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Comune di MANZANO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE V A R IAN T E (PAI E ALTRO) RELAZIONE.

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(1)

Comune di MANZANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

V A R I A N T E

2 0

(PAI E ALTRO)

RELAZIONE.

(2)

2

INDICE

A) PREMESSA.

B) STATO DI FATTO E PIANI VIGENTI:

B 1) IL TERRITORIO ... 4

B 2) LA SOCIETÀ E L’ECONOMIA ... 6

B 3) I VINCOLI TERRITORIALI ... 8

B 4) PIANI URBANISTICI ... 9

B 4.1) PIANI SOVRAORDINATI ... 9

B 4.2) PIANI COMUNALI CONTERMINI ... 11

B 4.3) IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE DI MANZANO ... 12

B 4.4) PIANI DI SETTORE ... 15

C) LA VARIANTE: C 1) ASSEMBLAGGIO DI VARIANTI REDATTE SEPARATAMENTE ... 16

C 2) ADEGUAMENTO AL PAI DELL’ISONZO ... 17

C 3) MICROZONAZIONE SISMICA ... 19

C 4) RESIDENZA ... 20

C 4.1) OBIETTIVI E PREVISIONI ... 20

C 4.2) CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA (CIT) - DIMENSIONAMENTO ... 22

C 4.3) STANDARDS DI SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE (SAC) ... 23

C 5) CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA ... 24

C 6) VIABILITÀ ... 25

C 7) VARIE ... 26

C 8) NORME DI ATTUAZIONE ... 28

C 9) STRATEGIA DI PIANO ... 31

C 10) OBIETTIVI, STRATEGIE, LIMITI DI FLESSIBILITÀ ... 32

C 11) DATI QUANTITATIVI ... 33

C 12) RAPPORTI CON LIMITI DI FLESSIBILITÀ, DR 86/2008 E LR 21/2015 ... 34

C 13) RAPPORTI CON PIANI E NORME DI SETTORE ... 37

C 14) RAPPORTI CON PIANI E NORME SOVRAORDINATE ... 38

D) ELENCO DI ELABORATI ... 39

E) TABELLA. 1. CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA (CIT)- CALCOLO ... 41

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A) PREMESSA.

Questo documento è la relazione di una variante del piano regolatore generale comunale di Manzano.

Il piano regolatore generale comunale di Manzano è adeguato:

a) al decreto del presidente della Giunta regionale 826/1978 (piano urbanistico regionale generale) (PURG);

b) alla legge regionale 52/1991 (seconda legge urbanistica regionale);

c) al decreto del presidente della Giunta regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici regionali);

d) alla legge regionale 19/2009 (codice regionale dell’edilizia) (CRE) (parzialmente).

Il piano regolatore generale comunale è entrato in vigore nell'anno 2004.

Il piano regolatore generale comunale è stato poi modificato con varianti parziali.

Nuove previsioni sovraordinate, nuovi orientamenti e nuove esigenze motivano ulteriori modifiche.

La variante qui presentata produce effetti solo per le parti da essa dichiaratamente modificate.

Per il resto valgono il piano regolatore generale comunale vigente e le varianti altre eventualmente adottate.

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B) STATO DI FATTO E PIANI VIGENTI.

B 1) IL TERRITORIO.

Manzano è territorio di passaggio tra l’alta pianura regionale e le colline di Buttrio e Rosazzo, a sud-est di Udine.

Confina, partendo da nord, in senso orario, con i comuni di Premariacco, Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese, Pavia di Udine e Buttrio.

La superfice comunale è di ettari 3.086.

Il territorio è collinare a nord-est di Manzano capoluogo, e pianeggiante nella restante parte.

L'altitudine sul livello del mare va da metri 237 a metri 43, a scendere da nord est verso sud ovest.

Manzano capoluogo è alla quota di metri 71.

I centri abitati sono 6: Manzano capoluogo con Case, Manzinello, Oleis, San Lorenzo, San Nicolò e Soleschiano.

A questi si aggiungono nuclei e case sparse.

Il territorio è attraversato al centro da un importante asse viario: la strada regionale 56 (di Gorizia).

Alcune strade provinciali collegano Manzano al territorio più ampio.

Particolare interesse ha la strada provinciale 78 - 78 bis, per Mortegliano, tradizionale bacino di manodopera per l’industria locale.

Parallela alla strada regionale 56 (di Gorizia), a nord est, alla distanza di circa metri 250, passa la ferrovia Udine - Gorizia - Trieste.

Manzano è comune sviluppatosi fortemente negli ultimi decenni del '900 - inizio anni 2000, a seguito di un consistente processo di industrializzazione.

Caratteristica peculiare del '900 è la commistione di funzioni produttive e residenziali nel capoluogo.

Negli anni della grande industrializzazione gli impianti produttivi si sono diffusi in zone specializzate, preminentemente a sud ovest della strada regionale 56 (di Gorizia).

Altri poli industriali sono a Case e a nord di Oleis.

Manzano è comune di grande rilevanza industriale, leader mondiale nella produzione di sedie.

La crisi economica e produttiva dell'ultimo periodo ha inciso anche su questo territorio, causando una riduzione di imprese e di addetti di circa un terzo.

Elementi morfologici di rilievo sono, oltre che le colline, corsi d’acqua, e particolarmente il torrente Torre e il fiume Natisone.

Il torrente Torre proviene da oltre Tarcento, a nord ovest, scorre a est della città di Udine e si getta nel fiume Natisone a sud di Manzano.

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Il fiume Natisone proviene da oltre San Pietro al Natisone, a nord est, attraversa Cividale del Friuli, attraversa Manzano capoluogo e, dopo avere ricevuto le acque del torrente Torre, a circa 13 chilometri da questa confluenza si getta nel fiume Isonzo, finente nel mare Adriatico.

Le acque scorrono generalmente in un alveo ribassato, largo, ghiaioso.

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B 2) LA SOCIETÀ E L’ECONOMIA.

La popolazione totale residente nel comune al 31 12 2016 è di abitanti 6.424, di cui circa l’80% insediati a Manzano capoluogo.

Rispetto all’anno 2011, in cui la popolazione era di abitanti 6.569, vi è un calo di 145 unità, poco più del 2%.

Le abitazioni totali nel comune all’anno 2011 sono circa 2.997.

Delle 2.297 abitazioni dell’anno 2011: 122, il 4%, sono non occupate.

Il dato di abitazioni non occupate è largamente inferiore al dato provinciale, che è del 22%.

Parte delle abitazioni non occupate in quanto abitazioni poi è usata per deposito, vacanza, lavoro o altro.

Altre abitazioni non occupate sono esito di costruzione e recupero recente invendute o sfitte.

Le unità locali, comprese le agricole professionali, assunte pari al numero di occupati nel settore, all’anno 2011 occupano 3.306 addetti, corrispondenti al 50% dei residenti occupati, stimati il 42%.

Ciò determina una pendolarità prevalente in entrata.

Le unità locali operano preminentemente nell'industria (addetti 1.754), e poi nei servizi (844), nel commercio (609) e nell’agricoltura (99).

Le attività industriali - artigianali occupano all’anno 2011 un numero di addetti corrispondente al 53% degli addetti totali nel comune.

Manzano è comune di grande rilevanza industriale, leader nella produzione di sedie.

Manzano appartiene alla così detta zona della Sedia comprendente altri comuni, dove la concentrazione maggiore di imprese e di addetti è comunque nei comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone.

Le attività industriali o artigianali di rilievo territoriale nel comune di Manzano sono circa 200.

La dimensione aziendale media prevalente è di addetti da 3 a 5.

Due aziende hanno più di 100 addetti.

Nel comune sono presenti anche alcune attività operanti in rami diversi da quello del legno e della sedia.

La crisi economica e produttiva dell’ultimo decennio ha inciso anche su questo territorio, causando una riduzione di imprese e di addetti.

Alcuni insediamenti sono inattivi.

Le imprese commerciali nel comune di Manzano tra dettaglio e ingrosso sono circa 250.

Gli esercizi commerciali sono circa 100, di cui 89 di vicinato (superfice di vendita fino a m2 250), 5 di media struttura inferiore (superfice di vendita compresa tra m2 250 e m2 400), e 6 di media struttura superiore (superfice di vendita compresa tra m2 400 e m2 1.500).

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Gli esercizi commerciali di media struttura sono dunque 11, di cui la gran parte operanti nel settore non alimentare.

Gli esercizi pubblici di bar e ristorante sono circa 40.

I servizi pubblici o di istituzioni sono soprattutto nelle categorie di amministrazione, vita associativa e cultura, istruzione, assistenza e sanità, verde, sport e spettacoli.

Per amministrazione e cultura sono rilevanti rispettivamente il municipio, a Manzano capoluogo, e l’abbazia di Rosazzo, in collina.

Per istruzione a Manzano capoluogo esiste una scuola secondaria di primo grado.

Per assistenza vi sono a Manzano capoluogo un’opera per residenza e assistenza di anziani, e a San Lorenzo un’opera per assistenza di disabili.

L’ospedale più vicino è a Udine, alla distanza di circa 18 - 20 chilometri.

Per sport è rilevante un centro polisportivo a Manzano capoluogo, con piscina.

Il servizio di trasporto pubblico su strada collega i centri abitati con il contesto territoriale e particolarmente con Udine mediamente con decine di corse giornaliere.

La ferrovia ha una stazione a Manzano capoluogo, sulla linea Udine - Gorizia - Trieste.

I servizi privati sono banche (5), poste (1), farmacie (2), alberghi (1), diagnostica sanitaria per immagini (1), servizi alla persona, servizi alla casa, servizi alle imprese, ….

Le aziende agricole all’anno 2010 sono 99, 18 in meno rispetto all’anno 2000.

Le colture più diffuse sono le seminative (ettari 909).

Seguono le colture legnose e agrarie, quasi totalment e della vite (ettari 374).

L'allevamento zootecnico è poco consistente, preminentemente bovino (capi 153) e avicolo (505).

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B 3) I VINCOLI TERRITORIALI.

Nel comune di Manzano operano diversi vincoli territoriali, consistenti preminentemente in:

a) vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda, sull'abbazia di Rosazzo e su case, ville e palazzi varî per dichiarazione, e su opere altre per legge;

b) vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, su:

1) il fiume Natisone, i torrenti Torre, Manganizza, Rivolo, Sosso, la roggia Cividina e la roggia di Manzano e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

2) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

3) le zone gravate da usi civici;

4) le zone di interesse archeologico;

salve le eccezioni di legge.

Il fiume Natisone e il torrente Torre sono dichiarati inoltre aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) di cui alla legge regionale 42/1996, articolo 5.

Sempre il fiume Natisone e il torrente Torre sono nella parte meridionale siti di importanza comunitaria (SIC) (o zone speciali di conservazione, ZSC) di cui al decreto del presidente della Repubblica 357/1997.

Un vincolo territoriale è anche quello gravante qui sui prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale compilato in esecuzione della legge regionale 9/2005.

Altri vincoli sono costituiti da limiti di distanza da acque pubbliche, cimiteri, depuratori, elettrodotti di alta tensione, ferrovia, gasdotto, oleodotto, strade in zona agricola.

Sismicamente Manzano ricade nella zona 2, di pericolosità alta in una scala di pericolosità calante da 1 a 3.

Ulteriori vincoli sono quelli geologico idraulici, indicati mediante una specifica carta della zonizzazione geologico tecnica, separata dalla zonizzazione, e specifiche norme di attuazione di carattere geologico, allegate alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale.

Fatto rilevante è l’approvazione mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 11 2013 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione.

Questo piano prevede misure per la sicurezza geologico idraulica.

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B 4) PIANI URBANISTICI.

B 4.1) PIANI SOVRAORDINATI.

Il piano urbanistico regionale generale (PURG) (1978) (per la parte attualmente efficace) essenzialmente:

a) classifica Manzano capoluogo come centro storico con elevato grado di trasformazione;

b) individua a Manzano capoluogo il castello;

c) classifica Oleis come nucleo di interesse ambientale di tipo A (matrice rurale);

d) individua Manzano come sede di poliambulatorio;

e) ricomprende il comune in Isola produttiva della sedia;

f) classifica parte delle colline, a nord, e di una fascia laterale al fiume Natisone, all’altezza di Manzano capoluogo, come ambiti boschivi;

g) classifica parte delle colline e delle aree laterali al torrente Torre e al fiume Natisone come zona di interesse agricolo-paesaggistico;

h) classifica le altre aree agricole come aree di interesse agricolo.

Il piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) (2012) essenzialmente:

a) classifica di primo livello la strada regionale 56 (di Gorizia), al centro del territorio comunale;

b) prevede la ristrutturazione della strada regionale 56 (di Gorizia);

c) prevede la costituzione di un collegamento viario nuovo tra Manzano e Palmanova;

d) conferma la ferrovia Udine - Gorizia;

e) individua un nodo funzionale (trasportistico);

f) prevede costituzione di un centro di interscambio modale persone regionale di 2° livello.

Il piano provinciale della viabilità (PPV) (variante 2, 2013) essenzialmente:

a) assegna valore di importanza provinciale primaria all’itinerario Oleis - Manzano - Circonvallazione sud - Percoto, con classificazione a provinciale della strada del tratto dal ponte sul fiume Natisone alla strada regionale 56 a sud ovest di Manzano capoluogo;

b) declassa a comunale la viabilità centrale alla zona industriale principale (via del Cristo);

c) indica punto critico e intervento su curva - diramazione a sud ovest del ponte sul fiume Natisone.

Questo piano ha valore di programma di interventi, non di piano urbanistico.

Il programma regionale della rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) (2007) prevede una ciclovia da Cividale del Friuli a Gorizia passante per Manzano.

Questo piano ha valore di programma di interventi, non di piano urbanistico.

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Il decreto regionale di revisione degli standards urbanistici (1995) prevede essenzialmente:

a) criteri per il dimensionamento delle zone residenziali;

b) dotazione minima di servizi ed attrezzature collettive per complessivi 16,5 m2 per ogni abitante.

La Provincia ha elaborato un piano per un parco della vite e del vino interessante il territorio dei Colli orientali del Friuli, finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti del territorio.

Il piano non ha valore di piano urbanistico.

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A 4.2) PIANI COMUNALI CONTERMINI.

I piani urbanistici di comuni contermini contengono di previsioni direttamente rilevanti per Manzano:

a) Premariacco (nord, parte est):

1) ambiti collinari, ambiti agricoli di tutela paesaggistica dei centri abitati in genere (a sud);

2) ambiti di interesse agricolo (a sud, al centro);

3) insediamento industriale e artigianale (a sud, al centro, in corrispondenza della omologa zona di Oleis);

4) individuazione di aree boscate e di prati stabili (sparsi);

b) Corno di Rosazzo (nord est):

1) zona boschiva nel parco;

2) insediamento preminentemente residenziale di Noax;

3) impianto tecnologico di acquedotto;

4) zona agricola paesaggistica nel parco;

c) San Giovanni al Natisone (est, sud-est);

1) ambiti boschivi e zona di interesse agricolo paesaggistico (nord);

2) ambiti boschivi e zona di interesse agricolo paesaggistico (est);

d) Trivignano Udinese (sud): area di rilevante interesse ambientale;

e) Pavia di Udine (ovest, parte sud):

1) parco del Torre;

2) oltre il parco del Torre: l’insediamento di Percoto, con zone industriali presso il ponte sul torrente;

f) Buttrio (ovest, parte nord):

1) zona di interesse agricolo paesaggistico in ambito collinare e zona degli ambiti boschivi;

2) ferrovia e strada regionale;

3) zona di interesse agricolo;

4) due nuclei di zona industriale esistente e un depuratore;

5) zona di interesse agricolo in ambito collinare.

Tra la strada regionale 56 (di Gorizia) e il torrente Torre, appena oltre il confine comunale con Manzano, più verso il torrente Torre, sorge un allevamento zootecnico di polli da carne di grande consistenza.

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A 4.3) IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE DI MANZANO.

Il piano regolatore generale comunale vigente di Manzano essenzialmente:

a) classifica con zona A i nuclei storici più significativi, normalmente complessi edilizi isolati;

b) classifica con zona B gran parte dell'edificato preminentemente residenziale esistente.

La zona B è distinta in 3 tipi:

1) B1 (storica);

2) B2 (intensiva recente, a Manzano centro);

3) B3 (estensiva recente);

c) individua alcune zone C, di espansione, a Manzano e Case, e a Oleis, Manzinello e San Lorenzo;

d) riconosce le maggiori attività industriali e artigianali esistenti o in corso con zona D1E.

Tra queste hanno rilievo particolare la grande area a sud-ovest della strada regionale 56 (di Gorizia), ed aree altre consistenti a Oleis, Case, San Nicolò, e ancora presso la stessa strada regionale 56 (di Gorizia), a nord e a sud;

e) individua zone di espansione industriale, D1P, presso la zona D1E a sud ovest della strada regionale 56 (di Gorizia) e presso la zona D1E di Oleis.

Per la zona a sud ovest della strada regionale 56 (di Gorizia) è stato approvato a suo tempo il piano regolatore particolareggiato, di cui non è sottoscritta la convenzione e di cui è decaduta la validità per il trascorso di 10 anni;

f) individua due aree di cava, zona D4:

1) una a nord di Case;

2) una a sud-ovest della strada regionale, nord della zona industriale principale.

Un’indicazione di cava a nord di Manzano capoluogo ma riclassificata zona agricola mediante la variante 15 è rimasta nella zonizzazione per un refuso;

g) classifica con zona E, agricola, il territorio extraurbano.

La zona E è distinta in 3 tipi:

1) E2 (boschiva);

2) E4 (di interesse agricolo paesaggistico);

3) E6 (di interesse agricolo);

h) classifica con zona F, di tutela ambientale, aree di particolare interesse ambientale per la presenza di bosco o la forte tipicità, presso l'abbazia di Rosazzo e a nord di questa, nella parte nord-est del territorio comunale, collinare.

La zona è distinta in 2 tipi:

1) F2: in ambito boschivo;

2) F4: in area di interesse agricolo paesaggistico;

i) riconosce un nucleo per attività commerciali con zona H3, presso la strada regionale 56 (di Gorizia), nella parte mediana, lato sud-ovest;

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l) individua una zona di espansione commerciale, H2, presso la strada regionale 56 (di Gorizia), nella parte mediana, lato sud-ovest, a nord- ovest della zona H3.

La zona è già dotata di piano regolatore particolareggiato;

m) individua una zona per grandi strutture di vendita, H2.1, presso la strada regionale 56 (di Gorizia), a nord ovest della zona H2;

n) prevede zone I2, direzionali, presso la strada regionale 56 (di Gorizia), lato nord-est, verso le estremità del territorio comunale.

Nelle zone sono ammesse anche, entro limiti determinati, le destinazioni d'uso commerciale all'ingrosso e commerciale al minuto.

Una delle zone, verso Gorizia - Trieste, è già dotata di piano regolatore particolareggiato;

o) classifica con zona O, mista, aree occupate da insediamenti produttivi interne o prossime ad aree residenziali.

Lo scopo è di promuoverne il riuso e la riqualificazione, inserendo funzioni compatibili o maggiormente adeguate rispetto al cont esto territoriale.

La zona è distinta in 2 tipi:

1) O1, orientata residenziale;

2) O2, orientata commerciale;

p) riconosce o prevede zone S, per servizi ed attrezzature collettive;

q) classifica con zona V, di verde privato di aree interne o contigue ai centri abitati, per servizi o protezione.

La zona è distinta in 2 tipi:

1) V1, di servizio;

2) V2, di protezione;

r) prevede ristrutturazione della strada regionale 56 (di Gorizia), particolarmente congestionata, mediante allargamento e realizzazione di rotatorie;

s) indica una viabilità comprensoriale nuova (provinciale 78 bis) andante dalla strada regionale 56 (di Gorizia) a Manzinello, verso il ponte sul torrente Torre, alternativa alla strada passante per la zona industriale;

t) prevede una viabilità comprensoriale diramata da quella di cui alla lettera r) e diretta a nord, verso zone produttive del comune di Buttrio e più oltre, e verso la strada regionale 56 (di Gorizia) a nord del polo produttivo.

Quest'ultima viabilità potrà servire anche a dirottare il traffico pesante di attraversamento fuori dal centro abitato di Manzano capoluogo;

u) prevede adeguamento o realizzazione di nuovi tratti di viabilità, di interesse locale, di ricucitura di insediamenti o accesso a servizi ed attrezzature collettive;

v) riconosce (come itinerari) percorsi ciclabili esistenti e previsione di nuovi, per collegamento delle frazioni al centro o di aree residenziali esterne ad aree centrali, e inserimento del comune nel contest o di itinerari ciclabili di interesse turistico di livello sovracomunale.

Rilevante è anche il riconoscimento di:

a) siti di interesse archeologico;

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b) sito di importanza comunitaria (SIC) di cui al decreto del presidente della Repubblica 357/1997, nella parte sud del fiume Natisone e del torrente Torre;

c) area di rilevante interesse ambientale (ARIA) di cui alla legge regionale 42/1996, articolo 5, presso il fiume Natisone e il torrente Torre, con previsioni di tutela e valorizzazione;

d) edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale, per promuoverne la tutela;

e) raggruppamenti edilizi caratteristici, per la ricostruzione con caratteristiche tipiche storiche in caso di demolizione;

f) roccoli e alberi di interesse paesaggistico;

g) allevamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 unità di bestiame adulto, costituenti un vincolo per lo sviluppo della residenza;

h) infrastrutture rilevanti, come elettrodotti alta tensione, gasdotto, oleodotto.

Da evidenziarsi nel comune il caso di possibili esondazioni del fiume Natisone e del torrente Torre.

La capacità insediativa teorica residenziale del piano, calcolata mediante la variante 15, è di abitanti 8.838.

I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente stati revisionati mediante la variante 15, entrata in vigore nell'anno 2013.

Il piano regolatore generale comunale è dotato tra l'altro di:

a) strategia di piano.

La strategia di piano è una rappresentazione schematica e di massima degli elementi strutturali del territorio esistenti e previsti;

b) obiettivi, strategie, limiti di flessibilità.

L’efficacia dei limiti di flessibilità è generalmente venuta meno per effetto della legge regionale 21/2015, articolo 25, comma 2.

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B 4.4) PIANI DI SETTORE.

Il Comune di Manzano è dotato di piani di settore per:

a) acustica;

b) commercio;

c) telefonìa mobile.

Il comune di Manzano è interessato da previsioni del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Isonzo.

Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico è una parte del piano di bacino previsto dal decreto legislativo 152/2006, articolo 65.

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che, tra l’altro:

a) individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva;

b) stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione prelimin are degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;

c) detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi.

Il piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione deli abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Isonzo individua nelle parti sud e nord est del territorio comunale vaste aree come zone soggette a pericolosità idraulica.

Le classi di pericolosità idraulica sono P1 (moderata), P2 (media) e P3 (elevata).

Le aree del fiume Natisone e del torrente Torre e loro affluenti sono classificate Area fluviale.

Rileva, a proposito di pericolosità idraulica, la nota regionale 25 1 2013, con cui la Regione indica di ritenere quale misura minima di sicurezza per le aree P1 l’innalzamento del piano di calpestìo dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota.

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C) LA VARIANTE.

C 1) ASSEMBLAGGIO DI VARIANTI REDATTE SEPARATAMENTE.

L’ultima variante che è stata redatta sugli elaborati di piano regolatore generale comunale interi è la 15, entrata in vigore nell’anno 2013.

Altre varianti sono:

a) la 16, avente ad oggetto la modifica e l’ampliamento di una zona di servizi e attrezzature collettive per realizzare un impianto fotovoltaico e parcheggi a San Nicolò, presso un pozzo dell’acquedotto (numero 30);

b) la 17, avente ad oggetto la trasformazione di una zona direzionale (I) in una zona commerciale per grandi strutture di vendita (H2.1), e il coordinamento con il piano di settore del commercio (numero 2);

c) la 18, avente ad oggetto l’inserimento di una zona di servizi e attrezzature collettive per realizzare un impianto fotovoltaico a sud di San Nicolò (senza numero, in quanto redatta sugli elaborati originali);

d) la 19, avente ad oggetto l’inserimento di una zona di parcheggio, servizio stradale e verde elementare a Manzinello (numero 5);

e) la 21, avente ad oggetto una diramazione dalla strada provinciale di circonvallazione a sud della zona industriale maggiore verso San Lorenzo (numero 9);

f) la 22, avente ad oggetto un piano idroelettrico presso il fiume Natisone (numero 25);

g) la 23, avente ad oggetto un piano idroelettrico presso il fiume Natisone (numero 23).

La variante 20 riporta negli elaborati generali le varianti 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23, con gli eventuali necessari adattamenti o approssimazioni dovute alla circostanza che, eccetto che per la 18, trattasi di ridisegno.

Le varianti 22 e 23 hanno riportato erroneamente la sigla S6f, già impiegata per altra funzione.

La variante perciò corregge la sigla in S6g.

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C 2) ADEGUAMENTO AL PAI DELL’ISONZO.

È stato cennato al paragrafo A 3.4) che il comune è interessato da previsioni del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume Isonzo.

Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico è una parte del piano di bacino previsto dal decreto legislativo 152/2006, articolo 65.

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che, tra l’altro:

a) individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva;

b) stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;

c) detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi.

Il piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione degli abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

Il PAI individua classi di aree soggette a diverso grado di pericolosità, e fissa per ognuna azioni e interventi ammessi o non ammessi.

Per la classe di pericolosità più bassa (P1) il PAI demanda la disciplina dell’uso del territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale.

L’approvazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Isonzo è avvenuta mediante il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 11 2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 28 4 2014.

La variante qui presentata:

a) riporta nella tavola di zonizzazione in scala 1:5000 la carta originale di PAI, ridotta di scala, per informazione generale, e la legenda;

b) inserisce nella zonizzazione le indicazioni grafiche di aree e classificazioni di PAI;

c) inserisce nelle norme di attuazione un rinvio alle norme del PAI, prevedendo una disciplina specifica per le aree P1.

In questa circostanza è stato compiuto da parte del geologo un nuovo studio geologico completo del territorio.

Di conseguenza la variante qui presentata sostituisce le norme di attuazione di carattere geologico già allegate alle norme di attuazione, e modifica e integra le norme generali trattanti anch’esse di PAI.

Nello stesso tempo la variante sopprime il quadro sinottico delle prescrizioni geologiche per aree specifiche, assorbite nel nuovo studio e nelle nuove norme di carattere geologico.

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L’adeguamento al PAI e le nuove norme di attuazione di carattere geologico sono formate in collaborazione con un geologo.

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C 3) MICROZONAZIONE SISMICA.

Il Comune di Manzano ha compiuto uno studio di Microzonazione sismica ai sensi di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3907/2010 e 4007/2012.

Lo studio rappresenta il livello 1 dal quale partire per la pianificazione dei necessari approfondimenti ai livelli successivi di conoscenza 2 e 3.

Lo studio conclude che tutto il comune rientr a nelle così dette zone stabili suscettibili di amplificazioni locali.

Lo studio poi individua categorie di zone e di elementi con diverse caratteristiche o segnalanti o costituenti motivi di attenzione.

Le zone e elementi sono:

a) terrazzo fluviale.

L’indicazione è per una scarpata a Oleis;

b) zona di attenzione per instabilità.

L’indicazione è per una frana a Manzano, presso il cimitero.

La variante qui presentata inserisce nelle norme di attuazione:

a) l’indicazione che il comune rientra nelle così dette zone stabili suscettibili di amplificazioni locali;

b) indicazioni speciali per terrazzo fluviale e per zone di attenzione per instabilità.

Il riporto di indicazioni della Microzonazione sismica è compiuto in collaborazione con un geologo.

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C 4) RESIDENZA.

C 4.1) OBIETTIVI E PREVISIONI.

La variante qui presentata compie un assestamento delle zone per funzioni diverse, in particolare per le zone residenziali.

Nel rispetto dei criteri generali di dimensionamento e localizzazione è inevitabile che aree ai margini degli insediamenti o anche al loro interno ma in contiguità di aree libere siano oggetto di una valutazione relativamente discrezionale, e alcune aree o restino fuori dalle previsioni di fabbricabilità o vi siano inserite pur se non esattamente vocate .

Da considerarsi anche che nel corso del tempo la aree fabbricabili vengono utilizzandosi, le opere di urbanizzazione vengono estendendosi, le esigenze della popolazione maturano e diventano esplicite.

Fermi restando gli obiettivi generali di piano regolatore generale comunale di tutela, recupero e riqualificazione dei nuclei storici e di promuovere il recupero e adeguamento del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, gli obiettivi di questa variante in tema di residenza sono:

a) creare le condizioni per una riduzione complessiva del consumo di suolo;

b) semplificare le procedure attuative, senza far venire meno ed anzi prevedendo requisiti di urbanizzazione e di qualità dell’insediamento;

c) soddisfare il fabbisogno abitativo evidenziato mediante specifiche domande dalla popolazione;

d) completare il tessuto urbanistico ed edilizio esistente.

Nel caso le modifiche sono per:

a) sopprimere previsioni di zona B3 (di completamento, estensiva) a Manzinello e Oleis, per insuscettività di attuazione (modifiche 6, 13);

b) sopprimere in tutto o in parte previsioni di zona C (di espansione) a Manzinello, a San Lorenzo e a Oleis, ugualmente per insuscettività di attuazione (modifiche 7, 11, 18);

c) trasformare una zona C (di espansione) in zona B3 (di completamento, estensiva), a Manzinello, in un’area di dimensione relativamente contenuta, relativamente regolare, sostituendo la previsione di piano attuativo con la previsione di convenzione (modifica 4).

La modifica è per semplificare le procedure attuative, a seguito del decreto del presidente della Repubblica 380/2001, articolo 28 bis, inserito dalla legge 164/2014.

La modifica è completata con una norma in forza della quale la convenzione deve prevedere, tra l’altro, oltre che la realizzazione delle urbanizzazioni necessarie, anche la realizzazione lungo il lato di un muro di caratteristiche tipiche storiche, la concentrazione degli edifici nella parte nord dell’area, all’occorrenza anche inglobando il muro, e verde, in modo che si crei una cortina edilizia quale era l’inizio di un paese nella tradizione;

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d) inserire una piccola parte di zona B3 (di completamento, estensiva), a Oleis, per rendere effettivamente fruibile un’area già parzialmente così classificata (modifica 17);

e) trasformare un’altra piccola parte di zona C (di espansione) in zona B3 (di completamento, estensiva), fronteggiante una viabilità esistente e assoggettata ora dalla variante a convenzione per cessione gratuita al comune di aree per strada e servizi e attrezzature collettive già previst e graficamente, a Case (modifica 22);

f) inserire una zona C (di espansione) per completare il tessuto urbanistico e creare le premesse per un collegamento viario nuovo in quel contesto territoriale, a Case (modifica 21).

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C 4.2) CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA (CIT) - DIMENSIONAMENTO.

La capacità insediativa teorica del piano regolatore generale comunale come modificato dalla variante ricalcolata in sede di variante 15 è di abitanti 8.838.

L’incidenza della variante sulla capacità insediativa teorica del piano regolatore generale comunale è calcolata con la stessa metodologia del piano originario e varianti seguenti, in particolare la 15.

Per le aree edificate la tabella 14 di variante 15 riporta il numero di stanze esistenti, aumentato di un 1% per tenere conto di interventi di recupero e ampliamento.

Nelle aree libere le zone concorrenti al calcolo nella variante qui presentata sono le B e C.

Il volume residenziale delle aree libere è valutato come nel piano originario e nella variante 15 in una percentuale rispetto al volume totale teoricamente edificabile: in zona B1 - 65%, in zona B3 - 50%, in zona C - 35%.

Il volume standard è ugualmente assunto di 105 m3 per ogni stanza.

L’indice di affollamento è ancora assunto di 0,45 abitanti per ogni stanza.

Il dato finale è di abitanti - 65 (tabella 1).

Il fabbisogno abitativo nel comune di Manzano è stato calcolato in sede di piano regolatore generale comunale in opere per abitanti 9.154.

La capacità insediativa teorica ricalcolata (8.773) è dunque inferiore rispetto al fabbisogno abitativo (9.154).

Da tenersi conto che le abitazioni non occupate nell’anno 2011 erano 122, il 4% delle totali, un dato altamente inferiore a quello provinciale, che è del 22%.

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C 4.3) STANDARDS DI SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE (SAC).

Gli standards per servizi ed attrezzature collettive si basano sulle indicazioni di cui al decreto regionale 126/1995, considerandosi:

a) capacità insediativa teorica residenziale di piano di 8.773 abitanti;

b) classe di capacità insediativa teorica fino a 10.000 abitanti;

c) area territoriale D (comuni di pianura).

Nel comune di Manzano vi è già sovradimensionamento dei servizi ed attrezzature collettive, specie per verde, sport e spettacoli, dovuto alla circostanza che diversi dei servizi sono esistenti, anche di proprietà e/o gestione privata, e comunque vi è un obiettivo di qualificare / riqualificare il ruolo residenziale del comune e il territorio, costituendosi aree e opere aumentanti il livello di qualità della vita e l’attrazione nel contesto territoriale più ampio.

Questo è stato ampiamente dimostrato e argomentato in sede di pronuncia sulle riserve regionali alla variante 15.

Una specifica riserva regionale evidenziava che la dotazione - previsione comunale risulta più di tre volte superiore alla minima di legge.

Diminuendo gli abitanti teoricamente insediabili, pur con soppressione o riduzione di qualche zona S, gli standards di cui al decreto regionale 126/1995 restano ampiamente soddisfatti.

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C 5) CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA.

La variante riporta la classificazione dei corsi d’acqua di cui alla legge regionale 11/2015, articolo 4, comma 2, quelli presenti nella zonizzazione.

L’indicazione è volta alla individuazione delle funzioni di gestione, come previsto dalla legge regionale 19/2015 stessa.

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C 6) VIABILITÀ.

Il Comune ha in corso di formazione un piano generale del traffico urbano.

Con il piano generale del traffico urbano il Comune si pone alcuni obiettivi, tra cui rilevano particolarmente la fluidificazione della circolazione in generale e la valorizzazione dell’ambiente urbano, con specifico riferimento ai luoghi di maggiore socialità e alle aree residenziali.

In questo quadro vi è una previsione che il Comune ritiene prioritaria, affrontabile nel breve o medio periodo e per la quale viene posta un’indicazione nel piano regolatore generale comunale già in sede della variante qui presentata.

Anche a prescindere dal piano generale del traffico urbano rileva particolarmente le necessità di iniziare a creare le condizioni per distogliere dal nucleo storico di Manzano capoluogo il traffico e di revisionare gli assi di scorrimento per creare un collegamento diretto nord sud da via Sottomonte a via della Stazione, presso il punto in cui si dirama da questa la strada verso il ponte sul fiume Natisone (via San Giorgio).

Quindi la variante prevede un prolungamento verso sud, fino a via della Stazione, della strada prevista scendente da via Sottomonte (modifica 28).

La nuova strada è per raccogliere il traffico scendente da nord e attualmente attraversante il centro, e resta al margine di questo.

Con ciò il centro sarà parzialmente liberato dal traffico di attraversamento, possono crearsi le condizioni di una sua valorizzazione, dal punto di vista della fruizione e delle condizioni ambientali.

La modifica di viabilità comporta l’adattamento nelle zone interessate dalla nuova previsione, in particolare di zona B, e anche di una zona S per parcheggio presso via della Stazione.

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C 7) VARIE.

La variante inoltre:

a) corregge un refuso grafico sopprimendo il perimetro di zona D4 (industriale, di cava) già soppressa in sede di variante 15 (modifica 1);

b) compie un piccolo ampliamento di zona O1 (mista, orientata commerciale), in parziale adattamento allo stato della proprietà e secondo esigenze locali, a Manzano capoluogo, tra la strada regionale 56 (di Gorizia) e la ferrovia (modifica 3);

c) rimuove l’indicazione di piano attuativo previgente per la zona D1P a sud ovest della strada regionale 56 (di Gorizia) (modifica 8).

Il piano attuativo a suo tempo approvato è divenuto inapplicabile - inefficace per decorso decennio, mancata sottoscrizione della convenzione con il Comune e mancato inizio delle opere di urbanizzazione;

d) sposta verso ovest il limite est dell’ambito di piano attuativo dell’appendice ovest della zona D1P grande a ovest della strada regionale 56 (di Gorizia) (modifica 8, parte ovest).

Con ciò la variante crea prima una divisione dell’ambito del piano attuativo già previsto dell’appendice ovest, e poi un accorpamento della parte est di questo al piano attuativo del resto della zona D1P.

L’azione è utile per trattare unitariamente la sistemazione della viabilità nord - sud sottopassante alla nuova strada provinciale, e, riducendo l’area dell’appendice ovest, promuovere l’inizio dell’attuazione della zona D1P facilitandone una prima parte;

e) sopprime una previsione di servizi e attrezzature collettive per parcheggi e verde a San Lorenzo, ritenuta sovrabbondante rispetto alle necessità della frazione (modifica 10);

f) sopprime parzialmente una previsione di zona D1E (industriale, esistente o in corso), a San Nicolò, non necessaria per iniziative produttive (modifica 12);

g) inserisce una previsione di parcheggio, a Oleis, accanto alla chiesa, per permettere la sosta in sede autonoma, promuovere la frequentazione del nucleo storico e attrarre visitatori (modifica 14);

h) riclassifica una zona S (di servizi e attrezzature collettive per sport e spettacoli all’aperto) in zona E4 (di interesse agricolo-paesaggistico) a Oleis, presso il fiume Natisone, per realizzare maggiore omogeneità di zona rispetto al contesto territoriale (modifica 15).

La zona nuova è prevista assoggettata a convenzione con il Comune.

Alla nuova zona è associata una previsione normativa che disciplina ai fini dell’inserimento ambientale e paesaggistico gli interventi, comunque ammessi nei limiti in cui sono connessi con l’agricoltura.

In ogni caso nell’area di rilevante interesse ambientale prevalgono le norme e vincoli propri di questa;

i) sopprime una parte minima di zona di servizi e attrezzature collettive per servizio stradale, appendice meridionale di un’area più vasta, non necessaria per il servizio, a Oleis (modifica 16);

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l) corregge la sigla di zona S (per servizi e attrezzature collettive) del cimitero di Oleis, da S4c a S4d (modifica 19);

m) riporta l’indicazione di complesso soggetto a vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda, per due edifici oggetto di specifico provvedimento ministeriale, a Manzano capoluogo (Casa del Cappellano) (modifica 27) e presso l’Abbazia di Rosazzo (Casa Rurale) (modifica 20);

n) divide in due un ambito di piano attuativo previsto, per zona A, zona B3 e zona di verde privato, a Manzano capoluogo, a est del nucleo storico (modifica 26).

La modifica è per promuovere l’attuazione delle previsioni, in relazione allo stato delle proprietà;

o) inserisce indicazione di acqua in luogo di zona bianca, a Manzano capoluogo, presso il fiume Natisone e adegua alla reale larghezza il ponte sul fiume Natisone (modifica 24);

p) riclassifica zona I2 (direzionale) e zona V2 (verde privato di protezione) un’area non necessaria per viabilità e la include nel perimetro di piano attuativo di zona I2 (direzionale), presso la strada regionale 56 (di Gorizia), ridefinendo il perimetro di piano attuativo, a sud (modifica 29);

q) compie un aggiornamento essenziale della carta di base della zonizzazione, mediante riporto di edifici rilevanti recenti da planimetrie disponibili.

L’aggiornamento non ha valore regolatore, e perciò non è indicato con perimetri e numeri di modifica;

r) modifica e integra la legenda, in coerenza con le modifiche indicate.

Inoltre nella legenda inserisce la simbologia e voce di Area di recupero ricettiva, già oggetto di variante precedente approvata.

Per effetto dell’uso di software aggiornato rispetto all’originale, i colori, le trame e i tratteggi possono differire lievemente dai precedenti.

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C 8) NORME DI ATTUAZIONE.

La variante qui presentata è anche l’occasione per compiere un ulteriore aggiornamento e adeguamento delle norme di attuazione.

In particolare l’aggiornamento e adeguamento sono, oltre che per dare attuazione a quanto indicato ai capitoli precedenti, anche per:

a) adeguare le sigle;

b) specificare le opere e attività vietate presso il punto di captazione di acque potabili dell’acquedotto Poiana;

c) rimuovere un divieto di destinazione d’uso residenziale in zona A se l’allevamento che ne è causa è dismesso e non più riattivabile;

d) semplificare, precisare, migliorare, completare diciture;

e) riportare alla sola norma statale e/o regionale la quantità di parcheggi stanziale in zone A e B1, per rimuovere possibili elementi di freno al recupero nei nuclei storici e di matrice storica, e facilitare comunque le opere nelle altre zone residenziali;

f) estendere il possibile fronte di accessori a confine, in relazione a maggiori esigenze maturanti e opportunità di avere maggiore spazio libero nelle corti;

g) revisionare i criteri tipologico-edilizi di edifici, in zone di matrice storica (B1) e in zona agricola, superando quelli per opere a basso impatto visivo e inserendone di nuovi per aspetti significativi come il manto di copertura e portici.

Con l’occasione la variante corregge allineando a sinistra il blocco di norme tipologico-edilizie finale, che va riferito a tutte le precedenti, e non solo all’ultima;

h) inserire una norma a tutela di coni visivi e la compattezza dell’edificato, valida soprattutto per o verso aree collinari;

i) modificare e integrare una norma in ordine a compensazioni verso il Comune per un piano attuativo di una zona a Manzano capoluogo di cui è opportuno promuovere l’attuazione;

l) inserire previsioni specifiche per l’attuazione di zone soggette a convenzione con il Comune previste dalla variante qui presentata;

m) subordinare a uno studio idraulico specifico e a una strutturazione viaria coerente con possibili collegamenti futuri l’attuazione di una zona residenziale di espansione prevista dalla variante qui presentata a Case;

n) incrementare l’altezza di edifici in zone industriali e miste, per lo più del 10%, in relazione alle necessità di nuovi impianti e maggiore utilizzo dello spazio coperto;

o) rimuovere una norma riguardante il rumore in zona industriale prevista, essendo la materia trattata dal piano comunale di classificazione acustica;

p) precisare che le superfici da inerbire nei terrazzi per colture specializzate sono le scarpate, essendo che è quella la parte più in vista, e comunque le superfici piane non utilizzate si inerbiscono spontaneamente;

q) ridurre la superfice minima richiesta per nuove opere in aziende agricole specializzate in zona E4, per promuovere un’economia da rivalutare,

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specie considerati il periodo di crisi economica e l’opportunità di valorizzare prodotti tipici e a filiera corta;

r) promuovere la riqualificazione dei complessi residenza - opera agricola in zona agricola, vincolando a quest’opera il ricavo di un’abitazione aggiuntiva, e rimuovendo possibili elementi di freno al recupero di opere che altrimenti a ben vedere potrebbero essere e restare anche degradanti;

s) precisare le possibilità delle opere ricettive previste in una zona E4, di agriturismo e/o fattoria didattica, richiamando le norme già previste per aree di rilevante interesse ambientale;

t) precisare che la distanza di allevamenti zootecnici da zona, abitazione estranea e altro allevamento, che in zona E4 non sono previsti nuovi, è per integrazione di esistenti;

u) ripristinare la misura dell’indice di fabbricabilità per residenza agricola in zona E4, tagliato per errore materiale in sede di variante precedente, e adeguare la norma a base di calcolo, esplicitando anche il conteggio di fondi siti nel territorio di un comune diverso;

v) indicare contenuti e criteri per un piano attuativo previsto in una zona E4 presso il fiume Natisone a Oleis, soprattutto per il paesaggio;

z) inserire la possibilità di piscine scoperte come pertinenza - integrazione di edifici esistenti non emergenti significativamente dal terreno sistemato in zona F4, e norme vincolanti per le caratteristiche delle opere, la sistemazione del terreno, la sicurezza idraulica e il trattamento delle acque;

aa) sopprimere refusi e ridurre alla previsione di legge i parcheggi per commercio al dettaglio in zone H;

bb) sopprimere la previsione di parcheggio per commercio all’ingrosso in zona O1, mancando qui quella destinazione d’uso;

cc) perfezionare le diciture di destinazioni d’uso in zona O2, anche eliminando refusi e inserendo la previsione di opere compatibili, e richiamando la legge regionale 19/2009, articolo 60, comma 2, per opere in assenza di piano attuativo.

Restano fermi gli indici di fabbricabilità e rapporto di copertura, di parcheggi e di altro;

dd) adeguare la denominazione degli istituti per l’istruzione in zone S, di servizi e attrezzature collettive;

ee) escludere in determinate aree opere per ristoro e vita associativa e alloggio per il personale e la custodia, in zona S, di servizi e attrezzature collettive;

ff) ammettere movimenti di terreno superiori a 40 cm di altezza per sistemazioni geologico-idrauliche in zona di verde privato di protezione, previsto preminentemente lungo la strada provinciale 78 bis (di Mortegliano bis) e lungo alcuni corsi d’acqua;

gg) richiamare la legge regionale 11/2015 ai fini della gestione dei corsi d’acqua.

La norma ha poi un riscontro nella zonizzazione;

hh) aggiornare le norme per beni soggetti a vincolo culturale, e inserire nell’elenco di questi l’ex Canonica del Cappellano, a Manzano capoluogo,

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e Casa Rurale, presso l’Abbazia di Rosazzo, secondo specifici provvedimenti del Ministero dei beni culturali;

ii) compiere perfezionamenti varî, compresa correzione di refusi, esito di varianti diverse redatte separate.

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C 9) STRATEGIA DI PIANO.

Gli obiettivi, strategie e limiti di flessibilità del piano regolatore generale comunale vigente prevedono che Le modifiche rientranti nei limiti di flessibilità possono comunque essere attuate senza direttive e senza modifica di strategia di piano (vedasi fascicolo di obiettivi, strategie, strategie di piano, capitolo 22, comma 10).

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C 10) OBIETTIVI, STRATEGIE, LIMITI DI FLESSIBILITÀ.

La variante qui presentata non modifica gli obiettivi e le strategie del piano regolatore generale comunale.

Men che meno essa modifica i limiti di flessibilità, essendo questi divenuti inefficaci per effetto della legge regionale 21/2015, articolo 25, comma 2.

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C 11) DATI QUANTITATIVI.

I dati quantitativi della zonizzazione sono, in metri quadri:

a) zona B1: - 3.016;

b) zona B3: + 7.823;

c) zona C: - 37.537;

d) zona D1E: - 1.888;

e) zona E: + 39.594;

f) zona I2: + 470;

g) zona O2: + 1.772;

h) zona S: - 45.441;

i) zona V1: + 37.197;

l) zona V2: + 466;

m) altre zone: - 560.

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C 12) RAPPORTI CON LIMITI DI FLESSIBILITÀ, DR 86/2008 E LR 21/2015.

La variante qui presentata è fondata su un incarico risalente all’anno 2014, integrato con atti successivi comunque accedenti all’originario.

Alla variante perciò non si applicano le previsioni di cui alla legge regionale 21/2015, in ragione della stessa legge regionale 21/2015, articolo 25, comma 1.

La variante qui presentata è invece formata avendosi a riferimento i limiti di flessibilità del piano regolatore generale comunale, come modificato da ultimo dalla variante 15, il e decreto regionale 86/2008, articolo 17.

L’assemblaggio di varianti redatte separatamente non è variante nuova, ma riporto negli elaborati generali di varianti già approvate.

La variante è coerente con le flessibilità sopra indicate, in particolare:

a) per adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico (PAI) del fiume Isonzo: con i limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 2.

In particolare PAI e studio geologico, che sono atti esterni, sono già trattati nel piano regolatore generale comunale vigente;

b) per residenza: con i limiti di flessibilità, paragrafo 1.3, comma 4 e paragrafo 2.3, commi 1 e 2;

c) per la microzonazione sismica: con i limiti di flessibilità, paragrafo 20.3, comma 7;

d) per la classificazione dei corsi d’acqua: con i limiti di flessibilità, paragrafo 20.3, comma 7.

In particolare la classificazione, discendente dal piano regionale di tutela delle acque, è normativa, e le indicazioni sulla zonizzazione sono una mera visualizzazione delle indicazioni normative;

e) per norme di attuazione in generale: con i limiti di flessibilità, paragrafo 20.3, comma 7.

In particolare:

1) per le destinazioni d’uso: con le previsioni dei paragrafi delle singole zone.

La previsione di agriturismo e fattoria didattica in zona E4 presso Oleis è una specificazione delle attività connesse all’operatività di imprenditore agricolo previste dalla legge.

Le piscine scoperte in zona F4 sono previste tali da essere compatibili con il paesaggio e l’ambiente;

2) per indici di altezza: con le previsioni dei paragrafi delle singole zone industriali e miste.

L’incremento di altezza peraltro è limitato al 10%, e compiuto del 30%

solo nella zona industriale prevista di Oleis.

Viceversa esso non è previsto nelle zone di insediamento esistente soggette a vincolo paesaggistico;

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3) per disposizioni particolari: con le previsioni dei paragrafi delle singole zone.

Specialmente per criteri tipologico costruttivi zone B e zone E le nuove previsioni, oltre che congrue, sono complessivamente anche più stringenti;

f) per viabilità: con i limiti di flessibilità, paragrafo 15.3, comma 1 e paragrafo 16.3, comma 1;

g) per correzione di refuso per soppressione di perimetro di zona D4, già soppressa dalla variante 15: con i limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 1;

h) per ampliamento di zona O1: con i limiti di flessibilità, paragrafo 13.3, comma 1;

i) per soppressione del perimetro di piano attuativo comunale previgente di zona D1 P, divenuto inapplicabile e inefficace sia per espressa previsione delle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale (articolo 2, comma 2, lettera a, punto 3), sia per giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione IV, numero 6703/2012), e quindi come revocato: con i limiti di flessibilità, paragrafo 20.3, comma 2, lettera d);

l) per divisione e/o accorpamento di ambiti di piano attuativo: con i limiti di flessibilità, paragrafo 20.3, comma 2.

Resta salvo che la viabilità interna di piani attuativi può essere definita dai piani attuativi stessi, come indicato anche dalla flessibilità operativa del piano regolatore generale comunale nelle norme di attuazione, articolo 2, comma 6;

m) per incremento di zona V1: con i limiti di flessibilità, paragrafo 2.3, comma 5;

n) per riduzione o incremento di zona S diverso da riclassificazione in zona E4: con i limiti di flessibilità, paragrafo 3.3, comma 1;

o) per riduzione di zona D1E: con i limiti di flessibilità, paragrafo 5.3, comma 1, lettera a);

p) per riclassificazione di un’area da zona S (S5c) a zona E4: con il regolamento regionale 86/2008, articolo 17, comma 1, lettera b);

q) per correzione di sigla di cimitero di Oleis: con i limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 1;

r) per inserimento di indicazioni di vincolo culturale dichiarato: con i limiti di flessibilità, paragrafo 19.3, comma 1;

s) per inserimento di indicazione di acqua in luogo di zona bianca: con i limiti di flessibilità, paragrafo 20.3, comma 6, e paragrafo 21.3, commi 1 e 3;

t) per adeguamento della larghezza del ponte sul fiume Natisone come esistente: con i limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 3;

u) per incremento di zona V2 e I2 in luogo di viabilità: con i limiti di flessibilità, paragrafo 2.3, comma 4 bis, paragrafo 12.3, comma 1 e paragrafo 16.3, comma 1;

v) per aggiornamento essenziale della carta di base: con i limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 3;

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z) per inserimento nella legenda di area di recupero ricettiva, già prevista da variante precedente approvata, ma non riportata nella legenda all’epoca:

con i limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 1;

aa) per riporto di varianti precedenti redatte separatamente approvate: con i limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 3, essendo l’opera l’adeguamento delle carte generali alla zonizzazione di fatto vigente come modificate da varianti precedenti redatte separatamente approvate.

In questo senso il riporto di varianti precedenti redatte separatamente approvate non è neanche propriamente variante;

bb) per ripristino dalla misura dell’indice di fabbricabilità fondiaria in zona E4, tagliata per errore contestualmente alla modifica delle denominazione del soggetto abilitato alla realizzazione di abitazioni in zona agricola con variante precedente: con i limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 1;

Il riporto nella zonizzazione di sigle di piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), di classificazione di corsi d’acqua e di aree di convenzione non è propriamente modifica di zonizzazione, bensì una visualizzazione nella zonizzazione di previsioni di norme di attuazione, già descritto o rispreso da fonti sovraordinate.

Le varianti precedenti a quella qui presentata formate fruendosi dei limiti di flessibilità hanno comportato un incremento di capacità insediativa teorica di 40 abitanti, rispetto ad un massimo possibile, previsto al paragrafo 20.3, comma 8, di abitanti 222.

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C 13) RAPPORTI CON PIANI E NORME DI SETTORE.

La variante ha per oggetto preminentemente zone residenziali, che non sono regolate da piani di settore, bensì da norme più propriamente urbanistiche.

Tuttavia un rapporto vi può comunque essere con norme di settore per acustica, per commercio, per telefonia mobile e per assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Isonzo.

Per acustica il comune è dotato di piano di classificazione acustica, formato ai sensi della legge 447/1999 e della legge regionale 16/2007.

Questo piano essenzialmente:

a) suddivide il territorio in classi acustiche, dalla I alla V;

b) definisce i valori consentiti di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità validi per ciascuna delle classi, crescenti dalla I alla V;

c) definisce fasce di pertinenza / rispetto di strade e ferrovia.

La variante qui presentata non prevede zona residenziale in aree che siano classificate in classe acustica V, quella avente il limite di rumore consentito più alto, né prevede zone classificabili nella stessa classe acustica V, generante comunque una fascia di rumore ammesso più alto sull'intorno.

In ragione del cambio di destinazione di zona le classificazioni acustiche saranno modificate dove necessario, senza tuttavia comportare aggravi particolarmente significativi.

Per commercio il piano di settore è rivolto solo alle grandi strutture, quelle che superano la superficie di vendita di m2 1.500, che non sono oggetto della variante.

Per telefonia mobile è stato cennato che il Comune è dotato dal regolamento comunale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile di cui alla legge regionale 3/2011.

L’analisi svolta in sede del regolamento ha evidenziato che nelle zone residenziali prevista dalla variante qui presentata l’intensità di campo elettromagnetico non supera i 6 V/m, valore limite per la tutela della salute umana, previsto dal decreto del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

Nessuna delle aree oggetto di variante è poi prevista dallo stesso regolamento per la telefonia mobile sito idoneo per l’installazione di nuove stazioni radio base.

Quanto all’assetto idrogeologico, la variante qui presentata compie l’adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Isonzo come indicato al paragrafo C 2).

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