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CHE COSA È L IMU CHI LA PAGA

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Academic year: 2022

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SALDO 2013

CHE COSA È L’IMU

É l’imposta che si paga sul possesso degli immobili, istituita in via sperimentale dall’anno 2012 sino all’anno 2014. Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati.

CHI LA PAGA

I cittadini che sono tenuti al pagamento, denominati soggetti passivi sono: il proprietario dell’immobile oggetto di imposizione ovvero i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, compreso il coniuge separato a cui sia stata assegnata l’ex casa coniugale (anche se non proprietario), enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali.

QUALI IMMOBILI PAGANO L’IMU

I fabbricati, l’abitazione principale e le sue pertinenze, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato Italiano a qualsiasi uso destinati, compresi quelli utilizzati dalle aziende o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. Nello specifico, si intende per:

 fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

 pertinenza dell’abitazione principale: beneficiano del trattamento agevolato riservato all’abitazione principale i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo utilizzata come abitazione principale;

 area edificabile: l’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;

 terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del Codice Civile, i terreni, anche incolti, non utilizzati per attività agricole, o su cui le stesse sono esercitate in forma non imprenditoriale (i cosidetti orticelli).

PAGAMENTO SALDO 2013

Per l’anno 2013 sono escluse dal versamento della rata di saldo dell’IMU le seguenti categorie di fabbricati:

Fabbricati (escluse le categorie

A1-A8-A9)

abitazioni principali e relative pertinenze

abitazione ex casa coniugale assegnata al coniuge separato e relative pertinenze

abitazione posseduta da anziani ultrasessantacinquenni o da disabili, purché residenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia locata

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti nello schedario AIRE comunale, purché non locata

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP

Terreni Agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, di cui all’art. 13 comma 5 del D.l. n. 201 del 2011 (anche non coltivati)

Fabbricati rurali

uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.l n. 557 del 1993 A decorrere dal 1° Luglio 2013:

non è dovuta la seconda rata relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

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CHI PAGA IL SALDO ENTRO IL 16/12/2013

Fattispecie Aliquota

Interamente

allo Stato Fabbricati di categoria “D”, ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale 0,76%

Interamente al Comune

Fabbricati (diversi dalle casistiche precedenti) 0,76%

Aree edificabili 0,76%

Terreni agricoli diversi da quelli posseduti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli 0,76%

Fabbricati rurali diversi da quelli di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.l n. 557 del 1993 0,20%

LE RIDUZIONI IMU

Per avere diritto all’applicazione delle riduzioni previste per gli immobili posseduti da anziani ultrasessantacinquenni o da disabili, purché residenti in modo permanente presso istituti di ricovero o sanitari e per i residenti all’estero, occorre presentare apposita comunicazione tramite la modulistica predisposta dall’ufficio tributi, ad esclusione dei contribuenti che hanno già inoltrato le stesse nel corso del 2012 o del 2013.

LE AGEVOLAZIONI IMU PER L’ANNO 2013

Impianti a fonte rinnovabile: i soli fabbricati classificati nella categoria catastale A dotati di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per i primi 3 anni (nel caso di impianti termici solari) o 5 anni (nel caso di altri impianti), entrambi decorrenti dalla data di protocollazione della comunicazione formale di fine lavori presentata all’ufficio tecnico comunale o allo sportello unico per le attività produttive (l’agevolazione non viene riconosciuta nel caso di omissione di tale adempimento), beneficiano nell'anno 2013 di una riduzione di 0,1 punto percentuale della relativa aliquota (correlata alla tipologia e all’uso del fabbricato).

Fabbricati inagibili/inabitabili: per i fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati l’imponibile è ridotto del 50%. L’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Fabbricati di interesse storico o artistico: peri fabbricati di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 l’imponibile è ridotto del 50%;

Per avere diritto all’applicazione delle riduzioni previste per i fabbricati classificati nella categoria catastale A dotati di impianti a fonte rinnovabile e per i fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati occorre presentare apposita comunicazione tramite la modulistica predisposta dall’ufficio tributi, ad esclusione dei contribuenti che hanno già inoltrato le stesse nel corso del 2012 o del 2013.

QUALI IMMOBILI NON PAGANO MAI..…….

 Immobili posseduti dallo Stato, nonché immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, enti del servizio sanitario nazionale e tutti i consorzi tra questi enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

 Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E;

 I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. del 29/09/1973 n. 601;

 I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 9 della Costituzione, e loro pertinenze;

 I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato lateranense;

 I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali;

 Immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

COME SI CALCOLA L’IMU

L’IMU si calcola applicando alla base imponile la relativa aliquota, tenendo conto della quota e dei mesi di possesso; l’imponibile è dato dal prodotto della rendita catastale e del moltiplicatore, secondo le modalità descritte di seguito:

Fabbricati

gruppo catastale A (con esclusione della categoria A10) e categorie catastali C2-C6-C7: (rendita + 5%) x 160 gruppo catastale B e categorie catastali C3-C4-C5: (rendita + 5%) x 140

categorie catastali A10 e D5: (rendita + 5%) x 80 categoria catastale C1: (rendita + 5%) x 55

categoria catastale D (con esclusione della categoria D5): (rendita + 5%) x 65

categoria catastale D privi di rendita (posseduti da imprese): valore contabile x coefficienti (stabiliti con decreto del MEF del 18/04/13) Area Edificabile: valore commerciale dell’area

Terreni agricoli diversi da quelli posseduti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli: (reddito dominicale + rivalutazione 25%) x 135 Tutti i valori devono riferirsi alla data del 1° gennaio 2013: le rendite dei fabbricati e il reddito dominicale dei terreni vengono determinati dall’Agenzia del territorio (nota come Catasto), il valore commerciale delle aree edificabili viene autodeterminato dal contribuente sulla base dell’andamento del mercato, mentre il valore dei fabbricati D posseduti da imprese, non ancora accatastati, tramite le scritture contabili.

Nel caso in cui i fabbricati siano ultimati, occorre procedere con sollecitudine all’accatastamento presso l’Agenzia del Territorio poiché per determinare l’imposta non è più consentito utilizzare la cosiddetta “rendita presunta”. Fino alla data di accatastamento, anche se utilizzato, il fabbricato sconterà l’imposta calcolata in base al valore dell’area sulla quale è edificato l’immobile.

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COME SI PAGA

L’imposta municipale propria può essere versata con delega di pagamento modello F24 presso uffici postali o sportelli bancari; è possibile pagare anche tramite l’apposito bollettino di c/c postale n. 1008857615 intestato a: PAGAMENTO IMU.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per ciascun rigo del modello F24 o del bollettino, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Non si versa l’imposta se l’importo riferito all’intero anno per tutte le fattispecie imponibili non supera € 12,00, mentre se l’importo delle sola rata di acconto è inferiore a € 12,00 si paga direttamente il totale annuo a saldo, nel mese di dicembre.

COME SI COMPILA IL MODELLO F24

Per versare correttamente l’imposta occorre compilare la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, individuando l’Ente destinatario del versamento e utilizzando i seguenti “codici tributo” istituiti dall’Agenzia delle Entrate, a seconda della tipologia del bene cui si riferiscono. Il codice che identifica il Comune di Selargius è I580, mentre i codici tributo sono i seguenti:

Denominazione Codice

IMU - imposta municipale propria per l’abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3912

IMU - imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3913

IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli - COMUNE 3914

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 3916

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE 3918

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 3925

LA DICHIARAZIONE IMU

É un modulo fiscale, che si compila sul modello ministeriale con il quale si dichiarano al Comune i dati utili per determinare l’imposta, che non possono essere rintracciati da nessun atto ufficiale o banca dati di altre Amministrazioni pubbliche.

I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (ad esempio acquisto o vendita degli immobili, cambio percentuale di possesso, modifica del valore utilizzato per l'area edificabile).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.

Occorre presentare la dichiarazione IMU anche per i fabbricati utilizzati come abitazione principale a partire dall’anno 2008 e sino al 2011, nel caso in cui non siano stati dichiarati ai fini ICI.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Questo sistema, previsto per legge, consente al contribuente che si accorge di aver sbagliato o scordato un versamento, di mettersi in regola prima che l’ufficio accerti la violazione, entro tempi determinati, così da garantirsi un riduzione delle sanzioni previste per tali infrazioni, come di seguito indicato:

Tipo di ravvedimento Sanzione ridotta Termine per effettuare il ravvedimento

Sprint 0,2% dell’importo non versato per ogni giorno di

ritardo (sino ad un massimo del 2,80%) entro il 14° giorno successivo alla data di scadenza Breve 3% dell’importo non versato dal 15° al 30° giorno di ritardo

Lungo 3,75% dell’importo non versato oltre il 30° giorno di ritardo e sino alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è commessa la violazione.

Oltre la sanzione si devono versare anche gli interessi al tasso legale annuo per ogni giorno di ritardo.

SPECIALE AGRICOLTURA

Per pagare correttamente l’IMU sui terreni agricoli occorre distinguere tra i soggetti passivi, le varie figure professionale operanti nel settore agricolo, poiché il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale devono utilizzare il moltiplicatore pari a 110, mentre l’imprenditore agricolo deve utilizzare il moltiplicatore pari a 135:

Coltivatore Diretto (CD) : è considerato tale colui che svolge abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, a condizione che la sua forza lavoro e quella del suo nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell’azienda agricola, così come disposto dall’art. 48 della L. 454/61 e dall’art. 2083 del Codice Civile. Il coltivatore diretto pertanto si avvale prevalentemente di manodopera familiare

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): è considerato tale (ai sensi del D.lgs. n. 99/2004 modificato dal D.lgs. n. 101/2005) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le società (anche a scopo consortile) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del C.C. e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) per le società di persone: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; in caso di società in accomandita la qualifica si riferisce al socio accomandatario;

b) per le società di capitali o cooperative: almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Imprenditore Agricolo (IA): è considerato tale chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile

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COME FARSI RIMBORSARE QUANDO SI PAGA DI PIÙ

Il rimborso delle somme versate in eccedenza o non dovute può essere richiesto dal contribuente all’ufficio tributi comunale, ma è necessario farlo entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, altrimenti si perde il diritto per prescrizione. L’Ufficio, se la richiesta è stata accolta, provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Non si ha diritto al rimborso se la somma a credito è inferiore a € 12,00 annui.

COSA ACCADE AGLI EVASORI

Il Comune controlla i versamenti dei contribuenti, verificando che i dati utilizzati siano corretti rispetto alle informazioni dell’Agenzia del Territorio e dell’anagrafe dei residenti. Per far questo, ai sensi della Legge Finanziaria 2007, ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il contribuente ha omesso, sbagliato o tardato il versamento, notificando apposito provvedimento con il quale si recupera l’imposta non versata e si applicano le sanzioni e gli interessi di mora previsti per legge.

A QUALE GIUDICE RIVOLGERSI

Nel caso in cui il Comune notifichi un provvedimento di accertamento che non si condivide, o rigetti una richiesta di rimborso, il contribuente può tutelarsi presentando un “ricorso”, ovvero impugnando gli atti notificati, entro 60 giorni, alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, attualmente ubicata in Cagliari nel Viale Trieste n. 159. Non è necessario avvalersi di un difensore abilitato per cause fino a € 2.582,28.

Spesso alcuni problemi possono essere risolti, evitando le difficoltà e le lungaggini del contenzioso tributario, chiedendo un riesame del provvedimento al Funzionario Responsabile, che può rettificare o annullare gli atti “in autotutela”, nel caso in cui riconosca di aver commesso errori o di non aver considerato dati già comunicati dallo stesso contribuente.

COME CONTATTARE L’UFFICIO IMU Tramite e-mail all’indirizzo : imu@comune.selargius.ca.it

Tramite telefono al numero 070/8592329 o tramite fax al numero 070/8592308

Direttamente presso gli sportelli del Palazzo Comunale sito nella Piazza Cellarium n. 1, ala vecchia, primo piano, nei seguenti giorni ed orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30;

il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

N.B: durante il periodo estivo potrebbe non essere garantita l’apertura pomeridiana del giovedì.

QUADRO NORMATIVO Normativa del 2013

 Dl n. 133 del 30/11/2013 (abolizione della seconda rata IMU) in corso di conversione

 Dl n. 102 del 31/08/2013 (abolizione della prima rata IMU) convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124

 Circolare n. 2/DF del 23/05/2013 (quesiti in materia di pagamento della prima rata relativa al 2013)

 Dl n. 54 del 21/05/2013 convertito nella L. n. 85 del 18/07/2013 (sospensione della rata di acconto)

 Risoluzione n. 33/E del 21/05/2013 (istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 ed F24 EP)

 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 29/04/2013 (chiarimenti sulle modifiche recate dal D.L 35/2013)

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 aprile 2013 (aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile cat. D)

 Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013 (chiarimenti sulle modifiche recate dalla L. n. 228/2012)

 Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 11/01/2013 (enti non commerciali e dichiarazione IMU)

 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) Normativa del 2012

 Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2012 (aliquote e agevolazioni IMU anno 2012)

 Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 09/05/2012 (regolamento IMU)

 D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia), convertito nella L. n. 214/2011 (IMU sperimentale), come modificato dal Dl 16/2012 (decreto semplificazioni tributarie) convertito nella L. 44/2012

 Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge 27/2012, art.56 e art. 91/bis ( beni merce ed enti non commerciali)

 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 (chiarimenti sull’IMU)

 D.M. 30.10.2012 (approvazione dichiarazione IMU 2012)

 Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 6/DF del 28/03/2013 ( termine di presentazione della dichiarazione IMU per i fabbricati di categoria D privi di rendita)

 D.L. 35/2013 del 08/04/2013 convertito nella L. n. 64 del 06/06/2013 (termini per la presentazione della dichiarazione IMU 2012)

 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 aprile 2012 ( aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile cat. D)

 Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 artt. 2-5-6-7-8-10-11-12-14-15 (ICI)

 Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 n. 546 (contenzioso tributario)

 Legge 7 Agosto 1990 n. 241 (procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi)

 Decreti Legislativi 18 Dicembre 1997 nn. 471/472/473 (sanzioni amministrative tributarie)

 Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 art. 52 (potestà regolamentare dei Comuni)

 Legge 2 Dicembre 2005 n. 248 (definizione di area edificabile)

 Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007)

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Attenzione !!!

ATTENZIONE

L’Ufficio Tributi informa che il presente vademecum è stato elaborato in base alla normativa IMU in vigore sino al 2 dicembre 2013.

L’ufficio invita i gentili contribuenti a prestare sempre particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IMU consultando l’apposita sezione

“IMU – Istruzioni per l’uso” sul sito istituzionale del Comune www.comune.selargius.ca.it

ESEMPI DI CALCOLO

TIPOLOGIA RENDITA IMPONIBILE

(rendita + 5%) x 160 ALIQUOTA IMPOSTA

Immobile a disposizione € 1.000,00 € 168.000,00 0,76% € 1.276,80

Importo da versare al Comune € 1.276,80

TIPOLOGIA RENDITA IMPONIBILE

(rendita + 5%) x 55 ALIQUOTA IMPOSTA

Immobile a disposizione (categoria C1) € 1.000,00 € 57.750,00 0,76% € 438,90

Importo da versare al Comune € 438,90

TIPOLOGIA RENDITA IMPONIBILE

(rendita + 5%) x 80 ALIQUOTA IMPOSTA

Immobile a disposizione

(categoria A10) € 1.000,00 € 84.000,00 0,76% € 638,40

Importo da versare al Comune € 638,40

TIPOLOGIA RENDITA IMPONIBILE

(rendita + 5%) x 65 ALIQUOTA IMPOSTA

Immobile a disposizione categoria D

(esclusi D10) € 1.000,00 € 68.250,00 0,76% € 518,70

Importo da versare allo Stato € 518,70

TIPOLOGIA RENDITA IMPONIBILE

(rendita + 5%) x 80 ALIQUOTA IMPOSTA

Immobile a disposizione categoria D5 € 1.000,00 € 84.000,00 0,76% € 638,40

Importo da versare allo Stato € 638,40

TIPOLOGIA VALORE DI MERCATO ALIQUOTA IMPOSTA

Area edificabile € 200.000,00 0,76% € 1.520,00

Importo da versare al Comune € 1.520,00

TIPOLOGIA REDDITO

DOMINICALE

IMPONIBILE

(reddito dominicale + 25%) x 135 ALIQUOTA IMPOSTA Terreno agricolo diverso da quello

posseduto dai coltivatori diretti o dagli

imprenditori agricoli € 30,00 € 5.062,50 0,76% € 38,47

Importo da versare al Comune € 38,47

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