COMUNE DI MILO Provincia di Catania
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/09/2012
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
Articolo 3
AREE FABBRICABILI – LOTTI CON POSSIBILITA’ EDIFICATORIA CONDIZIONATA ED INESISTENTE
Articolo 4
AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI
Articolo 5
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
Articolo 6
ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 7 RIDUZIONI
Articolo 8 VERSAMENTI
Articolo 9 RIMBORSI
Articolo 10
DICHIARAZIONE
Articolo 11
ACCERTAMENTO
Articolo 12
RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 13 CONTENZIOSO
Articolo 14
RATEIZZAZIONE ATTI IMPOSITIVI
Articolo 15
NORME DI RINVIO Articolo 16
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e confermata dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, disciplina l’applicazione nel Comune di Milo dell’imposta municipale propria (IMU), istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Articolo 2
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, come indicato nell’atto autorizzativo, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l’attività di controllo dell’ufficio e per ridurre l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, con propria delibera, determina annualmente entro il 31/12 e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
4. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati dalla Giunta Comunale, non si darà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
5. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
AREE FABBRICABILI – LOTTI CON POSSIBILITA’ EDIFICATORIA CONDIZIONATA ED INESISTENTE
1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l’edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione del 30 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e la valutazione dell’area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all’art. 2.
Articolo 4
AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI
1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
Articolo 5
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
1. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l’anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
Articolo 6
ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
n. 16/2012, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
n. 16/2012, il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
Articolo 7 RIDUZIONI
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il Comune accerta la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico Comunale.
Articolo 8
VERSAMENTI
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non sono dovuti versamenti per importi inferiori ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene definito entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 12,00 per anno solare.
Articolo 10 DICHIARAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.
Articolo 11 ACCERTAMENTO
1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Non si procede all’accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
Articolo 12
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, non si procede alla riscossione dell’imposta qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
Articolo 13 CONTENZIOSO
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
Articolo 14
RATEIZZAZIONE ATTI IMPOSITIVI
1. Il Funzionario Responsabile dell’imposta, su apposita istanza del contribuente, può concedere la rateizzazione del debito relativo all'emissione ed alla notifica degli avvisi di accertamento.
2. La rateizzazione, possibile fino ad un massimo di 24 rate mensili, è subordinata, da un lato all'esistenza di una situazione di temporaneo disagio economico del contribuente, e dall'altro all'interesse per l'amministrazione di conseguire il soddisfacimento del credito, seppur dilazionato nel tempo. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.
4. Sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi di legge, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data ultima prevista per il pagamento dell’avviso di accertamento.
5. E' determinato in € 5.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia, a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a copertura del relativo debito.
NORME DI RINVIO
1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative disciplinanti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
Articolo 16
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2012.
COMUNE DI MILO IMU
2012
Guida sintetica alla compilazione della dichiarazione e del calcolo dell’imposta municipale propria
Ai fini del calcolo dell’IMU la rendita catastale è rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
gruppo catastale A ( con esclusione della categoria A/10) =160 gruppo catastale A/10=80
gruppo catastale B=140 categoria catastale C/1=55
categorie catastali C/2,C/6 e C/7=160 categorie catastali C/3,C/4 e C/5=140
gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5 )=60 categoria catastale D/5 =80
ALIQUOTE
ALIQUOTA BASE 0,76%
ALIQUOTA RIDOTTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%
ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI 0,2%
TERRENI AGRICOLI esenti