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Il testamento è revocabile?

written by Redazione | 15/07/2020

Modalità di revoca di un testamento olografo, pubblico o segreto. La revoca espressa, tacita, parziale e totale.

Una volta accettata un’eredità non si può più revocare la scelta. Al contrario, la rinuncia all’eredità può essere sempre oggetto di revoca.

Che succede invece a chi fa un testamento? Ha questi il diritto di ripensarci e cambiare le carte in tavola? Se una persona scrive il proprio testamento e ne consegna una copia a un parente potrebbe, con un successivo atto, privare di efficacia quello precedente? E se invece il testamento viene depositato da un notaio?

In questa breve guida spiegheremo se il testamento è revocabile. Per farlo dovremo partire dalle differenze che sussistono tra le varie tipologie di testamento per poi scendere, nel dettaglio, alle modalità pratiche con cui è possibile tale operazione.

Partiamo però dalla premessa e sveliamo subito la risposta: si può revocare un testamento. Il testamento è, infatti, un atto revocabile in qualsiasi momento,

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finché il suo autore è in vita. Questi può peraltro modificare l’integrale testo così come solo alcune clausole.

La revoca del testamento è però possibile solo da parte del suo autore e non di terzi, neanche se delegati dal primo. Essa deve avvenire nel rispetto di alcune inderogabili forme, le stesse che sono necessarie per redigere le ultime volontà.

Ma procediamo con ordine.

Come si fa testamento?

Ricordiamo, innanzitutto, come si fa testamento. Esistono tre modi diversi.

Il primo è il testamento olografo, anche detto “testamento fai-da-te”. Si tratta di un foglio di carta, scritto a penna – e quindi a mano – dal suo autore. Non può essere redatto al computer e poi firmato. La sua caratteristica principale è infatti

«l’olografia» ossia la scrittura di proprio pugno.

Esso può consistere in uno o più originali. Viene custodito dal suo autore (di solito, in una cassaforte o in un cassetto riservato) e/o consegnato in copie autentiche a testimoni (di solito, parenti) affinché questi sappiano, alla sua morte, dell’esistenza del testamento.

C’è poi il testamento pubblico che è quello scritto da un notaio e sottoscritto dal testatore (ossia da colui che ha dettato le proprie ultime volontà). In questo caso, la presenza del pubblico ufficiale garantisce la certezza delle dichiarazioni da parte del suo autore. Sarà il notaio stesso a custodire il testamento e ad occuparsi di convocare gli eredi al momento del decesso.

C’è, infine, il testamento segreto che è un misto tra i due testamenti appena visti. Il testamento segreto è scritto dal testatore o da un terzo e poi consegnato in busta chiusa ad un notaio, affinché custodisca tale scheda testamentaria e la renda pubblica dopo la morte del testatore. Questo tipo di testamento permette al testatore di tenere celato il contenuto delle sue ultime volontà, avendo però la sicurezza circa la conservazione e la pubblicazione dopo la morte. Tuttavia, presenta gli svantaggi tipici dell’atto scritto in proprio: incertezza sulla scelta delle espressioni da usare, rischio di ambiguità, frasi o concetti atecnici con errori di diritto. Inoltre, presenta dei costi dovuti alla presenza del notaio. Per tali motivi è scarsamente diffuso nella prassi.

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Si può revocare un testamento?

In qualsiasi momento, si può revocare un testamento. Con il testamento, infatti, il disponente detta prescrizioni destinate ad avere efficacia soltanto successivamente al tempo in cui avrà cessato di vivere: fino a questo momento egli può sempre avere ripensamenti ed introdurre variazioni rispetto a quanto in precedenza previsto.

Non è possibile rinunciare alla facoltà di revocare un testamento. Pertanto, non ha alcun valore l’eventuale dicitura «questo testamento è irrevocabile» se contenuta in una scheda testamentaria.

La revoca può essere

espressa: con un atto in cui si dichiara espressamente di togliere valore ed efficacia al precedente testamento (che di norma viene allegato, trascritto o comunque indicato nella data e negli aspetti essenziali). La revoca espressa può essere contenuta o in un atto notarile, oppure in un nuovo testamento, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali: ad esempio, usando la formula di stile «Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria» contenuta nel testamento posteriore;

tacita: ossia con la redazione di un nuovo testamento che sia incompatibile con il primo. Si pensi al caso di un testamento che lascia una casa alla figlia e di uno successivo in cui si lasci la medesima casa al coniuge. La revoca tacita non richiede che il successivo testamento rivesta la stessa forma di quello revocato. Quindi, si può revocare un testamento pubblico con uno olografo o viceversa. Così, ad esempio, ben è possibile che una persona, dopo aver dettato il proprio testamento dinanzi al notaio, ci ripensi e, senza comunicare nulla a quest’ultimo, compili a casa propria un altro testamento incompatibile con quello precedente e, perciò, sostituendolo. Così come, al contrario, chiunque, dopo aver stilato un testamento in proprio e averlo consegnato ai figli a testimonianza di ciò, può revocarlo recandosi da un notaio e compilarne uno nuovo. La revoca tacita del testamento può anche avvenire con la distruzione del vecchio testamento (senza quindi la redazione di uno nuovo in sua sostituzione): in tal caso, se non verrà compilato un nuovo testamento, il patrimonio verrà diviso secondo le regole del Codice civile che si applicano

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quando non c’è testamento.

La revoca può poi essere:

totale: quando riguarda l’intero contenuto del testamento;

parziale: quando invece riguarda solo una parte del precedente testamento (ad esempio, il testatore modifica la decisione sull’intestazione di un singolo bene). Si può avere revoca parziale quando il bene, prima lasciato a un erede, viene venduto dal titolare o donato a terzi. In questo caso, più che di revoca del testamento, bisognerebbe parlare di modifica del testamento.

La distruzione del testamento

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, salvo che si provi, tramite testimoni:

che il testatore non aveva intenzione di revocarlo, anche se è il supposto autore della distruzione, lacerazione o cancellazione;

che la distruzione/cancellazione/lacerazione è avvenuta per mano di una persona diversa dal testatore: ad esempio, dimostrando che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell’apertura della successione.

Revoca della revoca del testamento

È anche possibile revocare la revoca del testamento con le stesse forme previste per la revoca espressa, con la conseguenza che rivivono le disposizioni revocate.

È ammessa la revoca espressa di revoca espressa e la revoca espressa di revoca tacita. Invece, non è ammessa la revoca tacita della revoca sia espressa sia tacita.

Revoca per sopravvenienza di figli

Il testamento o l’istituzione di un legato sono automaticamente revocate per legge se il testatore ha nuovi figli o se, al momento della compilazione del testamento, ignorava di averne. Lo stesso vale per il figlio postumo o per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.

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La revocazione del testamento è ammissibile anche nel caso di riconoscimento giudiziale della paternità, anche se intervenuta dopo la morte del testatore.

Tuttavia, il figlio, prima della sentenza che abbia dichiarato la paternità del testatore, può rinunciare, dietro un corrispettivo in denaro, ai suoi diritti successori di carattere patrimoniale.

Approfondimenti

Per maggiori informazioni leggi:

come revocare o modificare un testamento;

come si revoca un testamento.

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