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LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

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Academic year: 2022

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Università degli Studi di Macerata

ANALISI DEI BILANCI BANCARI

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI La Relazione sulla Gestione

LEZIONE N. 6 DEL 12 MARZO 2012

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LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Documenti che completano gli schemi del bilancio:

Relazione sulla gestione: contiene notizie sulla situazione della banca, sull’andamento economico della gestione nel suo

complesso e nei vari settori in cui l’ente creditizio ha operato e, da ultimo, sui principali rischi e incertezze che la banca affronta.

Deve illustrare le dinamiche fatte registrare, rispetto all’esercizio precedente, dai principali aggregati di Stato patrimoniale e Conto economico.

Situazione d’impresa: fa riferimento a una situazione statica,

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I SOGGETTI INTERESSATI AL BILANCIO BANCARIO

vasto sistema di informazioni capace di fornire a terzi una rappresentazione della banca adeguata non solo ad approfondire gli aspetti gestionali, ma anche ad assumere

conseguenti decisioni economiche

BILANCIO

Azionisti

Analisti

Mass-media

Clienti Dipendenti

Banche

Banca d’Italia

Consob

Stato Potenziali

investitori

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RIFERIMENTI NORMATIVI

La parte obbligatoria della Direttiva Comunitaria numero 2003/51/CE è stata recepita dal Legislatore Italiano ai sensi dell’art. 1 Decreto Legislativo numero 32 del 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 73 del 28 Marzo 2007.

Il documento tratta, in particolar modo, il contenuto della relazione sulla gestione allegata al bilancio d’esercizio.

Nel trattare il contenuto della relazione, è stato modificato l’articolo 2428 del Codice civile.

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DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 E NOVITÀ INTRODOTTE

Il primo comma dell’articolo 2428 del Codice civile, disciplina la relazione sulla gestione nel seguente modo:

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Prima della modificaapportata dal Decreto Legislativo 32/2007, l’articolo 2428 del Codice civile disponeva:

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della

gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese

controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”.

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DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 E NOVITÀ INTRODOTTE

• L’analisi fedele, equilibrata ed esauriente del risultato della gestione, può essere ottenuta mediante l’esplicitazione delle aree di business che determinano il risultato economico ; in altri termini, la relazione dovrà indicare quali sono state le attività gestionali fondamentali per il raggiungimento di tali risultato, includendo nel documento, a titolo esemplificativo, una riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale coerente con la struttura e la dinamica del business aziendale.

La relazione sulla gestione ora deve fornire tutti gli elementi necessari e

sufficienti ad analizzare e interpretare le varie dinamiche aziendali.

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DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 E NOVITÀ INTRODOTTE

• Il Legislatore ha inoltre introdotto l’obbligo di includere nella relazione sulla gestione una descrizione dei

principali rischi e incertezze cui la società è esposta

. In tal senso, l’obiettivo è quello di individuare le singole fattispecie di rischio che riguardano l’impresa nella gestione operativa.

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potenziali rischi incorsi dall’azienda

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DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 E NOVITÀ INTRODOTTE

RISCHI E INCERTEZZE: DEFINIZIONE

Il rischio è definibile tipicamente come un evento che può produrre effetti negativi, cioè impedire o ridurre la creazione di valore per l’impresa.

Esso indica pertanto una misura dell’eventualità di subire un danno derivante da processi in corso o da eventi futuri.

capacità dell’impresa di farvi fronte in maniera tempestiva

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DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 E NOVITÀ INTRODOTTE

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Nella relazione dovrebbero essere elencati i rischi, suddivisi per categoria, con una breve descrizione degli stessi e delle azioni di mitigazione intraprese dalla società.

Dalla descrizione del rischio dovrebbe emergere la valutazione che la direzione attribuisce al rischio sia a livello inerente sia residuale, cioè dopo la messa in atto delle azioni di mitigazione.

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DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 E NOVITÀ INTRODOTTE

RISCHI INTERNI E RISCHI ESTERNI

I rischi interni possono derivare dalla strategia aziendale o dai modelli organizzativi e di I rischi esterni possono essere generati dalla competizione, dal contesto socio-economico e geo - politico nel quale opera l’impresa, dal contesto normativo e regolamentare, oppure anche dagli eventi naturali.

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DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 E NOVITÀ INTRODOTTE

Secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 2428 del Codice civile :

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Il redattore della relazione sulla gestione ha la facoltà di decidere come esporre l’andamento degli indicatori; a tal fine possono essere utilizzati tabelle o grafici.

Al fine di garantire un’analisti più dettagliata della continuità aziendale viene prevista l’esposizione degli indicatori con riferimento almeno anche all’anno precedente.

Risulta consigliabile la presentazione di un trend storico, mediante il quale vengano ricompresi almeno tre - cinque anni.

”L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

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GLI INDICATORI FINANZIARI

Tipologie di indicatori finanziari:

•Gli indicatori finanziari sono gli indici rilevabili attraverso l’elaborazione dei dati contabili;

•essi devono fornire un’analisi dettagliata e completa, anche per settore di attività o geografico,

•della situazione aziendale e dei livelli di performance ottenuti

Indicatori di redditività Indicatori di liquidità

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GLI INDICATORI FINANZIARI

Aspetti da indicare nella relazione sulla gestione:

descrizione dei criteri utilizzati per rielaborare i dati contabili;

metodo di calcolo adottato per la quantificazione degli indicatori;

esposizione dei valori degli indicatori nel periodo considerato (triennio o altro);

spiegazione dei risultati degli indicatori.

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GLI INDICATORI NON FINANZIARI

Sono connessi all’efficienza produttiva, all’economicità e all’efficacia delle strategie aziendali. Il Documento n.1 dell’IRDCEC (ottobre 2008) ha identificato quattro aree di interesse:

Posizionamento sul mercato Quota di mercato, Ranking

Innovazione Tasso di novità di clienti e mercati; Time to market; Tasso di incidenza di nuovi prodotti; Numero di brevetti; Tasso di incidenza di prodotti di proprietà riservata

Customer satisfation Tempo medio di evasione degli ordini; Puntualità nelle consegne; Numero di reclami; Tasso di difettosità dei prodotti; Numero di interventi di riparazione (in garanzia); N. clienti fidelizzati sul totale; Incidenza della pubblicità sul fatturato; Assistenza alla clientela; % Fatturato da canali diretti

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DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 32 DEL 2007 E NOVITÀ INTRODOTTE

Nella predisposizione della relazione sulla gestione, il decreto ha introdotto tre importanti novità:

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1) un affinamento delle informazioni da fornire con riguardo alla situazione della società ed al suo andamento gestionale;

2) la relazione sulla gestione ora include anche informazioni in merito ai principali rischi e alle incertezze cui la società è esposta;

3) obbligo di esposizione di indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari.

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LA CONTINUITÀ AZIENDALE

Inoltre la verifica del presupposto della continuità aziendale è rilevante:

per il revisore contabile che dovrà emettere il suo giudizio sul bilancio;

• per il Collegio sindacale nella sua attività di vigilanza della gestione e della corretta amministrazione della società.

Nell’ambito dell’informativa inerente i rischi e le incertezze, assume notevole rilevanza la valutazione del presupposto della continuità aziendale.

La responsabilità prima della verifica dell’esistenza della continuità aziendale spetta agli amministratori, nell’ambito della più ampia e diretta responsabilità di redazione del bilancio

d’esercizio.

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LA CONTINUITÀ AZIENDALE

P. REV. 570 - INDICATORI FINANZIARI RILEVANTI

− situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

− prestiti a scadenza fissa prossimi a scadenza senza prospettive verosimili di rinnovo o rimborso;

- eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

− indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

− bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;

− principali indici economico-finanziari negativi;

− consistenti perdite operative o significative perdite di valore di attività che generano cash flow;

− mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

− incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

− incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

− cambiamento delle forme di pagamento ai fornitori da “a credito” a “pagamento alla consegna”;

− incapacità di ottenere finanziamenti per sviluppo di nuovi prodotti o per investimenti necessari.

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LA CONTINUITÀ AZIENDALE

P. REV. 570 - INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI

− perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

− perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

− difficoltà nell’organico del personale

- difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

P. REV. 570 - ALTRI INDICATORI RILEVANTI

− capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

− contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;

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Altri aspetti che la Relazione sulla gestione deve mettere in evidenza:

 La struttura organizzativa;

I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

l’evoluzione prevedibile della gestione;

 le attività di ricerca e sviluppo;

 le informazioni sulle azioni o quote proprie;

Attività di direzione e coordinamento e rapporti verso le imprese del gruppo;

 il progetto di destinazione dell’utile d’esercizio o il piano di sistemazione delle perdite;

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Altri aspetti che la Relazione sulla gestione deve mettere in evidenza:

gli indicatori fondamentali dell’operatività della banca nonché informazioni attinenti all’ambiente e al personale;

 eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nella Nota integrativa sugli obiettivi e sulle politiche della banca in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi finanziari (rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di variazione dei flussi finanziari);

I principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, compresi i cambiamenti

del contesto ambientale nel quale l’impresa opera, le politiche d’investimento adottate

dalla banca per mantenere e migliorare i risultati economici.

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Nota Integrativa – Parte A Politiche Contabili

Nella prima sezione della Nota integrativa al bilancio, denominata Parte A - Politiche contabili vengono fornite alcune informazioni che richiamano temi trattati

obbligatoriamente anche nella Relazione sulla gestione. Per questo motivo si ritrovano spesso nella stesura della Relazione rimandi a quanto illustrato nelle successive sezioni di nota integrativa e viceversa si ritrovano nella Nota integrativa rimandi a quanto

illustrato nella Relazione sulla gestione

 In particolare nella A.1 Parte Generale devono essere riportati:

la conformità ai principi contabili internazionali i principi generali per la redazione del bilancio

gli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio spiegandone la natura e gli effetti stimati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

le eventuali circostanze relative alla prospettiva della attività aziendale.

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Nota Integrativa – Parte A Politiche contabili

A1) – Parte generale

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Sezione 2 – Principi generali di redazione

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancioSezione 4 – Altri aspetti

Rischi ed incertezze legati all’utilizzo di stime

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La relazione sulla gestione : OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

• Le informazioni devono essere fornite “nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società”: è opportuno riportare nella relazione le sole

informazioni significative e rilevanti per non appesantire e rendere meno leggibile l’informativa.

L’utilizzo di indicatori non finanziari deve essere necessariamente (e non in via facoltativa) attuato solo quando necessario alla comprensione del bilancio

• La relazione è comunque un documento rivolto all’esterno quindi non deve

oltrepassare il limite della riservatezza aziendale

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La relazione sulla gestione : OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Va tenuto presente che la società di revisione dovrà valutare la “coerenza” cioè la mancanza di contraddizione fra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile.

L’informativa in ogni caso non deve essere astratta, ma dovrà fare riferimento

alle poste di bilancio, che, all’occorrenza, saranno oggetto di ulteriori chiarimenti,

rispetto a quelli forniti nella nota integrativa.

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