• Non ci sono risultati.

Guida all' I.M.U. 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Guida all' I.M.U. 2012"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

Guida all' I.M.U. 2012

che cos’è l’I.M.U.

L'I.M.U. è l'imposta municipale propria la cui istituzione è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014.

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Avvertenza : I contenuti della presente guida saranno aggiornati di tempo in tempo con le disposizioni che verranno emanate dal Governo centrale.

chi paga

Devono pagare l’imposta:

• i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili ecc.);

• i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull’intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza

l’abitazione di famiglia ed il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);

• i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing) ;

• i concessionari di aree demaniali Non devono pagare l’I.M.U. gli inquilini.

quando si paga

L’I.M.U. complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Trieste che non siano abitazioni principali si paga in due rate:

• la prima entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto - pari al 50% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base dello 0,76% ;

• la seconda entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote definitive .

Per la sola abitazione principale e le relative pertinenze si può pagare in tre rate:

• la prima entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto pari ad 33,33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;

• la seconda entro il 17 settembre 2012 in acconto pari ad 33,33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;

(2)

• la terza entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate applicando la aliquota definitiva.

Anche le detrazioni per l’abitazione principale vanno divise tra prima, seconda e terza rata.

Resta in ogni caso possibile pagare in due rate secondo le indicazioni prima riportate

come si calcola l’importo

Per calcolare la base imponibile dell’I.M.U. si procede come di seguito riportato:

• per i fabbricati iscritti al Catasto, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1°

gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel 1997) per i seguenti coefficienti:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.

Esempio: fabbricato A/3, rendita 550,00 euro, valore imponibile = (550,00 + 5%) x 160 = 92.400,00 euro.

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

Esempio: fabbricato C/3, rendita 600,00 euro, valore imponibile = (600,00 + 5%) x 140 = 88.200,00 euro.

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.

Esempio: fabbricato A/10, rendita 1,500,00 euro, valore imponibile = (1,500,00 + 5%) x 80

= 126.000,00 euro.

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Esempio: fabbricato D/2, rendita 10.000,00 euro, valore imponibile anno 2012 =

(10.000,00+ 5%) x 60 = 630.000,00 euro. Valore imponibile anno 2013 = (10.000,00 + 5%) x 65 = 682.500,00 euro.

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.300,00 euro, valore imponibile = (1.300,00 + 5%) x 55 = 75.075,00 euro.

per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità , alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

(3)

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della legislazione vigente, la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavori senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l’IMU, diversamente dall’ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all’immobile) ;

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione Imu. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente anch’essa da allegare alla dichiarazione Imu.

Determinata la base imponibile l’imposta si calcola applicando alla stessa l’aliquota prevista per il tipo di immobile.

L’imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell’anno ( si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni).

Per le abitazioni principali, le assimilate all’abitazione principale e quelle previste per legge è riconosciuta una detrazione d’imposta ordinaria pari ad euro 200,00.

La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (massimo 8 figli).

L'IMU si calcola come segue:

IMPOSTA DOVUTA

= BASE

IMPONIBILE

x MESI DI POSSESSO /

12

x PERCENTUALE DI POSSESSO / 100

x ALIQUOTA / 100

Se il possesso riguarda l'abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue:

DETRAZIONE = (DETRAZIONE + / NUMERO X MESI DI

(4)

SPETTANTE MAGGIORAZIONE FIGLI)

CONTITOLARI CHE UTILIZZANO

L'ABITAZIONE

UTILIZZO / 12

come pagare

Tra le novità introdotte dall’IMU vi è l’istituzione di una quota d’imposta a favore dello Stato calcolata con aliquota del 0,38 per cento.

La quota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di:

• abitazioni principali ed assimilate e relative pertinenze;

• abitazioni e relative pertinenze possedute dalle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

• unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti.

Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune.

Non si fa luogo ad alcun versamento se l’importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l’anno di riferimento e’ uguale o inferiore a 5 euro.

Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) può essere effettuato mediante:

- modello F24

- bollettino di conto corrente postale

PAGAMENTO CON MODELLO F24

Il versamento dell’imposta con il modello F24 può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni.

Il modello F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

(5)

Il 12 aprile 2012 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello F24 ed istituiti i nuovi codici tributo per il versamento dell'IMU:

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

QUOTA COMUNE

3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO

3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO

QUOTA STATO

3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO

Per il pagamento con F-24 si può utilizzare il modello “ORDINARIO” oppure il modello “SEMPLIFICATO”

Compilazione modello F24 "ORDINARIO”

Per il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) tramite “F24 ordinario”

deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali".

Il precedente modello F24 può essere utilizzato fino al 31 maggio 2013: in tal caso il versamento dell'imposta IMU è esposto nella sezione "ICI e altri tributi locali".

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui

territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di Trieste è L424 ;

- nello spazio "Ravv" barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;

(6)

- nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;

- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);

Lo spazio “rateazione/mese rif.” per il pagamento relativo all’abitazione principale effettuato in due rate deve essere compilato indicando:

- 0101 per l’acconto versato entro il 18 giugno - 0101 per il saldo versato entro il 17 dicembre

Lo spazio “rateazione/mese rif.” per il pagamento relativo all’abitazione principale effettuato in tre rate deve essere compilato indicando:

- 0102 per l’acconto versato entro il 18 giugno;

- 0202 per l’acconto versato entro il 17 settembre;

- 0101 per il saldo versato entro il 17 dicembre.

- nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

- nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso didiritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.

Compilazione modello F24 "SEMPLIFICATO"

Dal 01 giugno 2012 è possibile pagare anche con il nuovo modello "F24 Semplificato"

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO".

Il nuovo modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento:

la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.

In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

• nello spazio "Sezione" inserire il codice "EL" (ente locale);

• nello spazio "codice ente", inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di Trieste è L424;

• nello spazio "ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

• nello spazio "immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o

(7)

più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

• nello spazio "acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

• nello spazio "saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

• nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

• lo spazio "rateazione/mese rif." deve essere compilato - secondo il comunicato del Ministero delle Finanze - solo per il pagamento dell'imposta per abitazione principale e occorre indicare "0101" in caso di pagamento dell'acconto in unica soluzione e del saldo, oppure

"0102" per il pagamento della prima rata di acconto e "0202" per il pagamento della seconda rata di acconto;

• nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "ravv.", specificare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

• nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Se il contribuente

ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna "detrazione") deve indicare l'imposta al netto della stessa.

PAGAMENTO CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Dal 01 dicembre 2012 è possibile versare anche mediante apposito bollettino postale.

Con Decreto del 23 novembre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.

Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

• CODICE FISCALE del soggetto che ha eseguito il versamento;

• CODICE CATASTALE DEL COMUNE ove sono siti gli immobili (per Trieste L424);

• INFORMAZIONI ED IMPORTI indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.

DOVE SI TROVA IL BOLLETTINO DI C/C POSTALE:

La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

attenzione

Le particolari casistiche stabilite dalla legge sull’Imposta Municipale Propria (IMU) non consentono di elaborare tutti gli avvisi di pagamento.

Esatto S.p.A. ha inviato in occasione dell’acconto gli avvisi di pagamento ed il relativo modello F-24 precompilato a coloro i quali possedevano la sola abitazione principale oppure l’abitazione principale ed una pertinenza .

(8)

Esatto S.p.A. recapiterà ora, per il saldo dell’imposta, gli avvisi di pagamento ai soggetti passivi che hanno pagato l’imposta in acconto a giugno nella misura corrispondente a quanto era dovuto sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione .

E’ quindi necessario verificare attentamente che tutti gli immobili posseduti, le percentuali ed i periodi di possesso siano indicati correttamente nell’avviso, che le aliquote di imposta siano correttamente applicate, che gli importi versati in acconto siano quelli esposti nell’avviso.

Il mancato ricevimento dell’avviso o l’errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.

In caso di comproprietà o contitolarità vanno effettuati tanti versamenti quanti sono i proprietari o contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota.

Entro il 10 dicembre 2012 è possibile che vengano modificate le aliquote e le detrazioni con appositi atti del Governo. Pertanto, prima di procedere al saldo dell'intera imposta dovuta per l'anno 2012, si consiglia di verificare se sono intervenuti cambiamenti o novità.

aliquote per determinare l’acconto per l’anno 2012

In acconto si è fatto riferimento alle aliquote di base stabilite dalla legge che sono le seguenti:

- 0,76% aliquota ordinaria - 0,40% aliquota ridotta

senza tener conto delle aliquote stabilite dal Comune di Trieste.

aliquote per determinare il saldo per l’anno 2012

A saldo occorre ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta sulla base delle seguenti aliquote deliberate dal Comune e sottrarre quanto già versato in acconto.

aliquota del 0,1 per cento :

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti da imprenditori agricoli;

aliquota del 0,39 per cento :

(9)

- per l’ abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- per le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 0,65 per cento :

- per gli immobili ad uso abitativo che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all’articolo 2 comma 3 e articolo 5 comma 2 della Legge n. 431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto;

aliquota del 0,40 per cento :

- per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti. Per gli anni 2012 e 2013 tale aliquota viene fissata al 7,8 per mille nel caso in cui intervengano modifiche normative o diversi chiarimenti Ministeriali che dispongano diversamente in merito alla disapplicazione della quota di imposta di competenza dello Stato prevedendo una riduzione “automatica” dell’aliquota approvata dal Comune per la quota dello 0,38% dovuta all’Erario. In ogni caso l’aliquota IMU applicata agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica sarà quindi del 4 per mille;

aliquota del 0,845 per cento :

- per gli immobili appartenenti alle categoria catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell’immobile ed il soggetto che esercita l’attività commerciale o artigiana/impresa;

aliquota del 1,00 per cento :

- per le unità immobiliari sfitte;

(10)

aliquota del 0,97 per cento :

- per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria) ;

aliquota del 0,76 per cento :

- per le aree edificabili.

ATTENZIONE :

Entro il 10 dicembre 2012 è possibile che vengano modificate le aliquote e le detrazioni con appositi atti del Governo. Pertanto, prima di procedere al saldo dell'intera imposta dovuta per l'anno 2012, si consiglia di verificare se sono intervenuti cambiamenti o novità.

alcuni esempi di calcolo dell’imposta

Unico proprietario di abitazione e pertinenza, senza figli

Acconto pagato in giugno = euro 101,60 con l’aliquota al 0,40%

Calcolo annuo abitazione con aliquota al 0,39%:

Rendita catastale dell'alloggio: 450,00 euro

Base Imponibile: (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) Aliquota base: 0,39/100 (0,39%)

Imposta annua: 75.600,00 x 12/12 x 100/100 x 0,39/100 = 294,84 euro

Calcolo annuo pertinenza con aliquota al 0,39%:

Rendita catastale della pertinenza: 150,00 euro Imponibile:(150,00 + 5%) x 160 = 25.200,00 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) Aliquota base: 0,39/100 (0,39%)

Imposta annua: 25.200,00 x 12/12 x 100/100 x 0,39/100 = 98,28 euro

Detrazione ordinaria annua: 200,00 / 1 x 12/12 = 200,00 euro

Il totale annuo dovuto sarà pari a: (294,84 + 98,28) – 200,00 = 193,12 euro

Totale dovuto a saldo : Totale annuo – acconto = 193,12 – 101.60 = 91,52

(11)

Coniugi comproprietari al 50% di abitazione e pertinenza, con 2 figli residenti di età inferiore a 26 anni

Acconto pagato in giugno = euro 25,80 con l’aliquota al 0,40%

Per ciascun contitolare l'imposta si calcola come segue:

Calcolo annuo abitazione con aliquota al 0,39%:

Rendita catastale dell'alloggio: 450,00 euro

Base Imponibile: (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 50/100 (50%) Aliquota base: 0,39/100 (0,39%)

Imposta annua: 75.600,00 x 12/12 x 50/100 x 0,39/100 = 147,42 euro

Calcolo annuo pertinenza con aliquota al 0,39%:

Rendita catastale della pertinenza: 150,00 euro Imponibile:(150,00 + 5%) x 160 = 25.200,00 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 50/100 (50%) Aliquota base: 0,39/100 (0,39%)

Imposta annua: 25.200,00 x 12/12 x 50/100 x 0,39/100 = 49,14 euro Detrazione ordinaria annua: (200,00 + 100,00) / 2 x 12/12 = 150,00 euro

Il totale annuo dovuto da ciascun contitolare sarà pari a: (147,42 + 49,14) –150,00 = 46,56 euro

Totale dovuto a saldo : Totale annuo – acconto = 46,56 –25,80 = 20,76

Unico proprietario di un laboratorio artigianale categoria catastale C/3 rientrante nell’aliquota al 0,845%

Acconto pagato in giugno = euro 363,09 con l’aliquota al 0,76% di cui : - Euro 181,54 allo Stato

- Euro 181,54 al Comune

Calcolo annuo con aliquota al 0,845%:

Rendita catastale del laboratorio: 650,00 euro

Base Imponibile: (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 100/100 (100%)

Aliquota base: 0,845/100 (0,845%) di cui lo 0,38/100 (0,38% a favore dello Stato)

(12)

Imposta annua a favore dello STATO:

95.500,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 363,09 euro Imposta annua a favore del Comune:

95.500,00 x 12/12 x 100/100 x 0,465/100 = 444,30 euro

Totale a saldo allo Stato : Imposta annua – acconto = 363,09 – 181,50 = 181,50 Totale a saldo al Comune: Imposta annua – acconto = 444,30– 181,50 = 262,80

Unico proprietario di un ufficio categoria catastale A/10

Acconto pagato in giugno con l’aliquota al 0,76% = euro 159,60 di cui : - Euro 79,80 allo Stato

- Euro 79,80 al Comune

Rendita catastale del laboratorio: 500,00 euro

Base Imponibile: (500,00 + 5%) x 80 = 42.000,00 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 100/100 (100%)

Aliquota base: 0,97/100 (0,97%) di cui lo 0,38/100 (0,38% a favore dello Stato Imposta annua a favore dello STATO:

42.000,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 159,60 euro Imposta annua a favore del Comune:

42.000,00 x 12/12 x 100/100 x 0,59/100 = 247,80 euro

Totale a saldo allo Stato : Imposta annua – acconto = 159,60 – 79,80 = 79,80 Totale a saldo al Comune: Imposta annua – acconto = 247,80– 79,80 = 168,00

abitazione principale ed assimilazioni

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il Comune di Trieste considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di

(13)

ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non sia locata.

E’ altresì assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

detrazioni per l’abitazione principale

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione complessiva di Euro 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

La detrazione per l’abitazione principale e la maggiorazione della detrazione per i figli sono rapportate al periodo dell’anno in cui si verificano le condizioni agevolative.

Ad es. in caso di acquisto o vendita in corso d’anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di effettivo possesso.

Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.

Ad es. in caso di nascita di un figlio nel corso dell’anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi intercorrenti dalla data della nascita al 31 dicembre. Anche in questo caso vale la regola che il mese si calcola per intero se il requisito di agevolazione si realizza per almeno 15 giorni.

Quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

la dichiarazione

(14)

In data 30 ottobre 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con decreto n. 23899, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 258 del 5 novembre 2012 , il modello di dichiarazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le relative istruzioni.

I soggetti passivi interessati devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal predetto decreto ministeriale.

Per gli obblighi dichiarativi sorti dal 1° gennaio 2012 al 30 ottobre 2012 la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU fissata al 30 novembre 2012 è posticipata al 04 febbraio 2013 (comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 172 del 28 novembre 2012).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati presso la società Esatto S.p.A. oppure scaricati dal sito internet della stessa, dalla rete civica del Comune di Trieste o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La dichiarazione IMU unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi deve essere presentata ad Esatto S.p.A. che ne rilascia apposita ricevuta.

La dichiarazione può anche essere anche spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno ad Esatto S.p.A. piazza Sansovino, 2 riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU” con l’indicazione dell’anno di riferimento.

La dichiarazione può essere inviata anche telematicamente con posta certificata all’indirizzo [email protected].

dove e come

Per ogni adempimento inerente l’Imposta Municipale Propria (IMU) i contribuenti potranno rivolgersi presso gli uffici di Esatto S.p.A., Piazza Sansovino 2, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16, sabato dalle 9 alle 13.

Si potranno utilizzare anche i seguenti strumenti:

- fax al numero 040-3223700;

- telefono numero verde 800 800 880.

- posta elettronica all’indirizzo [email protected];

(15)

- posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

come fare se

l’avviso di pagamento è inesatto o non è stato ricevuto:

tutte le informazioni relative all’imposta, al contenuto dell’avviso di pagamento o al mancato invio possono essere richieste al numero verde 800 800 880 della società Esatto S.p.A. Le inesattezze riscontrate vanno tempestivamente segnalate per consentire l’aggiornamento dei dati.

avete acquistato o venduto l’immobile nel corso del 2012:

bisogna pagare la quota relativa ai mesi per i quali si è stati proprietari. In caso di acquisto e vendita nello stesso anno (ad esempio venduta una casa e comprata un’altra), bisogna pagare l’IMU

sia per la vecchia casa (per i mesi di possesso) che per la nuova casa (per i mesi di possesso).

Occorre poi presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto n. 23899 del 30.10.2012. In tale decreto sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Per gli obblighi dichiarativi sorti dal 1° gennaio 2012 al 30 ottobre 2012 la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU fissata al 30 novembre 2012 è posticipata al 04 febbraio 2013 (comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 172 del 28 novembre 2012).

il proprietario è deceduto:

per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento va intestato al deceduto; per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento va intestato all’usufruttuario oppure a tutti gli eredi, ciascuno per la propria quota di possesso.

dovete suddividere l’imposta tra più proprietari o per periodi di possesso:

non esistendo un’aliquota unica, potrebbe verificarsi il caso di aliquote differenziate per uno stesso immobile sia per la presenza di comproprietari con requisiti diversi, sia perchè durante l’anno possono cessare i requisiti richiesti per le aliquote agevolate. Per suddividere l’imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l’imposta dovuta per l’intero immobile, applicando l’aliquota prevista nel suo caso e successivamente calcolare l’importo dovuto in proporzione alla quota posseduta. Per suddividere l’imposta per periodi di possesso, bisogna dividere l’importo dovuto per l’intero anno per dodici e moltiplicare il risultato per il numero dei mesi di possesso dell’immobile. Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.

informazioni IMU

(16)

Esatto S.p.A. Piazza Sansovino 2 numero verde 800 800 880 e-mail: [email protected]

orario: da lunedì a venerdì 9-16, sabato 9-13 Ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2012

Riferimenti

Documenti correlati

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e

Art. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della

Secondo il primo comma del vigente art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del dell'art. b,

Se nell’eredità ci sono degli immobili, gli eredi o gli altri soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione devono richiedere entro 30 giorni dalla sua

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del

Nella schermata successiva sarà necessario compilare correttamente le caselle relative alla vostra tesi di laurea, ovvero la sessione, il nome del relatore e del correlatore,

Il sequestro giudiziario determina solo l’indisponibilità del bene ma non il trasferimento di proprietà. Il provvedimento non incide sulla titolarità del bene che