2^ MODULO “I PROCEDIMENTI ”
Roma 20-21 maggio 2015
Marco Maceroni
P ERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI
SUAP
Il 47° considerando della direttiva servizi
Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le
autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere
costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da
camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini
professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di
affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere
un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità
direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per
accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il
prestatore e le autorità direttamente competenti.
D.L. 112/08 convertito in legge 133
Art. 38 Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico …
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov"che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall’
articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell’avvalimento della stessa, ai sensi dell’ articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina
L’autorità competente
Art. 2, comma 1, DPR 160
Per le finalità di cui all' articolo 38 , comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico
soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .
L’autorità competente
Art. 2, comma 2, DPR 160
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le
comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati
esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all' articolo 12 , commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
3. In conformità alle modalità di cui all' articolo 12 , commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della
documentazione alle altre amministrazioni che
intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità
telematiche di ricevimento e di trasmissione.
L’autorità competente
Art. 1, comma 1, DPR 160
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e
servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell' articolo 38 del decreto-legge;
j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in
cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e
servizi;
L’autorità competente
Art. 1, comma 1, DPR 160
k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;
m) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito
denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
p) «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto
informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto
delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.
Art. 10, all. tecn., DPR 160
Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalità di cooperazione e colloquio telematico al fine di trasmettere con immediatezza al SUAP l’esito e lo stato di avanzamento del procedimento.
Le comunicazioni sono inviate tramite il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e, nelle more della
definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.
-
In caso di utilizzo di PEC:- la trasmissione della domanda o richiesta all’Ente è inoltrata alla casella PEC definita dall’Amministrazione, mediante la casella di PEC del SUAP mittente;
- l’esito della richiesta è inoltrato tramite posta elettronica certificata dall’Amministrazione destinataria alla casella PEC del SUAP mittente;
- ad ogni domanda trasmessa dall’utente al SUAP deve corrispondere, in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di posta certificata ad una o più caselle PEC definite dal sistema di cooperazione.
L’articolo 19 comma 2 Legge 241/1990
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione
all’amministrazione
competente .
L’autorità competente
Art. 4, comma 2, DPR 160
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le
amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la
documentazione ad esse eventualmente presentati,
dandone comunicazione al richiedente.
L’autorità competente
Art. 4, commi 4, 5 e 6, DPR 160
4.
L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretariocomunale.
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre
amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP , sono
attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per
l'edilizia produttiva.
L’autorità competente
Art. 5, comma 6, DPR 160
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e
degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità
telematica al soggetto interessato le eventuali richieste
istruttorie.
L’autorità competente
Art. 5, comma 6, DPR 160
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i
relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici
competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui
all' articolo 12 . 5 e 6.
IL PROCEDIMENTO AUTOMATICO
Art. 25, comma 2, D. Lvo 59 2. I prestatori presentano le
domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al
comma 1. Per le medesime finalità, i
prestatori possono rivolgersi a soggetti
privati accreditati (Ag. Imprese)
IL PROCEDIMENTO AUTOMATICO
Art. 5, comma 1, DPR 160 Nei casi in cui le attività di cui
all' articolo 2 , comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui
all' articolo 1 , comma 1, lettera g), la
segnalazione è presentata al SUAP.
IL PROCEDIMENTO AUTOMATICO
Art. 5, comma 2, DPR 160 La SCIA, nei casi in cui sia
contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese,
che la trasmette immediatamente al
SUAP, il quale rilascia la ricevuta con
modalità ed effetti equivalenti a quelli
previsti per la ricevuta di cui al comma
4.
IL PROCEDIMENTO AUTOMATICO
Art. 5, comma 2, DPR 160
5. A seguito di tale rilascio, il
richiedente, ai sensi dell' articolo 19, della legge 241 , può avviare
immediatamente l'intervento o l'attività.
7. La ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli
ordinari rimedi di tutela dei terzi e di
autotutela dell'amministrazione.
LA LEGGE 241 DEL 1990
Il nuovo articolo 19
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una
segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia,
all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante
dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria
Il nuovo articolo 19
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 445 nonché dalle attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la
legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli
organi e delle amministrazioni competenti.
La segnalazione, corredata delle
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è
previsto l'utilizzo esclusivo della modalità
telematica; in tal caso la segnalazione si
considera presentata al momento della
ricezione da parte dell’amministrazione
Il nuovo articolo 19 comma 2
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione
all’amministrazione
competente .
Il nuovo articolo 19 comma 3
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall’amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
Il nuovo articolo 19 comma 3
È fatto comunque salvo il potere
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi
degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui DPR 445, può
sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
Il quarto comma
Decorso il termine per l’adozione dei
provvedimenti di cui al primo periodo del
comma 3, ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del
regolamento di cui al DPR 159 , all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e
previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell’attività dei privati alla
normativa vigente.
Il sesto comma
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o
dei presupposti di cui al comma 1 è
punito con la reclusione da uno a tre
anni
Il comma 6 bis (DL 70)
Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni
relative alla vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, alle responsabilità e
alle sanzioni previste dal T.U.Ed. e dalle
leggi regionali
La segnalazione certificata di inizio
attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche
spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all' art. 31 del C.G.A.
La mediazione
Art. 73 Attività di intermediazione commerciale e di affari
1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 , sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune
competente per territorio ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 , e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di
attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 .
ANALISI DI UN PROCEDIMENTO DI
COMPETENZA MISTA
MOLITURA
Art. 80 – sexies Molitura
1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25,
comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
la legge 7 novembre 1949, n. 857 , e il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 386 , sono abrogati.».
MOLITURA
Analisi del procedimento
http://suap.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e2s4 Ponte San Nicolò (PD)
ACCONCIATORI
3. Abilitazione professionale
.1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da
effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia
preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro,
dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
ACCONCIATORI
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
5- bis . Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di
acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività .
6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in
materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
ACCONCIATORI
2 . Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla
presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 , è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , da presentare allo sportello unico di cui all' articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
ACCONCIATORI
Analisi del procedimento
http://www.comune.erba.co.it/comune/suap
SOMMINISTRAZIONE
66. Somministrazione
.1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da
presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive
modificazioni
.SOMMINISTRAZIONE
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da
sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1…
5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento
della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme
urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
SOMMINISTRAZIONE
Art. 71 Requisiti personali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale,
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
SOMMINISTRAZIONE
Analisi del procedimento
http://www.comune.avellino.it/suap/
TINTOLAVANDERIA A GETTONI
Art. 79 Attività di tintolavanderia
1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia è soggetto a segnalazione
certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive.
1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio
2006, n. 84 , escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si
applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di
appositi gettoni.
LAVANDERIA A GETTONI
Analisi del procedimento
http://suap.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e6s7
L’edilizia produttiva
LA CIA (comunicazione d’inizio attività)
Con questa novità (primavera 2010) si è effettivamente snellita tutta una serie di interventi minori quali alcuni casi semplici di pavimentazioni e finiture di spazi esterni,
eliminazione di barriere architettoniche, manutenzioni straordinarie ecc.
è comunque necessario riferirsi ad un tecnico che deve garantire che l’intervento è eseguito nel pieno rispetto
della complessa vigente normativa (per banalizzare non si può aprire una porta che metta in comunicazione un
bagno ed una cucina!).
Va peraltro riconosciuto che in effetti questi interventi
edilizi sono stati realmente semplificati in quanto il tecnico
deve produrre pochissimi documenti ed i lavori possono
iniziare il giorno dopo il deposito in Comune.
L’edilizia produttiva
LA SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività)
Per tutti gli interventi non previsti dagli artt.
6 e 10 ovvero per gli interventi di manutenzione interna, esterna, ad
esclusione dei frazionamenti od opere che alterino i parametri urbanistici
(cambiamento di destinazione d'uso
onerosi)
L’edilizia produttiva
LA DIA (dichiarazione d’inizio attività)
Alternativa al permesso di costruire di cui al punto precedente, ovvero per tutte quelle opere interne- ed esterne che comportino
cambiamento di destinazione d'uso , frazionamenti, od opere che richiedano
pagamento di oneri (in Lombardia
ammesso nella DIA onerosa).
L’edilizia produttiva
LA SCIA UNICA
Art. 1. Modulistica unificata e semplificata
1. Sono adottati i moduli semplificati e unificati di cui all'allegato 1 del
presente accordo per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Le Regioni, ove necessario, adeguano in relazione alle specifiche normative regionali di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati ed unificati, di cui al presente accordo, utilizzando i quadri e le informazioni
individuati come variabili.
3. I Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo.
4. Le Regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
5. I moduli sono, ove necessario, aggiornati sulla base di successivi accordi.
Accordo 12-6-2014 n. 67/CU
L’edilizia produttiva
L’Autorizzazione Unica Ambientale
COS'È L'AUA. L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo
diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.
CHI LA PUÒ CHIEDERE. Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non
soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).
A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente
presentata.
L’edilizia produttiva
L’Autorizzazione Unica Ambientale
QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della
scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli
eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.
QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA. Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali
stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a
"verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.
L’edilizia produttiva
L’Autorizzazione Unica Ambientale
Il 30 giugno 2014 la Lombardia ha approvato il
modello regionale AUA
PARERE AL SUAP DI SERAVEZZA 10 APRILE 2014
QUESITO
L’articolo 6 del DPR 380/2001 (“ Attività edilizia libera ”) stabilisce che
“le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa ovvero modifiche di
destinazione d’uso” dei suddetti locali possano essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione dell’inizio dei lavori “ da parte dell’interessato all’amministrazione comunale” .
Con il comma 4 sono stati previsti vari adempimenti a carico dell’interessato nei confronti dell’amministrazione comunale per gli interventi di cui sopra, il quale, pertanto, unitamente alla predetta comunicazione di inizio lavori è tenuto a trasmettere “ i dati
identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica …. corredata degli opportuni
elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, sotto la propria
responsabilità, il quale assevera … che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che
per essi la normativa statale e regionale non prevede rilascio di un
titolo abilitativo ”.
PARERE AL SUAP DI SERAVEZZA 10 APRILE 2014
QUESITO
In analogia alle disposizioni di cui sopra, il comma 4 prevede che, per i predetti adempimenti nei confronti dell’amministrazione comunale, le Agenzie delle imprese devono trasmettere “ le dichiarazioni di conformità
relativamente alla sussistenza dei medesimi suddetti requisiti e presupposti” .
Si chiede se in caso di “ mancata attivazione, nell’intera Toscana, dell’Agenzia per le imprese…omissis .. la
dichiarazione che i fabbricati o i locali sono destinati d
esercizio d’impresa possa essere altrimenti certificata o
asseverata, o addirittura omessa e la comunicazione di
inizio lavori presentata”.
PARERE AL SUAP DI SERAVEZZA 10 APRILE 2014
PARERE
Ai sensi del art. 38 E DEL dpr 160 lo sportello unico per le attività produttive “ costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento” (art. 38, comma 3, lett. a)).
Il SUAP è disciplinato dal regolamento attuativo n. 160/2010 ed è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale “..per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività ..” (art. 2, comma 1). Il suddetto regolamento dispone
altresì che salva diversa disposizione dei comuni interessati “…sono
attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia
produttiva” .(art. 4, comma 6).
PARERE AL SUAP DI SERAVEZZA 10 APRILE 2014
PARERE
Il medesimo citato art. 38, comma 3, lett. c), ha disposto che “l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’attività d’impresa può
essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”)”, che a conclusione dell’istruttoria di un procedimento “rilasciano una dichiarazione di conformità”. Per i procedimenti, che comportino, invece, attività discrezionale da parte degli uffici SUAP, le Agenzie possono svolgere unicamente l’attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico.
Le agenzie per le imprese, sono, pertanto, “soggetti privati accreditati” ai sensi del regolamento attuativo n. 159/10, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria, che liberamente e senza vincoli territoriali, decidono di avviare tale attività d’impresa, svolgono a titolo oneroso per l’impresa che vi ricorre “…funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi...”, “…accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e … in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività ..”(reg. attuativo n. 159/10).
PARERE AL SUAP DI SERAVEZZA 10 APRILE 2014
PARERE
Quanto sopra premesso, risulta evidente che in assenza di Agenzia per le imprese, ed essendo comunque obbligatoria la trasmissione, in allegato alla comunicazione di cui al citato comma 4, degli elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, che assevera la conformità dei lavori alle norme vigenti, tale trasmissione dovrà essere effettuata direttamente dall’interessato al SUAP.
In ogni caso, ove fossero già presenti ed operanti le Agenzie per le Imprese, per completezza di informazione si rammenta che in nessun caso l’intervento dell’Agenzia per le imprese – a cui l’impresa può richiedere, con oneri a proprio carico, di “attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la
cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa … “ – consente all’impresa di non rivolgersi affatto a professionisti abilitati per la redazione
della relazione tecnica … . corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, sotto la propria
responsabilità, il quale assevera … che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede rilascio di un titolo abilitativo”.
PARERE AL SUAP DI SERAVEZZA 10 APRILE 2014
PARERE
A maggior ragione, nel caso di procedimenti che
comportino attività discrezionale dell’Amministrazione, la facoltà di usufruire dei servizi offerti da un’Agenzia per le imprese accreditata non esime l’impresa dall’obbligo di
richiedere a professionisti abilitati, la predisposizione degli elaborati grafici e della relazione con cui i professionisti abilitati asseverano la conformità dei lavori , ecc.
Quando l’impresa si avvale di un’Agenzia per le imprese accreditata, questa ultima cura – in luogo ed a supporto del SUAP, l’istruttoria che viene
avviata sulla base di documenti “asseverati” da professionisti abilitati secondo le specifiche
competenze.
L’allegato tecnico – Il formato
L’articolo 4 dell’allegato tecnico al DPR 160 dice che
Ogni pratica telematica SUAP è una collezione di file che rappresentano modelli (o moduli) e documenti, strutturata in: - Modello di riepilogo:
- Un file modello-riepilogo con i dati principali che
descrivono il soggetto, l’oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e
atti) e la procura speciale ai sensi dell’ articolo 3 , comma 1 lettera c del regolamento;
- Un file distinta-del-modello-riepilogo con la
rappresentazione di stampa (in formato PDF/A o altro
formato indicato dal gruppo tecnico) del modello-generale,
sottoscritto digitalmente.
L’allegato tecnico – Le risposte
L’articolo 5 dell’allegato tecnico al DPR 160 dice che
Il SUAP assicura una risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini previsti per i singoli
procedimenti amministrativi di competenza.
1. Ricevute telematiche
La ricevuta di pratica SUAP, è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser ovvero dalla casella PEC del SUAP, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.
Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite PEC, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.
2. Altre comunicazioni
Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica SUAP, sono resi
accessibili dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, ovvero inviati dalla casella PEC del SUAP, e sono firmati digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.
L’allegato tecnico – La gestione telematica
L’articolo 7 dell’allegato tecnico al DPR 160 dice che:
1. Protocollo Informatico
Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP può utilizzare il protocollo informatico dell’ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.
2. Ricevute e comunicazioni telematiche
Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell’ articolo 6 del presente allegato.
3. Accesso alle pratiche presentate
Il sito istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser un’area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.
L’utente accede all’area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.
Dall’area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato di avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dal regolamento.