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Notiziario n. 9 Settembre 2012

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Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo [email protected] Coccarelli dr. Fernando [email protected] Collino rag. Giovanni [email protected] Martini rag. Cristina [email protected] Tealdi dr. Alberto [email protected] Luciano dr. Davide [email protected] Cugnasco dr. Marianna [email protected]

Consulenti del lavoro

Bongiovanni rag. Monica [email protected]

Collaboratori tirocinanti [email protected] Giusto dr. Davide

Ufficio Contabilità [email protected] Giordano Chiara

Giordano Angela

Bruno Massimo

Cavallera Nicolas

Ufficio consulenza del lavoro [email protected] Dao Ormena Daniela

Bottasso Elisabeth Bertaina Beatrice

Segreteria [email protected] Magliano Silvana

Garino Marisa Tardivo Elisa

Strutture controllate [email protected] Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l.

Società fiduciaria - Trustee

Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal &

Financial Advisers

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 9 Settembre 2012

Elio Garis, “Nautilus” 2008 Gesso (cm 220x60x50h)

Nel corso del 2012 le Newsletters mensili dello Studio sono illustrate dalla riproduzione di un’opera scultorea di Elio Garis (www.eliogaris.it), che ringraziamo vivamente per la disponibilità.

V i a P o n z a d i S a n M a r t i n o , 8 - 1 2 1 0 0 C u n e o - T e l . 0 1 7 1 6 3 4 4 4 0 - F a x 0 1 7 1 6 6 1 0 3 - E - m a i l : i n f o @ s t u d i o c u g n a s c o . i t

(2)

Indice

Temi del mese

Le novità del “decreto crescita” in materia di Iva e di detrazioni Irpef sui fabbricati...

Riforma del lavoro (parte seconda)...

Tributi

Proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2012...

Nasce il numero verde unificato per contattare Equitalia...

Il nuovo regime dell’Iva per cassa...

Compilazione del quadro RW nel Modello Unico 2012...

Concessione di beni in godimento a soci o familiari dell’imprenditore: esclusioni...

I fabbricati rurali devono essere accatastati entro il 30 settembre...

Necessaria la verifica della destinazione dei beni all’estero nelle cessioni intracomunitarie...

Compilazione del rigo relativo al “transfer pricing” nel quadro RS di UNICO 2012...

Obbligo del contratto scritto per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari...

Le nuove regole per le partite Iva...

Corretta compilazione della fattura: elementi fondamentali...

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Nuove forme di società a responsabilità limitata: “semplificata” e “a capitale ridotto”...

Pubblicazione del progetto di scissione e fusione sul sito delle società...

I nuovi importi dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio...

Non assoggettabilità al fallimento del piccolo imprenditore...

Acquisto di beni con esclusione della comunione legale tra coniugi...

Trust e attività fiduciaria

Trattamento tributario dei dividendi spettanti ad un trust...

Finanziamenti e contributi

Credito d’imposta per le assunzioni di personale tecnico o scientifico altamente qualificato...

Incentivi per l’acquisto di veicoli “ecologici”...

Incentivi per la formazione stanziati dalla CCIAA di Cuneo...

Consulenza del lavoro

Qualificazione del rapporto di lavoro - Verbali ispettivi...

Cassa Integrazione Guadagni...

Contratto collettivo aziendale di prossimità...

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo...

Coefficiente di rivalutazione del TFR...

Scadenziario

Mese di settembre...

Pag.

3 5 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 Numeri utili

Cambio €/$ (4) 1,2706

Rivalutazione TFR (5) 2,245192 %

Indice ISTAT (6) 2,9 %

Aliquote Irpef (1) - fino a 15.000,00

- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 - oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 - oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 - oltre 75.000,00

23 % 27 % 38 % 41 % 43 %

Aliquota Ires (2) 27,5 % Tassi Banca Centrale Europea (7) - Tasso di sconto

- Tasso di deposito

1,25 % 0,50 %

Aliquota Irap (2) 3,9 %

Saggio di interesse legale (3) 2,5 %

Tassi Euribor (8) - 6 mesi - 12 mesi

0,522 % 0,784 % (1) A decorrere dall’1.01.2007

(2) A decorrere dall’1.01.2008 (3) A decorrere dall’1.01.2012 (4) Rilevazione alla data dell’8.09.2012 (5) Vedi pagina 16

(6) Variazione % del mese di luglio 2012 sul mese di luglio 2011 (7) A decorrere dal 13.04.2011

(8) Aggiornati alla data del 7.09.2012, valuta dell’11.09.2012, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it

Ministero delle Finanze www.finanze.it

Enea (pratiche 55%) www.enea.it

Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it

Catasto

www.agenziaterritorio.it Comune di Cuneo www.comune.cuneo.it

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Temi del mese

Le novità del “decreto crescita” in materia di Iva e di detrazioni Irpef sui fabbricati

Il DL n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto u.s., ha apportato sostanziali modifiche al regime Iva relativo alla cessione ed alla locazione di fabbricati. In particolare è stato nuovamente ampliato il campo di applicazione dell’Iva. Le modifiche sono intervenute ai commi 8, 8-bis ed 8-ter dell’art. 10, c. 1, del DPR 633/72. In linea generale è rimasto in vigore, quale regola base, il regime di esenzione ma sono stati ampliati i casi in cui è possibile optare per l’assoggettamento della cessione o della locazione ad Iva. Il decreto ha altresì affrontato il tema delle detrazioni Irpef sulle spese di ristrutturazione.

Cessioni di fabbricati

Per quanto riguarda la cessione di fabbricati abitativi il previgente regime prevedeva l’assoggettamento ad Iva per le sole cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 dalla conclusione dei lavori, mentre per tutti gli altri casi si applicava il regime di esenzione, con tutti gli annessi problemi di pro- rata di detraibilità per le imprese. A partire dal 26 giugno u.s. tali imprese potranno invece optare per l’imposizione ad Iva anche per le cessioni oltre i 5 anni dall’ultimazione dei lavori. Quindi con la vigente normativa le imprese costruttrici e ristrutturatrici avranno l’obbligo di applicare l’Iva sulle cessione entro i 5 anni e la facoltà di optare, mediante espressa menzione in atto, per l’applicazione dell’Iva in luogo del regime di esenzione, per i fabbricati abitativi ceduti oltre i predetti 5 anni. Inoltre, in forza delle modifiche apportate al DL 83/2012 in sede di conversione, dal 12 agosto u.s. sono altresì imponibili Iva, su opzione, le cessioni di alloggi sociali (così come definiti dal DM 22.04.2008) operate da soggetti passivi Iva non necessariamente impresa costruttrice o ristrutturatrice.

Anche le cessioni dei fabbricati strumentali hanno subito, sempre ai fini dell’imposizione o meno ad Iva, sostanziali modifiche. La norma previgente prevedeva un obbligo di imposizione ad Iva per: le cessioni di fabbricati strumentali effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 4 anni dalla conclusione dei lavori; le cessioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva anche non imprese costruttrici o ristrutturatrici se effettuate nei confronti di soggetti Iva con pro-rata di detraibilità inferiore al 25% o se effettuate verso soggetti no Iva. La nuova disposizione prevede solamente più l’obbligo di imposizione ad Iva per le cessioni effettuate entro 5 anni dalla conclusione dei lavori (il termine è stato allungato di un anno) da parte di imprese costruttrici o ristrutturatrici. In tutti gli altri casi le cessioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva ricadono nel regime “naturale” di esenzione con la possibilità di opzione per l’applicazione dell’imposta, opzione da esercitare in atto. Sulle cessioni di fabbricati strumentali, inoltre, la previgente normativa prevedeva l’applicazione del reverse charge qualora la cessione fosse avvenuta o verso un soggetto Iva con pro-rata di detraibilità inferiore al 25%, o verso un soggetto Iva con pro-rata superiore al 25% con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento ad Iva. Anche questa regola è stata modificata e il nuovo art. 17, c. 6, lett. a-bis) prevede che il meccanismo dell’inversione contabile si applichi non solo alle cessioni di fabbricati strumentali, ma anche alle cessioni di fabbricati abitativi, qualora tali cessioni avvengano verso soggetti Iva e prevedano l’opzione per l’assoggettamento ad Iva. Pertanto non si applicherà, ovviamente, l’inversione contabile qualora il cessionario sia un soggetto “no Iva” e nei casi di obbligatorietà dell’imposizione Iva, vale a dire nelle cessioni effettuate da imprese costruttrici o ristrutturatrici entro i 5 anni dalla conclusione dei lavori.

Locazioni di fabbricati

Il DL 83/2012 non ha risparmiato neppure la normativa Iva riguardante le locazioni ed anche in questo caso, fermo restando il regime naturale di esenzione, sono stati ampliati i casi di possibilità di opzione per l’assoggettamento ad Iva. Le locazioni di fabbricati abitativi, nella previgente normativa, risultavano essere in regime di esenzione(1)senza possibilità di applicazione dell’Iva. A partire dal 26 giugno u.s. se il locatore è l’impresa costruttrice o ristrutturatrice del fabbricato concesso in locazione può optare per l’assoggettamento ad Iva da esercitarsi nel contratto. Tale locazione, in forza della modifica apportata al n.

127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 (sempre dal DL 83/2012), sconta l’aliquota Iva del 10 %. Inoltre, sempre con la medesima aliquota, possono essere assoggettate ad Iva, con opzione in contratto, le locazioni di alloggi sociali anche se il locatore è diverso dall’impresa ristrutturatrice o costruttrice. Rimangono pertanto obbligatoriamente esenti le sole locazioni di fabbricati abitativi qualora il locatore soggetto Iva non sia l’impresa costruttrice o ristrutturatrice.

(1)Ad eccezione dei fabbricati abitativi locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata ed alle locazioni degli alloggi sociali.

(4)

Temi del mese

Per quanto concerne le locazioni di fabbricati strumentali sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l’obbligatorietà dell’assoggettamento ad Iva nei casi in cui il locatario fosse un soggetto Iva con pro-rata di detraibilità inferiore al 25% o un soggetto no Iva. A partire dal 26 giugno u.s. anche tali locazioni rientrano nel naturale regime di esenzione ed è prevista la possibilità di applicare l’Iva alla locazione solo con l’esercizio dell’opzione. Pertanto la normativa vigente prevede che tutte le locazioni di fabbricati strumentali rientrano nel regime di esenzione, ma in tutti i casi il locatore, soggetto Iva, ha la facoltà di optare in sede di atto per l’assoggettamento ad Iva.

Detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni

Il DL 83/2012 è intervenuto anche in materia di detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni di fabbricati abitativi.

In particolare, sempre a partire dal 26 giugno u.s., la previgente agevolazione fiscale, comunemente individuata come “36%”, è stata innalzata al 50% fino al 30 giugno 2013; contestualmente è stato anche elevato il limite sul quale calcolare tale detrazione che fino al 30 giugno p.v. sarà pari ad Euro 96.000 per ogni unità immobiliare in luogo degli “ordinari” Euro 48.000. Considerato che la detrazione va per cassa e non per competenza dei lavori vi possono essere dei pagamenti relativi ad opere effettuate su uno stesso fabbricato effettuati prima del 26 giugno 2012 ed altri dopo tale data, così come ci potranno essere dei pagamenti effettuati prima del 30 giugno 2013 ed altri dopo. Per l’Agenzia delle Entrate (che sul tema ha pubblicato nel mese di agosto una guida operativa aggiornata relativa alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie) per il periodo di imposta 2012 spetta la detrazione al 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno per un ammontare massimo pari ad Euro 48.000 ed una detrazione del 50% per le spese sostenute a partire dal 26 giugno fino ad un massimo di 96.000 Euro al netto delle eventuali spese già sostenute fino al 25 giugno sullo stesso fabbricato (che al limite possono ammontare ad Euro 48.000). Per quanto riguarda il periodo di imposta 2013, fino al 30 giugno (salvo eventuali proroghe ad oggi non prevedibili) la detrazione sarà in misura pari al 50% e per quelle sostenute dopo tale data tornerà al 36% con il limite di spesa che si ridurrà nuovamente ad Euro 48.000 con la peculiarità, ben evidenziata dall’Amministrazione Finanziaria, che se prima del 30 giugno sono state sostenute su quel fabbricato spese superiori ad Euro 48.000 non è più possibile operare alcuna detrazione. La nuova norma nulla ha modificato per quanto riguarda gli interventi sui quali è possibile detrarre le spese, sui soggetti che possono detrarle, sugli adempimenti formali e sulla durata del recupero fiscale che rimane in 10 quote annuali. Pertanto sono agevolabili gli interventi: di recupero edilizio; di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi; di eliminazione delle barriere architettoniche; finalizzati ad evitare il compimento di atti illeciti;

di cablatura degli edifici; volti a migliorare l’inquinamento acustico; finalizzati all’adozione di misure antisismiche; di bonifica dall’amianto; volti ad evitare gli infortuni domestici. Infine sono altresì agevolabili le opere finalizzate al risparmio energetico (se già non usufruiscono del credito di imposta del 55%) e la costruzione o l’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune. I soggetti che possono indicare nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione sono coloro che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, soci di cooperative a proprietà indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed enti ad esse equiparati) e le imprese familiari. La detrazione spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile a condizione che sostenga le spese e che quindi i bonifici e le fatture siano a lui intestati. Dal punto di vista degli adempimenti nulla è stato modificato rispetto alla normativa previgente che già da tempo è più snella in quanto non è più necessaria la preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate così come la distinta indicazione in fattura del costo della manodopera. Risulta quindi solamente necessario effettuare il bonifico bancario per il pagamento delle fatture relative ai predetti lavori e l’indicazione in sede di denuncia dei redditi dei dati catastali dell’immobile. In caso di cessione del fabbricato oggetto di ristrutturazione prima del decorrere dei 10 anni, le rimanenti quote rimangono detraibili in capo al venditore se nulla è indicato in atto ma vi è la facoltà, tramite indicazione in atto, di cedere la possibilità di detrarre le quote mancanti all’acquirente.

La nuova detrazione del 50% risulta pertanto molto appetibile (si ricorda inoltre che il credito di imposta del 55%, non cumulabile con la detrazione del 50%, è stato anch’esso prorogato fino al 30 giugno 2012) in quanto essendo stato elevato il limite di spesa ad Euro 96.000,00 vi è una potenziale detrazione pari ad Euro 48.000 che significa 4.800 Euro annuali, per dieci anni, di risparmio fiscale. La cosa importante è che il contribuente abbia capienza di imposta in quanto la detrazione concorre fino a capienza dell’imposta pagata e non può in alcun modo essere richiesta a rimborso qualora superi l’importo dell’Irpef annuale dovuta.

(5)

Temi del mese

Riforma del lavoro (parte seconda) Apprendistato

La riforma del lavoro ha previsto alcune modifiche al contratto di apprendistato. In realtà il contratto di apprendistato era già stato oggetto di modifiche introdotte dal testo unico dell’apprendistato (Dlgs 167/2011), di cui si era già parlato nei precedenti notiziari.

La riforma introduce ancora alcune novità:

- una durata minima del rapporto di apprendistato, che non può essere inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);

- con riferimento alle assunzioni decorrenti dall’1.01.2013: incremento del numero massimo di apprendisti che possono essere contemporaneamente alle dipendenze di un datore di lavoro direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro. Il rapporto tra il numero di apprendisti e quello di maestranze qualificate in servizio, a tal fine, viene fissato al massimo in un rapporto di 3 a 2. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. La norma precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (art. 4, della legge n. 443/1985) in materia di limiti dimensionali delle imprese artigiane;

- viene introdotta – con l’esclusione dei datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità – la condizione che l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Detta percentuale è fissata al 30% nei primi 36 mesi successivi all’entrata in vigore del provvedimento in esame (esclusi dal computo: i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in assenza della suddetta condizione sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Lavoro a tempo parziale

In chiave antielusiva delle norme sul part-time si dispone – rafforzando gli strumenti di tutela del lavoratore che abbia concordato con il datore di lavoro “clausole flessibili od elastiche – di prevedere, in caso di rilevanti motivi personali precisati dalla legge e in altre eventuali ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni o con familiari conviventi portatori di handicap; lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le quali sussista una ridotta capacità lavorativa;

ipotesi di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore; lavoratori studenti), la facoltà del lavoratore di esprimere un “ripensamento” nel caso di part-time flessibile o elastico (esprimendo richiesta di modifica o eliminazione della clausola).

Altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo: partite Iva e associati in partecipazione

Il legislatore ha inteso anche razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati presupposti. In particolare opera la presunzione che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’Iva siano considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare;

- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;

- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Esclusione della presunzione qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

(6)

Temi del mese

- sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Ulteriore esclusione: con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Per l’identificazione delle predette attività si attende apposito decreto (da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, sentite le parti sociali). Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le suddette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La riforma del lavoro interviene anche sul rapporto di associazione in partecipazione. Viene disposto (intervenendo anche sugli articoli del codice civile in materia di associazione in partecipazione) che qualora l’apporto dell’associato in partecipazione consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione di quanto precede il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La norma qualifica, inoltre, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare (ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile) – salva prova contraria – come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infine si dispone che sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della legge di riforma, siano stati certificati ai sensi degli artt. 75 e s.s. del Dlgs.

n. 276/2003.

Lavoro accessorio

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare ipotesi di lavoro introdotta dalla riforma Biagi.

Per l’Inps le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura meramente occasionale, non necessariamente riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrastare il lavoro nero e irregolare. La riforma Fornero è intervenuta sostituendo l’attuale articolo 70 del Dlgs 276/2003 con una nuova definizione di lavoro accessorio: “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro 5.000,00 nel corso dell’anno solare”. Scompare l’elencazione delle attività lavorative di natura occasionale contenuta nel precedente articolo 70 del Dlgs 276/2003. La seconda modifica riguarda il limite del compenso che è riferito ora alla totalità dei committenti e non più al singolo committente come era nella precedente disciplina.

L’importo di euro 5.000,00 sarà però annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo intercorsa nell’anno precedente. Il ricorso al lavoro accessorio viene limitato per gli imprenditori commerciali e i professionisti. I lavoratori potranno effettuare prestazioni lavorative per un importo non superiore a euro 2.000,00 per singolo committente.

Esempio: il lavoratore A può effettuare prestazioni per il professionista X per euro 2.000,00, per il commerciante Y per altri 2.000,00 e poi per un terzo committente solamente nel limite di euro 1.000,00. Sarà dunque utile per i singoli committenti verificare la situazione dei lavoratori interessati.

Per quanto concerne l’agricoltura il comma 2 del nuovo articolo 70 consente l’applicazione del lavoro accessorio solo:

- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuati da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi universitari;

- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34 DPR 633/1972.

Rispetto alla precedente formulazione viene meno la possibilità di impiegare anche le casalinghe, i lavoratori part-time ed i percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

L’articolo 1, comma 33, del provvedimento in commento contiene una disciplina transitoria solo per i buoni già richiesti, mentre non si fa riferimento ai rapporti già instaurati. Pertanto pare che le nuove norme su lavoro accessorio debbano già essere applicate ai rapporti in corso.

(7)

Tributi

Proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2012

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2012 è stato pubblicato il DPCM 26 luglio 2012, che dispone il differimento, per l’anno 2012, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni modelli 770/2012. Anche per quest’anno, quindi, è stata concessa la proroga della scadenza dal 31 luglio al 20 settembre, per tenere conto delle esigenze sia dei contribuenti che degli intermediari, oberati dai sempre più numerosi e complessi adempimenti che si sovrappongono nel periodo estivo. Infatti, complici anche i ritardi con cui spesso vengono predisposti i software di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni ed i disservizi nel collegamento telematico con l’Amministrazione finanziaria, si è configurata un’oggettiva difficoltà nel rispettare la scadenza originaria del 31 luglio. Resta comunque il fatto che tale proroga è giunta tardivamente, a soli tre giorni lavorativi dal termine, originariamente fissato al 31 luglio.

Nasce il numero verde unificato per contattare Equitalia

È stato predisposto un nuovo numero unificato per contattare gli uffici del concessionario per la riscossione, valido per Equitalia Nord, Centro e Sud, in modo da poter consentire ai contribuenti di richiedere le informazioni necessarie evitando lunghe code agli sportelli.

Il numero verde gratuito da rete fissa è 800 178 078 oppure si può chiamare dal telefono cellulare o dall’estero al numero 02 3679 3679 (tariffe secondo il piano tariffario del gestore utilizzato).

Il Contact Center del Gruppo Equitalia è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Nelle altre fasce orarie e nei giorni festivi è attivo un risponditore automatico che fornisce indicazioni sulle attività di riscossione e sui servizi a disposizione dei cittadini.

Il nuovo regime dell’Iva per cassa

Con un emendamento al DL n. 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”) è stata ridefinita la disciplina dell’Iva per cassa, di cui all’art. 7 del DL n. 185/2008, vale a dire la possibilità di differire, al momento dell’incasso del corrispettivo, il versamento dell’Iva dovuta sulle operazioni poste in essere nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa o di arte e professione.

Tale facoltà, attualmente limitata ai cedenti/prestatori con volume d’affari non superiore a 200.000,00 euro, viene estesa agli operatori con fatturato fino a 2 milioni di euro. Per questi soggetti anche il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni e di servizi scatta con il pagamento dei corrispettivi.

Dal lato del cessionario/committente, diversamente dall’art. 3, c. 1, del DM 26 giugno 2009, di attuazione del citato art. 7 del DL n. 185/2008, la detrazione non è più “agganciata” al pagamento del corrispettivo, ma sorge quando l’operazione si considera effettuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 del DPR n. 633/1972 (ad esempio, consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili).

La data di entrata in vigore del nuovo regime è demandata ad un decreto ministeriale attuativo che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2012. E’

anche previsto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità di esercizio dell’opzione.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove regole, si considera abrogato l’art. 7 del DL 185/2008 che regola attualmente l’Iva per cassa per i soggetti con volume d’affari non superiore a 200 mila euro.

Compilazione del quadro RW nel Modello Unico 2012

Il possesso di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali deve essere indicato nell’apposito quadro RW - sezione II - del modello UNICO 2012, se il valore di tali attività supera complessivamente la cifra di € 10.000,00 e se le medesime risultano esistenti al termine del periodo d’imposta, ossia al 31/12 di ogni anno. In caso di disinvestimento di parte o di tutte le suddette attività nel corso di un anno solare, occorre compilare un’ulteriore apposita sezione del predetto quadro - sezione III - in cui specificare con quale modalità è stato effettuato il disinvestimento medesimo (attraverso intermediari residenti o non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). Tale indicazione è obbligatoria anche se al termine del periodo d’imposta non si è più in possesso dell’attività patrimoniale /finanziaria.

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Tributi

Qualora la compilazione del predetto quadro venga omessa o venga effettuata in modo errato è possibile presentare una dichiarazione integrativa per porvi rimedio: entro il prossimo 1.10.2012 è possibile ravvedere le omissioni e o gli errori relativi all’anno d’imposta 2010, pagando contestualmente la sanzione ridotta legata alla dichiarazione di € 32,00 a cui deve essere aggiunta un’ulteriore sanzione correlata al quadro RW nella misura ridotta dell’1,25% dell’ammontare delle attività non indicate nel predetto quadro.

Per gli anni antecedenti al 2010 è possibile presentare la dichiarazione integrativa, ma le sanzioni sono dovute nella misura piena anziché ridotta.

Concessione di beni in godimento a soci o familiari dell’imprenditore: esclusioni

In attesa di fornire ulteriori chiarimenti in merito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 15.06.2012 n. 24 ha dettato una serie di indicazioni sulle casistiche, di carattere soggettivo e oggettivo, per l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento dall'impresa ai soci o familiari.

Occorre ricordare che la comunicazione deve essere effettuata entro il prossimo 15 ottobre e deve contenere i dati relativi ai beni concessi in godimento necessari all’attività di controllo nonchè i finanziamenti effettuati dai soci nel 2011.

Circa l’ambito soggettivo sono esclusi dalla comunicazione i soggetti utilizzatori che, per loro natura, non possono essere titolari di redditi diversi (ad esempio società commerciali socie di altre società commerciali).

Sono inoltre escluse le società semplici che concedono beni in godimento, in quanto non esercenti attività d’impresa. Ne risulta, pertanto, che sono obbligate solamente le persone fisiche.

Quanto all’ambito oggettivo l’obbligo di comunicazione non sussiste qualora i beni concessi in godimento al socio o al familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, o “immobile”, siano di valore non superiore a 3.000,00 euro al netto dell’Iva. Sono esclusi, inoltre, i beni concessi ad enti non commerciali soci di società che svolgono attività commerciale, a condizione che i beni siano utilizzati per fini esclusivamente istituzionali.

Da chiarire poi come debbano essere considerati i beni costituenti fringe-benefit dei soci-dipendenti o amministratori, che dovrebbero essere esclusi dalla disciplina in oggetto.

Occorre infine ricordare che la norma è in vigore dal 2012 e, pertanto, obbliga anche al ricalcolo dell’acconto delle imposte sui redditi da versare a novembre.

I fabbricati rurali devono essere accatastati entro il 30 settembre

Scade il 1° ottobre (poichè il 30 settembre è una domenica) il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto urbano in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e dalla D10 per i fabbricati strumentali.

In attuazione alle recenti disposizioni di cui al DM 26.07.2012 l’Agenzia del Territorio ha emanato la circolare n. 2/2012 con la quale ha fornito i necessari chiarimenti in merito al censimento dei fabbricati rurali, con particolare riferimento alla presentazione ed alla registrazione, negli atti catastali, della sussistenza dei requisiti di ruralità. A tal fine sono stati fissati due importanti principi:

- la natura del fabbricato rurale comporta una semplice annotazione catastale e non il cambio della categoria, sia con riferimento ai fabbricati abitativi sia per quanto riguarda i fabbricati strumentali diversi da quelli censibili nella categoria D10 (ciò significa che, ad esempio, un locale adibito a deposito cereali, censito nella categoria C2, rimarrà classificato come tale, con la annotazione di “fabbricato rurale”);

- la presentazione delle domande e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione di ruralità producono effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

La documentazione necessaria per la richiesta in oggetto è reperibile dal sito internet dell’Agenzia del Territorio ed è composta dalla “Domanda di riconoscimento della ruralità” (allegato A) e dalle autocertificazioni (allegato B per le abitazioni ed allegato C per i fabbricati strumentali), con le quali il richiedente dichiara che gli immobili posseggono i requisiti di ruralità a decorrere dal quinquennio precedente alla presentazione della domanda.

La documentazione può essere presentata – dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati – all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente territorialmente, mediante consegna diretta all’Ufficio, con raccomandata A/R, tramite fax o tramite PEC. È possibile anche effettuare la compilazione con modalità telematiche rilevabili sul sito www.agenziaterritorio.gov.it che consentono poi

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Tributi

di stampare la domanda ottenendo un codice identificativo. La trasmissione telematica non è però esaustiva, in quanto, in tal caso, si deve presentare comunque – entro il 1° ottobre – il modello cartaceo sottoscritto dal dichiarante.

In caso di esito negativo del controllo sulle domande ed autocertificazioni prodotte l’Agenzia del Territorio è tenuta a notificare – con provvedimento motivato – il diniego del riconoscimento del requisito di ruralità.

Trattandosi di diniego di agevolazione fiscale tale provvedimento è impugnabile entro 60 giorni innanzi al giudice tributario.

Necessaria la verifica della destinazione dei beni all’estero nelle cessioni intracomunitarie

Con Sentenza n. 13457 del 27 luglio u.s., la Corte di Cassazione ha affermato che qualora un operatore ponga in essere una cessione intracomunitaria di beni, quindi non imponibile Iva ex art. 41 DL 331/93, deve accertarsi che la merce sia effettivamente stata consegnata nello Stato estero altrimenti l’operazione non può considerarsi intracomunitaria e deve essere assoggettata ad Iva. Per i Giudici della Suprema Corte, che intendono mettere un freno alle cosiddette “frodi carosello”, non è sufficiente il fatto che il cedente abbia richiesto l’autenticità del numero identificativo del cessionario, che abbia regolarmente indicato in fattura tale numero e che abbia posto in essere la comunicazione Intrastat, in quanto questi sono meri adempimenti formali necessari per i successivi controlli atti ad evitare frodi, ma si devono rispettare tutte le condizioni dell’art. 41 sopra citato tra le quali il trasporto della merce nel territorio dell’altro Stato membro. E’ quindi cura del cedente verificare l’affidabilità della controparte commerciale basando tale verifica su elementi di obiettiva valutazione, vale a dire ad esempio che se la controparte non dispone di strutture, magazzini o stabilimenti nello Stato estero può fare insorgere qualche fondato sospetto sull’effettiva consegna della merce all’estero. E ciò al fine di evitare che qualora i beni da lui ceduti in regime di non imponibilità non siano stati effettivamente destinati in altro Stato membro, si trovi, in caso di verifica, a dover versare l’imposta.

Compilazione del rigo relativo al “transfer pricing” nel quadro RS di UNICO 2012

Nella predisposizione del modello UNICO 2012, come già in UNICO 2011, deve essere compilato uno specifico rigo, denominato “Prezzi di trasferimento”, da parte delle imprese che, effettuando transazioni infragruppo con imprese non residenti, risultano soggette alle disposizioni dell’art. 110, c. 7, del TUIR.

Al fine di adempiere agli obblighi normativi in UNICO va innanzitutto indicato il tipo di controllo esercitato (o subìto) con riferimento alla società non residente con la quale si intrattengono rapporti soggetti alla disciplina del prezzo di trasferimento; inoltre occorre prestare particolare attenzione alla compilazione della casella relativa al “possesso” o meno della documentazione atta a dimostrare la congruità dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo. Infatti, in sede di verifica fiscale, all’impresa non sono irrogate sanzioni per infedele dichiarazione se viene consegnata all’Agenzia delle Entrate la documentazione che consente di attestare la corrispondenza dei prezzi praticati al valore normale (art. 1, c. 2-ter, del DLgs. 471/97).

Inoltre nelle caselle “Componenti positivi” e “Componenti negativi” l’impresa residente deve indicare in modo cumulativo i ricavi ed i costi tassati o dedotti nella dichiarazione, che derivano da rapporti con imprese non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario e per le quali opera la disciplina del “transfer pricing”.

Obbligo del contratto scritto per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari

A decorrere dal prossimo 24.10.2012 scatta l’obbligo di effettuare le cessioni di prodotti agricoli e alimentari sulla base di un contratto redatto in forma scritta. Si tratta del nuovo adempimento introdotto dal decreto legge sulle liberalizzazioni, che ha altresì previsto l’obbligo di pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura, ovvero entro sessanta giorni in caso di prodotti non deteriorabili. Il decreto attuativo, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito alcuni aspetti pratici con riferimento all’obbligo in commento. È stato precisato che i nuovi adempimenti devono essere osservati a prescindere dall’importo della cessione (con esclusione delle vendite ai consumatori finali), ma sono esonerate le cessioni istantanee che prevedono contestuale consegna della merce e pagamento del prezzo pattuito. Il provvedimento attuativo ha definito altresì gli elementi obbligatori per la forma scritta del contratto, a pena di nullità. Vanno indicati durata, quantità, caratteristiche

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Tributi

del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. È stato peraltro sottolineato che è assimilata al contratto – ed è dunque valida come forma scritta, ai fini dell’obbligo in commento – qualsiasi comunicazione anche via posta elettronica o fax, seppur priva di sottoscrizione. Il contratto può altresì essere incluso nel documento di trasporto o nella fattura (per esempio sul retro) e, in tal caso, il documento deve riportare la dicitura “assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 del DL 1/2012”.

Con riferimento ai termini di pagamento il decreto attuativo ha precisato che i medesimi decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (ad es. per le consegne di ottobre la fattura deve essere emessa entro novembre e quindi il pagamento deve essere effettuato entro il 30 dicembre o entro il 30 gennaio per i beni non deteriorabili). In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento scatta il diritto, non derogabile, agli interessi di mora a favore del fornitore ed una sanzione che va da 500 a 500.000 euro a carico del cliente. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Le nuove regole per le partite Iva

Le misure contenute nella L. 92/2012 per contrastare il fenomeno delle false partite Iva sono entrate in vigore il 18 luglio 2012 ma trovano immediata applicazione solo per i rapporti instaurati successivamente a tale data mentre, per quelli in corso, scatterà solo dopo un anno. Viene quindi lasciata alle parti la possibilità di valutare gli opportuni adeguamenti contrattuali.

Nel dettaglio, affinchè scatti la presunzione relativa che si tratti di lavoro dipendente o parasubordinato, devono sussistere almeno due dei seguenti parametri:

- durata della collaborazione superiore a 8 mesi nell’arco di 2 esercizi consecutivi (in base ai recenti emendamenti approvati in Commissione);

- corrispettivo superiore all’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nell’arco di 24 mesi;

- disponibilità di una postazione fissa di lavoro.

E’ stato comunque specificato che la presunzione non opera:

- quando la prestazione sia connotata da competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche di grado elevato;

- quando sia svolta da un soggetto titolare di un reddito di lavoro autonomo superiore ad euro 18.662,50;

- se le prestazioni rientrano tra quelle riservate ad iscritti ad ordini professionali o ad appositi registri, albi, ruoli, elenchi, ecc... la cui ricognizione è demandata ad un DM da emanare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della norma.

Corretta compilazione della fattura: elementi fondamentali

Il controllo sugli elementi fondamentali della fattura è l’arma principale per prevenire contestazioni del Fisco su rivalsa e detrazione Iva effettuata dal destinatario. Dati del fornitore e del cliente, numero di partita Iva, eventuale presenza di un rappresentante fiscale, descrizione di beni e servizi, richiamo alle disposizioni che consentono l’eventuale esonero, sono aspetti su cui occorre vigilare.

Nell’intestazione una particolare cura dovrà essere riservata alla verifica dell’identificazione delle parti coinvolte nell’operazione, normalmente indicate insieme a numero e data del documento. Ditta, ragione o denominazione sociale, o nome e cognome del cedente o prestatore, oltre a residenza o domicilio con i relativi indirizzi, sono dati obbligatori, al pari di quelli del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione (per i soggetti non residenti), sempre che siano parte dell’organizzazione stessa. In questo caso, una certificazione del registro imprese può aiutare ad evitare insidie, non solo sotto il profilo fiscale.

Un successivo controllo concerne l’esattezza della partita Iva dell’emittente. Tale verifica è di assoluto rilievo, ai fini di una corretta applicazione delle norme sull’Iva intracomunitaria e delle regole sulla territorialità per le prestazioni di servizi. E’ consigliabile che il riscontro sia eseguito anche in relazione agli operatori nazionali, accedendo ai servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il corpo del documento, in fattura dovranno essere indicati i dati relativi all’oggetto dell’operazione e quelli per la determinazione della base imponibile. Quantità, natura e qualità dei beni o servizi devono essere sufficientemente dettagliati, non essendo ammissibili, a pena di contestazione, indicazioni generiche o contenenti riferimenti a codici o sigle che non siano immediatamente traducibili sulla base di un’apposita tabella o legenda, da riportare in fattura. Sono leciti, invece, i richiami a contratti stipulati fra le parti, purchè gli stessi siano resi immediatamente disponibili in caso di verifica da parte degli organi di controllo.

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Tributi

Altrettanta attenzione dovrà infine essere posta nell’esatta individuzione dell’eventuale titolo di non applicazione dell’imposta. Infatti, per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, la fattura deve indicare la relativa norma.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Nuove forme di società a responsabilità limitata: “semplificata” e “a capitale ridotto”

Il Decreto Legge 24.01.2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 ha inserito nel codice civile il nuovo articolo 2463-bis che regola la costituzione ed il funzionamento della cosiddetta “S.r.l. semplificata”.

Successivamente il D.L. 22.06.2012, n. 83 “Decreto crescita”, ha inserito una nuova figura di società a responsabilità limitata definita “a capitale ridotto”.

Mentre con la prima forma societaria l’ordinamento giuridico italiano persegue lo scopo di favorire in particolare l’imprenditoria giovanile (i soci costitutori non devono infatti aver compiuto i 35 anni di età), con la S.r.l. a capitale ridotto non esistono limiti di età, per cui l’obiettivo è di favorire comunque la nascita di nuova imprenditorialità, non necessariamente giovanile, mediante una riduzione dei costi iniziali di investimento.

Per quanto riguarda la S.r.l. semplificata è stato pubblicato, il 14 agosto u.s. sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 138 che reca il modello standard di atto costitutivo e di statuto.

Pertanto a partire dal 29.08.2012 è possibile costituire le nuove S.r.l. semplificate. In sintesi le caratteristiche della S.r.l. semplificata sono: può essere costituita solo da persone fisiche con età inferiore ai 35 anni; l’atto costitutivo deve essere redatto da Notaio, gratuitamente, senza oneri di iscrizione al Registro Imprese, sul modello standard approvato dal Decreto Ministeriale; può essere amministrata solo da uno o più soci; il capitale sociale, versato solo in denaro ed a mani degli amministratori, deve avere un ammontare pari ad almeno € 1 (cifra evidentemente simbolica) ed essere inferiore all’importo di € 10.000, sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione; gli atti, la corrispondenza della società e lo spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono riportare la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata; è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.

Molto simile si presenta la S.r.l. a capitale ridotto, che si discosta dalla forma sopra descritta essenzialmente per l’età anagrafica dei soci, sempre persone fisiche, che devono però aver compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. Altra differenza è costituita dal fatto che la società può essere amministrata anche da persone diverse dai soci. Anche per questo tipo di società occorre indicare – negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione – la particolare natura di società a capitale ridotto.

E’ troppo presto per pronosticare se le norme sopra descritte sortiranno l’effetto desiderato. Certo è che il successo alquanto incerto ottenuto dalle società a responsabilità limitata “senza capitale sociale” costituite negli ordinamenti di molteplici stati comunitari che hanno prima di noi adottato queste forme societarie non induce ad un eccessivo ottimismo.

Pubblicazione del progetto di scissione e fusione sul sito delle società

A partire da sabato 18.08.2012 sono entrate in vigore le nuove semplificazioni procedurali per le operazioni di fusione e scissione. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 180 del 3 agosto 2012 il Decreto Legislativo n. 123 del 22.06.2012 che reca importanti novità per le operazioni di fusione e scissione societarie con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministratiti relativi, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società. Le principali novità sono le seguenti:

- la possibilità di pubblicare il progetto di fusione (o scissione) sul sito Internet delle società coinvolte nell’operazione, in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese (ciò, peraltro, deve avvenire

“con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione”);

- la possibilità, con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti all’operazione di fusione, di omettere la redazione della situazione patrimoniale (si tratta di una facoltà di rinuncia già consentita in

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

materia di scissione, ex art. 2506-ter cod. civ., che ora viene esplicitamente consentita anche nei casi di fusione);

- l’obbligo dell’organo amministrativo delle società partecipanti alle operazioni in questione di segnalare ai soci in assemblea ed all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto e la data dell’assemblea nella quale deve essere deliberato il progetto di fusione;

- l’esonero dall’obbligo di mettere a disposizione dei soci presso la sede legale i documenti connessi con la fusione o la scissione qualora tali documenti siano stati pubblicati nel sito Internet della società.

I nuovi importi dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio

Dall’1.08.2012 è in vigore la nuova tabella A dei diritti di segreteria applicati agli atti delle Camere di Commercio. La tabella B non è stata modificata. Le nuove voci ed i relativi importi riguardano adempimenti ed atti attinenti a:

- contratto di rete: sono stati semplificati gli obblighi per gli aderenti ed è stata introdotta la facoltà per la rete di iscriversi al registro con una propria posizione;

- bilancio in formato Xbrl: il diritto per ottenere una copia è un terzo di quello chiesto per gli altri bilanci;

- mediatori, agenti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri: con la soppressione di questi quattro ruoli è stato creato un complesso e costoso sistema di adempimenti per l’esercizio di questi tipi di attività. È previsto altresì un diritto aggiuntivo nel caso in cui la Camera rilasci la tessera di riconoscimento (non per gli spedizionieri);

- albo gestori ambientali: viene stabilito un diritto ridotto per l’iscrizione dei soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti e per quelli che raccolgono i rifiuti di apparecchiature elettriche;

- registro delle persone e imprese certificate: sono stati fissati i requisiti professionali richiesti ai soggetti della filiera di alcuni tipi di gas ad effetto serra (F-gas). Il ministero dell’Ambiente istituirà un registro, che sarà però gestito dalle Camere capoluogo di regione e da quelle di Trento e Bolzano. Sono invece fissati gli importi per gli atti e gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti.

Non assoggettabilità al fallimento del piccolo imprenditore

Con la riforma della legge fallimentare sono stati introdotti i requisiti di attivo patrimoniale, ricavi ed indebitamento, in sostituzione dell’ormai datata nozione di piccolo imprenditore. Questi parametri consentiranno, dove esista la prova di rientrare nei limiti fissati, di evitare il fallimento all’impresa.

Con questa riforma il legislatore ha voluto superare i contrasti sull’interpretazione della nozione di piccolo imprenditore, abbandonando il riferimento all’art. 2083 cod. civ. come parametro per circoscrivere l’area dei soggetti non fallibili. Sono stati quindi scelti i tre requisiti sopra delineati, da considerare in maniera congiunta, al di sotto dei quali si scongiura l’insolvenza.

L’introduzione di questo criterio concreto ha consentito di ingrossare le fila degli imprenditori non soggetti al fallimento, includendovi anche gli esercenti attività commerciali che non sarebbero mai state considerate piccole dal codice civile.

Quello che la norma richiede però con chiarezza è l’obbligo della prova a carico dell’imprenditore, che deve dimostrare di non superare i limiti fissati per la non assoggettabilità. Tale onore, infatti, non può gravare sul creditore, poiché esso non dispone dei dati contabili in possesso del debitore.

Acquisto di beni con esclusione della comunione legale tra coniugi

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 17.07.2012 n. 12197) la dichiarazione di uno dei due coniugi in comunione legale che, partecipando all’atto di acquisto di un immobile stipulato dall’altro coniuge, dichiari che il bene non rientra in comunione in quanto il denaro utilizzato per l’acquisto proviene dall’alienazione dei beni personali del coniuge, ha portata confessoria, quindi non può essere superata mediante semplice prova contraria. L’accertamento della non personalità dell’acquisto, in tal caso, richiede pertanto la revoca della confessione stragiudiziale resa dal coniuge non acquirente, che è consentita, dal codice civile, solo in ipotesi di errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.).

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Se invece l’estraneità alla comunione legale dipende dalla volontà di destinare il bene all’esercizio della professione dell’altro coniuge od al suo uso personale, è l’effettività di tale destinazione a determinarne l’esclusione dalla comunione, sicchè, successivamente, è possibile fornire la prova contraria.

Trust e attività fiduciaria

Trattamento tributario dei dividendi spettanti ad un trust

Nella risposta fornita recentemente dall’Agenzia delle Entrate ad un interpello riguardante il tema in oggetto è stato enunciato un principio di carattere generale assai importante e tranquillizzante per quanto riguarda alcuni tipi di trust. L’Agenzia infatti ha affermato che qualora il Trust appartenga alla categoria dei “trust opachi”, in quanto il disponente si è effettivamente e definitivamente spogliato dei beni in trust ed il beneficiario, seppur già individuato, non ha ancora diritto ai redditi prodotti dai suddetti beni, il soggetto passivo della tassazione è il trust stesso che, non avendo natura commerciale, gode di una fiscalità agevolata rispetto al disponente. La fattispecie è la seguente: una persona, titolare di una cospicua partecipazione societaria che ogni anno distribuisce un sostanzioso dividendo, matura l’idea di costituire, per un certo numero di anni, a favore del proprio figlio, il diritto di usufrutto sulla predetta partecipazione, con lo scopo di creare, con l’accumulo dei dividendi, un certo patrimonio che il trust, o meglio il trustee, coadiuvato dal guardiano, potrà e dovrà liberamente gestire effettuando investimenti in varie attività, sia mobiliari che immobiliari. Al compimento del trentesimo anno di età da parte del figlio detto patrimonio entrerà in suo possesso. Il trust pertanto viene istituito con l’unico scopo di far fronte alle future necessità di vita del figlio del disponente, rappresenta uno strumento di solidarietà familiare e non persegue finalità puramente fiscali.

Ne consegue, secondo l’Agenzia, che con riferimento alle modalità di imposizione dei redditi la tassazione avviene in capo al trust stesso, quale autonomo soggetto passivo IRES, ai sensi dell’art. 73 del TUIR.

Ciò significa che i dividendi percepiti dal trust, che non ha natura commerciale, sono sottoposti a tassazione con l’aliquota IRES del 27,5% limitatamente al 5% del loro ammontare, previa applicazione, sempre sul 5%, di una ritenuta, a titolo di acconto, del 20%.

Pertanto sebbene il livello di imposizione dei predetti dividendi, conseguentemente alla costituzione del trust, risulti assai inferiore a quello al quale gli stessi sarebbero stati sottoposti se fossero stati percepiti dal disponente interpellante, ritiene l’Agenzia che la costituzione del trust non possa di per sé stessa essere considerata come un’operazione messa in atto al fine di perseguire un risparmio di imposta “disapprovato dal sistema” dal momento che, sulla base degli elementi forniti ed in particolare della circostanza che il settlor si è effettivamente spogliato della proprietà e della disponibilità dei beni posti nel patrimonio del trust, “non si ritengono integrati gli elementi idonei a configurare l’operazione come elusiva”.

Finanziamenti e contributi

Credito d’imposta per le assunzioni di personale tecnico o scientifico altamente qualificato

Con l’art. 24 del “DL sviluppo”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15.06.2012, è stato introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L’agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Il credito d’imposta è concesso in misura pari al 35%, con un limite massimo di 200.000,00 euro annui, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera (se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia);

- personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 del decreto, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Per fruire del credito d’imposta le imprese dovranno presentare un’istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un successivo decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvederà a fornire le disposizioni applicative necessarie.

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Finanziamenti e contributi

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del TUIR.

Si segnala inoltre che il diritto a fruire del credito d’imposta decade:

- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale;

- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

-

nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000,00 euro; oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni; nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Incentivi per l’acquisto di veicoli “ecologici”

Con il DL 83/2012 sono stati introdotti alcuni incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli “ecologici”, immatricolati tra il 1.01.2013 ed il 31.12.2015. Il veicolo acquistato non deve essere già stato immatricolato in precedenza.

I fondi previsti sono destinati per la maggior parte ad imprese e professionisti, per l’aggiornamento dei propri veicoli aziendali. Per accedere all’incentivo tali soggetti dovranno consegnare per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori da almeno 12 mesi. Tale mezzo dovrà appartenere alla stessa categoria di quello acquistato e dovrà essere immatricolato da almeno 10 anni.

Per gli anni 2013 e 2014, è riconosciuto un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto con un limite massimo pari a:

- 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

- 4.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

- 2.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

Per gli acquisti effettuati nel 2015 il contributo scende al 15% del prezzo di acquisto, con un limite massimo pari a:

- 3.500 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

- 3.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

- 1.800 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

L’incentivo è ripartito in parti uguali tra contributo statale e sconto praticato dal venditore e viene comunque corrisposto come compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e lo recuperano come credito d’imposta per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. Inoltre viene stabilito che, fino al quinto anno successivo a quello di emissione della fattura, le imprese costruttrici ed importatrici debbano conservare la relativa documentazione, che deve essere trasmessa dal venditore.

Incentivi per la formazione stanziati dalla CCIAA di Cuneo

La Camera di Commercio di Cuneo, allo scopo di favorire lo sviluppo economico, sociale e produttivo della Provincia, ha stanziato un fondo di euro 164.000,00, destinato a favorire la partecipazione a corsi e seminari formativi e di aggiornamento professionale di imprenditori, dirigenti d’azienda, dipendenti e coadiuvanti.

Possono beneficiare di tale contributo le imprese che abbiano partecipato a corsi o seminari organizzati dalle Associazioni di categoria provinciali, da società di servizi o da organismi formativi autorizzati. Questo a condizione che tali imprese abbiano la sede legale o l’unità operativa nel territorio provinciale, siano iscritte al Registro delle imprese, siano in regola con la denuncia di inizio attività al Rea e con il pagamento del diritto camerale annuale,non siano soggette a procedure concorsuali, non abbiano ricevuto e non abbiano successivamente rimborsato aiuti illegali e che abbiano frequentato il corso di formazione per almeno i 2/3 della durata prevista.

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Finanziamenti e contributi

La formazione oggetto dell’intervento camerale dovrà riguardare almeno 5 imprese ed essere relativa alle seguenti aree tematiche: sicurezza, aggiornamento professionale di categoria, formazione obbligatoria per il settore autotrasporto, privacy, ambiente e sicurezza alimentare. Il contributo camerale riconosciuto è pari al 30% del costo diretto sostenuto dalle imprese (al netto di Iva) per i corsi sulla sicurezza ed al 40% per quelli relativi alle altre aree tematiche. Il costo sostenuto da ciascuna impresa deve essere pari ad almeno euro 200,00, con un tetto massimo di euro 4.000. Possono beneficiare dei contributi previsti dal bando le imprese che non appartengono al settore primario e che negli ultimi tre esercizi finanziari abbiano beneficiato di agevolazione di fonte pubblica in regime de minimis, che, sommate al presente incentivo, non siano superiori ad euro 200.000 (euro 100.000 per le imprese di trasporto su strada).

Il bando è riferito a corsi di formazione e/o seminari relativi al secondo semestre 2012, che abbiano avuto inizio successivamente all’1.07.2012 e che si siano conclusi entro il 31.12.2012. La presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese e/o loro rappresentanti dovrà avvenire tassativamente entro il 31.01.2013.

Consulenza del lavoro

Qualificazione del rapporto di lavoro - Verbali ispettivi

Con la sentenza 6.09.2012 n. 14965 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’accertare in sede giudiziale la natura subordinata di un rapporto di lavoro, i rapporti redatti dagli ispettori dell’Inps, in merito ad informazioni acquisite da terzi, possono avere una credibilità che può essere inficiata solo da una prova contraria. Tuttavia tale attendibilità sussiste solo qualora il rapporto redatto dai funzionari ispettivi dell’Istituto di previdenza sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, in particolare attraverso i verbali allegati. Nel caso di specie risulta dunque corretta, secondo la Cassazione, la decisione dei giudici di appello con cui si accerta il carattere di subordinazione di un rapporto di lavoro, formando il proprio convincimento non solo sulla base dell’acquisizione del verbale di accertamento dell’Inps, in cui, peraltro, si evidenziava anche una precedente ispezione della Guardia di Finanza nella quale erano già emersi diversi elementi idonei a qualificare come subordinato il rapporto di lavoro, ma anche valutando gli indici rivelatori della subordinazione secondo gli orientamenti della Corte di Cassazione.

Cassa Integrazione Guadagni

La “riforma Foriero” si pone l’obiettivo di rendere universale la copertura della Cassa Integrazione Guadagni, allo stato attuale circoscritta solo ad alcuni settori.

Ciò dovrebbe essere attuato mediante la costituzione, ad opera delle parti sociali, di appositi fondi di solidarietà bilaterali, finanziati dalle imprese e dai lavoratori, i quali dovrebbero essere in grado di fornire trattamenti analoghi a quelli pubblici.

Detta riforma contempla l’abolizione del sistema della “cassa in deroga”, in favore dell’adozione di un nuovo modello basato su fondi bilaterali, previa stipulazione di accordi e contratti collettivi (gli accordi, peraltro, dovranno essere stipulati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma).

Contratto collettivo aziendale di prossimità

La Legge n. 92 del 28.06.2012 ha introdotto importanti limiti all’utilizzo del contratto di associazione in partecipazione. Nello specifico, ai cc. 28, 29, 30 e 31 dell’art. 1, si dispone che a partire dal 18.07.2012 questa fattispecie contrattuale sia utilizzabile per un numero di associati di lavoro non superiore a tre, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In alcune importanti realtà aziendali, che fanno ampio uso di questo istituto contrattuale, si è riusciti a “bloccare” gli effetti della L. 92/2012 ricorrendo allo strumento dei contratti collettivi di prossimità introdotti dall’art. 8 del DL 13.08.2011 n. 138, aventi lo scopo di perseguire specifici obiettivi quali: creare nuova occupazione, disciplinare gli incrementi di competitività e di salario, occuparsi della gestione delle crisi aziendali e così via. In particolare la peculiarità di questo tipo di accordo collettivo è data dalla possibilità di disciplinare alcune materie derogando alle norme vigenti di legge o di contratto collettivo. Nel caso di specie un importante gruppo tessile ha sottoscritto lo scorso

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Consulenza del lavoro

16.07.2012 un contratto collettivo aziendale di prossimità con la finalità di garantire una maggiore occupazione a livello nazionale evitando nel contempo una crisi occupazionale. In particolare l’accordo ha come presupposto l’intento di preservare il rapporto con tutti gli associati in partecipazione attraverso un progressivo processo di stabilizzazione dei contratti da attuarsi entro un anno. Tale intesa fa slittare dunque di 12 mesi gli effetti della L. 92/2012 sui contratti di associazione in partecipazione, ovvero per un periodo di tempo ritenuto dalle parti necessario al fine di valutare le corrette modalità di assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Una delle novità più interessanti contenute nella Legge n. 92 del 28.06.2012 – la riforma del mercato del lavoro – è costituita da un significativo intervento in materia di licenziamenti individuali, effettuato sull’art.

7 della Legge n. 604 del 15.07.1966, che interessa tutti quei datori di lavoro che occupano, in ciascuna sede, più di 15 dipendenti, ovvero 5 nel caso di datori di lavoro agricoli.

Si tratta, in sintesi, dell’introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione laddove si verifichi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo causato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al suo regolare funzionamento. In particolare, nella nuova versione, il comma 7 dell’art. 7 della L. 604/66 prevede che nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo e preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, vengano applicate le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) e l’affidamento a un’Agenzia specializzata per il ricollocamento del lavoratore. Si ricorda, comunque, che in alternativa vi è la possibilità che il datore e il lavoratore instaurino una trattativa che preveda l’erogazione di un incentivo all’esodo, come ad esempio una somma pari ad un’annualità di retribuzione.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 luglio 2012 ed il 14 agosto 2012, è pari al 2,245192 %.

Riferimenti

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