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CONTRATTO DI LOCAZIONE. Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a. 1), nato a il / /,

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(1)

Rep. n.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) ____________________, nato a _______________ il __/__/____, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. 99968 del 31.08.2016 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n.

_____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Treviso;

2) il/la Sig./Sig.ra ____________________, nato/a a _______________ il __/__/____, cod. fisc. _______, (in seguito denominato Conduttore);

Premesso che:

- il Comune di Treviso ha affidato la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale ad una società esterna di seguito chiamato Gestore;

- con ordinanza prot. n. ________ del _________ il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola del Comune di Treviso ha assegnato al Sig./Sig.ra ____________________ l’alloggio individuato all’art. 1 del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Sub.1

(2)

Art.1 - Descrizione del nucleo familiare e dell’immobile locato

Il Comune di Treviso concede in locazione al predetto Conduttore e al suo nucleo familiare, come qui sotto identificato:

- Cognome-Nome Grado di parentela (cod. fisc.)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

l’alloggio sito in Via __________ civ.___ Comune di __________ - (cod.

alloggio ________________) identificata al catasto urbano di __________

come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___ , per una superficie netta di mq. _____ con cantina di mq. ______ e garage di mq._____ (cod. garage ______________) così identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___., scoperto esclusivo di mq.____ .

I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione con divieto di sublocazione, anche parziale, al conduttore e suoi familiari conviventi al momento dell'assegnazione o successivamente subentrati ai sensi dell'art.

13 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Art. 2 – Durata della locazione

Il presente contratto è da considerarsi a tempo indeterminato, a far data dal _______________, salva ogni diversa disposizione di Legge presente e futura in materia di decadenza ed annullamento. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone avviso congiuntamente al Comune di Treviso e al Gestore, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve essere eseguito e adeguandosi alle modalità fissate per la riconsegna dell’alloggio.

(3)

Art. 3 – Canone di locazione

II canone di locazione è determinato nella misura prevista dalla L R. 2 aprile 1996 n. 10 attualmente stabilito in mensili Euro ______, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni singolo mese.

Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto, delle spese per servizi, oneri accessori né scontare alcuna mensilità di canone dal deposito cauzionale e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle mensilità scadute.

In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone e/o delle quote relative ai servizi, il conduttore è tenuto a corrispondere al Comune di Treviso gli interessi di mora, nella misura del tasso Euroribor (365 giorni), maturato al primo giorno utile dell'anno, aumentato del 1%.

Come previsto dall’art. 22 della L.R. 10/96, tutti i componenti il nucleo familiare del Conduttore sono con lui obbligati in via solidale al pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie, nonché al rimborso dei danni apportati all’alloggio.

Art. 4 – Obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, il Conduttore dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro ____, improduttivo di interessi legali pari a __ mensilità del canone. La somma depositata dal conduttore, quale deposito cauzionale sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere imputata in conto canoni.

Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo ed, a richiesta dell'Azienda, potrà essere aumentato al variare del canone di locazione Il conduttore è tenuto a comunicare all’Azienda qualsiasi variazione del proprio nucleo familiare, fermo restando quanto disposto dagli artt. 13 e 14 della L.R. 10/96.

Il Conduttore si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal Capo V° della L. R. 2 aprile 1996

(4)

n. 10, nonché le norme contenute nel Regolamento di Autogestione, nel Regolamento Interno degli assegnatari , Regolamento di Condominio e nel Regolamento di Gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso, di cui viene consegnata copia e che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, letto e approvato.

Le spese condominiali ordinarie, per quanto di competenza, , quelle inerenti ai fissi consumi relativamente all’impianto centralizzato ed i consumi effettivamente contabilizzati saranno a carico del Conduttore e dovranno essere pagati direttamente all'Amministrazione del condominio , (all’autogestione e/o al gestore) che è abilitata a rilasciare le relative quietanze.

Sono altresì a carico del Conduttore, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, energia elettrica, asporto rifiuti, ecc.. In ogni caso tutte le somme che il Comune di Treviso avesse ad anticipare per conto del Conduttore per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultimo rimborsate entro e non oltre il quinto giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell'art. 8 del presente contratto.

Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando fin d’ora il locatore , il gestore o i loro incaricati,, in caso di inosservanza, autorizzato a rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Conformità degli impianti

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.22/01/2008 n.

37 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conduttore dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica

(5)

dell'abitazione, dando atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L.

145/2013 copia della stessa attestazione non deve essere allegata al presente contratto in quanto trattasi di singolo alloggio.

---- oppure ----

Per quanto riguarda l’attestazione di prestazione energetica, di cui alla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE e all’art. 6 del D. Lgs.192/2005, essa non risulta necessaria in quanto il presente contratto viene stipulato con lo stesso soggetto a cui l’immobile è stato finora dato in locazione.

Art. 6 – Responsabilità per danni

Il Comune di Treviso resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare alle persone, all'alloggio e allo stabile, da fatti, omissioni e/o colpe di altri conduttori o di terzi in genere.

Il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa e/o dei suoi familiari conviventi, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

Art. 7 – Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni

Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria o innovazione senza il preventivo consenso scritto del Comune di Treviso e del Gestore.

Tutti le migliorie e le addizioni eseguiti nei locali dal conduttore, anche, se autorizzati resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà del Comune di Treviso, senza alcun obbligo di compensazioni, salvo quanto diversamente concordato.

Per la ripartizione delle incombenze relative ad interventi manutentivi tra il Comune di Treviso e il Conduttore, si rimanda a quanto espressamente indicato nel “Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso”. Qualora il Conduttore non effettuasse interventi a suo carico, il Comune di Treviso può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute.

(6)

Art. 8 – Riconsegna alloggio, visita ai locali

Il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare locata al locatore o al gestore nonché ai loro incaricati, qualora si rendessero necessari, sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, concordandone preventivamente la data della visita.

Il Conduttore dovrà inoltre permettere che si compiano le riparazioni straordinarie di cui possa aver bisogno l'Immobile, senza pretendere danni per eventuali disagi o perdite cui possa andare incontro durante l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 9 – Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.)

La risoluzione del contratto si verifica di diritto nei casi di annullamento e decadenza dall’assegnazione, di cui agli art. 26 e 27 della L.R. 10/96. Il Conduttore prende inoltre atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui il Comune di Treviso potrà avvalersi ai sensi dell’art.1456 c.c. quando:

a) si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;

b) modifichi l’alloggio o le sue pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune di Treviso, fatto salvo il risarcimento del danno;

c) non rispetti puntualmente le norme del “Regolamento interno degli assegnatari”, del “Regolamento di Autogestione”, del Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso e del Regolamento di Condominio;

d) si sia reso moroso nei confronti dell’autogestione, del Comune di Treviso, del Gestore o dell’eventuale condominio per il canone o i servizi;

e) violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso.

(7)

f) manometta e utilizzi aree e servizi comuni, occupi abusivamente locali e/o garage sfitti;

Art. 10 – Spese contrattuali

Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipula del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovi. Le spese di registrazione sono invece ripartite tra il Comune di Treviso, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, che sarà tenuto a rimborsare la sua quota entro i termini fissati dal Comune di Treviso.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente contratto insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla Legge Regionale 2/4/1996 n. 10 ed alle norme del Codice Civile.

Art. 13 – Informativa D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi. Il Conduttore pertanto conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Art. 14 - Essenzialità del contenuto.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, conseguentemente, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

(8)

Art. 15 - Modifiche.

Il presente contratto non potrà essere modificato se non per atto scritto e previa nuova ordinanza .

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso,

Il Comune Il Conduttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della locazione; 3: Canone di locazione; 4: Obblighi conseguenti alla locazione; 6: Responsabilità per danni; 7: Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 8: Riconsegna alloggio, visita ai locali; 9: Risoluzione del contratto; 10: Spese contrattuali; 11: Foro competente e 12: Rinvio alla normativa vigente; 14: Essenzialità del contenuto.

Il Comune Il Conduttore

(9)

Rep. n.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) ____________________, nato a _______________ il __/__/____, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. 99968 del 31.08.2016 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n.

_____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Treviso;

2) il/la Sig./Sig.ra ____________________, nato/a a _______________ il __/__/____, cod. fisc. _______, (in seguito denominato Conduttore);

Premesso che:

- il Comune di Treviso ha affidato la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale ad una società esterna di seguito chiamato Gestore;

- con ordinanza prot. n. ________ del _________ il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola del Comune di Treviso ha assegnato in via temporanea al Sig./Sig.ra ____________________ l’alloggio individuato all’art. 1 del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Sub.2

(10)

Art.1 - Descrizione del nucleo familiare e dell’immobile locato

Il Comune di Treviso concede in locazione al predetto Conduttore e al suo nucleo familiare, come qui sotto identificato:

- Cognome-Nome Grado di parentela (cod. fisc.)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

l’alloggio sito in Via __________ civ.___ Comune di __________ - (cod.

alloggio ________________) identificata al catasto urbano di __________

come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___ , per una superficie netta di mq. _____ con cantina di mq. ______ e garage di mq._____ (cod. garage ______________) così identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___., scoperto esclusivo di mq.____ .

I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione con divieto di sublocazione, anche parziale, al conduttore e suoi familiari conviventi al momento dell'assegnazione o successivamente subentrati ai sensi dell'art.

13 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Art. 2 – Durata della locazione

Il presente contratto è da considerarsi a tempo determinato, a far data dal _______ al _______________ data ultima entro la quale l'alloggio dovrà essere restituito sgombero da persone e cose, salva ogni diversa disposizione di Legge presente e futura in materia di decadenza ed annullamento. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone avviso congiuntamente al Comune di Treviso e al Gestore, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima

(11)

della data in cui il recesso deve essere eseguito e adeguandosi alle modalità fissate per la riconsegna dell’alloggio.

Art. 3 – Canone di locazione

II canone di locazione è determinato nella misura prevista dalla L R. 2 aprile 1996 n. 10 attualmente stabilito in mensili Euro ______, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni singolo mese.

Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto, delle spese per servizi, oneri accessori né scontare alcuna mensilità di canone dal deposito cauzionale e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle mensilità scadute.

In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone e/o delle quote relative ai servizi, il conduttore è tenuto a corrispondere al Comune di Treviso gli interessi di mora, nella misura del tasso Euroribor (365 giorni), maturato al primo giorno utile dell'anno, aumentato del 1%.

Come previsto dall’art. 22 della L.R. 10/96, tutti i componenti il nucleo familiare del Conduttore sono con lui obbligati in via solidale al pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie, nonché al rimborso dei danni apportati all’alloggio.

Art. 4 – Obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione, il Conduttore dichiara di avere versato un deposito cauzionale di Euro ____, improduttivo di interessi legali pari a __ mensilità del canone. La somma depositata dal conduttore, quale deposito cauzionale sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere imputata in conto canoni.

Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo ed, a richiesta dell'Azienda, potrà essere aumentato al variare del canone di locazione Il conduttore è tenuto a comunicare all’Azienda qualsiasi variazione del proprio nucleo familiare, fermo restando quanto disposto dagli artt. 13 e 14 della L.R. 10/96.

(12)

Il Conduttore si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal Capo V° della L. R. 2 aprile 1996 n. 10, nonché le norme contenute nel Regolamento di Autogestione, nel Regolamento Interno degli assegnatari , Regolamento di Condominio e nel Regolamento di Gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso, di cui viene consegnata copia e che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, letto e approvato.

Le spese condominiali ordinarie, per quanto di competenza, , quelle inerenti ai fissi consumi relativamente all’impianto centralizzato ed i consumi effettivamente contabilizzati saranno a carico del Conduttore e dovranno essere pagati direttamente all'Amministrazione del condominio , (all’autogestione e/o al gestore) che è abilitata a rilasciare le relative quietanze.

Sono altresì a carico del Conduttore, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, energia elettrica, asporto rifiuti, ecc.. In ogni caso tutte le somme che il Comune di Treviso avesse ad anticipare per conto del Conduttore per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultimo rimborsate entro e non oltre il quinto giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell'art. 8 del presente contratto. Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando fin d’ora il locatore , il gestore o i loro incaricati,, in caso di inosservanza, autorizzato a rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

(13)

Art. 5 – Conformità degli impianti

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.22/01/2008 n.

37 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conduttore dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, dando atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L.

145/2013 copia della stessa attestazione non deve essere allegata al presente contratto in quanto trattasi di singolo alloggio.

---- oppure ----

Per quanto riguarda l’attestazione di prestazione energetica, di cui alla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE e all’art. 6 del D. Lgs.192/2005, essa non risulta necessaria in quanto il presente contratto viene stipulato con lo stesso soggetto a cui l’immobile è stato finora dato in locazione.

Art. 6 – Responsabilità per danni

Il Comune di Treviso resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare alle persone, all'alloggio e allo stabile, da fatti, omissioni e/o colpe di altri conduttori o di terzi in genere. Il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa e/o dei suoi familiari conviventi, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

Art. 7 – Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni

Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria o innovazione senza il preventivo consenso scritto del Comune di Treviso e del Gestore.

Tutti le migliorie e le addizioni eseguiti nei locali dal conduttore, anche, se autorizzati resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà del Comune di Treviso, senza alcun obbligo di compensazioni, salvo quanto diversamente concordato.

Per la ripartizione delle incombenze relative ad interventi manutentivi tra il Comune di Treviso e il Conduttore, si rimanda a quanto espressamente indicato nel “Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del

(14)

Comune di Treviso”. Qualora il Conduttore non effettuasse interventi a suo carico, il Comune di Treviso può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 – Riconsegna alloggio, visita ai locali

Il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare locata al locatore, al gestore nonché ai loro incaricati, qualora si rendessero necessari, sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, concordandone preventivamente la data della visita.

Il Conduttore dovrà inoltre permettere che si compiano le riparazioni straordinarie di cui possa aver bisogno l'Immobile, senza pretendere danni per eventuali disagi o perdite cui possa andare incontro durante l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 9 – Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.)

La risoluzione del contratto si verifica di diritto nei casi di annullamento e decadenza dall’assegnazione, di cui agli art. 26 e 27 della L.R. 10/96. Il Conduttore prende inoltre atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui il Comune di Treviso potrà avvalersi ai sensi dell’art.1456 c.c. quando:

a) si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;

b) modifichi l’alloggio o le sue pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune di Treviso, fatto salvo il risarcimento del danno;

c) non rispetti puntualmente le norme del “Regolamento interno degli assegnatari”, del “Regolamento di Autogestione”, del Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso e del Regolamento di Condominio;

(15)

d) si sia reso moroso nei confronti dell’autogestione, del Comune di Treviso, del Gestore o dell’eventuale condominio per il canone o i servizi;

e) violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso.

f) manometta e utilizzi aree e servizi comuni, occupi abusivamente locali e/o garage sfitti;

Art. 10 – Spese contrattuali

Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipula del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovi. Le spese di registrazione sono invece ripartite tra il Comune di Treviso, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, che sarà tenuto a rimborsare la sua quota entro i termini fissati dal Comune di Treviso.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente contratto insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla Legge Regionale 2/4/1996 n. 10 ed alle norme del Codice Civile.

Art. 13 – Informativa D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi. Il Conduttore pertanto conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

(16)

Art. 14 - Essenzialità del contenuto.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, conseguentemente, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Modifiche.

Il presente contratto non potrà essere modificato se non per atto scritto e previa nuova ordinanza .

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso,

Il Comune Il Conduttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della locazione; 3: Canone di locazione; 4: Obblighi conseguenti alla locazione; 6: Responsabilità per danni; 7: Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 8: Riconsegna alloggio, visita ai locali; 9: Risoluzione del contratto; 10: Spese contrattuali; 11: Foro competente e 12: Rinvio alla normativa vigente; 14: Essenzialità del contenuto.

Il Comune Il Conduttore

(17)

Rep. n.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) ____________________, nato a _______________ il __/__/____, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. 99968 del 31.08.2016 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n.

_____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Treviso;

2) il/la Sig./Sig.ra ____________________, nato/a a _______________ il __/__/____, cod. fisc. _______, (in seguito denominato Conduttore);

Premesso che:

- il Comune di Treviso ha affidato la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale ad una società esterna di seguito chiamato Gestore;

- con ordinanza prot. n. ________ del _________ il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola del Comune di Treviso ha assegnato al Sig./Sig.ra ____________________ l’alloggio individuato all’art. 1 del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Sub.3

(18)

Art.1 - Descrizione del nucleo familiare e dell’immobile locato

Il Comune di Treviso concede in locazione al predetto Conduttore e al suo nucleo familiare, come qui sotto identificato:

- Cognome-Nome Grado di parentela (cod. fisc.)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

- Cognome-Nome xx (xxxxxxxxxxxxxx)

l’alloggio sito in Via __________ civ.___ Comune di __________ - (cod.

alloggio ________________) identificata al catasto urbano di __________

come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___ , per una superficie netta di mq. _____ con cantina di mq. ______ e garage di mq._____ (cod. garage ______________) così identificata al catasto urbano di __________ come segue: Sez.___ - Fg.____ - Mapp.____ - Sub.___., scoperto esclusivo di mq.____ .

I locali sono assegnati ad uso esclusivo di abitazione con divieto di sublocazione, anche parziale, al conduttore e suoi familiari conviventi.

Per la successione del contratto si applica 1'art. 6 delta Legge 27 luglio 1978 n. 392 nel testo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1998 n.404.

II conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unita immobiliare pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 2 – Durata della locazione

Il presente contratto stipulato per la durata di anni quattro a decorrere dal _____________, e si intenderà rinnovato per altri quattro anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata, ai sensi dell’art.3, comma I, della Legge 9/12/1998 n.431, da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata - contenente la specificazione del motivo invocato, almeno dodici mesi prima della scadenza.

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Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo stesso, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata, da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni.

II conduttore ha facoltà di recedere, per giustificati motivi, dal contratto previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Art. 3 – Canone di locazione

II canone mensile di locazione - avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, anche come sopra descritte e la sua ubicazione è convenuto in Euro ________ che il conduttore si obbliga a corrispondere entro il giorno 15 di ogni singolo mese. II canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice !STAT dei prezzi al consumo.

II pagamento del canone o di quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. II mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978 n 392.

Art. 4 – Obblighi conseguenti alla locazione

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa una somma di Euro ____, improduttivo di interessi legali pari a __

mensilità del canone, non imputabile in conto canoni. Il deposito

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cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

La parte conduttrice si obbliga inoltre ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna le norme contenute nel Regolamento di Autogestione, nel Regolamento Interno degli assegnatari, nel Regolamento di Condominio e le norme che venissero deliberate dall'assemblea condominiale, del Regolamento di Gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso, di cui viene consegnata copia e che il Conduttore dichiara di aver ricevuto letto e approvato.

Le spese condominiali ordinarie, per quanto di competenza, , quelle inerenti ai fissi consumi relativamente all’impianto centralizzato ed i consumi effettivamente contabilizzati saranno a carico del Conduttore e dovranno essere pagati direttamente all'Amministrazione del condominio , (all’autogestione e/o al gestore) che è abilitata a rilasciare le relative quietanze.

Sono altresì a carico del Conduttore, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, energia elettrica, asporto rifiuti, ecc.. In ogni caso tutte le somme che il Comune di Treviso avesse ad anticipare per conto del Conduttore per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultimo rimborsate entro e non oltre il quinto giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell'art. 8 del presente contratto.

Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando fin d’ora il locatore , il gestore o i loro incaricati,, in caso di

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inosservanza, autorizzato a rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Conformità degli impianti

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.22/01/2008 n.

37 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conduttore dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, dando atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L.

145/2013 copia della stessa attestazione non deve essere allegata al presente contratto in quanto trattasi di singolo alloggio.

---- oppure ----

Per quanto riguarda l’attestazione di prestazione energetica, di cui alla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE e all’art. 6 del D. Lgs.192/2005, essa non risulta necessaria in quanto il presente contratto viene stipulato con lo stesso soggetto a cui l’immobile è stato finora dato in locazione.

Art. 6 – Responsabilità per danni

Il Comune di Treviso resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare alle persone, all'alloggio e allo stabile, da fatti, omissioni e/o colpe di altri conduttori o di terzi in genere. Il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa e/o dei suoi familiari conviventi, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

Art. 7 – Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni

Il Conduttore non potrà apportare alcuna miglioria o innovazione senza il preventivo consenso scritto del Comune di Treviso e del Gestore.

Tutti le migliorie e le addizioni eseguiti nei locali dal conduttore, anche, se autorizzati resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà del Comune di Treviso, senza alcun obbligo di compensazioni, salvo quanto diversamente concordato.

Per la ripartizione delle incombenze relative ad interventi manutentivi tra il Comune di Treviso e il Conduttore, si rimanda a quanto espressamente

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indicato nel “Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso”. Qualora il Conduttore non effettuasse interventi a suo carico, il Comune di Treviso può sostituirvisi, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 – Riconsegna alloggio, visita ai locali

Il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare locata al locatore o al gestore nonché ai loro incaricati, qualora si rendessero necessari, sopralluoghi sugli impianti o verificare il corretto uso della cosa locata, concordandone preventivamente la data della visita.

Il Conduttore dovrà inoltre permettere che si compiano le riparazioni straordinarie di cui possa aver bisogno l'Immobile, senza pretendere danni per eventuali disagi o perdite cui possa andare incontro durante l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 9 – Risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.)

Il Conduttore prende atto e conviene che il presente atto è stipulato con patto di risoluzione espressa, di cui il Comune di Treviso potrà avvalersi ai sensi dell’art.1456 c.c. quando:

a) si serva dell’alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello convenuto di abitazione;

b) modifichi l’alloggio o le sue pertinenze senza preventiva autorizzazione del Comune di Treviso, fatto salvo il risarcimento del danno;

c) non rispetti puntualmente le norme del “Regolamento interno degli assegnatari”, del “Regolamento di Autogestione”, del Regolamento di gestione e manutenzione alloggi del Comune di Treviso e del Regolamento di Condominio;

d) si sia reso moroso nei confronti dell’autogestione, del Comune di Treviso, del Gestore o dell’eventuale condominio per il canone o i servizi;

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e) violi le norme del presente atto o comunque si dimostri inadempiente agli obblighi posti dallo stesso.

f) manometta e utilizzi aree e servizi comuni, occupi abusivamente locali e/o garage sfitti;

Art. 10 – Spese contrattuali

Sono a carico del Conduttore tutte le spese di stipula del contratto, comprese quelle per eventuali rinnovi. Le spese di registrazione sono invece ripartite tra il Comune di Treviso, che provvederà alle formalità relative, e il Conduttore, che sarà tenuto a rimborsare la sua quota entro i termini fissati dal Comune di Treviso.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente contratto insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla Legge Regionale 2/4/1996 n. 10 ed alle norme del Codice Civile.

Art. 13 – Informativa D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi. Il Conduttore pertanto conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

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Art. 14 - Essenzialità del contenuto.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, conseguentemente, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Modifiche.

Il presente contratto non potrà essere modificato se non per atto scritto e previa nuova ordinanza .

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso,

Il Comune Il Conduttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2: Durata della locazione; 3: Canone di locazione; 4: Obblighi conseguenti alla locazione; 6: Responsabilità per danni; 7: Migliorie, interventi manutentivi ed innovazioni; 8: Riconsegna alloggio, visita ai locali; 9: Risoluzione del contratto; 10: Spese contrattuali; 11: Foro competente e 12: Rinvio alla normativa vigente; 14: Essenzialità del contenuto.

Il Comune Il Conduttore

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