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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

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Academic year: 2022

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Provincia di Cuneo

Comune di Oncino

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Oncino, ... / ... / ...

VARIANTE PARZIALE N°5

ex art. 17 della L.R. n°56/1977 e s.m.i.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il Sindaco

Il progettista

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

Alessandro Verda Architetto Piazza XX settembre, 15

12037 Saluzzo (CN) tel./fax 0175.500815

cell. 349.1284015

e-mail: verdale@libero.it

Base del P.R.G.C. di:

PROGETTO DEFINITIVO

Approvato con Delibera C.C. n° ... del ... / ... / ...

(Progetto Preliminare adottato con Delibera C.C. n° 16 del 18 / 03 / 2019)

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1 Premessa

La presente relazione tecnica illustrativa ha lo scopo di fornire i dati e le informazioni necessarie conseguenti all’attuazione della proposta di Variante Parziale n. 5 al PRGC vigente. Oggetto della Variante è esclusivamente quello di effettuare la modifica ad alcuni punti delle N.T.A. ed alla cartografia vigente per quanto riguarda una porzione di area pubblica compresa tra la strada provinciale e via di Arlongo, in località Villa.

Inquadramento territoriale

Limite del territorio comunale di Oncino

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2 Località “Villa” di Oncino

Fotografia aerea con individuazione dell’area interessata dalla variante parziale

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3 Stato di attuazione del vigente PRGC

Il vigente PRG del Comune di Oncino è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1-8621 del 2003.

La presente variante si configura come una variante parziale, ai sensi del comma 5 dell’art. 17, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., per introdurre un unico perfezionamento allo strumento in vigore. La Variante verte quindi esclusivamente sull’integrazione dell’apparato normativo e cartografico operando il perfezionamento nell’ambito di applicazione dell’art 17 c.5 della L.R., escludendo ogni modifica di tipo generale legata all’assetto infrastrutturale comunale o al sistema dei vincoli territoriali ed idrogeologici vigenti.

La previsione della variante parziale interessa un’area interna al centro abitato. A tale proposito, in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato, di cui all’art. 12 comma 2 della LR 56/77, si precisa che il comune di Oncino è dotato di tale perimetrazione urbana, individuata nelle tavole di piano come “delimitazione di zona”.

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4 Caratteristiche della Variante Parziale n. 5 al PRGC

Le motivazioni che hanno portato alla predisposizione della presente Variante Parziale n. 5 sono esclusivamente di pubblico interesse, concreto ed attuale.

In modo specifico, di seguito si riportano le modifiche che si vogliono introdurre con la presente Variante:

o Circa le NTA:

La Variante prevede di integrare l’art. 25 delle N.T.A. con una norma che permetta, nella sola area destinata a parcheggio pubblico, all’ingresso della località Villa di Oncino, la realizzazione di una autorimessa interrata con copertura piana, oltre che con sovrastante riporto di terra di spessore non inferiore a 60 cm seminato a prato, anche, in alternativa, con la realizzazione di sovrastante riporto di strato complanare in sabbia.

Sempre sulla stessa porzione d’area si prevede che la pavimentazione possa essere realizzata, oltre che in pietra, ciottoli, lastre, blocchetti, anche in calcestruzzo lisciato, per una più agevole manutenzione stradale anche nel periodo invernale.

o Circa la Cartografia:

La Variante prevede di modificare le tavole 1A e 2A1 per individuare l’area a parcheggio pubblico per i mezzi e le attrezzature comunali, ai margini del centro abitato, all’ingresso del paese in località Villa di Oncino.

Riassumendo:

con la presente “Variante Parziale” l’Amministrazione Comunale di Oncino intende quindi:

- rilocalizzare uno spazio pubblico già ad uso parcheggio (P);

- permettere, nella specifica area destinata a parcheggio pubblico, la realizzazione di una autorimessa interrata con copertura piana, oltre che con sovrastante riporto di terra di spessore non inferiore a 60 cm seminato a prato, anche, in alternativa, con la realizzazione di sovrastante riporto di strato complanare in sabbia;

- consentire che la pavimentazione possa essere realizzata, oltre che in

1 La tavola 2A è stata modificata solo nella parte in cui riporta, per sovrapposizione, parte della tavola 1A.

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5 pietra, ciottoli, lastre, blocchetti, anche in calcestruzzo lisciato, per una più semplice manutenzione del manto stradale nel periodo invernale.

Descrizione della Variante

Modifiche apportate alla cartografia di Piano

In dettaglio si illustrano le modifiche effettuate sulle tavole di Piano e più precisamente:

- Tav. 1A (e 2A) Villa – Capoluogo

o Si è modificato/rilocalizzato il parcheggio pubblico “P” esistente (mantenendo i 340 mq. esistenti anche nel progetto).

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6 Di seguito si riportano le planimetrie dello stato vigente del PRGC e della proposta di Variante.

Confronto cartografico relativo alle modifiche in Villa – Capoluogo:

Fig. 1) Estratto del P.R.G. “vigente”

Tav. 1A (e 2A) – Azzonamento – scala originale 1:1.000

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7 Fig. 2) Estratto del P.R.G. “in variante”

Tav. 1A (e 2A) – Azzonamento – scala originale 1:1.000

La modifica recepisce la necessità comunale di modificare la dislocazione di un parcheggio (P), di tipo coperto, mantenendone la medesima superficie.

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8 Verifica dei requisiti di Variante Parziale

Si precisa che la succitata variante non è in contrasto con il Piano Territoriale Regionale, né con il Piano Paesaggistico Regionale, né con il Piano Territoriale Provinciale, né con altri piani sovracomunali adottati e/o approvati di cui si è a conoscenza. Le modifiche proposte non snaturano gli obiettivi originari del PRGC e non alterano gli equilibri del piano stesso.

La presente variante si configura a tutti gli effetti come una Variante Parziale di cui al 5° comma dell’art. 17 della LR 56/77 in quanto:

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione.

b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale.

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge.

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge.

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa ….

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in

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9 misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente.

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

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10 Strumenti di attuazione

La variante prevede la modifica dell’art. 25 delle N.T.A. per permettere nella sola area destinata a parcheggio pubblico, all’ingresso della località Villa di Oncino, la realizzazione di una autorimessa interrata con copertura piana, oltre che con sovrastante riporto di terra di spessore non inferiore a 60 cm seminato a prato, anche, in alternativa, con la realizzazione di sovrastante riporto di strato complanare in sabbia.

Sempre sulla stessa porzione d’area si prevede che la pavimentazione possa essere realizzata, oltre che in pietra, ciottoli, lastre, blocchetti, anche in calcestruzzo lisciato, per una più agevole manutenzione stradale anche nel periodo invernale.

In conclusione si sono modificati:

- l’art. 25 delle N.T.A.

- le tavole 1A e 2A (azzonamento – scala 1:1.000).

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11 Iter del progetto

L’amministrazione comunale di Oncino aveva effettuato la fase di “verifica preliminare”, fase iniziale di verifica per la procedibilità della V.A.S., di cui all’art.7 c.5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

Il comune di Oncino aveva deliberato (ai sensi dell’art. 3 bis, c.7 della L.R. 56/1977) di avvalersi della Struttura Tecnica in materia di V.A.S. affidandosi al comune di Moretta (D.G.C. n°47 del 27 febbraio 2019). È stato quindi l’O.T.C. del comune di Moretta il soggetto competente a livello di valutazione della Verifica.

Nel caso presente, sia per l’entità della modifica, sia per opportunità rispetto alle tempistiche, è stata seguita la procedura di tipo “contestuale”, prevista dalla D.G.R.

25-2977 del 29/2/2016, inviando la Relazione di verifica di assoggettabilità agli Enti con competenze ambientali, contestualmente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici.

Il documento di Verifica è stato sottoposto all’esame degli Enti competenti in materia ambientale, cui ha fatto seguito il parere finale espresso dall'Organo Tecnico Comunale, esame che ha visto coinvolti i seguenti Enti:

• Provincia di Cuneo – Servizio valutazione impatto ambientale;

• A.R.P.A. Piemonte - struttura semplice – attività di produzione;

• A.S.L. CN1 – dipartimento di prevenzione. Servizio di sanità e igiene pubblica.

A conclusione di questo procedimento il Responsabile dell’Organo Tecnico Comunale del Comune di Moretta, incaricato per questa funzione, in data 21 giugno 2019, ha emesso il “Provvedimento Finale dell’Organo Tecnico Comunale”.

Il progetto preliminare di variante parziale in oggetto è stato adottato con D.C.C.

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12 modifica al Progetto preliminare di Variante Parziale.

Nei tempi previsti dall’iter procedurale sono pervenuti i seguenti pareri:

- La Provincia di Cuneo ha trasmesso parere con prot. n. 35761 del

30/05/2019, pervenuto in Comune con prot. n. 726 in data 31/05/2019;

- L’A.R.P.A. Piemonte ha trasmesso parere con prot. n. 48518 del

31/05/2019, pervenuto in Comune con prot. n. 735 in data 31/05/2019;

- L'A.S.L. CN1 ha trasmesso parere con prot. n. 58260 del 15/05/2019, pervenuto in Comune con prot. n. 615 in data 16/05/2019.

Di seguito si riportano i pareri sopraccitati degli Enti e le relative osservazioni:

• Provincia di Cuneo;

• A.R.P.A. Piemonte;

• A.S.L. CN1.

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18 DALLA PROVINCIA DI CUNEO

Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione

Si conferma che l’area oggetto di Variante parziale ricade sulla Carta Regionale dei Suoli, in scala 1:250.000, in Classe 6 - Limitazioni severe che rendono i suoli generalmente non adatti alla coltivazione e limitano il loro uso al pascolo in alpeggio, alla forestazione, al bosco o alla conservazione naturalistica e paesaggistica. I suoli di sesta classe sono posti esclusivamente sui versanti montani e sui versanti collinari più acclivi.

Anche per questa motivazione la proposta progettuale potrebbe essere concretizzata, in quanto zona con discreta acclività, difficile e poco adatta alla coltivazione.

Si conferma atresì che la zona è vincolata ai sensi del D.M. 01/08/1985, come zona del parco regionale del Monviso.

L’area nel PRG vigente non risulta all’interno di fascia di rispetto cimiteriale, ma arretrata dai 150 m. ai 50 m. (art. 28 della L.166/2002), tenuto conto della specifica localizzazione del Cimitero posto fra il concentrico - località Villa e la frazione Ruata.

Dalle N.T.A. del PRG vigente: nella fascia di rispetto cimiteriale, non sono ammesse nuove costruzioni né ampliamenti di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, (ove il P.R.G.C. non preveda altrimenti) degli eventuali edifici esistenti oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Si conferma che l’area risulta all’interno della perimetrazione del “centro abitato” e che quindi non debbano essere rispettate le fasce di rispetto stradali dalla viabilità provinciale.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

Settore Tutela del Territorio – Ufficio controllo emissioni ed energia

Non vi sono osservazioni in merito e pertanto si ritiene che la variante possa essere esclusa dalla procedura di V.A.S.

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19 Settore Risorse del Territorio – Ufficio Acque

Si ritiene che la variante non debba essere sottoposta alla procedura di V.A.S.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021;

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), annessa deliberazione n. 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;

- D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si conferma che la variante parziale in oggetto garantisce la compatibilità dei piani sopraccitati.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabili (D.Lgs. 387/03);

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;

- impossibilità di prevedere la costruzione di captazione idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e la falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e s.m.i.;

- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;

- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d’uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;

- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R n. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;

- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che

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20 La variante in oggetto:

- non prevede l’individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabili (D.Lgs. 387/03);

- non interferisce con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;

- non prevede la costruzione di captazione idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e la falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e s.m.i.;

- non prevede interferenze con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;

- sarà richiesta la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R.

29/07/2003, n. 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d’uso della risorsa qualora siano previsti nuovi prelievi;

- si riconosce che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R n. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;

- si riconosce che l’approvazione delle varianti di destinazione d’uso del suolo non determina l’attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

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23 DALL’A.R.P.A.PIEMONTE

A seguito della valutazione della documentazione tecnica, in merito alla variante parziale in oggetto, si ritiene che tale previsione possa non essere assoggettata a V.A.S.

Si esprimono tuttavia perplessità sulla scelta di voler generalizzare il tipo di intervento descritto al punto 1, consentendo l’applicazione di quanto indicato a tutte le aree destinate a parcheggio pubblico.

Si precisa che l’intervento che viene proposto di realizzare un parcheggio pubblico coperto con copertura piana e sovrastante strato complanare in sabbia è specifico dell’area a parcheggio di ingresso alla località Villa. Non deve essere inteso come una applicazione generalizzata a tutte le aree destinate a parcheggio pubblico.

Nelle N.T.A. viene pertanto puntualizzato questo aspetto, al fine di applicare quanto indicato ai soli casi in cui non sia possibile procedere diversamente.

______

Si tenga infatti presente che la possibilità di realizzare la pavimentazione dei parcheggi in calcestruzzo lisciato comporterà la perdita irreversibile della matrice suolo.

Inoltre … si prevede lo stralcio dell’area a parcheggio pubblico … e la sua ricollocazione in un’area ad oggi libera e adibita, in parte, si presume, ad uso agricolo…

Le previsioni del PRG vigente vedono già l’individuazione di un’area a parcheggio pubblico leggermente più a monte di quella proposta nella Variante in oggetto, di medesima superficie, ma di complessa attuazione, vista l’acclività di quell’area. La perdita di matrice suolo era già quindi stata valutata e compensata dall’Amministrazione nelle precedenti valutazioni di Piano.

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25 DALL’A.S.L.CN1

Si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano problematiche sanitarie tali da richiedere l’assoggettabilità alla V.A.S.

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29 DALL’ORGANO TECNICO COMUNALE

In data 21 giugno 2019 l’Organo Tecnico Comunale del Comune di Moretta ha predisposto il verbale di competenza e, tenendo conto dei pareri espressi dagli Enti coinvolti di cui sopra, ha disposto che la Variante parziale N°5 al P.R.G.C. del Comune di Oncino, redatta ai sensi dell’art.17, c.5 e seguenti della L.R. 56/1977, non debba essere sottoposta alla valutazione, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016.

In conclusione, il presente progetto definitivo della Variante Parziale N°5 del comune di Oncino, ripropone le modifiche previste nel progetto preliminare ma specifiche ed esclusive per l’area a parcheggio pubblico all’ingresso della località Villa di Oncino.

Per l’approvazione definitiva della Variante Parziale si allega:

- Relazione Tecnico Illustrativa,

- Tav. 1A (Variato) – Azzonamento – scala 1:1.000, - Tav. 2A (Variato) – Azzonamento – scala 1:1.000, - Norme Tecniche di Attuazione,

- Parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 35761 del 30/05/2019, - Parere dell’A.R.P.A. Piemonte, prot. n. 48518 del 31/05/2019, - Parere dell’A.S.L. CN1, prot. n. 58260 del 15/05/2019.

- Provvedimento Finale dell’Organo Tecnico Comunale del 21/06/2019.

Oncino, 20 luglio 2019

Il tecnico

Arch. Alessandro Verda

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