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PRONTO IL MODELLO PER LA MINI VOLUNTARY DISCLOSURE PER EX FRONTALIERI / AIRE

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Academic year: 2022

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Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 175 – 07 GIUGNO 2018

SANZIONI

PRONTO IL MODELLO PER LA “MINI” VOLUNTARY DISCLOSURE PER EX FRONTALIERI / AIRE

• Art. 5-septies, DL n. 148/2017

• Provvedimento Agenzia Entrate 1.6.2018

Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” il Legislatore ha introdotto la possibilità, per i contribuenti residenti in Italia ex frontalieri / Aire, di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all’estero derivanti da redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all’estero nonché somme derivanti dalla vendita di immobili detenuti all’estero.

A tal fine il soggetto interessato deve:

− presentare entro il 31.7.2018 un’istanza di regolarizzazione utilizzando l’apposito modello recentemente approvato dall’Agenzia delle Entrate;

− versare entro l’1.10.2018 (il 30.9 cade di domenica) il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 oggetto della regolarizzazione.

SERVIZI COLLEGATI

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Come noto, l’art. 5-septies DL n. 148/2017 ha introdotto la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all’estero derivanti da lavoro dipendente / autonomo effettuato all’estero (c.d. “mini” voluntary disclosure), al fine di sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e relative addizionali, imposte sostitutive dell’IRPEF) e/o dell’IVAFE relative alle predette attività.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 1.6.2018, ha approvato il modello utilizzabile per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione.

SOGGETTI INTERESSATI La procedura in esame può essere utilizzata dai contribuenti:

• fiscalmente residenti in Italia ovvero dai relativi eredi, in precedenza residenti all’estero:

− iscritti all’AIRE;

ovvero

− che hanno prestato l’attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi;

• che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

ATTIVITÀ / SOMME OGGETTI DI REGOLARIZZAZIONE La regolarizzazione interessa:

• le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all’estero al 6.12.2017 derivanti da redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all’estero.

Come evidenziato nel citato Provvedimento 1.6.2018, “possono essere regolarizzate le attività estere di natura finanziaria, detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nello Stato estero ove veniva prestata l’attività lavorativa in via continuativa, per le quali sussistono gli obblighi di compilazione del quadro RW” del mod. REDDITI PF.

Al fine di individuare le attività oggetto di regolarizzazione è possibile fare riferimento alle istruzioni alla compilazione del quadro RW;

• le somme e le attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa in via continuativa, a condizione che dette somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale.

ESCLUSIONI

La regolarizzazione è esclusa:

• per gli investimenti patrimoniali detenuti all’estero;

• per le attività e le somme già oggetto di collaborazione volontaria ai sensi della Legge n.

186/2014 e del DL n. 153/2015.

In ogni caso “non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”;

• qualora il contribuente abbia ricevuto un avviso di accertamento / atto di contestazione relativamente alle attività / annualità oggetto di regolarizzazione.

ADEMPIMENTI RICHIESTI Ai fini della regolarizzazione è necessario:

• versare, entro l’1.10.2018 (il 30.9 cade di domenica), il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

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Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 3 rate mensili di pari importo (la prima rata va versata entro l’1.10);

• presentare l’istanza di regolarizzazione entro il 31.7.2018.

L’istanza di adesione può essere presentata anche dagli eredi del contribuente in possesso dei predetti requisiti soggettivi.

Va considerato che:

• la regolarizzazione si perfeziona con il versamento in unica soluzione ovvero dell’ultima rata;

• limitatamente alle somme ed attività oggetto di regolarizzazione i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs. n. 472/97 scadenti a decorrere dall’1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020.

MODELLO DI REGOLARIZZAZIONE

L’istanza di regolarizzazione va presentata utilizzando lo specifico modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”, composto:

• dal Frontespizio;

• dal quadro VD.

FRONTESPIZIO

Nel Frontespizio sono richiesti, tra l’altro, i seguenti dati.

Istanza

Va barrata la casella “Istanza integrativa” in caso di presentazione del modello per rettificare / integrare l’istanza originariamente presentata.

Dati del contribuente Vanno riportati, oltre al codice fiscale, i dati anagrafici del richiedente.

Dati del rappresentante

Va compilato nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la richiesta non è il richiedente, ma un suo rappresentante, riportando il “Codice carica”, ossia, ad esempio:

− “1” rappresentante legale

− “2” rappresentante di minore / inabilitato / interdetto

− “7” erede.

Dati del professionista

Va compilato e sottoscritto dal professionista che assiste il contribuente nell’ambito della procedura di regolarizzazione.

In particolare, barrando la casella “Invio comunicazioni al professionista”, il contribuente richiede che eventuali ulteriori comunicazioni siano inviate direttamente al professionista.

Quest’ultimo apponendo la relativa firma accetta di ricevere eventuali notifiche / comunicazioni.

Dichiarazione relativa all’origine delle attività e

delle somme regolarizzate

Barrando la casella il contribuente / eredi rendono una dichiarazione sostitutiva ex art. 47, DPR n. 445/2000 attestante che le attività depositate e le somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale derivano da redditi di lavoro dipendente / autonomo svolto in via continuativa all’estero ovvero dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività.

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QUADRO VD

Il quadro VD è composto da 3 Sezioni.

SEZIONE I – Anni oggetto di regolarizzazione

Nella Sezione in esame vanno indicati i periodi d’imposta, dal 2012 al 2016, oggetto di regolarizzazione.

Campo Modalità di compilazione

“RW”

campi 1, 4, 7, 10 e 13

Va barrato il campo corrispondente agli anni in cui sono state commesse violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale oggetto di regolarizzazione.

“Imposte sui redditi”

campi 2, 5, 8, 11 e 14

Il campo va barrato qualora con riferimento alle attività / somme sono state commesse, nella stessa annualità oggetto di regolarizzazione, anche violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

“Ivafe”

campi 3, 6, 9, 12 e 15

Il campo va barrato qualora con riferimento alle attività / somme sono state commesse, nella stessa annualità oggetto di regolarizzazione, anche violazioni rilevanti ai fini dell’IVAFE.

SEZIONE II – Anni oggetto di regolarizzazione per effetto del raddoppio dei termini

Nella Sezione in esame vanno indicate le annualità, dal 2007 al 2011, che si intende regolarizzare.

Campo Modalità di compilazione

“RW”

campi, 3, 5, 7 e 9

Va barrato il campo corrispondente agli anni in cui sono state commesse violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale oggetto di regolarizzazione.

“Imposte sui redditi”

campi 2, 4, 6, 8 e 10

Il campo va barrato se, con riferimento alle attività e somme detenute su conti correnti / libretti di risparmio all’estero e alle somme e attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero, sono state commesse nella stessa annualità anche violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Il raddoppio dei termini ex art. 12, commi 2-bis e 2-ter, DL n. 78/2009 riguarda:

• l’accertamento dei maggiori imponibili connessi con gli investimenti / attività di natura finanziaria detenute nei Stati “black list”;

• la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale riferite agli investimenti / / attività di natura finanziaria detenute nei medesimi Stati.

SEZIONE III – Liquidazione importi dovuti

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La Sezione in esame va così compilata.

Campo 1

“Valore attività giacenza”

Va indicato:

• il valore delle attività / giacenza al 31.12.2016, con riferimento alle attività depositate e alle somme detenute su c/c, libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti da lavoro dipendente / autonomo effettuato all’estero.

Qualora il valore delle attività / giacenza al 31.12.2016 sia pari a zero o negativo, deve essere indicato il valore al 31.12 dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero (in tal caso va compilato anche il campo 3);

• le attività / somme, depositate / detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui il dichiarante ha prestato attività lavorativa in via continuativa.

Campo 2

“Importo dovuto” Corrisponde alla somma dovuta per la regolarizzazione (campo 1 x 3%).

Campo 3

“Anno di riferimento attività in giacenza”

Qualora il valore delle attività / giacenza al 31.12.2016 sia pari a zero o negativo, va riportato l’anno a cui è stato fatto riferimento per individuare il valore delle attività e della giacenza riportato a campo 1.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello in esame va:

• inviato esclusivamente in modalità telematica direttamente dal contribuente (Entratel / Fisconline) o tramite un intermediario abilitato;

presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 31.7.2018.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software (versione 1.0.0 del 4.6.2018) “Istanza di regolarizzazione attività depositate e somme detenute all’estero” utilizzabile per la compilazione del modulo di richiesta di accesso alla procedura in esame.

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

L’istanza di accesso alla procedura di regolarizzazione in esame va corredata da una Relazione accompagnatoria, idonea a rappresentare analiticamente le seguenti informazioni.

• ammontare delle attività depositate / somme detenute oggetto di regolarizzazione nonché dati rilevanti per la loro determinazione;

• determinazione dei redditi prodotti all’estero da cui derivano le attività depositate / somme detenute;

• corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate / somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;

• valore delle attività / giacenza al 31.12.2016 ovvero, nel caso in cui il valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31.12 dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero;

• individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IVAFE, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.

Come desumibile dall’Allegato 3 al citato Provvedimento 1.6.2018, sono previste specifiche modalità per l’invio della documentazione di accompagnamento all’istanza in esame.

La documentazione va trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo (di seguito riportato) generato automaticamente nella ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta trasmissione dell’istanza.

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La e-mail di trasmissione della documentazione deve contenere nell’oggetto, separati da uno spazio:

− il codice fiscale del soggetto richiedente;

− il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione;

− in caso di invio multiplo, il numero progressivo dell’invio rispetto al numero totale delle e-mail da inviare (ad esempio, 2 di 4).

Il messaggio di posta elettronica deve contenere esclusivamente 2 allegati e, nel testo, non deve riportare elementi utili ai fini dell’istruttoria che invece vanno collocati nella documentazione. In particolare:

• il primo allegato, in formato “.zip”, deve contenere la documentazione fornita nel formato digitale pdf;

• il secondo allegato, in formato “.xml” è costituito dal file denominato “Segnatura.xml”, generato dal software di compilazione dell’istanza e automaticamente salvato in una specifica sottocartella, dedicata alla compilazione delle istanze, identificata dal codice fiscale del contribuente. Tale file, la cui denominazione non deve essere modificata, rimane a disposizione dell’intermediario che effettua l’invio della documentazione.

Il messaggio di posta elettronica non può superare il limite massimo di 50 MB. In caso di superamento di tale limite è necessario procedere ad invii multipli di messaggi di posta elettronica.

In ogni messaggio, oltre al file formato “.zip”, contenente parte della documentazione, va allegato il file “.xml” generato specificamente con riferimento alla singola istanza.

Si riportano, di seguito, gli indirizzi PEC dei competenti Uffici cui inviare la documentazione di accompagnamento.

Direzione Regionale Indirizzo

Abruzzo vd.abruzzo@postacert.agenziaentrate.it Basilicata vd.basilicata@postacert.agenziaentrate.it Bolzano vd.bolzano@postacert.agenziaentrate.it Calabria vd.calabria@postacert.agenziaentrate.it Campania vd.campania@postacert.agenziaentrate.it Emilia – Romagna vd.emiliaromagna@postacert.agenziaentrate.it Friuli Venezia Giulia vd.friuliveneziagiulia@postacert.agenziaentrate.it

Lazio vd.lazio@postacert.agenziaentrate.it

Liguria vd.liguria@postacert.agenziaentrate.it Lombardia vd.lombardia@postacert.agenziaentrate.it

Marche vd.marche@postacert.agenziaentrate.it

Molise vd.molise@postacert.agenziaentrate.it

Piemonte vd.piemonte@postacert.agenziaentrate.it

Puglia vd.puglia@postacert.agenziaentrate.it

Sardegna vd.sardegna@postacert.agenziaentrate.it Sicilia vd.sicilia@postacert.agenziaentrate.it Toscana vd.toscana@postacert.agenziaentrate.it

Trento vd.trento@postacert.agenziaentrate.it

Umbria vd.umbria@postacert.agenziaentrate.it

Valle d’Aosta vd.valledaosta@postacert.agenziaentrate.it

Veneto vd.veneto@postacert.agenziaentrate.it

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TERMINE DI PRESENTAZIONE

La documentazione in esame va trasmessa entro il 31.7.2018.

In caso di invio telematico dell’istanza dopo il 26.7.2018 la documentazione può essere presentata nei 5 giorni successivi.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Come sopra accennato, per procedere alla regolarizzazione entro l’1.10.2018 va effettuato il versamento (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016.

Nel caso in cui a tale data il valore / giacenza siano pari o inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi da versare va fatto riferimento al 31.12 dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

Il versamento:

• va effettuato tramite il mod. F24 Elide, senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n.

241/97 (alla data attuale non è ancora disponibile il codice tributo utilizzabile);

• può essere effettuato in unica soluzione o ripartito in 3 rate mensili di pari importo. In quest’ultimo caso:

1° rata  entro l’1.10.2018

2° rata  entro il 31.10.2018 + interessi 0,3% annuo 3° rata  entro il 30.11.2018 + interessi 0,3% annuo

Riferimenti

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