SCRITTURA PRIVATA PER LOCAZIONE
DI PORZIONE DI TERRENO NORD PRESSO L’AREA “EX NUIT”
(LOTTO 1)
Il Fallimento “Finanziaria Carducci di partecipazione in breve Fincarducci S.r.l.”
con sede in Cesena (FC) Piazzale dell’Autostrada n.36 P.IVA 03289770400, in persona del curatore fallimentare dott. Andrea Di Cesare nominato con sentenza del Tribunale di Forlì n. 95/2017 del 30.11.2017 (PEC da utilizzare per ogni comunicazione:
[email protected]), di seguito denominato “Locatore”, preventivamente autorizzato dagli Organi della procedura a sottoscrivere il presente contratto con il soggetto che, al termine della procedura competitiva, è risultato aggiudicatario del Lotto 1
e
l’aggiudicatario del Lotto 1, ____________________, con sede in _____________(__) via ____________ n.___ C.F. e P.IVA __________, di seguito denominato
“Conduttore” (PEC da utilizzare per ogni comunicazione: ____________________), Premesso
a) che il Fallimento Fincarducci S.r.l. è proprietario dell’area denominata “Ex Nuit” (di seguito anche l’“Area”) situata in Cesenatico, Via Carducci, evidenziata con perimetro di colore rosso nella planimetria, che allegata alla seguente scrittura ne costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito la “planimetria allegata”) e censita al catasto dei fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio 15 Particella 2472;
b) che il Conduttore ha partecipato alla procedura competitiva per la locazione stagionale ed è risultato l’aggiudicatario della locazione stagionale del Lotto 1 - porzione di terreno NORD (evidenziata con colore verde nella allegata planimetria) di cui sopra (di seguito anche la “Porzione di Terreno”), da adibire ad uso parcheggio e/o intrattenimento;
c) che l’Area forma oggetto di un Accordo di Programma denominato “Ex Nuit e parte delle Colonie di Levante” (di seguito l’“Accordo di Programma”) e di un P.U.A. per l’attuazione dell’Accordo di Programma convenzionato con atto del Segretario Generale del Comune di Cesenatico dott.ssa Iris Gavagni Trombetta 12 gennaio 2011, Rep.n.6669;
d) che in base all’Accordo di Programma ed al P.U.A. convenzionato sull’Area è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato, di una piazza pubblica ed una struttura turistica/ricettiva alberghiera, e correlate opere di urbanizzazione;
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e) che la Convenzione prevede che tutti gli interventi vengano completati entro 5 anni;
termine questo prorogato ex lege;
f) che sono in corso trattative con il Comune di Cesenatico per la modifica del P.U.A.;
g) che in pendenza di trattative il Fallimento non può dare corso alla realizzazione degli interventi convenzionati, talché il Comune di Cesenatico si è impegnato (indipendentemente dal raggiungimento di accordi di modifica del P.U.A. che potranno prevedere una proroga di maggior durata) a concedere comunque una proroga di attuazione del P.U.A. e ciò anche per consentire al Fallimento di porre in essere ogni iniziativa nel quadro della procedura fallimentare in atto;
h) che nell’interesse dei creditori, il Curatore Fallimentare ha interesse e materiale effettiva disponibilità di concedere l’Area, od anche solo una sua porzione, in uso a terzi per metterla a reddito, esclusivamente nel periodo in cui sulla stessa non può intervenire non potendo essere realizzati gli interventi convenzionati per essa previsti in pendenza di trattative di modifica del P.U.A., restando esclusa l’indisponibilità della stessa nel periodo successivo;
i) che di quanto sopra sub lett.c) da c) a h), e delle previsioni dell’Accordo di Programma e del P.U.A. all’attualità, il Conduttore è pienamente edotto e consapevole, come è consapevole della necessità che il Fallimento operi nell’interesse esclusivo dei creditori;
j) che il Conduttore oltre a comprendere e condividere quanto sopra, precisa di aver interesse ad avere la disponibilità della Porzione di Terreno di cui sopra sub lett.b), per destinarla a parcheggio temporaneo e/o intrattenimento ed esclusivamente per i mesi della stagione calda 2021 dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino al 30 settembre 2021, rinunziando espressamente, per non avervi alcun interesse, all’applicazione, e quindi in espressa concordata deroga, alla L.n.392/1978 e all’art.1786 c.c.;
k) che il Conduttore è consapevole, accetta e condivide che per il Curatore fallimentare il rientro nel pieno possesso dell’Area nella sua totalità, e della Porzione di Terreno nello specifico, entro e non oltre la data del 30 settembre 2021 è determinante del consenso;
l) che il Conduttore si impegna, per l’intera durata del presente contratto ed oltre, sino al 31 dicembre 2021, a tenere la Porzione di Terreno concessa in locazione pulita, vigilata, custodita, conservata e manutenuta a proprie spese e senza alcun costo per la procedura fallimentare, essendosi di ciò tenuto già conto nella determinazione del canone di locazione;
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m) che il Conduttore si impegna, qualora necessario all’avvio della locazione stagionale, a ripristinare a proprie spese la recinzione perimetrale presente presso il Lotto oggetto del presente contratto ed assicurarsi che la stessa sia in buono stato al momento della riconsegna al termine della locazione stagionale e questo ad integrazione del costo di aggiudicazione.
Ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:
1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto del presente contratto è unicamente la locazione del terreno (che costituisce porzione dell’Area di cui in premessa), evidenziato in colore verde nell’allegata planimetria (la “Porzione di Terreno”), che il Conduttore appronterà, destinerà ed utilizzerà per attività di intrattenimento e/o per il parcheggio di autoveicoli, con esplicita esclusione, da formalizzarsi anche nei confronti dei terzi, di qualsivoglia obbligo di custodia degli stessi autoveicoli e di garanzia a carico del Locatore. Il Locatore non è tenuto a garantire che l’accesso alla Porzione di Terreno venga regolamentato da barriere e/o cancelli automatici, ovvero da altri particolari dispositivi necessari od anche solo utili, il cui eventuale approntamento, facoltativo od obbligatorio che sia, resta in ogni caso a carico del Conduttore, che dichiara che ciò è possibile in base alla sua esperienza.
3) Il Fallimento “Fincarducci S.r.l.” concede in locazione al Conduttore la Porzione di Terreno di cui in premessa.
4) Il Conduttore si impegna ad utilizzare detta Porzione di Terreno ad uso parcheggio e/o intrattenimento.
5) Per le ragioni già esposte in premessa, nell’interesse comune di entrambe le parti, la locazione avrà corso inderogabilmente e senza possibilità di proroga alcuna dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 30.09.2021.
6) Per espresso accordo tra le Parti, per le ragioni esposte in premessa, in deroga all’art.1372 c.c. ed alle previsioni di cui alla Legge n.392/1978 (pur laddove fossero in denegata ipotesi astrattamente applicabili: ut supra in premessa), il Locatore può recedere unilateralmente dal presente contratto, dandone preavviso di 10 giorni al Conduttore, e senza che il Conduttore possa vantare alcuna pretesa a titolo di risarcimento o rimborso.
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7) Il canone di locazione -che, in normali condizioni di mercato, di finalità commerciali, e durata standard del contratto, le Parti avrebbero convenuto in €.3.500,00=
mensili- per le condizioni particolari di stipula, la breve durata del contratto e gli extra oneri per il periodo eccedente il termine di scadenza della locazione di cui al successivo patto 8), è convenuto tra le Parti nel corrispettivo a forfait di euro ________________ (dicasi euro ___________/00) oltre IVA per l’intera durata del contratto; l’importo, al netto dell’acconto già versato, sarà da corrispondere nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nell’Avviso di locazione stagionale.
8) Il Conduttore, per l’intera durata del contratto ed oltre sino al 31 dicembre 2021, è tenuto alla vigilanza, alla manutenzione, alla pulizia e custodia della Porzione di Terreno locata, prevenendo e comunque impedendo qualsiasi intrusione, senza richiesta di rimborso né di indennizzo al Locatore, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del contratto.
9) Nel caso vi siano provvedimenti dell’autorità Nazionale, Regionale o Comunale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che vietino l’accesso alle aree oggetto di locazione stagionale o che ne impediscano l’uso a “parcheggio” o per “attività ludiche” e finché il Comune di Cesenatico non avrà deliberato circa il cambio di destinazione d’uso delle suddette aree, con conseguente mancato utilizzo delle stesse, sarà dovuto il rimborso integrale o di quota parte del prezzo versato in proporzione ai giorni di chiusura o di mancato utilizzo secondo il seguente schema che tenga conto della diversa rilevanza mensile.
DA A n. giorni Percentuale di
riduzione periodica Percentuale di riduzione giornaliera
1-giu-21 30-giu-21 30 15% 0,50%
1-lug-21 30-ago-21 60 80% 1,33%
31-ago-21 15-set-21 16 5% 0,31%
16-set-21 30-set-21 15 - -
10) Le migliorie, riparazioni o modifiche eventualmente eseguite dal conduttore si intendono interamente a sue spese e non daranno diritto ad alcun obbligo di compenso o risarcimento, neppure in caso di recesso o di risoluzione, anche se eseguite con il consenso del Locatore, salva comunque la facoltà del Locatore, anche in tale ultimo caso, di richiederne la remissione in pristino.
11) È vietato il parcheggio di autoveicoli che per difetti di manutenzione o per altro motivo possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone. Il Conduttore si impegna a non permettere il parcheggio ad autoveicoli contenenti sostanze pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente
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infiammabili ecc.
12) Prima della apertura al pubblico dell’area il Conduttore dovrà porre in essere, a proprio esclusivo carico ed onere, gli interventi necessari per trasformare la Porzione di Terreno da terreno, tale quale è concesso in locazione, a parcheggio e/o area per intrattenimento, ed a dotarsi di tutte le autorizzazioni previste per legge per lo svolgimento dell’attività alla quale il conduttore intende destinare la Porzione di Terreno locata.
13) Il Locatore viene esonerato sin d’ora da qualsiasi responsabilità per fatto e colpa del Conduttore e/o di terzi, per danni che dovessero derivare a cose e/o persone all’interno dell’area (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: per furti, danneggiamenti, per danni a cose e/o persone derivanti da condotte di terzi ecc.).
Sarà pertanto cura del Conduttore esercitare ogni precauzione necessaria ed opportuna ad evitare furti e danneggiamenti, ed adoperarsi perché l’esclusione di qualsivoglia responsabilità e/o comunque coinvolgimento del Locatore sia opponibile agli utenti usufruitori dell’area ed ai terzi tutti.
14) Il Conduttore è tenuto ad usare la massima perizia e diligenza nell’utilizzo e funzionamento delle attrezzature adibite ad attività di intrattenimento, nelle manovre di parcheggio e di circolazione all’interno della proprietà del Locatore, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose sia del Locatore che di terzi. All’interno dell’area gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo.
15) La permanenza di persone nel parcheggio è consentita per il tempo strettamente necessario per il parcheggio, il prelievo dell’autovettura e/o le attività di intrattenimento.
16) In caso di occupazione abusiva della Porzione di Terreno locata da parte di terzi, ovvero di condizioni atmosferiche che rendano impraticabile l’area, il Conduttore non potrà chiedere alcun rimborso e/o risarcimento al Locatore per il mancato utilizzo della stessa, permanendo comunque la sua obbligazione di riconsegnare la Porzione di Terreno al Locatore entro e non oltre il 30 settembre 2021 agendo, se del caso, anche giudizialmente, a propria cura e spese, anche nei confronti dei terzi che col loro comportamento precludano o comunque ostacolino la tempestiva riconsegna al termine della locazione.
17) Il Conduttore si impegna a mantenere indenne il Locatore da qualsiasi danno civile e penale e da qualsivoglia pretesa di terzi della stessa natura che dovesse derivare
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dall’uso del terreno oggetto del presente contratto.
18) In conseguenza del presente contratto gli oneri, anche fiscali, derivanti dal possesso e dall’utilizzo del terreno concesso in locazione, saranno a carico del conduttore.
19) Per i consumi e l’eventuale volturazione delle utenze come esistenti e il loro corretto esercizio è responsabile il solo Conduttore che deve anche garantire la loro cessazione, sempre a propria cura e spese, entro la scadenza contrattuale.
20) L’eventuale mutata destinazione d’uso della Porzione di Terreno o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie e/o di settore, comporteranno la risoluzione ipso jure del contratto per fatto e colpa del conduttore.
21) È diritto del Locatore ispezionare o far ispezionare il terreno, senza obbligo di preavviso.
Qualora il Locatore intenda alienare la Porzione di Terreno oggetto del presente contratto, il conduttore dovrà lasciare accedere e visitare lo stesso nei giorni richiesti -con preavviso di ore 24- a pena di risarcimento dei danni, quantificati in euro 500,00 per ogni mancato od ostacolato accesso.
22) Il Conduttore provvederà ad assicurare la Porzione di Terreno oggetto del presente contratto, presso una primaria compagnia assicurativa, per i rischi derivanti da incendio e responsabilità civile verso terzi, inclusi i dipendenti, e ricorso vicini. Ogni costo o altro onere relativo al rapporto di assicurazione ed ai premi in esso pattuiti sarà a carico esclusivo del Conduttore, il quale si impegna a mantenere indenne il Locatore da qualsivoglia pretesa di terzi per qualsivoglia danno, derivante dalla conduzione della Porzione di Terreno, impegnandosi a rendere tale esclusione direttamente opponibile ai terzi, restando in ogni caso tenuto il Conduttore a rimborsare il Locatore, a semplice richiesta documentata, degli esborsi corrispondenti e sostenuti.
23) Al termine della locazione per qualsivoglia motivo, il Conduttore dovrà lasciare libera la Porzione di Terreno oggetto del presente contratto, nello stato di fatto nel quale la stessa oggi si trova, entro le ore quindici dell’ultimo giorno, con redazione tra le parti di apposito verbale, sotto pena di risarcimento dei danni. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del terreno e/o di occupazione abusiva del terreno oltre la scadenza contrattuale, viene stabilita la penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
24) Il Conduttore dichiara di aver preventivamente visionato il terreno oggetto del presente contratto e di averlo trovato idoneo all’uso convenuto.
25) Le spese di registro e di bollo sono interamente a carico del Conduttore che si
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impegna alla registrazione del contratto entro e non oltre il 30 giugno 2021 e a comunicare al locatore, a mezzo pec, copia della stessa registrazione. La mancata registrazione entro tale termine rappresenta una inadempienza contrattuale per la quale viene stabilita una penale di € 1.000,00 (euro mille/00).
26) Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente rapporto di locazione.
27) Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Foro di Forlì.
28) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia agli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.
Cesenatico, ___________
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
Si approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali:
5) Durata della locazione.
6) Recesso unilaterale in deroga all’art. 1372 c.c..
9) Risoluzione del contratto per mancato pagamento del canone.
17) Esonero da responsabilità in caso di occupazione abusiva da parte di terzi, ovvero in caso di eventi atmosferici.
28) Foro esclusivo per eventuali controversie.
Cesenatico, ___________
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE