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CONTRATTO DI LOCAZIONE. Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a. 1), nato a il / /,

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(1)

Rep. n.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) ____________________, nato a _______________ il __/__/____, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso (in seguito denominato “Comune”) con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. 99968 del 31.08.2016 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Treviso;

2) il/la Sig./Sig.ra ____________________, nato/a a _______________ il __/__/____, cod. fisc. _______, (in seguito denominato Conduttore);

Premesso che:

- il Comune di Treviso è proprietario di immobili ad uso abitativo che può gestire in via diretta o mediante ricorso a soggetti terzi;

- alla data del presente contratto il Comune di Treviso ha affidato con decorrenza 1.1.2017 la gestione amministrativa del predetto patrimonio immobiliare alla società Peruzzo Gestioni Immobiliari S.a.s. di Peruzzo Sara & C. (in seguito chiamato Gestore);

- con ordinanza prot. n. ________ del _________ il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola del Comune di Treviso ha assegnato al Sig./Sig.ra ____________________ l’alloggio individuato all’art. 1 del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Sub.1

(2)

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Descrizione del nucleo familiare e dell’immobile locato

Il Comune di Treviso concede in locazione al Sig./Sig.ra _______________ e al suo nucleo familiare, come qui sotto identificato:

- COGNOME-NOME GRADO DI PARENTELA (COD. FISC.)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

l’alloggio facente parte di un fabbricato ___________ (indicare se a totale proprietà comunale o a proprietà mista) sito in Via __________ civ.___

Comune di __________ - (cod. alloggio ________________) identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___ , per una superficie netta di mq. _____ con cantina di mq. ______ e garage di mq._____ (cod. garage ______________) così identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___., scoperto esclusivo di mq.____ .

I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione con divieto di sublocazione, anche parziale, al Conduttore e suoi familiari conviventi al momento dell'assegnazione o successivamente subentrati ai sensi dell'art.

13 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Art. 2 – Durata della locazione

Il presente contratto è da considerarsi a tempo indeterminato, a far data dal _______________, salva ogni diversa disposizione di Legge presente e futura in materia di decadenza ed annullamento. Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone avviso congiuntamente al Comune di Treviso e al Gestore, con lettera

(3)

raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve essere eseguito e adeguandosi alle modalità fissate per la riconsegna dell’alloggio.

Art. 3 – Canone di locazione

II canone di locazione è determinato nella misura prevista dalla L R. 2 aprile 1996 n. 10 e s.m.i., attualmente stabilito in mensili Euro ______, da pagarsi entro le date indicate nelle richieste di pagamento o nei bollettini ricevuti dal Conduttore.

Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto, delle spese per servizi, oneri accessori né scontare alcuna mensilità di canone dal deposito cauzionale e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle mensilità scadute.

In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone e/o delle quote relative ai servizi, alle scadenze indicate, il Conduttore è tenuto a corrispondere al Comune di Treviso gli interessi di mora, nella misura del tasso Euroribor (365 giorni), maturato al primo giorno utile dell'anno, aumentato dell’ 1%.

Come previsto dall’art. 22 della L.R. 10/96, tutti i componenti il nucleo familiare del Conduttore sono con lui obbligati in via solidale al pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie, nonché al rimborso dei danni apportati all’alloggio.

Art. 4 – Obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, il Conduttore dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro ____, improduttivo di interessi legali pari a 3 mensilità del canone. La somma depositata dal Conduttore, quale deposito cauzionale sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere imputata in conto canoni.

Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo, a richiesta del Comune, potrà essere aumentato al variare del canone di locazione.

(4)

Il Conduttore è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione del proprio nucleo familiare, fermo restando quanto disposto dagli artt. 13 e 14 della L.R. 10/96.

Il Conduttore si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal Capo V° della L. R. 2 aprile 1996 n. 10, nonché le norme contenute nel Regolamento di Autogestione e relativo Regolamento Interno degli assegnatari (nel caso di alloggi in fabbricati a totale proprietà comunale), nel Regolamento di Condominio

ove presente (nel caso di alloggi in fabbricati a proprietà mista) e nel Regolamento di Gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso, di cui viene consegnata copia e che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, letto e approvato.

Le spese condominiali ordinarie, per quanto di competenza, le spese inerenti ai consumi fissi dell’impianto centralizzato, ove esistente, ai consumi effettivamente contabilizzati saranno a carico del Conduttore e dovranno essere pagate direttamente all'Amministrazione del condominio (autogestione e/o al Gestore) che è abilitata a rilasciare le relative quietanze.

Sono altresì a carico del Conduttore, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, energia elettrica, asporto rifiuti, ecc.. In ogni caso tutte le somme che il Comune di Treviso avesse ad anticipare per conto del Conduttore per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultimo rimborsate entro e non oltre il quinto giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell'art. 3 del presente contratto.

Il Conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo,

(5)

restando fin d’ora il Comune, il Gestore o i loro incaricati, in caso di inosservanza, autorizzati a rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del Conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Conformità degli impianti

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.22/01/2008 n.

37 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Conduttore dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, dando atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L.

145/2013 copia della stessa attestazione non deve essere allegata al presente contratto in quanto trattasi di singolo alloggio.

---- oppure ----

Per quanto riguarda l’attestazione di prestazione energetica, di cui alla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE e all’art. 6 del D. Lgs.192/2005, essa non risulta necessaria in quanto il presente contratto viene stipulato con lo stesso soggetto a cui l’immobile è stato finora dato in locazione.

Art. 6 – Responsabilità per danni

Il Comune di Treviso resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare alle persone, all'alloggio e allo stabile, da fatti, omissioni e/o colpe di altri conduttori o di terzi in genere.

Il Conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa e/o dei suoi familiari conviventi, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

Art. 7 – Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni

Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria, innovazione o manutenzione straordinaria senza il preventivo consenso scritto del Comune o del Gestore.

Tutti i lavori suddetti eseguiti nei locali dal Conduttore, anche se autorizzati, resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà del

(6)

Comune di Treviso, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso, salvo quanto diversamente concordato.

Per la ripartizione delle incombenze relative ad interventi manutentivi tra il Comune di Treviso e il Conduttore, si rimanda a quanto espressamente indicato nel “Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso”. Qualora il Conduttore non effettuasse interventi a suo carico, il Comune di Treviso può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 – Riconsegna alloggio, visita ai locali

Il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pulito, tinteggiato e libero da persone e cose, pena il risarcimento del danno.

Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare locata al Comune o al Gestore nonché ai loro incaricati, qualora si rendessero necessari sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, concordando preventivamente la data della visita.

Il Conduttore dovrà inoltre permettere che si compiano le manutenzioni straordinarie di cui possa aver bisogno l'immobile, senza pretendere danni per eventuali disagi o perdite cui possa andare incontro durante l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 9 – Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.)

La risoluzione del contratto si verifica di diritto nei casi di annullamento e decadenza dall’assegnazione, di cui agli art. 26 e 27 della L.R. 10/96. Il Conduttore prende inoltre atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui il Comune di Treviso potrà avvalersi ai sensi dell’art.1456 c.c. quando:

a) si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;

(7)

b) modifichi l’alloggio o le sue pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune di Treviso, fatto salvo il risarcimento del danno;

c) non rispetti puntualmente le norme dei Regolamenti di cui all’art.4;

d) sia moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori e/o delle spese condominiali;

e) violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso.

f) manometta e utilizzi aree e servizi comuni, occupi abusivamente locali e/o garage sfitti;

Art. 10 – Spese contrattuali

Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipula del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovi. Le spese di registrazione sono invece ripartite al 50% tra il Comune di Treviso, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, che sarà tenuto a rimborsare la sua quota.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente contratto insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla Legge Regionale 2/4/1996 n. 10 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

Art. 13 – Informativa D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi. Il Conduttore pertanto conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati

(8)

nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Art. 14 - Essenzialità del contenuto.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, conseguentemente, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Modifiche.

Il presente contratto non potrà essere modificato se non per atto scritto e previa nuova ordinanza .

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso,

Il Comune Il Conduttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della locazione; 3: Canone di locazione; 4: Obblighi conseguenti alla locazione; 6: Responsabilità per danni; 7: Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 8: Riconsegna alloggio, visita ai locali; 9: Risoluzione del contratto; 10: Spese contrattuali; 11: Foro competente e 12: Rinvio alla normativa vigente; 14: Essenzialità del contenuto.

Il Conduttore

(9)

Rep. n.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) ____________________, nato a _______________ il __/__/____, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso (in seguito denominato “Comune”) con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. 99968 del 31.08.2016 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Treviso;

2) il/la Sig./Sig.ra ____________________, nato/a a _______________ il __/__/____, cod. fisc. _______, (in seguito denominato Conduttore);

Premesso che:

- il Comune di Treviso è proprietario di immobili ad uso abitativo che può gestire in via diretta o mediante ricorso a soggetti terzi;

- alla data del presente contratto il Comune di Treviso ha affidato con decorrenza 1.1.2017 la gestione amministrativa del predetto patrimonio immobiliare alla società Peruzzo Gestioni Immobiliari S.a.s. di Peruzzo Sara & C. (in seguito chiamato Gestore);

- con ordinanza prot. n. ________ del _________ il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola del Comune di Treviso ha assegnato al Sig./Sig.ra ____________________ l’alloggio individuato all’art. 1 del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Sub.2

(10)

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Descrizione del nucleo familiare e dell’immobile locato

Il Comune di Treviso concede in locazione al Sig./Sig.ra _______________ e al suo nucleo familiare, come qui sotto identificato:

- COGNOME-NOME GRADO DI PARENTELA (COD. FISC.)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

l’alloggio facente parte di un fabbricato ___________ (indicare se a totale proprietà comunale o a proprietà mista) sito in Via __________ civ.___

Comune di __________ - (cod. alloggio ________________) identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___ , per una superficie netta di mq. _____ con cantina di mq. ______ e garage di mq._____ (cod. garage ______________) così identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___., scoperto esclusivo di mq.____ .

I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione con divieto di sublocazione, anche parziale, al Conduttore e suoi familiari conviventi al momento dell'assegnazione o successivamente subentrati ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Art. 2 – Durata della locazione

Il presente contratto è da considerarsi a tempo determinato, a far data dal _______ al _______________ data ultima entro la quale l'alloggio dovrà essere restituito sgombero da persone e cose, salva ogni diversa disposizione di Legge presente e futura in materia di decadenza ed annullamento. Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal

(11)

contratto di locazione, dandone avviso congiuntamente al Comune di Treviso e al Gestore, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve essere eseguito e adeguandosi alle modalità fissate per la riconsegna dell’alloggio.

Art. 3 – Canone di locazione

II canone di locazione è determinato nella misura prevista dalla L R. 2 aprile 1996 n. 10 e s.m.i., attualmente stabilito in mensili Euro ______, da pagarsi entro le date indicate nelle richieste di pagamento o nei bollettini ricevuti dal Conduttore.

Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto, delle spese per servizi, oneri accessori né scontare alcuna mensilità di canone dal deposito cauzionale e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle mensilità scadute.

In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone e/o delle quote relative ai servizi, alle scadenze indicate, il Conduttore è tenuto a corrispondere al Comune di Treviso gli interessi di mora, nella misura del tasso Euroribor (365 giorni), maturato al primo giorno utile dell'anno, aumentato dell’ 1%.

Come previsto dall’art. 22 della L.R. 10/96, tutti i componenti il nucleo familiare del Conduttore sono con lui obbligati in via solidale al pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie, nonché al rimborso dei danni apportati all’alloggio.

Art. 4 – Obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, il Conduttore dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro ____, improduttivo di interessi legali pari a 3 mensilità del canone. La somma depositata dal Conduttore, quale deposito cauzionale sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere imputata in conto canoni.

Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo, a richiesta del Comune, potrà essere aumentato al variare del canone di locazione.

(12)

Il Conduttore è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione del proprio nucleo familiare, fermo restando quanto disposto dagli artt. 13 e 14 della L.R. 10/96.

Il Conduttore si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal Capo V° della L. R. 2 aprile 1996 n. 10, nonché le norme contenute nel Regolamento di Autogestione e relativo Regolamento Interno degli assegnatari (nel caso di alloggi in fabbricati a totale proprietà comunale), nel Regolamento di Condominio

ove presente (nel caso di alloggi in fabbricati a proprietà mista) e nel Regolamento di Gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso, di cui viene consegnata copia e che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, letto e approvato.

Le spese condominiali ordinarie, per quanto di competenza, le spese inerenti ai consumi fissi dell’impianto centralizzato, ove esistente, ai consumi effettivamente contabilizzati saranno a carico del Conduttore e dovranno essere pagate direttamente all'Amministrazione del condominio (autogestione e/o al Gestore) che è abilitata a rilasciare le relative quietanze.

Sono altresì a carico del Conduttore, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, energia elettrica, asporto rifiuti, ecc.. In ogni caso tutte le somme che il Comune di Treviso avesse ad anticipare per conto del Conduttore per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultimo rimborsate entro e non oltre il quinto giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell'art. 3 del presente contratto.

Il Conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo,

(13)

restando fin d’ora il Comune, il Gestore o i loro incaricati, in caso di inosservanza, autorizzati a rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del Conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Conformità degli impianti

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.22/01/2008 n.

37 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Conduttore dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, dando atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L.

145/2013 copia della stessa attestazione non deve essere allegata al presente contratto in quanto trattasi di singolo alloggio.

---- oppure ----

Per quanto riguarda l’attestazione di prestazione energetica, di cui alla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE e all’art. 6 del D. Lgs.192/2005, essa non risulta necessaria in quanto il presente contratto viene stipulato con lo stesso soggetto a cui l’immobile è stato finora dato in locazione.

Art. 6 – Responsabilità per danni

Il Comune di Treviso resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare alle persone, all'alloggio e allo stabile, da fatti, omissioni e/o colpe di altri conduttori o di terzi in genere.

Il Conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa e/o dei suoi familiari conviventi, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

Art. 7 – Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni

Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria, innovazione o manutenzione straordinaria senza il preventivo consenso scritto del Comune o del Gestore.

Tutti i lavori suddetti eseguiti nei locali dal Conduttore, anche se autorizzati, resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà del

(14)

Comune di Treviso, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso, salvo quanto diversamente concordato.

Per la ripartizione delle incombenze relative ad interventi manutentivi tra il Comune di Treviso e il Conduttore, si rimanda a quanto espressamente indicato nel “Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso”. Qualora il Conduttore non effettuasse interventi a suo carico, il Comune di Treviso può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 – Riconsegna alloggio, visita ai locali

Il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pulito, tinteggiato e libero da persone e cose, pena il risarcimento del danno.

Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare locata al Comune o al Gestore nonché ai loro incaricati, qualora si rendessero necessari sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, concordando preventivamente la data della visita.

Il Conduttore dovrà inoltre permettere che si compiano le manutenzioni straordinarie di cui possa aver bisogno l'immobile, senza pretendere danni per eventuali disagi o perdite cui possa andare incontro durante l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 9 – Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.)

La risoluzione del contratto si verifica di diritto nei casi di annullamento e decadenza dall’assegnazione, di cui agli art. 26 e 27 della L.R. 10/96. Il Conduttore prende inoltre atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui il Comune di Treviso potrà avvalersi ai sensi dell’art.1456 c.c. quando:

a) si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;

(15)

b) modifichi l’alloggio o le sue pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune di Treviso, fatto salvo il risarcimento del danno;

c) non rispetti puntualmente le norme dei Regolamenti di cui all’art.4;

d) sia moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori e/o delle spese condominiali;

e) violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso.

f) manometta e utilizzi aree e servizi comuni, occupi abusivamente locali e/o garage sfitti;

Art. 10 – Spese contrattuali

Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipula del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovi. Le spese di registrazione sono invece ripartite al 50% tra il Comune di Treviso, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, che sarà tenuto a rimborsare la sua quota.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente contratto insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla Legge Regionale 2/4/1996 n. 10 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

Art. 13 – Informativa D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi. Il Conduttore pertanto conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati

(16)

nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Art. 14 - Essenzialità del contenuto.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, conseguentemente, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Modifiche.

Il presente contratto non potrà essere modificato se non per atto scritto e previa nuova ordinanza .

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso,

Il Comune Il Conduttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della locazione; 3: Canone di locazione; 4: Obblighi conseguenti alla locazione; 6: Responsabilità per danni; 7: Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 8: Riconsegna alloggio, visita ai locali; 9: Risoluzione del contratto; 10: Spese contrattuali; 11: Foro competente e 12: Rinvio alla normativa vigente; 14: Essenzialità del contenuto.

Il Conduttore

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Rep. n.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) ____________________, nato a _______________ il __/__/____, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso (in seguito denominato “Comune”) con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. 99968 del 31.08.2016 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Treviso;

2) il/la Sig./Sig.ra ____________________, nato/a a _______________ il __/__/____, cod. fisc. _______, (in seguito denominato Conduttore);

Premesso che:

- il Comune di Treviso è proprietario di immobili ad uso abitativo che può gestire in via diretta o mediante ricorso a soggetti terzi;

- alla data del presente contratto il Comune di Treviso ha affidato con decorrenza 1.1.2017 la gestione amministrativa del predetto patrimonio immobiliare alla società Peruzzo Gestioni Immobiliari S.a.s. di Peruzzo Sara & C. (in seguito chiamato Gestore);

- con ordinanza prot. n. ________ del _________ il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola del Comune di Treviso ha assegnato al Sig./Sig.ra ____________________ l’alloggio individuato all’art. 1 del presente contratto, in regime di locazione ex L. 392/1978 e n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Sub.3

(18)

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Descrizione del nucleo familiare e dell’immobile locato

Il Comune di Treviso concede in locazione al Sig./Sig.ra _______________ e al suo nucleo familiare, come qui sotto identificato:

- COGNOME-NOME GRADO DI PARENTELA (COD. FISC.)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

l’alloggio facente parte di un fabbricato ___________ (indicare se a totale proprietà comunale o a proprietà mista) sito in Via __________ civ.___

Comune di __________ - (cod. alloggio ________________) identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___ , per una superficie netta di mq. _____ con cantina di mq. ______ e garage di mq._____ (cod. garage ______________) così identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___., scoperto esclusivo di mq.____ .

I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione con divieto di sublocazione, anche parziale, al conduttore e suoi familiari conviventi.

Per la successione del contratto si applica 1'art. 6 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1998 n.404.

II conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unita immobiliare pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 2 – Durata della locazione

Il presente contratto stipulato per la durata di anni quattro a decorrere dal _____________, e si intenderà rinnovato per altri quattro anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al Conduttore disdetta del contratto motivata, ai sensi dell’art.3, comma I, della Legge 9/12/1998 n.431, da

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recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata, contenente la specificazione del motivo invocato, almeno dodici mesi prima della scadenza.

Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo stesso, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata, da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni.

II Conduttore ha facoltà di recedere, per giustificati motivi, dal contratto previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Art. 3 – Canone di locazione

II canone mensile di locazione - avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, anche come sopra descritte e la sua ubicazione è convenuto in Euro ______, da pagarsi entro le date indicate nelle richieste di pagamento o nei bollettini ricevuti dal Conduttore..

II canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

II pagamento del canone o di quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. II mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora il Conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978 n 392. In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone e/o delle quote relative ai servizi, alle scadenze indicate, il Conduttore è tenuto a corrispondere al Comune di Treviso gli interessi di

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mora, nella misura del tasso Euroribor (365 giorni), maturato al primo giorno utile dell'anno, aumentato dell’ 1%.

Art. 4 – Obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, il Conduttore dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro ____, improduttivo di interessi legali pari a 3 mensilità del canone. La somma depositata dal Conduttore, quale deposito cauzionale sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere imputata in conto canoni.

Il deposito cauzionale così costituito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo e viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale

Il Conduttore si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni nonché le norme contenute nel Regolamento di Autogestione e relativo Regolamento Interno degli assegnatari (nel caso di alloggi in fabbricati a totale proprietà comunale), nel Regolamento di

Condominio ove presente (nel caso di alloggi in fabbricati a proprietà mista), e nel Regolamento di Gestione e manutenzione alloggi del

Comune di Treviso, di cui viene consegnata copia e che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, letto e approvato..

Le spese condominiali ordinarie, per quanto di competenza, le spese inerenti ai consumi fissi dell’impianto centralizzato, ove esistente, ai consumi effettivamente contabilizzati saranno a carico del Conduttore e dovranno essere pagate direttamente all'Amministrazione del condominio (autogestione e/o al Gestore) che è abilitata a rilasciare le relative quietanze.

Sono altresì a carico del Conduttore, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione,

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ivi comprese telefono, energia elettrica, asporto rifiuti, ecc.. In ogni caso tutte le somme che il Comune di Treviso avesse ad anticipare per conto del Conduttore per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultimo rimborsate entro e non oltre il quinto giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell'art. 3 del presente contratto.

Il Conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando fin d’ora il Comune, il Gestore o i loro incaricati, in caso di inosservanza, autorizzati a rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del Conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Conformità degli impianti

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.22/01/2008 n.

37 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Conduttore dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, dando atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L.

145/2013 copia della stessa attestazione non deve essere allegata al presente contratto in quanto trattasi di singolo alloggio.

---- oppure ----

Per quanto riguarda l’attestazione di prestazione energetica, di cui alla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE e all’art. 6 del D. Lgs.192/2005, essa non risulta necessaria in quanto il presente contratto viene stipulato con lo stesso soggetto a cui l’immobile è stato finora dato in locazione.

Art. 6 – Responsabilità per danni

Il Comune di Treviso resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare alle persone, all'alloggio e allo stabile, da fatti, omissioni e/o colpe di altri conduttori o di terzi in genere.

Il Conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua

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colpa e/o dei suoi familiari conviventi, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

Art. 7 – Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni

Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria, innovazione o manutenzione straordinaria senza il preventivo consenso scritto del Comune o del Gestore.

Tutti i lavori suddetti eseguiti nei locali dal Conduttore, anche se autorizzati, resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà del Comune di Treviso, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso, salvo quanto diversamente concordato.

Per la ripartizione delle incombenze relative ad interventi manutentivi tra il Comune di Treviso e il Conduttore, si rimanda a quanto espressamente indicato nel “Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso”. Qualora il Conduttore non effettuasse interventi a suo carico, il Comune di Treviso può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 – Riconsegna alloggio, visita ai locali

Il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pulito, tinteggiato e libero da persone e cose, pena il risarcimento del danno.

Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare locata al Comune o al Gestore nonché ai loro incaricati, qualora si rendessero necessari sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, concordando preventivamente la data della visita.

Il Conduttore dovrà inoltre permettere che si compiano le manutenzioni straordinarie di cui possa aver bisogno l'immobile, senza pretendere danni per eventuali disagi o perdite cui possa andare incontro durante l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 9 – Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.)

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Il Conduttore prende inoltre atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui il Comune di Treviso potrà avvalersi ai sensi dell’art.1456 c.c. quando:

a) si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;

b) modifichi l’alloggio o le sue pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune di Treviso, fatto salvo il risarcimento del danno;

c) non rispetti puntualmente le norme dei Regolamenti di cui all’art.4;

d) sia moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori e/o delle spese condominiali;

e) violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso.

f) manometta e utilizzi aree e servizi comuni, occupi abusivamente locali e/o garage sfitti;

Art. 10 – Spese contrattuali

Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipula del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovi. Le spese di registrazione sono invece ripartite al 50% tra il Comune di Treviso, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, che sarà tenuto a rimborsare la sua quota.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente contratto insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla legge 27 luglio 1978 n.392, alla legge 9 dicembre 1998 n.461 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

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Art. 13 – Informativa D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi. Il Conduttore pertanto conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Art. 14 - Essenzialità del contenuto.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, conseguentemente, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Modifiche.

Il presente contratto non potrà essere modificato se non per atto scritto e previa nuova ordinanza .

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso,

Il Comune Il Conduttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della locazione; 3: Canone di locazione; 4: Obblighi conseguenti alla locazione; 6: Responsabilità per danni; 7: Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 8: Riconsegna alloggio, visita ai locali; 9: Risoluzione del contratto; 10: Spese contrattuali; 11: Foro competente e 12: Rinvio alla normativa vigente; 14: Essenzialità del contenuto.

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Il Conduttore

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CITTÀ DI TREVISO

REGOLAMENTO DI AUTOGESTIONE E REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALLOGGI DEL COMUNE DI TREVISO

Sub.4

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COMUNE DI TREVISO

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Regolamento per l’Autogestione da parte dell’Utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale n. 10/1996.

Art. 1 – Costituzione dell’Autogestione

Ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale n. 10/1996, l’Affidatario promuove la costituzione dell’autogestione convocando l’Assemblea degli Assegnatari appartenenti ad un unico organismo abitativo.

L’Assemblea dovrà procedere alla nomina del Rappresentante degli Assegnatari scelto di norma fra gli assegnatari medesimi.

Il Rappresentante degli Assegnatari assume la responsabilità dell’autogestione assolvendo i compiti demandategli dal Regolamento per l’Autogestione ed ha la rappresentanza legale dei partecipanti all’autogestione.

Per organismi abitativi superiori a 20 alloggi, o qualora l’Affidatario ne ravvisi l’opportunità, oltre al Rappresentante degli Assegnatari vengono eletti uno o più Sostituti con funzione di collaborazione e/o di eventuale supplenza.

Nel caso che più organismi abitativi costituiscano un complesso residenziale, con servizi generali in comune, i rappresentanti dei singoli organismi abitativi confluiscono in un Comitato di Coordinamento per la gestione dei servizi comuni.

Art. 2 – Compiti dell’Autogestione L’autogestione ha per oggetto:

- la conduzione e la manutenzione dei servizi comuni;

- la pulizia ed uso delle parti comuni;

- la fornitura di: a) acqua, b) energia elettrica, c) riscaldamento;

- spurgo dei pozzi neri e depuratore;

- ascensori;

- ed ogni altro servizio che compete agli assegnatari.

La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti dovranno comunque essere affidate dall’Autogestione a Ditte o a Persone competenti e specializzate, i cui nomi dovranno essere comunicati all’Affidatario.

L’Assemblea degli Assegnatari disciplina l’uso:

- degli spazi verdi;

- delle parti di uso comune;

- dei locali eventualmente a disposizione per le riunioni degli assegnatari, rispettando la destinazione originaria.

Tale uso deve essere stabilito per scopi e finalità sociali che rispettino il godimento, da parte di tutti gli assegnatari, delle parti indicate dal precedente comma del presente articolo.

Restano a carico esclusivo dell’Assegnatario gli adempimenti, derivanti dagli obblighi di legge o di regolamenti di competenza delle proprietà degli immobili.

Art. 3 – Assemblea degli Assegnatari

L’Assemblea degli Assegnatari si riunisce in via ordinaria, entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura del periodo, che deve essere determinato dall’Assemblea degli Assegnatari, relativo all’Esercizio Finanziario per l’esame e per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo che dovranno pervenire agli assegnatari almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

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L’Assemblea degli Assegnatari inoltre si riunisce tutte le volte che il Rappresentante degli Assegnatari lo reputi necessario o quando lo stesso ne abbia avuto richiesta da almeno un quarto degli assegnatari.

L’Assemblea degli Assegnatari delibera in merito all’autogestione dei servizi comuni di cui al precedente Art. 2.

L’Assemblea degli Assegnatari è convocata a cura del Rappresentante degli Assegnatari mediante avviso individuale, con lettera a mano, con ritiro di dichiarazione di ricevuta comunicazione o con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data fissata. Della convocazione deve essere data comunicazione all’Affidatario, che ha l’obbligo di intervenire all’adunanza con un proprio rappresentante.

L’avviso deve contenere l’indicazione:

- del luogo, del giorno e dell’ora della riunione;

- delle materie da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea degli Assegnatari;

- della data e dell’ora dell’adunanza in seconda convocazione da tenersi in un giorno successivo e comunque entro e non oltre 8 giorni dalla data della prima convocazione.

L’Assemblea degli Assegnatari si considera regolarmente costituita quando siano presenti:

- in prima convocazione, almeno i due terzi degli assegnatari;

- in seconda convocazione, almeno un terzo degli assegnatari.

Per ogni adunanza dell’Assemblea degli Assegnatari viene eletto un Presidente ed un Segretario.

Ogni assegnatario ha diritto di farsi rappresentare nell’Assemblea degli Assegnatari da altra persona con delega scritta a margine dell’avviso di convocazione; non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Le deliberazioni si considerano valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Rappresentante degli Assegnatari deve astenersi dal voto ove si deliberi:

- sulla sua sostituzione;

- sul rendiconto della sua gestione:

- sui provvedimenti da lui adottati.

Il Rappresentante degli Assegnatari dovrà dare comunicazione agli assegnatari assenti delle deliberazioni assunte anche mediante affissione negli appositi spazi stabiliti dall’Assemblea degli Assegnatari. Agli assegnatari che ne facciano richiesta deve essere rilasciata dal Rappresentante degli Assegnatari copia del Verbale dell’Assemblea degli Assegnatari entro 30 giorni dalla data della riunione, mediante lettera a mano con ritiro della ricevuta di comunicazione.

Art. 4 – Il Rappresentante degli Assegnatari

All’inizio di ciascun periodo riguardante l’Esercizio Finanziario, il Rappresentante degli Assegnatari deve provvedere alla compilazione del Bilancio Preventivo, da cui risulti:

- le spese per i servizi autogestiti che si prevedono sostenere nell’Esercizio Finanziario;

- le quote a carico di ciascun assegnatario sulla base dei singoli valori per alloggio determinati dall’Affidatario;

- la ripartizione delle quote a carico degli assegnatari in rate periodiche, ognuna suddivisa nelle voci suddette.

Alla fine di ciascun Esercizio Finanziario il Rappresentante degli Assegnatari deve redigere il Bilancio Consuntivo, distinto nelle voci suddette, da cui risultino:

- le spese effettivamente sostenute;

- la suddivisione degli oneri a carico di ciascun assegnatario;

- l’ammontare dei versamenti effettuati dai singoli ed i relativi conguagli attivi o passivi;

- l’entità residua dei fondi accantonati.

Il Rappresentante degli Assegnatari deve tenere:

- il Registro dei Verbali dell’Assemblea degli Assegnatari, preventivamente vistato dall’Affidatario;

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- il Registro di Contabilità di Entrata ed Uscita sul quale debbono essere annotati tutti i movimenti di denaro.

Il Rappresentante degli Assegnatari inoltre deve:

- convocare l’Assemblea degli Assegnatari;

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea degli Assegnatari;

- stipulare in nome dell’Autogestione i contratti per la fornitura dei servizi, nonché tutti gli atti ed i contratti che si rendessero necessari per l’attività di gestione. In ogni caso è certa la responsabilità solidale di tutti gli assegnatari nei confronti dei Terzi e dell’Affidatario;

- assicurare l’osservanza del Regolamento per l’Autogestione;

- proporre il Regolamento Interno che deve essere approvato dell’Assemblea degli Assegnatari e che non deve essere in contrasto con le regole generali predisposte dall’Affidatario;

- segnalare tempestivamente all’Affidatario, che procederà, a termini di legge, al recupero della morosità delle quote dei servizi autogestiti;

- portare immediatamente a conoscenza all’Affidatario ed ai competenti uffici preposti (Vigili del Fuoco - Servizio di Incolumità Pubblica del Comune) l’eventuale presenza di situazioni di pericolo.

Il Rappresentante degli Assegnatari, per l’attività prestata, può ottenere un compenso dall’Assemblea degli Assegnatari. Tale compenso sarà a carico delle spese comuni dell’autogestione.

Art. 5 – Obblighi degli Assegnatari Gli assegnatari debbono attenersi:

- alle norme del Contratto di Locazione;

- al Regolamento per l’Autogestione;

- al Regolamento Interno;

- alle deliberazioni dell’Assemblea degli Assegnatari.

Gli assegnatari che riscattino l’alloggio rimangono obbligati all’osservanza del Regolamento per l’Autogestione sino alla sua sostituzione con il Regolamento del Condominio.

Sono tenuti all’osservanza del Regolamento per l’Autogestione anche gli assegnatari di negozi e locali vari compresi nel fabbricato in autogestione.

Nessun assegnatario può sottrarsi al pagamento delle spese comuni deliberato dall’Assemblea degli Assegnatari.

A carico degli assegnatari deve essere costituito, con delibera dell’Assemblea degli Assegnatari, un adeguato Fondo di Riserva, rinnovabile, per assicurare la copertura delle spese di gestione anche in presenza di eventuali insolvenze degli stessi assegnatari.

Art. 6 – Poteri dell’Affidatario

Al solo scopo di tutelare i beni in oggetto dell’autogestione è riconosciuto all’Affidatario, il diritto di ispezione e di controllo.

Qualora si dovessero riscontrare nella conduzione dell’autogestione danneggiamenti all’immobile od agli impianti, l’Affidatario procederà a notificare i rilievi effettuati all’Autogestione e, nel caso di non intervento dell’Autogestione, ad eseguire gli interventi necessari, con successivo addebito delle spese a carico degli assegnatari.

Art. 7 – Supporto dell’Affidatario in Caso di Alloggi non Locati ed in Caso di Morosità Qualora nell’organismo abitativo vi siano alloggi non locati, l’Affidatario provvede a sostenere le spese comuni per la quota relativa a detti alloggi.

Gli assegnatari che si rendano morosi verso l’Autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal Contratto di Locazione.

Al solo fine di consentire il regolare funzionamento dell’autogestione, l’Affidatario, per le quote riferite ai servizi ed alle spese comuni, provvederà ad anticipare all’Autogestione gli importi dovuti dai morosi con l’obbligo di:

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- provvedere immediatamente all’azione di recupero del credito;

- procedere contemporaneamente ad adottare i provvedimenti previsti dal quarto comma dell’art. 23 della Legge Regionale n. 10/1996.

Per i casi di cui al terzo comma dell’art. 22 della Legge Regionale n. 10/1996, l’Affidatario può concedere proroghe analoghe a quelle concesse per il pagamento del canone.

L’Affidatario provvederà al pagamento delle quote scadute al Rappresentante degli Assegnatari con l'obbligo di procedere tempestivamente all’azione di recupero del credito.

Se trattasi di assegnatari previsti dal primo comma dell’art. 21 della Legge Regionale n. 10/1996, l’Affidatario dovrà rivalersi, per il recupero delle somme anticipate, sul Fondo Sociale per l’integrazione delle spese per i servizi accessori.

Art. 8 – Esonero dell’Affidatario

La Giunta Regionale, in deroga al Regolamento per l’Autogestione, può esonerare l’Affidatario, a seguito di apposita proposta del medesimo, dall’obbligo dell’autogestione per insediamenti abitativi di particolari dimensioni, serviti da impianti centralizzati, la cui gestione comporti rilevante complessità amministrativa e di bilancio.

Art. 9 – Norme Finali

Per quanto non previsto dalle norme relative all’edilizia residenziale o dal Regolamento per l’Autogestione si fa espresso richiamo alle norme sulla Comunione di cui all’art. 1100 e seguenti del Codice Civile.

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COMUNE DI TREVISO

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1

Il presente “Regolamento Interno”, predisposto ai sensi dell’art. 4 c. 14 del “Regolamento per l’Autogestione” ai sensi dell’art. 23 della L.R.

10/96 ha per oggetto la disciplina sull’uso delle cose e servizi comuni, da parte degli assegnatari, nel fabbricato su indicato.

ART. 2

Ciascun assegnatario, ai sensi dell’art. 5 del precitato “Regolamento per l’Autogestione” è vincolato all’osservanza del presente Regolamento, tenendo conto che su di esso prevalgono, in caso di norme carenti o tra loro contrastanti, solo i patti contrattuali in essere con il Comune di Treviso di cui fanno parte integrante il predetto “Regolamento Interno” ed il

“Regolamento di gestione e manutenzione”, nonché le norme di legge.

ART. 3

L’uso delle cose e dei servizi comuni riguarda:

a) le aree scoperte di pertinenza dei singoli edifici, quali cortili, aiuole, vialetti, ecc…

ad eccezione delle eventuali porzioni di suolo che, per contratto, risultino a destinazione individuale o comunque limitata ad una parte degli assegnatari (orti, giardinetti, ecc…);

b) i locali comuni, i locali contatori, i ripostigli a destinazione comune, i corridoi e ballatoi, gli scantinati ed i servizi comuni, gli impianti di qualsiasi tipo installati ( ascensori, impianto di riscaldamento centrale, impianto di irrigazione, ecc….) le scale e rampe di

accesso ai piani superiori, gli stenditoi, le terrazze di uso collettivo, ed ogni altra parte dell’edificio che non risulti contrattualmente pertinenza della singole abitazioni;

c) l’impianto di raccolta e di smaltimento, delle acque nere e bianche di fognatura e delle acque piovane, comprendenti colonne di scarico, vasche di raccolta e condutture, fino alla fognatura pubblica;

d) gli impianti dell’acquedotto, energia elettrica, telefono, metano e le condutture varie sino ai singoli contatori.

ART. 4

Il comportamento dei singoli assegnatari nei confronti degli altri abitanti dell’edificio dovrà essere improntato alle normali regole di buon vicinato atte ad evitare motivi di dissidio e a garantire, a tutti gli aventi diritto, il pacifico godimento delle cose comuni.

Gli assegnatari dovranno inoltre assicurare la più scrupolosa pulizia nei locali ed impianti di uso comune, nel pieno rispetto dei regolamenti di igiene comunali;

ART. 5 E’ vietato nel modo più assoluto:

a) occupare od ingombrare, anche se temporaneamente, con oggetti mobili, gli androni di ingresso, gli accessi all’edificio ed ai garage, il cortile, le scale, i pianerottoli, od altri spazi destinati all’uso comune;

b) la sosta dei veicoli nelle aree comuni, non destinate specificatamente a parcheg-

gio ed in particolare davanti a i portoni dei garage, o dell’ingresso se non per il

tempo strettamente al carico ed allo scarico di merci;

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c) Il parcheggio, nell’area di uso comune, di autoveicoli appartenenti a persone non residenti nel fabbricato;

d) Depositare ciclomotori, cicli negli spazi comuni ( ingresso, vano scale, corridoi, davanti ai portoni dei garage, ecc….) od appoggiarli ai muri esterni in prossimità dell’ingresso dell’edificio;

e) Occupare l’area comune con sedie, tavoli, panche;

f) Accendere fuochi;

g) Tenere aperto il portone di ingresso principale specialmente nelle ore notturne;

h) Battere o stendere i tappeti alle finestre o gettare dagli appartamenti immondizie carte ed oggetti di qualsiasi genere nel cortile, nella strada e nei terrazzi sottostanti;

stendere panni od altro e collocare stendi biancheria all’esterno delle finestre e dei balconi visibili dalla strada, recando pregiudizio all’estetica del fabbricato;

i) Collocare vasi da fiore sui davanzali delle finestre e sui parapetti dei balconi senza che siano muniti di idoneo riparo fisso o sistemati in appositi recipienti (fioriere) atti ad impedire lo stillicidio e danni di ogni genere;

j) Tenere in qualsiasi locale o spazio comune animali di qualsiasi genere;

sono consentiti entro gli alloggi i soli animali domestici (uccelli, cani di piccola taglia, gatti ) sempre che questi non arrechino disturbo o danno agli altri assegnatari o alle parti comuni. I cani ed i gatti non dovranno essere comunque lasciati incustoditi ed i rispettivi proprietari dovranno adottare tutti quegli utili accorgimenti affinché non sporchino nei passaggi e nelle aree di uso comune. In particolare i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio con museruola e non dovranno essere introdotti nella cabina dell’ascensore;

k) Tenere deposito di materiale infiammabile in quantità maggiore di quella che possa servire per usi domestici o tenere nei garage autoveicoli funzionanti a gas;

l) Esercitare nell’appartamento o sue pertinenze ( garage, cantina,

ripostiglio, ecc…..) industrie, commerci, arti e mestieri, od esercitare attività ad uso proprio che provochino rumori od esalazioni sgradevoli o nocive alla salute;

m) Tenere feste da ballo o riunioni rumorose che comunque possano arrecare disturbo o molestia agli altri assegnatari e alla pubblica quiete;

n) Imbrattare in qualsiasi modo i muri delle scale e gli altri locali di uso comune od apporre targhe, iscrizioni od altro;

o) Lasciare aperti i rubinetti dell’acqua, gettare nei lavandini o negli altri apparecchi igienico sanitari, oggetti che possano ostruire o ridurre l’efficienza dei condotti di riflusso;

p) Tenere sacchi o sacchetti di immondizia sui pianerottoli delle scale o comunque fuori dagli appositi contenitori;

q) Di fare uso del proprio alloggio in modo da arrecare molestie ad altri assegnatari provocando rumori molesti, o tenendo alto il volume degli apparecchi radio, televisione, stereo ecc….., in qualsiasi ora del giorno; E’ fatto altresì divieto assoluto di fare uso degli elettrodomestici in genere, macchine da scrivere o contabili o rimuovere oggetti pesanti dalle ore 23:00 alle ore 7:00 per tutto l’anno solare ed inoltre, nel periodo di applicazione dell’orario legale dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Gli abitanti dei piani superiori dovranno evitare l’uso di zoccoli o scarpe rumorose od altro nelle ore di normale riposo;

r) Ai bambini e ragazzi intrattenersi nell’ingresso e sulle scale a scopo di gioco; gli stessi non possono far uso del cortile condominiale per il gioco del calcio ed in genere di tutti quei giochi che possono arrecare disturbo agli altri assegnatari o danno alle cose; è inoltre vietato far giocare d’estate i bambini o ragazzi nell’area comune dalle ore 13:30 alle ore 15:30; i genitori e coloro che hanno in custodia i bambini devono attivarsi affinché questi non arrechino danni all’edificio o comunque molestie ai vicini;

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s) Far accedere nell’ascensore i ragazzi di età inferiore ai 12 anni se non accompagnati, far uso dell’ascensore per i trasporto di animali o per il trasporto di oggetti ingombranti o pesanti o che possano sporcare o

comunque arrecare danno

all’impianto o alla cabina;

t) Manomettere e modificare le parti comuni dell’impianto idrico, del gas, di riscaldamento, di depurazione dell’acqua, dell’antenna centralizzata tv, delle colonne verticali di scarico, ecc…. ogni intervento che si rendesse necessario su tali parti dovrà essere preventivamente autorizzato;

u) Accedere al tetto a chiunque non sia autorizzato.

ART. 6

Per l’uso di eventuali stenditoi dovrà essere osservata una turnazione concordata tra gli assegnatari al fine di consentire un regolare e pacifico uso dell’attrezzatura a tutti gli assegnatari interessati; E’ consentito scuotere ed esporre panni, tappeti, coperte, ecc…. esclusivamente nelle aree o spazi comuni a ciò destinati o nelle aree di pertinenza o prospettanti il proprio alloggio.

ART. 7

Gli assegnatari procederanno alla nomina di un rappresentante con il compito di gestire i servizi comuni, il quale provvederà altresì:

1. a far osservare il presente regolamento;

2. a comporre, se possibile, le eventuali divergenze che potessero insorgere tra gli assegnatari;

3. a compilare, all’inizio di ciascun esercizio, un preventivo da cui risultino:

le spese che si prevedono nell’esercizio medesimo, la ripartizione delle quote a carico di ciascun assegnatario sulla base dei valori millesimali e, alla fine di ciascun esercizio, un consuntivo da cui risultino le spese effettivamente sostenute con la suddivisione degli oneri a carico di ciascun assegnatario;

4. convocare l’assemblea degli assegnatari nei termini e nei modi stabiliti dalle norme;

5. tenere il registro dei verbali delle assemblee.

ART. 8

Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle quote deliberate dall’assemblea degli assegnatari nella misura stabilita entro e non oltre le scadenze indicate dal rappresentante degli assegnatari il quale in caso di inadempienza, dopo un sollecito infruttuoso , inoltrerà la richiesta alla proprietà.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, il contratto di locazione, e relativi regolamenti annessi, in atto con il Comune di Treviso, nonché ogni altre disposizione a carattere legislativo normativo riguardante in particolare l’igiene, la Polizia Urbana, la Pubblica Sicurezza.

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