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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

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(1)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.10.2005 COM(2005)519 definitivo 2005/0210(ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino

(presentata dalla Commissione)

(2)

RELAZIONE

Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo sul commercio del vino tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America.

I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino nonché l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino sono stati siglati dalle due parti il 14 settembre 2005. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi prevedono, per i vini originari degli Stati Uniti, una serie di deroghe alle norme comunitarie in materia di pratiche enologiche e ad alcune pratiche di certificazione. Tali deroghe scadranno il 31 dicembre 2005. A norma degli articoli 4 e 9 dell’accordo i vini originari degli Stati Uniti continueranno a beneficiare dello stesso trattamento; tuttavia secondo l’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo stesso, tali disposizioni si applicheranno solo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica scritta prevista all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo. Era pertanto necessario negoziare un accordo separato in forma di scambio di lettere per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2005 e la data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo. Fatta salva la deroga alle prescrizioni statunitensi in materia di certificazione per i vini della Comunità aventi basso tenore alcolico, che è illimitata, il presente accordo separato ha validità triennale e può essere rinnovato per un ulteriore biennio nel caso in cui l’accordo sul vino entri in vigore ma gli articoli 4 e 9 non siano ancora applicabili.

Il presente accordo deve essere ora adottato dal Consiglio. A questo scopo la Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere.

(3)

2005/0210(ACC) Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:

(1) Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo sul commercio del vino tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America.

(2) I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino nonché l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino sono stati siglati dalle due parti il 14 settembre 2005.

(3) Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/19991 e il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi2 prevedono, per i vini originari degli Stati Uniti, una serie di deroghe alle norme comunitarie in materia di pratiche enologiche e ad alcune pratiche di certificazione.

(4) Le deroghe scadranno il 31 dicembre 2005. A norma degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul commercio del vino, i vini originari degli Stati Uniti continueranno a beneficiare dello stesso trattamento; tuttavia secondo l’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo stesso, gli articoli 4 e 9 si applicheranno solo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica scritta prevista all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo sul commercio del vino.

1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2324/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 24).

2 GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

(4)

(5) Era pertanto necessario negoziare un accordo separato in forma di scambio di lettere per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2005 e la data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul commercio del vino.

(6) Occorre quindi approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.

(7) Al fine di agevolare l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere occorre autorizzare la Commissione ad adottare gli atti necessari per la sua applicazione, secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo3, comprese le proroghe eventualmente necessarie della deroga istituita dal regolamento (CE) n. 1037/2001,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino (in seguito denominato “l’accordo”).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo a nome della Comunità europea, allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura prevista all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli atti necessari per l’attuazione dell’accordo, comprese le proroghe eventualmente necessarie della deroga istituita dal regolamento (CE) n. 1037/2001.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

3 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7).

(5)

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D’AMERICA

SU QUESTIONI RIGUARDANTI IL COMMERCIO DEL VINO

A. Lettera della Comunità Signor ...,

Mi pregio confermarLe l’intesa raggiunta tra la Comunità europea (nel prosieguo “la Comunità”) e gli Stati Uniti d’America (nel prosieguo “gli Stati Uniti”) in relazione all’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (nel prosieguo “l’accordo sul vino”) siglato il 14 settembre 2005.

1. Tenuto conto della necessità di evitare perturbazioni degli scambi commerciali di vino tra le parti in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo sul vino e segnatamente della data di applicazione degli articoli 4 e 9 del medesimo, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, la Comunità continuerà:

a) ad autorizzare le pratiche enologiche in vigore alla data della presente lettera per i vini originari degli Stati Uniti, quali definite dal regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio e prorogate dal regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio; nonché

b) ad applicare le prescrizioni in materia di certificazione in vigore alla data della presente lettera, quali definite dal regolamento (CE) n. 883/2001.

2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati Uniti non applicano, sulla base di pratiche enologiche o di specifiche del prodotto, restrizioni all’importazione, alla commercializzazione o alla vendita di vino originario del territorio della Comunità ottenuto mediante pratiche e procedure enologiche autorizzate in base alle legislazioni, normative e prescrizioni della Comunità alla data della presente lettera; gli Stati Uniti accettano le suddette pratiche e procedure ai sensi della sezione 2002(a)(1)(B) della US Public Law 108-429.

L’impegno degli Stati Uniti riguarda i vini che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sul vino e segnatamente dell’articolo 3. Esso non si applica ai provvedimenti eventualmente adottati da una delle parti ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana. Il presente accordo non contiene alcuna disposizione in base alla quale la Comunità sia tenuta a certificare che le pratiche e le procedure utilizzate per la produzione di vino nella Comunità costituiscono un adeguato trattamento di cantina ai sensi della sezione 2002 della US Public Law 108-429.

3. Riconoscendo che l’accordo sul vino non si applica ai vini aventi un tenore di alcole inferiore al 7 percento (7%) in volume, ma riconoscendo altresì che tali vini originari del territorio della Comunità sono ottenuti mediante pratiche e procedure enologiche autorizzate in base alle legislazioni, normative e prescrizioni della Comunità elencate nell’allegato I dell’accordo sul vino, gli Stati Uniti accettano tali pratiche e procedure per i vini suddetti ai sensi della sezione 2002(a)(1)(B) della US Public Law 108-429, sempreché siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1, lettere a) e b), o

(6)

siano in vigore gli articoli 4 e 9 dell’accordo sul vino. Inoltre il presente accordo non contiene alcuna disposizione in base alla quale la Comunità sia tenuta a certificare che le pratiche e le procedure utilizzate per la produzione nella Comunità di vini aventi un tenore di alcole inferiore al 7 percento (7%) in volume costituiscono un adeguato trattamento di cantina ai sensi della sezione 2002(a)(1)(B) della US Public Law 108-429. I provvedimenti eventualmente adottati da una delle parti ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana esulano dal campo di applicazione del presente impegno.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul vino, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo, per una durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. In deroga a quanto precede, se gli articoli 4 e 9 non divengono applicabili entro il suddetto triennio, tale periodo è prorogato di altri due anni.

5. Se una delle parti notifica all’altra la propria intenzione di non firmare l’accordo sul vino o recede dal medesimo, il presente accordo cessa di essere applicabile, a seconda dei casi, trascorsi dodici mesi dal ricevimento della suddetta notifica o dalla data in cui prende effetto il recesso dall’accordo sul vino ai sensi dell’articolo 14 del medesimo.

6. Le parti possono denunciare in qualsiasi momento il presente accordo notificando per iscritto la loro intenzione all’altra parte. La denuncia prende effetto trascorsi dodici mesi dal ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva o venga annullata prima della data specificata.

Se quanto precede è accettabile per gli Stati Uniti, mi pregio proporre che la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

(7)

B. Lettera degli Stati Uniti Signor ...,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Mi pregio confermarLe l’intesa raggiunta tra la Comunità europea (nel prosieguo “la Comunità”) e gli Stati Uniti d’America (nel prosieguo “gli Stati Uniti”) in relazione all’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (nel prosieguo “l’accordo sul vino”) siglato il 14 settembre 2005.

1. Tenuto conto della necessità di evitare perturbazioni degli scambi commerciali di vino tra le parti in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo sul vino e segnatamente della data di applicazione degli articoli 4 e 9 del medesimo, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, la Comunità continuerà:

a) ad autorizzare le pratiche enologiche in vigore alla data della presente lettera per i vini originari degli Stati Uniti, quali definite dal regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio e prorogate dal regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio; nonché

b) ad applicare le prescrizioni in materia di certificazione in vigore alla data della presente lettera, definite dal regolamento (CE) n. 883/2001.

2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati Uniti non applicano, sulla base di pratiche enologiche o di specifiche del prodotto, restrizioni all’importazione, alla commercializzazione o alla vendita di vino originario del territorio della Comunità ottenuto mediante pratiche e procedure enologiche autorizzate in base alle legislazioni, normative e prescrizioni della Comunità alla data della presente lettera; gli Stati Uniti accettano le suddette pratiche e procedure ai sensi della sezione 2002(a)(1)(B) della US Public Law 108-429. L’impegno degli Stati Uniti riguarda i vini che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sul vino e segnatamente dell’articolo 3. Esso non si applica ai provvedimenti eventualmente adottati da una delle parti ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana. Il presente accordo non contiene alcuna disposizione in base alla quale la Comunità sia tenuta a certificare che le pratiche e le procedure utilizzate per la produzione di vino nella Comunità costituiscono un adeguato trattamento di cantina ai sensi della sezione 2002 della US Public Law 108-429.

3. Riconoscendo che l’accordo sul vino non si applica ai vini aventi un tenore di alcole inferiore al 7 percento (7%) in volume, ma riconoscendo altresì che tali vini originari del territorio della Comunità sono ottenuti mediante pratiche e procedure enologiche autorizzate in base alle legislazioni, normative, e prescrizioni della Comunità elencate nell’allegato I dell’accordo sul vino, gli Stati Uniti accettano tali pratiche e procedure per i vini suddetti ai sensi della sezione 2002(a)(1)(B) della US Public Law 108-429, sempreché siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1, lettere a) e b), o siano in vigore gli articoli 4 e 9 dell’accordo sul vino. Inoltre il presente accordo non contiene alcuna disposizione in base alla quale la Comunità sia tenuta a certificare che le pratiche e le procedure utilizzate per la produzione nella Comunità di vini aventi un tenore di alcole inferiore al 7 percento (7%) in volume costituiscono un adeguato trattamento di cantina ai sensi della sezione

(8)

2002(a)(1)(B) della US Public Law 108-429. I provvedimenti eventualmente adottati da una delle parti ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana esulano dal campo di applicazione del presente impegno.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul vino, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo, per una durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. In deroga a quanto precede, se gli articoli 4 e 9 non divengono applicabili entro il suddetto triennio, tale periodo è prorogato di altri due anni.

5. Se una delle parti notifica all’altra la propria intenzione di non firmare l’accordo sul vino o recede dal medesimo, il presente accordo cessa di essere applicabile, a seconda dei casi, trascorsi dodici mesi dal ricevimento della suddetta notifica o dalla data in cui prende effetto il recesso dall’accordo sul vino ai sensi dell’articolo 14 del medesimo.

6. Le parti possono denunciare in qualsiasi momento il presente accordo notificando per iscritto la loro intenzione all’altra parte. La denuncia prende effetto trascorsi dodici mesi dal ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva o venga annullata prima della data specificata.

Se quanto precede è accettabile per gli Stati Uniti, mi pregio proporre che la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.”

Mi pregio confermarLe che gli Stati Uniti d’America accettano l’intesa proposta nella Sua lettera e che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea, che entrerà in vigore alla data della presente risposta.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per gli Stati Uniti d’America

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