• Non ci sono risultati.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

>r >r

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.9.2005 COM(2005) 452 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve assumere sulla decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che modifica l’appendice 6

dell’allegato 11

(presentata dalla Commissione)

IT IT

(2)

RELAZIONE

L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato: «l’accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

L'appendice 6, capitolo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo riconosce reciprocamente l’equivalenza nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo e in base alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992.

In data 1° gennaio 2006 la direttiva 2004/41/CE abroga la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

La Confederazione Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione nazionale le disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 – il così detto « pacchetto in materia di igiene » – che sostituiscono in particolare le disposizioni della direttiva 92/46/CEE.

Occorre aggiornare i riferimenti alle legislazioni comunitaria e Svizzera di cui all’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo. È stato deciso di far riferimento alla legislazione in vigore il 1 gennaio 2006.

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all’applicazione del suddetto allegato e assume gli incarichi ivi previsti. Il Comitato misto veterinario dispone, in particolare, di un potere decisionale per i casi di cui all’allegato 11.

L’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11 all’accordo agricolo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici del suddetto allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

La Comunità deve definire la propria posizione in sede di Comitato misto veterinario relativa all’adozione delle necessarie modifiche dell’appendice 6 dell’allegato 11. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

(3)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve assumere sulla decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che modifica l’appendice 6

dell’allegato 11

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione Svizzera, la posizione che la Comunità deve assumere in sede di Comitato misto veterinario è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

(2) L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1°

giugno 2002.

(3) L’articolo 19, paragrafo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti all’applicazione del suddetto allegato e di assumere gli incarichi ivi previsti. Il paragrafo 3 del suddetto articolo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell’allegato 11, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

(4) L'appendice 6, capitolo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo riconosce reciprocamente l’equivalenza nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo.

GU C [..] del , pag.

IT

3

IT

(4)

(5) Tenuto conto dell’evoluzione delle legislazioni della Comunità e della Svizzera in materia di misure sanitarie relative ai prodotti di origine animale verificatasi tra l’ultima modifica dell’allegato 11 all’accordo agricolo e il 1° gennaio 2006, è inoltre opportuno modificare conseguentemente l’appendice 6 di tale allegato.

(6) La Comunità deve definire la propria posizione in sede di Comitato misto veterinario relativa all'adozione delle necessarie modifiche,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità deve assumere in sede di Comitato misto veterinario istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, dell’allegato 11 all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto concerne la modifica dell’appendice 6 di tale allegato, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto veterinario allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al momento dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

(5)

ALLEGATO Proposta di

DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE

SVIZZERA SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI del

relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo (…/.../CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio dei prodotti agricoli (di seguito denominato « accordo agricolo »), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate una prima volta con decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’accordo2.

(3) Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate da ultimo con decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 9 dicembre 2004, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’accordo3.

(4) La Confederazione Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 852/20044, 853/20045, 854/20046 e

882/20047.

GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

GU L 17 del 20.1.2005, pag. 1.

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

IT

5

IT

(6)

(5) Le misure sanitarie previste dalla legislazione Svizzera sono riconosciute come equivalenti ai fini commerciali per il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano.

(6) Le disposizioni dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo, e le loro conseguenze sui controlli, saranno riesaminate in sede di Comitato misto veterinario al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, alfine di verificare l’equivalenza per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina, conformemente alle disposizioni del capitolo III dell’appendice 6 di tale allegato.

(7) È opportuno modificare il testo dell’appendice 6 dell’allegato 11 a tale accordo per tener conto dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e Svizzera in vigore il 1° gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

La prima tabella (Prodotti: Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano) del capitolo 1 dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è sostituita dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L’equivalenza delle misure sanitarie previste dalla legislazione Svizzera per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina viene esaminata in sede di Comitato misto veterinario per essere riconosciuta ai fini commerciali al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o altre persone autorizzate ad agire a nome delle parti.

(7)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Firmato a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per il Comitato misto veterinario

Il capo della delegazione Il capo della delegazione della Confederazione Svizzera della Comunità europea

IT 7 IT

(8)

ALLEGATO

« Prodotti: Prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea Condizioni commerciali

Norme CE Norme Svizzera

Equivalenza Condizioni speciali

Regolamenti (CE) n. 852/2004 n. 853/2004 n. 854/2004 n. 882/2004

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari), modificata da ultimo il 18 giugno 2004 (RS 817.0)

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1)

Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell’igiene delle carni (OFIgC) (RS 817.191.54)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 18 agosto 2004 (RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione di animali e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) (RS 817.02)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (RS 916.020.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1) Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione di animali (OIgM) (RS 817.190.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

a condizioni

speciali

Nell’ambito della presente appendice e tenuto conto dell’evoluzione della legislazione comunitaria in materia (testi di applicazione) e della legislazione comunitaria relativa al controllo delle importazioni provenienti da paesi terzi, le autorità Svizzere si impegnano a modificare la legislazione nazionale affinché vengano adottate norme equivalenti ai fini commerciali. A questo scopo le autorità Svizzere hanno messo a punto e sottoposto a consultazione progetti di ordinanza.

Le disposizioni della presente appendice saranno riesaminate in sede di Comitato misto veterinario al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, al fine di verificare l’equivalenza per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina, conformemente alle disposizioni del capitolo III della presente appendice.

In attesa che venga effettuata la pertinente modifica della presente appendice, a tutti i prodotti di origine animale diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina e dai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresi il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano, continua ad applicarsi il capitolo II della presente appendice.

(9)

Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina

Sanità animale - Bovini

Direttiva 64/432/CEE

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295.

Sanità pubblica Bovini

Regolamenti (CE) n. 852/2004 n. 853/2004 n. 854/2004 n. 882/2004

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) (RS 817.02)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL) (RS 916.351.0) Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1) Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL) (RS 916.351.021.1)

La circolazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Le disposizioni della legislazione Svizzera concernenti in particolare i procedimenti e trattamenti termici utilizzati per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, con le relative conseguenze in materia di etichettatura, non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

».

IT

IT

9

Riferimenti

Documenti correlati

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a

(2) La Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo

Il tasso d'incremento annuo dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma del presente accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le parti

per "parte" la parte contraente al relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per "vettore aereo" anche una compagnia aerea; per "territorio

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da

(1) È stato negoziato su una base di reciprocità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte ed il Regno di Norvegia dall'altra parte,

All'articolo 13 dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto,

Obiettivo della presente proposta di decisione del Consiglio è stabilire se i cinque paesi dell’Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan,