocare formalmente le deroghe elencate. Esse tuttavia sono state incluse a fini di trasparenza.

Articolo 3: Attuazione, notifica e riferimenti

L’articolo 3 ha per oggetto due obiettivi. Il paragrafo 1 stabilisce un termine entro il quale gli Stati membri devono modificare la loro legislazione nazionale per dare effetto alle parti obbligatorie della direttiva. L’espressione “necessarie per conformarsi” indica che se uno Stato membro non intende esercitare un’opzione introdotta dalla direttiva non è tenuto ad adottare misure interne. Per quanto riguarda invece le opzioni esistenti modificate dalla direttiva proposta (ad esempio l’opzione relativa al raggruppamento di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 77/388), lo Stato membro che le aveva già esercitate è tenuto ad attuare le modifiche introdotte. Se l’opzione non è attualmente usata da uno Stato membro, la relativa modifica non ha effetto finché l’opzione non è adottata.

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Il secondo comma e il paragrafo 2 stabiliscono che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le disposizioni adottate nel quadro della direttiva e che tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione.

Articolo 4: Entrata in vigore e articolo 5: Destinatari Queste disposizioni non richiedono spiegazioni.

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ALLEGATO I

Elenco delle decisioni adottate a norma dell’articolo 27 che la Commissione considera rientranti nell’ambito della proposta e pertanto abrogate dalla direttiva

Una decisione non pubblicata del Consiglio, del 1979, relativa alla determinazione del valore di cessioni o prestazioni effettuate da talune persone collegate richiesta dalla Repubblica federale di Germania.

Decisione del Consiglio ritenuta acquisita l’11 aprile 1987 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.4

Decisione 88/498/CEE del Consiglio del 19 luglio 1988 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.5

Decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 18 febbraio 1997, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE nella versione del 17 maggio 1977, che autorizza la Francia ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. La decisione fa seguito alla notificazione della domanda agli Stati membri in data 18 dicembre 1996.

Decisione 98/23/CE del Consiglio del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno Unito a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari.6

Decisione 2002/439/CE del Consiglio, del 4 giugno 2002, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari.7

Decisione 2002/880/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, che autorizza l’Austria ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.8

4 GU L 132 del 21.5.87, pag. 22.

5 GU L 269 del 29.9.1988, pag. 54.

6 GU L 8 del 14.1.1998, pag. 24.

7 GU L 151 dell’11.6.2002, pag. 12.

8 GU L 306 dell’8.11.2002, pag. 24.

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Decisione 2004/290/CE del Consiglio, del 30 marzo 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari.9

Decisione 2004/736/CE del Consiglio, del 21 ottobre 2004, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.10

Decisione 2004/758/CE del Consiglio, del 2 novembre 2004, che autorizza l’Austria ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari.11

GU L 94 del 31.3.2004, pag. 59.

GU L 325 del 28.10.2004, pag. 58.

GU L 336 del 12.11.2004, pag. 38.

IT 12 IT

9 10 11

(13)

ALLEGATO II

Elenco delle decisioni adottate a norma dell’articolo 27 che la Commissione ritiene rientrino nell’ambito della proposta ma la cui abrogazione non è necessaria

Decisione 98/161/CE del Consiglio del 16 febbraio 1998 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.12

Decisione 2000/256/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.13

Decisione 2000/746/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. 14

Decisione 2001/865/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/EC in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.15

Decisione 2002/736/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari.16

Decisione 2004/228/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.17

Decisione 2004/295/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari18.

12 13 14 15 16

18

GU L GU L GU L GU L GU L GU L GU L

53 del 24.2.1998, pag. 19.

79 del 30.3.2000, pag. 36.

302 dell’1.12.2000, pag. 61.

323 del 7.12.2001, pag. 24.

233 del 30.8.2002, pag. 36.

70 del 9.3.2004, pag. 37.

97 dell’1.4.2004, pag. 63.

IT

13

IT

(14)

ALLEGATO III

Elenco delle notifiche effettuate a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, che gli Stati membri interessati hanno identificato come obsolete e che pertanto la Commissione

considera abrogate (1) Notifiche per la Repubblica francese riguardanti

- gli articoli 2 e 21 e la tassazione degli acquisti da persone non soggetti passivi - l’articolo 11 e la determinazione forfettaria della base imponibile massima

per le importazioni e le cessioni di cavalli di valore

- l’articolo 11 e la tassazione dell’importo totale delle operazioni effettuate da persone che intervengono nella cessione di prodotti da parte di persone non soggetti passivi

(2) Notifiche per la Repubblica federale di Germania riguardanti

- l’articolo 10 e la sospensione dell’imposta per talune cessioni successive all’importazione

- l’articolo 17 e la detraibilità forfettaria dell’IVA sulle spese di viaggio (3) Notifiche per il Granducato di Lussemburgo riguardanti

- l’articolo 9 e il trattamento delle operazioni di trasporto

- l’articolo 11, parte C, e la conversione degli importi in franchi lussemburghesi al tasso di cambio medio per il mese

- l’articolo 13, parte A, e l’esenzione delle operazioni effettate da organismi senza finalità di lucro nell’interesse dei loro membri dietro pagamento di quote

- l’articolo 21 e la nomina di un rappresentante fiscale quale debitore dell’imposta relativa alle cessioni o prestazioni effettuate da soggetti non stabiliti in Lussemburgo

(4) Notifiche per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardanti:

- gli articoli 6, 11 e 13 e il regime speciale applicato alla base imponibile per soggiorni alberghieri di lunga durata

- l’articolo 11 e il trattamento degli intermediari che intervengono nella vendita di cosmetici

- l’articolo 11 e il regime applicato ai buoni sconto

IT 14 IT

(15)

2005/0019 (CNS) Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di contribuire a

contrastare l’evasione e l’elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93, vista la proposta della Commissione19,

visto il parere del Parlamento europeo20,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo21, considerando quanto segue:

(1) Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale e di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto occorre consentire a tutti gli Stati membri di avvalersi di talune deroghe chieste e ottenute da singoli Stati membri ma relative a problemi analoghi, incorporandole nella direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme22. Le misure incorporate devono essere adeguate e limitate all’obiettivo di far fronte al problema. Dato che gli Stati membri hanno esigenze diverse, l’incorporazione deve limitarsi ad estendere a tutti gli Stati membri la facoltà di adottare, ove necessario, le regole in questione.

(2) Gli Stati membri devono poter adottare le misure necessarie per far sì che le agevolazioni previste dalla direttiva 77/388/CEE per le imprese collegate al soggetto passivo e per il trasferimento di un’azienda avviata non siano utilizzate a fini di elusione.

(3) Gli Stati membri devono poter intervenire, in determinati casi, in relazione al valore delle cessioni o prestazioni, per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all’utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali.

19 20 21

22

GU C del , pag. . GU C del , pag. . GU C del , pag. .

GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

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15

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(16)

(4) Gli Stati membri devono poter includere nella base imponibile di un’operazione il valore dell’oro da investimento usato per fabbricare un prodotto finito, se con la lavorazione l’oro perde i requisiti qualificanti l’oro da investimento.

(5) Occorre stabilire chiaramente che taluni servizi di natura analoga a quella dei beni d’investimento possono essere inclusi nel regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d’investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo.

(6) In determinati casi gli Stati membri devono poter designare l’acquirente quale soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi di versamento e contabili relativi all’imposta sul valore aggiunto. Tale misura deve avere lo scopo di aiutare gli Stati membri a contrastare l’evasione fiscale e ad impedire perdite di gettito fiscale in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.

(7) La direttiva 77/388/CEE deve essere modificata di conseguenza.

(8) Talune decisioni del Consiglio che autorizzano deroghe individuali ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE devono essere abrogate e gli Stati membri non devono potersi avvalere delle deroghe concesse in virtù di detto articolo rientranti nell’ambito delle misure stabilite dalla presente direttiva.

(9) Affinché talune delle misure lasciate alla discrezionalità applicativa e attuativa degli Stati membri possano essere applicate in modo coerente, la loro introduzione deve essere subordinata a consultazioni in seno al comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto istituito dall’articolo 29 della direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

(1) Nell’articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Allorché uno Stato membro esercita l’opzione di cui al secondo comma, esso assicura che l’applicazione di tale opzione non comporti per i soggetti passivi né vantaggi ingiustificabili né svantaggi ingiustificati.”

(2) Nell’articolo 5, paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Se del caso, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza. Essi assicurano che non siano conferiti né vantaggi ingiustificabili né svantaggi ingiustificati.”

(3) L’articolo 11, parte A, è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, lettera d), è soppresso il secondo comma.

(b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6, 7 e 8:

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16

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(17)

“5. Se una cessione di beni o prestazione di servizi comporta la lavorazione di oro da investimento esente ai sensi dell’articolo 26 ter, parte A, in misura tale che esso non abbia più i requisiti qualificanti l’oro da investimento, gli Stati membri possono stabilire che la base imponibile comprenda il valore dell’oro contenuto nel prodotto finito calcolato in base al valore normale corrente dell’oro da investimento.

6. Gli Stati membri possono, fatta salva la consultazione di cui all’articolo 29, disporre che la base imponibile di una cessione o prestazione sia pari al valore normale nei seguenti casi:

(a) se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17;

(b) se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17, e l’operazione è esente ai sensi dell’articolo 13;

(c) se il corrispettivo è notevolmente superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17.

L’opzione si esercita soltanto allo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale e qualora il corrispettivo su cui sarebbe altrimenti basata la base imponibile sia influenzato da vincoli familiari, gestionali, di proprietà, finanziari o giuridici quali precisati dallo Stato membro. A tal fine, i vincoli giuridici comprendono il rapporto formale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

7. L’opzione di cui al paragrafo 6 non si applica nei due casi seguenti:

(a) se il cedente o prestatore può addurre un motivo di carattere commerciale per il corrispettivo praticato per i beni o servizi

(b) se si può dimostrare che verrebbe praticato un corrispettivo analogo nei confronti di una persona che non avesse con il cedente o prestatore alcun vincolo del tipo di quelli di cui al paragrafo 6, secondo comma.

8. Ai fini della presente direttiva, per “valore normale” si intende l’intero importo che, per ottenere i beni o servizi in questione, un cliente, al medesimo stadio di commercializzazione, dovrebbe pagare al momento dell’operazione e in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore indipendente all’interno dello Stato membro in cui l’operazione è soggetta ad imposta. A meno che le condizioni del mercato non lo giustifichino, il valore normale non è inferiore al costo dell’operazione per il cedente o prestatore.”

(4) L’articolo 17, paragrafo 4, nella versione figurante nell’articolo 28 septies, paragrafo 1, è così modificato:

(a) nel secondo comma, lettera a), i termini “articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c),”

sono sostituiti da “articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c), o paragrafo 2, lettera c),”;

(b) nel secondo comma, lettera b), i termini “articolo 21, paragrafo 1, lettera a),” sono sostituiti da “articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 2, lettera c),”;

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(18)

(5) Nell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), nella versione figurante nell’articolo 28 septies, paragrafo 2, i termini “articolo 21, paragrafo 1,” sono sostituiti da “articolo 21, paragrafo 1, o paragrafo 2, lettera c),”;

(6) Nell’articolo 20, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

“Gli Stati membri possono inoltre applicare i paragrafi 2 e 3 ai servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d’investimento, in particolare quando tali servizi sono trattati non come spese correnti, ma come voci aventi un valore contabile continuativo.”

(7) Nell’articolo 21, paragrafo 2), nella versione figurante nell’articolo 28 octies, è aggiunta la seguente lettera c):

“(c) Fatte salve le consultazioni di cui all’articolo 29, gli Stati membri possono stabilire che, per le operazioni seguenti, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei confronti del quale esse sono effettuate:

(i) prestazioni di servizi di costruzione, riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili;

(ii) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui al punto (i);

(iii) cessioni di beni immobili, di cui all’articolo 13, parte B, lettere g) e h), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione ai sensi del suddetto articolo, parte C, lettera b);

(iv) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili tal quali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M;

(v) cessioni, al di fuori della procedura di liquidazione giudiziaria, di beni dati in garanzia da un soggetto passivo IVA ad un altro soggetto passivo IVA in esecuzione di questa garanzia;

(vi) cessioni di beni immobili in relazione alle quali è stata esercitata l’opzione per l’imposizione di cui all’articolo 13, parte C, effettuate nel quadro della liquidazione giudiziaria della società che ne era proprietaria;

(vii) cessioni di beni successive alla cessione della riserva di proprietà ad un terzo e all’esercizio da parte di quest’ultimo del diritto di proprietà.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri possono specificare le prestazioni rientranti nell’ambito del punto (i) nonché le categorie di prestatori o destinatari cui tale punto può applicarsi. Essi possono altresì limitare l’applicazione della presente misura ad alcune delle cessioni o prestazioni figuranti nel punto (iv) e nell’allegato M.”

(8) È aggiunto l’allegato M figurante nell’allegato I della presente direttiva.

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(19)

Articolo 2

Le decisioni che autorizzano misure di deroga ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE rientranti nel campo d’applicazione della presente direttiva sono abrogate con effetto dal [data – un anno dopo l’entrata in vigore].

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [un anno dall’entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

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(20)

ALLEGATO I

“Allegato M

Elenco delle operazioni relative ai materiali di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), punto iv)

(a) Cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero, comprese le cessioni di semiprodotti ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione di metalli non ferrosi;

(b) cessioni di prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati

(c) cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tali prodotti;

(d) cessioni di rottami ferrosi nonché di ritagli, avanzi, cascami e materiali di recupero e riciclabili consistenti in residui di vetreria, vetro, carta, cartone e board, stracci, osso, cuoio, cuoio ricostituito, pergamena, cuoi e pelli greggi, tendini e nervi, spago, corde e funi, gomma e plastica, e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;

(e) cessioni dei materiali di cui alla lettera d) dopo che sono stati sottoposti a talune trasformazioni come ad esempio la ripulitura, la lucidatura, la selezione, il taglio o la fusione in lingotti;

(f) cessioni di cascami e avanzi provenienti dalla lavorazione di materiali di base.”

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20

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